1. Negli edifici con destinazione d'uso residenziale (R), sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia una tantum con addizione funzionale (RA), con le modalità di cui all'art. 33.
2. I volumi aggiuntivi devono essere realizzati rispettando gli assi ordinatori dei prospetti, la forma e le dimensioni delle finestre, e utilizzando materiali costruttivi coerenti.
3. Negli edifici con destinazione d'uso diversa da quella residenziale sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo a (RIa) senza cambio di destinazione o la demolizione con trasferimento della SUL nei casi previsti dall'art. 19 delle presenti NTA.