1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare e ad assicurare la funzionalità dell'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, ridotte modifiche ai prospetti esterni con esclusione di quelli prospicienti le strade, il restauro di disegni e ornamenti esterni, l'eliminazione di tamponature esterne, la sostituzione dei manti laterizi dei tetti. Essi possono comportare il ripristino di sane condizioni igieniche, statiche e funzionali, anche attraverso l'inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dall'uso previsto, senza aumento di volume e di superficie coperta, nel rispetto dei caratteri distributivi dell'edificio, della sagoma planivolumetrica e dell'organizzazione dei prospetti.
2. Gli interventi possono comportare rinnovo e sostituzione parziale delle strutture. Negli edifici sono altresì consentiti tutti gli interventi sugli elementi strutturali che possano ricondursi, dal punto di vista strutturale, ad interventi di 'consolidamento' o di 'ricostruzione'. Potranno essere eliminate parti aggiunte (superfetazioni) che alterano l'edificio, e che ne compromettono stabilità, fruibilità e riconoscibilità.
3. In particolare il restauro ed il risanamento conservativo possono comportare:
- - modifiche distributive interne nel rispetto dell'impianto strutturale, distributivo e tipologico originario;
- - installazione di impianti tecnici riguardanti l'intero organismo edilizio (ascensori, montacarichi e simili) senza volume aggiuntivo;
- - inserimento di volumi accessori (doppi pavimenti, controsoffittature strutturali, scale interne, soppalchi ovvero elementi accessori con le caratteristiche definite dal Regolamento edilizio) senza alterazioni delle strutture resistenti;
- - inserimento di impianti idro-sanitari, elettrici e termici centralizzati.
4. La realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo è sempre subordinata alla demolizione delle eventuali superfetazioni afferenti l'edificio sul quale l'intervento deve essere realizzato. La demolizione è finalizzata al ripristino dell'impianto architettonico e tipologico originario dell'edificio e al risanamento degli spazi pertinenziali.
5. Nei casi di interventi di restauro e risanamento conservativo di particolare consistenza in immobili sottoposti a vincolo storico-artistico, è previsto il ricorso al Progetto di Restauro di cui all'art. 18.