1. Per gli edifici con destinazione d'uso residenziale o residenza rurale, ricadenti nell'insediamento diffuso in ambito urbano, sono ammessi interventi fino alla RI di cui all'art. 30 comma 2 lettera a).
2. Esclusivamente per le residenze rurali, sono ammessi cambi di destinazione d'uso da AG a R.
3. Negli edifici con destinazione d'uso diversa da quella residenziale sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria senza cambio di destinazione. È altresì ammessa la demolizione con trasferimento della SUL di cui all'art. 19 delle presenti NTA.
4. Negli edifici con destinazione d'uso AG non sono ammessi gli interventi di cui all'art. 43 comma 1, lett. b) e c), commi 3 e 4 della LR toscana 1/2005.
5. In caso di frazionamenti e/o cambio di destinazione d'uso, si applica la disciplina dell'art. 85, commi 1, 2, 3, 6 (esclusa la realizzazione di piscine), 9 e 10.