1. Sono servizi sportivi scoperti gli impianti all'aperto quali campi sportivi, piscine, piste, ippodromi, comprensivi degli edifici destinati ad ospitare spogliatoi, locali e servizi connessi e parcheggi a servizio.
2. Nelle aree siglate So sono consentiti interventi fino alla RA di cui all'art. 33, con le indicazioni di cui al successivo comma, salvo eccezioni indicate con apposita sigla sulle tavole RU2 ed RU3, oppure particolari interventi di trasformazione indicati nella Parte III delle presenti NTA.
3. Al fine di assicurare l'efficiente funzionamento degli impianti sportivi scoperti, gli eventuali interventi di edificazione o adeguamento dei locali connessi al servizio sportivo rispettano le seguenti prescrizioni:
- - rapporto tra SUL e SF non superiore a 0,1 mq/mq;
- - altezza massima degli edifici 4 m (con esclusione delle gradinate per gli spettatori o strutture a torretta a servizio dei giudici di gara o dei media).
- - minimo del 30% della SF sistemata a prato e/o prato arborato.
- - minimo del 10% della SF, fino ad un massimo del 15% di superficie di parcheggio, realizzate con pavimenti permeabili e dotate di alberature sufficienti a garantire l'ombreggiamento naturale dei veicoli.
4. Non sono ammesse coperture pressostatiche amovibili con la esclusione nei casi per i quali sia dimostrabile l'assenza di cono visivo dal e verso il Centro Storico.