1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere effettuati in ottemperanza alla vigente normativa tecnica per le costruzioni e per le zone dichiarate a rischio sismico.
2. Con riferimento a detta normativa, si deve fare riferimento in particolare ai "criteri generali" e alla "valutazione della sicurezza" riferiti agli edifici esistenti.
3. Con riferimento a detta normativa si individuano quindi negli edifici esistenti le seguenti categorie di intervento:
- - interventi di adeguamento, atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle norme;
- - interventi di miglioramento, atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle norme;
- - riparazioni o interventi locali, che interessino elementi isolati, e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.
4. Gli interventi di adeguamento e miglioramento devono essere sottoposti a collaudo statico.
5. Per quanto attiene gli interventi in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse storico o artistico, restano ferme le disposizioni del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni. In particolare ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del suddetto decreto è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza.
6. La categoria degli interventi strutturali sugli edifici esistenti secondo le definizioni del comma 3 deve essere individuata e dichiarata al momento della presentazione della pratica edilizia.