1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare anche ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. In ogni caso occorre che l'organismo edilizio, sul quale si operano gli interventi, rimanga alla fine sostanzialmente il medesimo per forma, volume e altezza. La ristrutturazione edilizia comprende e consente tutti gli interventi previsti dagli artt. da 27 a 29.
2. In funzione del grado di trasformazione che può essere apportato all'organismo edilizio originario sono individuate le seguenti fattispecie di ristrutturazione (RIa e RIb):
- a) RIa: opere interne che non alterino in modo significativo il comportamento statico dell'edificio, con limitate modifiche agli elementi strutturali portanti, senza alterazione del reticolo strutturale degli stessi e con opere esterne consistenti in limitate modifiche alla tipologia, dimensioni e numero delle aperture e comunque nel rispetto degli elementi compositivi delle facciate;
- b) RIb: opere interne sulle strutture portanti verticali e orizzontali che possono portare fino al completo svuotamento dell'edificio, anche con parziale modifica della sagoma ma senza aumenti volumetrici e con opere esterne che modificano totalmente o parzialmente l'aspetto delle facciate.
3. La sola indicazione della sigla RI intende comprendere sia gli interventi previsti da RIa che RIb.