1. Nelle aree a morfologia collinare, al fine di limitare l'erosione superficiale e il dilavamento dei suoli, è da privilegiare l'adozione di modalità di aratura a girapoggio.
2. Nei terreni sovrastanti o prospicienti strade di qualunque categoria, al fine di evitare il ruscellamento delle acque su aree pubbliche o di uso pubblico, i nuovi impianti o reimpianti arborei eseguiti a "rittochino" devono prevedere il rilascio di una striscia di terreno lavorabile in senso ortogonale alla linea di massima pendenza di almeno ml. 10.00 a partire dal ciglio superiore della strada, fatti salvi i progetti che evidenzino, attraverso elaborati specifici, l'impossibilita' al verificarsi degli eventi sopra menzionati.
3. Sono vietate le lavorazioni del terreno nella fascia di distanza di ml. 5.00 dalle strade statali, provinciali e comunali, di ml. 2.00 dalle altre strade pubbliche e d'uso pubblico.
4. Nei terreni con pendenza superiore al 35% sono vietate le trasformazioni colturali che prevedano, l'introduzione di ordinamenti soggetti a arature annuali del suolo.