1. Per le strutture ricettive alberghiere, come disciplinate dalla vigente normativa regionale, la SUL indicata dal RU è riferita alla somma della superficie delle camere, degli spazi di soggiorno e dei servizi collegati e comunicanti con le camere stesse.
2. Nella realizzazione di nuove strutture alberghiere, la superficie destinata a servizi di ricevimento, servizi di piano, attrezzature, distribuzione e locali di comodo è dimensionata, in funzione della classificazione, secondo i seguenti coefficienti:
- - una stella e due stelle: SUL x 0.6;
- - tre stelle e quattro stelle: SUL x 0.8;
- - cinque stelle: SUL x 1.
3. Nelle nuove strutture alberghiere è ammessa la realizzazione di locali interrati, o seminterrati in caso di terreno in pendio, non computabili come SUL, la cui sagoma non ecceda quella del piano terreno, da destinarsi esclusivamente a spazi di servizio dell'attività (dispense, magazzini, locali di benessere per la persona ecc.).
4. Nelle strutture ricettive alberghiere esistenti, con esclusione di quelle aventi come massimo intervento ammissibile il RRC, per accrescere la dotazione di servizi, è possibile realizzare ampliamenti per una superficie massima pari al 50% della SUL calcolata come previsto al comma 1 di cui non più del 10% fuori terra. Tale ampliamento non dovrà comportare aumento del numero delle camere e dei posti-letto; le superfici così destinate saranno vincolate, con apposito atto, all'uso per cui sono previste.
5. In caso di attività alberghiera svolta in edifici classificati BSA, sono ammessi cambi di destinazione d'uso di edifici o manufatti presenti nel resede finalizzati all'ampliamento dei servizi ricettivi, senza aumento del numero delle camere e dei posti letto. Sempre ai fini del miglioramento dei servizi ricettivi, è consentita la demolizione e ricostruzione con eventuale accorpamento e comunque senza aumento di volumetria, di edifici o manufatti recenti presenti nel resede.