1. Per migliorare l'impianto urbanistico e riqualificare gli insediamenti, nelle tavole RU2, sono individuate aree in cui, attraverso un piano attuativo, è possibile la riorganizzazione generale del tessuto esistente con la completa demolizione degli immobili e delle infrastrutture presenti.
2. Nel rispetto di quanto previsto al comma precedente, sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica con completa demolizione degli edifici esistenti e ricostruzione con ampliamento fino al massimo del 30% della SUL esistente alla data di adozione del RU e legittimata da titoli abilitativi. Questi interventi, oltre a migliorare l'assetto urbanistico, sono altresì diretti ad elevare la qualità architettonica, la rispondenza antisismica, la sicurezza, la compatibilità ambientale, l'efficienza energetica degli edifici e la fruibilità degli spazi per le persone disabili.
3. La destinazione d'uso dei nuovi edifici deve essere prevalentemente residenziale; il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato a condizione che le unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a quella minima indicata per i frazionamenti nei tessuti relativi.
4. La nuova edificazione deve rispettare quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 del precedente art. 38
5. Al fine di elevare e diversificare la qualità degli insediamenti, negli interventi di rottamazione urbanistica, se attuati attraverso un concorso pubblico di progettazione, l'ampliamento di cui al precedente comma, 2 può essere elevato fino al massimo del 40% della SUL.
6. La commissione esaminatrice del concorso pubblico di progettazione è composta da non meno di tre membri due dei quali nominati rispettivamente dal Comune e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.