1. Fatte salve specifiche disposizioni del RU, negli edifici appartenenti all'insediamento diffuso in ambito rurale le trasformazioni ammesse variano in funzione della attuale destinazione d'uso e sono indicate nei successivi artt. 81, 82 e 83 delle presenti NTA.
2. Fatte salve specifiche disposizioni del RU, sono ammessi esclusivamente cambi d'uso da R a residenza agricola AG e viceversa.
3. L'utilizzo di annessi agricoli per la ricettività agrituristica, anche tramite PAPMAA, non dovrà comportare, in ogni caso, interventi edilizi eccedenti la RIa.
4. In caso di frazionamenti e/o cambi di destinazione d'uso si applica la disciplina dell'art. 72, comma 4.
5. Nei resedi, intesi come aree libere strettamente connesse agli edifici appartenenti all'Insediamento diffuso in ambito rurale, sono ammessi gli interventi di cui all'art. 85, commi 5, 6.