1. I servizi religiosi comprendono gli edifici per il culto in genere nonché le funzioni a questi connesse, quali abitazioni per il clero, oratori e locali parrocchiali, conventi.
2. Nelle aree siglate Sg sono consentiti per gli edifici compresi nel sottosistema funzionale del Centro Storico interventi fino alla RRC. Negli altri sottosistemi funzionali sono ammessi interventi fino alla RI, salvo eccezioni indicate con apposita sigla sulle tavole RU2 ed RU3, oppure particolari interventi di trasformazione indicati nella Parte III delle presenti NTA.
3. Le chiese e le cappelle, se sconsacrate ed ancorché non siglate, possono cambiare la destinazione d'uso in Is, Tc1, Tb1 ed S, purché le trasformazioni necessarie al medesimo cambio d'uso non eccedano il RRC. Nei casi di realizzazione di soppalchi, questi non devono essere collegati alle murature originali. Il cambio d'uso in residenza è ammesso purché non si apportino suddivisioni interne all'aula originaria e non si realizzino nuove aperture.
4. Nei locali annessi ai Servizi per il culto, qualora ne posseggano i requisiti, possono essere svolte attività ricreative, culturali, artistiche e di artigianato artistico nonché cambio di destinazione d'uso in Is, Tc1, Tb1 ed S.
5. La dotazione dei parcheggi di relazione deve essere pari a 1 mq. per mq. di SUL.