1. I servizi tecnici e tecnologici sono costituiti da edifici, aree ed impianti relativi alle reti per la distribuzione idrica, energia elettrica e gas, per le telecomunicazioni (ivi comprese le antenne e gli spazi di pertinenza) per la raccolta e trattamento dei rifiuti, per la depurazione delle acque, per i trasporti collettivi ed uffici per l'erogazione di servizi pubblici.
2. Nelle aree siglate Sm sono consentiti interventi fino alla RA di cui all'art. 30, con le limitazioni di cui al successivo comma 4, salvo eccezioni indicate con apposita sigla sulle tavole RU2 ed RU3, oppure particolari interventi di trasformazione indicati nella Parte III delle presenti NTA.
3. La dotazione dei parcheggi di relazione deve essere pari a 0,2 mq. per mq. di SUL.
4. Per i volumi inerenti gli impianti tecnici e tecnologici e per i volumi diversi da quelli destinati ad impianti tecnici, sono ammessi ampliamenti funzionali all'erogazione dei servizi con il rapporto massimo SUL/Sf uguale a 0,1.
5. Gli spazi non pavimentati delle pertinenze dei servizi tecnici e tecnologici sono gestiti in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 105 delle NTA.
6. Gli impianti tecnici in strutture mobili e le cabine elettriche per la bassa tensione, possono essere ubicate anche nelle aree Vd.
7. Ove possibile, lungo il perimetro delle pertinenze dei servizi tecnici e tecnologici è garantita la presenza di siepi e schermature arboree tese a limitare la emissione di eventuali polveri, rumori e odori.