1. Il verde di ambientazione, indicato con la sigla Vd nelle tavole RU2 ed RU3, ha come finalità quella di migliorare i rapporti paesaggistici tra gli insediamenti e le infrastrutture con i contesti che li circondano.
2. Nel caso di aree di verde di ambientazione collocate lungo arterie stradali oppure tra edificato e territorio aperto, la previsione è finalizzata al raccordo tra superfici urbanizzate e contesto agricolo circostante, nonché alla attenuazione dell'eventuale inquinamento acustico e dell'aria generato dalla circolazione veicolare.
3. Il verde di ambientazione è da considerarsi sia come elemento di mitigazione sia come fascia infrastrutturale ed è pertanto possibile realizzarvi infrastrutture di interesse pubblico quali ferroviarie, arterie stradali, parcheggi, aree attrezzate per sosta camper, elementi accessori della mobilità e opere di protezione idraulica.
4. Nelle aree Vd ove siano mantenute in produzione coltivazioni legnose con superficie di almeno 3.000 mq, è consentita la realizzazione di manufatti di cui all'art. 102 delle presenti NTA. La collocazione dovrà tenere conto di quanto previsto dall'art. 158 comma 2. Il richiedente deve, preliminarmente alla realizzazione, fornire atto d'obbligo a garanzia della rimozione del manufatto al momento della cessazione dell'attività ortiva o in caso di realizzazione di opera pubblica.