1. Le convenzioni attuative sono quelle accessive ad interventi edilizi indiretti o stipulate in relazione ad obbligazioni da assumersi dai privati.
2. Le convenzioni attuative disciplinano, tra l'altro:
- a) la cessione gratuita all'Amministrazione comunale delle aree destinate a sedi viarie e a servizi o l'eventuale assoggettamento ad uso pubblico delle stesse;
- b) la cessione gratuita all'Amministrazione comunale delle aree per la viabilità, infrastrutture di trasporto e i servizi nelle aree di trasformazione, o nelle aree di riqualificazione ambientale e in tutti i casi in cui il privato utilizzi la capacità edificatoria attribuita a tali aree;
- c) la realizzazione delle opere di urbanizzazione indotte dall'intervento in progetto o il versamento degli oneri di concessione;
- d) la monetizzazione delle aree di proprietà pubblica destinate a servizi e/o delle relative utilizzazioni edificatorie se previsto nel piano attuativo;
- e) la cessione delle aree a servizi per impianti tecnici di interesse generale, per la erogazione di pubblici servizi e di servizi di interesse pubblico;
- f) l'impegno dell'Amministrazione comunale a sistemare l'area ceduta dai privati a verde pubblico senza infrastrutture nel caso in cui la realizzazione dell'opera non sia prevista nel successivo triennio.
3. In sede di convenzionamento sono stabilite le quote di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata, convenzionata e agevolata da realizzare.