1. Nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni specificate dal RU, sugli annessi rurali non censiti come BSA sono consentiti interventi di:
- - ristrutturazione edilizia (RI);
- - demolizione con ricostruzione (DR);
- - ristrutturazione con addizione funzionale (RA);
- - demolizione con trasferimento di volume (DT);
2. Negli ampliamenti una tantum di cui all'art 43, comma 3 della L.R. 1/2005 e nei trasferimenti di volumetrie di cui all'art 43, comma 4, lett. b) della L.R. 1/2005 che diano luogo a nuovi edifici sono rispettati - ove applicabili - i criteri di cui all'art. 158 comma 2 delle presenti NTA.
3. In assenza di PMAA possono essere richiesti esclusivamente ampliamenti una tantum fino al 10% del volume preesistente dell'annesso e comunque fino ad una volumetria massima di 300 mc.
4. Per documentate esigenze produttive i PMAA possono prevedere:
- - ampliamenti volumetrici una tantum fino al 10% del volume preesistente dell'annesso e comunque fino ad un massimo di 500 mc.;
- - trasferimenti di volumetria tra annessi agricoli fino ad un massimo di 600 mc., a condizione che l'annesso che cede la volumetria venga demolito nella sua interezza, con contestuale ripristino ed eventuale messa a coltura del suo sedime.