1. Il Centro Storico di Siena, rappresentato dal sottosistema funzionale CS e dalle valli verdi interne alle mura, così come individuate nell'UTOE 1, è stato dichiarato patrimonio culturale di valore universale ed eccezionale nella 19ª sessione del World Heritage Committee dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), del 4-9 Dicembre 1995 con la seguente motivazione:
"Siena rappresenta uno degli archetipi di città medievale. Trasponendo sul piano architettonico la rivalità con Firenze, i suoi abitanti hanno inseguito, attraverso gli anni, una visione gotica ed hanno saputo conservare, nella loro città, l'aspetto acquisito tra il XII ed il XV secolo. In quell'epoca, Duccio, i fratelli Lorenzetti e Simone Martini hanno tracciato i sentieri dell'arte italiana e, in modo più ampio, europea. L'intera città, proiettata verso quel capolavoro di spazio urbano che è la Piazza Del Campo, venne concepita come un'opera d'arte perfettamente integrata al paesaggio circostante." In conformità alla suddetta dichiarazione, il PS ha recepito il perimetro del Sito Unesco quale UTOE 1, mentre il RU ne dispone la tutela per la parte relativa all'edificato con la disciplina del presente sottosistema funzionale e per le valli verdi con quella relativa ai parchi urbani e al verde agricolo in ambito urbano. Entro tale perimetro deve essere attivato il Piano di Gestione coordinato dal Comune di Siena, secondo il modello elaborato dalla Commissione Consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
2. Il Sottosistema funzionale del Centro storico è articolato in tre Tessuti, oggetto dei successivi artt. da 52 a 54.
3. Nelle aree appartenenti al sottosistema funzionale del centro storico (CS1, CS2 e CS3) sono consentiti interventi fino al RRC, salvo indicazioni particolari riportate nelle tavole RU2 ed RU3.
4. La dotazione minima dei parcheggi di cui all'art. 40 può essere monetizzata.
5. La SUL media degli alloggi risultanti da frazionamento, non deve essere inferiore a 80 mq.
6. Negli immobili sede delle Contrade o delle società di contrada, limitatamente alle finalità connesse con lo svolgimento delle attività istituzionali, è ammessa una tantum, la realizzazione di volumetrie interrate per un massimo del 50% del solo volume fuori terra destinato a tali attività, nel rispetto delle strutture murarie e di fondazione degli edifici. Le Contrade che negli ultimi 10 anni hanno utilizzato una disposizione similare per realizzare nuove volumetrie, dovranno scomputare una quantità pari ai volumi interrati già realizzati.