1. I Piani complessi di intervento sono atti di governo del territorio che, in conformità con il PS, possono essere adottati nel caso di trasformazioni di elevata complessità che richiedano il coordinamento di più soggetti e l'esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati, i cui contenuti sono quelli stabiliti dal comma 2 dell'art. 56 della medesima legge regionale. L'efficacia del PCI è disciplinata dall'art. 57 della L.R. 1/2005.
2. Il primo RU prevede il ricorso al Piano Complesso di Intervento per le Aree di trasformazione integrata Parco scientifico e tecnologico (ATI 1) e Abbadia-Renaccio (ATI 10).
3. La definizione della fattibilità economica-finanziaria degli interventi potrà essere limitata alle risorse dei soli attuatori privati, nel caso in cui l'Amministrazione comunale si limiti a coordinare e dirigere le trasformazioni mediante la predisposizione di adeguate strumentazioni regolamentari e prefigurazioni spaziali.
4. Con riferimento alla rilevanza economico-finanziaria e urbanistica degli interventi previsti dai PCI è ammessa una attuazione per stralci funzionali e per fasi temporali distinte, la cui definizione deve essere necessariamente prevista dal DPV.
5. Nelle more dell'approvazione del PCI è consentita l'anticipazione di interventi parziali in regime di attuazione diretta a condizione che essi siano, in via preliminare, adeguatamente perimetrati e dimensionati nei rispettivi DPV e conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. L'anticipazione di interventi parziali, adeguatamente perimetrati e dimensionati, è parimenti consentita, in conformità con gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del territorio, nei casi in cui la realizzazione dell'intervento benefici di finanziamenti pubblici derivanti dalla partecipazione a procedure concorsuali riguardanti previsioni del RU inerenti le aree ricompresse nel PCI.