Schede di Trasformazione
Art. 140- Impianti di distribuzione dei carburanti (Md)
1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema della distribuzione dei carburanti, il RU, fatte salve le verifiche già effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 32/1998, (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c della L. n. 59/1997,) nonché quelle ai sensi della L.R. n. 19/2004, (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), individua i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree in cui possono essere realizzati i nuovi impianti. Gli accessi ai distributori di carburante sono assimilati a tutti gli effetti ai passi ed accessi carrabili di cui al Codice della Strada ed al D.M. 19/04/2006.
2. I nuovi impianti di distribuzione di carburanti e gli ampliamenti di quelli esistenti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione:
- - delle zone pedonali o zone a traffico limitato in modo permanente all'interno dei centri abitati;
- - delle aree in prossimità di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri poste all'esterno dei centri abitati e comunque di raccordi longitudinali fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di scarsa visibilità;
- - delle aree in corrispondenza di raccordi convessi (dossi) come definiti all'art. 3 comma 1 punto 41 del vigente C.d.S.;
- - delle aree al di fuori dei centri abitati in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicate sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade pubbliche;
- - delle aree a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza secondo quanto previsto dagli artt. 22 e 46 del vigente Codice della Strada e dalle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali (D.M 19/04/2006);
- - dei casi in cui il rifornimento dovrebbe avvenire sulla sede stradale in quanto privi di sede propria.
3. Le condizioni per la realizzazione dei nuovi impianti di distribuzione dei carburanti sono quelle previste dalla vigente normativa regionale del commercio, con le seguenti ulteriori specificazioni tipologiche:
- a) vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione con locali di superficie non superiore a mq. 40;
- b) vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione con attività complementari e servizi integrativi (superficie complessiva non superiore a mq. 4.500).
4. Gli impianti di distribuzione carburanti individuati alla lettera a) di cui al precedente comma, possono essere realizzati all'interno dei centri abitati ad eccezione di quelli compresi nelle UTOE 1, 2 e 3.
5. Gli impianti di distribuzione carburanti individuati alla lettera b) di cui al precedente comma sono realizzabili esclusivamente in prossimità delle seguenti strade:
- - Tangenziale Ovest
- - SGC n° 78 Grosseto - Fano
- - Nuova Cassia (tratto Monsindoli - Isola d'Arbia).
6. Gli impianti di distribuzione carburanti esistenti, non siglati con specifica destinazione d'uso "Md" sulle tavole RU2 e RU3, si intendono incompatibili con il contesto urbanistico pianificato, pertanto sono da ritenersi da dismettere e smantellare.
7. I proprietari e i concessionari di impianti dismessi sono tenuti a provvedere alla manutenzione dei manufatti e delle attrezzature restanti sopra e sotto il suolo, in attesa dello smantellamento, al fine di garantire la sicurezza ambientale e strutturale. La manutenzione dell'impianto deve essere effettuata e certificata rigorosamente nelle stesse condizioni dell'impianto in esercizio fino al completo smantellamento.
8. Lo smantellamento e la rimozione prevedono:
- - la cessazione di tutte le attività complementari e integrative all'impianto;
- - la rimozione di tutte le strutture e attrezzature presenti all'interno dell'area dell'impianto, sopra e sotto il suolo, da attuarsi secondo la normativa vigente;
- - lo smaltimento di ogni rifiuto o qualsivoglia materiale ivi reperibile presso i centri autorizzati;
- - il ripristino dell'area;
- - la bonifica del sito secondo le specifiche disposizioni e secondo quanto previsto all'art.17 del Decreto Legislativo 22/97, del Decreto Ministeriale 471/99 e del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.
Per lo smantellamento dell'impianto, deve essere presentato apposito programma, articolato per fasi temporali da attuarsi entro 24 mesi dalla cessazione dell'attività.
Il Comune verifica l'adeguatezza del programma, l'attuazione del medesimo e adotta i provvedimenti conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree.
Per lo smantellamento deve essere ottenuto specifico atto autorizzativo.