1. Il verde agricolo in ambito urbano (Ve) è costituito dalle permanenze degli assetti agrari storici o comunque tradizionali poste all'interno delle mura (le "valli verdi"), lungo le pendici esterne e nei versanti prospicienti, dalle aree agricole intercluse nel centro abitato a seguito dello sviluppo urbano della città.
2. In coerenza con lo Statuto degli ecosistemi e del paesaggio del PS, nelle aree Ve vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
- - incrementare i livelli di tutela della biodiversità;
- - garantire la persistenza delle visuali che storicamente connotano la percezione dell'insediamento murato di Siena, nonché delle visuali percepibili dall'interno delle mura;
- - mantenere e ove possibile migliorare la qualità delle relazioni percettive tra insediamenti e contesto paesaggistico:
- - orientare la gestione delle forme del paesaggio agrario in direzione del recupero degli assetti storici;
- - incrementare la consistenza della vegetazione autoctona, operando con modalità differenziate negli impluvi e nei versanti ed ove possibile in contiguità con l'attuale distribuzione delle compagini boschive;
- - incrementare la presenza delle colture arboree, in particolare di olivo, sui ripiani e in generale vicino agli edifici, storici e non, allineati o sparsi lungo i crinali, contrastando i fenomeni di espansione dei seminativi e delle aree incolte;
- - tutelare i terrazzamenti e le sistemazioni agrarie tradizionali;
- - estendere le forme di fruizione pedonale e ciclabile dei paesaggi agrari di maggiore qualità.
- - promuovere un progetto di riqualificazione dello spazio suburbano, inteso come area di pertinenza paesistica e basamento figurativo della cinta muraria, in una logica di complementarietà con il sistema delle aree verdi interne alle mura;
- - promuovere attività compatibili con gli assetti edilizi e paesaggistici delle valli verdi interne alle mura.
3. Nelle aree Ve ove siano mantenute in produzione coltivazioni legnose con superficie di almeno 3.000 mq è consentita la realizzazione dei manufatti di cui all'art. 102 delle presenti NTA.
4. Le aree di Ve ricadenti nel Parco del Buongoverno sono gestite attraverso il progetto di cui all'art. 132 delle presenti NTA.
5. Nelle aree Ve è consentita la realizzazione di box per il ricovero di cavalli di cui all'art. 162 comma 3 e seguenti.
6. La collocazione dei manufatti di cui ai commi 3 e 5 dovrà tenere conto di quanto previsto dall'art.158 comma 2.