Schede di Trasformazione
Art. 21- Piani urbanistici attuativi
1. I piani urbanistici attuativi costituiscono atti di governo del territorio per l'attuazione degli interventi previsti dal RU.
2. I piani urbanistici attuativi sono estesi a tutta l'area d'intervento indicata con apposita simbologia nella cartografia del RU e perseguono la finalità di coordinamento degli interventi sul territorio comunale.
3. La realizzazione dei piani urbanistici attuativi di iniziativa privata è subordinata alla stipula della convenzione che regola i rapporti tra le proprietà interessate e il comune.
4. I piani urbanistici attuativi, nonché i comparti e le concessioni convenzionate, devono prevedere la cessione gratuita o l'asservimento all'uso pubblico di aree per l'urbanizzazione primaria o le aree per opere di urbanizzazione secondaria nella misura richiesta dalle vigenti disposizioni, come esplicitato nel RU. Le aree per servizi devono essere computate, per ogni singolo intervento, separatamente per le parti aventi destinazioni residenziali, produttiva e direzionale, commerciale e turistico ricettiva. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di non accettare la cessione di aree di difficoltosa utilizzazione a causa delle dimensioni, della loro conformazione ed ubicazione e dello stato idrogeologico del suolo.
5. In alternativa alla cessione gratuita di aree per opere di urbanizzazione secondaria, in caso di dimostrata impossibilità del loro idoneo reperimento nelle adiacenze immediate dell'intervento ovvero su aree accessibili, è ammessa la monetizzazione da parte del privato, da effettuare con applicazione dei criteri previsti dalle vigenti disposizioni per la determinazione dell'indennità di esproprio, con riferimento all'area dell'intervento e alle sue capacità edificatorie.
6. I piani urbanistici attuativi possono essere di iniziativa e realizzazione pubblica oppure privata ai sensi dell'art. 66 della L.R. 1/2005.
7. I piani urbanistici attuativi sono approvati in attuazione del RU e in conformità alle procedure previste dagli artt. 65 ss. della L.R. 1/2005. Ai sensi dell'art. 55, comma 6, L.R. 1/2005, i piani attuativi di iniziativa privata perdono efficacia nel caso in cui, entro cinque anni decorrenti dal giorno della pubblicazione sul BURT della delibera del Consiglio Comune di approvazione del presente RU, non sia stata stipulata la relativa convenzione, ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune
8. I piani urbanistici attuativi hanno i contenuti e l'efficacia di uno dei seguenti piani o programmi:
- - piani particolareggiati (legge n. 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni);
- - piani di lottizzazione (legge n. 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni);
- - piani per l'edilizia economica e popolare (legge n. 167/1962 e successive modifiche ed integrazioni);
- - piani per insediamenti produttivi (legge n. 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni);
- - piani di recupero del patrimonio edilizio esistente (legge n. 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni);
- - programmi complessi di riqualificazione insediativa che comprendono i programmi integrati di intervento ex art. 16, legge n. 179/1992, i programmi di recupero urbano ex lege n. 493/1993 nonché ogni altro programma di riqualificazione insediativa comunque denominato, individuato ai sensi della legge statale.
9. La formazione del piano urbanistico attuativo è obbligatoria nei casi indicati dal RU nonché nei PMAA che prevedono interventi edilizi pari o superiori a 1.000 mq di SUL oppure ai 3000 mc.