Piano generale degli impianti pubblicitari - Norme tecniche di attuazione

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I - Generalità

Art.1 Articolazione

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è articolato in tre parti:

  • Parte I. Disposizioni generali
  • Parte II. Pubblicità esterna
  • Parte III. Pubbliche affissioni

2. La prima parte fornisce gli elementi per la lettura del piano e le indicazioni di carattere generale;

3. La seconda parte individua:

  1. a. le zone del territorio comunale all'interno delle quali sono collocabili i mezzi di pubblicità esterna
  2. b. le aree del territorio comunale all'interno delle quali non è consentito o sono comunque limitate le installazioni di mezzi di pubblicità esterna

4. La terza parte individua:

  1. a. gli impianti esistenti nella loro posizione e nel tipo di supporto.

Art. 2 Contenuti e campo di applicazione

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, elaborato in conformità ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni', si applica all'intero territorio del Comune e detta norme per l'installazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti per le pubbliche affissioni, anche ai fini dell'applicazione dei tributi comunali ad essi relativi.

Art. 3 Elaborati del Piano

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è costituito dai seguenti elaborati:

  • Norme Tecniche di attuazione
  • Elenco generale degli Impianti delle Pubbliche Affissioni
  • Elenco delle vie in Categoria Speciale
  • Tav.1 Zone per l'installazione degli Impianti Pubblicitari -scala 1:25000
  • Tav.2 Localizzazione degli Impianti per le pubbliche affissioni -scala 1:15000

PARTE II PUBBLICITÀ ESTERNA

Titolo II - Definizione e tipologie pubblicitarie

Art. 4 Tipologie pubblicitarie

1. Si definisce mezzo pubblicitario qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività.
Tra questi si distinguono:

  1. a. Cartelli;
  2. b. insegne d'esercizio;
  3. c. preinsegne;
  4. d. striscioni;
  5. e. locandine;
  6. f. stendardi;
  7. g. segni orizzontali reclamistici;
  8. h. impianti pubblicitari di servizio;
  9. i. impianti di pubblicità e propaganda;
  10. j. sorgenti luminose;

Art. 5 Cartelli

1. Si definisce 'cartello' un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione dei messaggi sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, etc.

2. I cartelli si distinguono dai supporti per manifesti di cui alla parte III nonché dalle insegne d'esercizio di cui al successivo articolo. I cartelli non possono essere posizionati sugli edifici, e non possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta.

3. La superficie di ogni singolo cartello installato non potrà superare i 4 mq. nella Zona III e i 6 mq. nelle Zone II, IV e VI.

4. Se posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza dalla carreggiata superiore a 1,5 m. la superficie potrà essere aumentata fino a 6 mq. nelle Zone III e IV e 8,5 mq. nelle Zone II e VI.

5. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, già esistano, a distanza dalla carreggiata inferiore a metri 0,50 nelle Zone II, III e VI e a metri 3,00 nelle zone IV e V, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m. è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.

6. Per cartelli comunque disposti, sono da rispettare le distanze indicate dall art. 51 comma 4 punti a), b), c), d) del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.1992, n. 495 per le Zone II, III e VI e quelle indicate dal art. 51 comma 2 nella Zona IV.

7. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

8. I cartelli non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

9. È comunque sempre vietato il posizionamento di cartelli nei punti indicati dall'art. 51 comma 3 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16/12/92 n.495) nell'ambito e in prossimità di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, ai sensi del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n.42.

Art. 6 Insegne di esercizio

1. Si definisce "insegna d'esercizio" un manufatto contenente la scritta, il simbolo o similari, relativi al nome dell'esercente, la ragione sociale della ditta o ente, la qualità dell'esercizio e la sua attività prevalente, completata eventualmente dall'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura.

2. Le insegne di esercizio possono essere luminose sia per luce propria che per luce indiretta. A seconda delle loro caratteristiche e collocazioni si suddividono in:

  1. a. frontale, se in aderenza al fabbricato;
  2. b. su palo se posta su supporto proprio;
  3. c. su tenda;
  4. d. a bandiera, se in aggetto;
  5. e. su vetro se maggiori di 300 cmq.

3. Le insegne a bandiera sono consentite, anche in deroga alle disposizioni del piano del colore, per i soli esercizi di generi di monopolio, posti di pronto soccorso e farmacie; la forma e le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere tali da poter essere inscritte in una circonferenza del diametro massimo di 60 cm.

4. L'insegna d'esercizio può essere installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, nonché sulla parete esterna della attività cui si riferisce utilizzando gli appositi spazi previsti, o, in assenza, in prossimità all'architrave dell'ingresso e/o della vetrina ai piani terra.

5. Non sono consentite insegne d'esercizio posizionate al piano primo e superiori o sopra la copertura. In caso di attività che si svolgano al piano primo e superiori, ferme restando le limitazioni previste per il centro storico, potrà essere installata una targa esterna in prossimità dell'ingresso di detta attività.

6. Le insegne d'esercizio, quando collocate al di fuori degli infissi o degli appositi spazi in aderenza ai fabbricati esistenti non potranno avere superficie superiore a 0,7 mq. Nelle aree comprese nella Zona VI il limite di superficie massima è innalzato a 6 mq.

7. Per ogni stazione di rifornimento, può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq. ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme sopra specificate, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

Art. 7 Preinsegna

1. Si definisce 'preinsegna' la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa.

2. La preinsegna non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

3. La preinsegna può essere collocata all'interno di spazi privati nonche' all'interno della Zona VI. Se collocata sulla pubblica via non è normata dal presente piano ma esclusivamente dal codice della strada.

4. Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m. x 0,20 m. e superiori di 1,50 m. x 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

5. Per le preinsegne comunque disposte, sono da rispettare le distanze indicate dall' art. 51 comma 4 punti a), b), c), d) del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) per le Zone II, III e VI e quelle indicate dal art. 51 comma 2 nelle Zona IV e V.

6. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

7. Le preinsegne non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

8. È comunque sempre vietato il posizionamento delle preinsegne nei punti indicati dall'art. 51 comma 3 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16/12/92 N.495) e nell'ambito e in prossimità di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, ai sensi del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n.42.

Art.8 Striscioni, locandina e stendardo

1. Si definiscono 'striscioni, locandina e stendardo' gli elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa

2. Possono essere luminosi solo per luce indiretta. In particolare gli striscioni da situare esclusivamente su vie o piazze, ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, devono essere sostenuti unicamente da funi opportunamente dimensionate e agganciate a supporti esistenti preventivamente individuati o progettati. È comunque vietato il loro ancoraggio sui pali della pubblica illuminazione, sui sostegni della segnaletica stradale e sugli alberi.

3. Gli stendardi o "gonfaloni" possono essere ancorati esclusivamente sui pali preventivamente individuati e contrassegnati.

4. Per gli striscioni e gli stendardi, le distanze minime dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari devono essere pari a 12,5 m. nella Zona II, III e VI e pari a m. 50 nelle Zone IV e V.

5. Le locandine possono essere esposte esclusivamente all'interno delle vetrine o nei locali aperti al pubblico.

Art.9 Segno orizzontale reclamistico

1. Si definisce 'segno orizzontale reclamistico' la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici

2. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

  1. a.all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
  2. b.lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applicano le distanze minime.

Art. 10 Impianti pubblicitari di servizio

1. Si definiscono 'impianti pubblicitari di servizio' i manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, cestini, panchine, etc.) recante uno spazio pubblicitario. Possono essere luminosi sia per luce propria che indiretta ed avere superficie inferiore ai 3 mq.

2. Per questa tipologia di impianti non si applicano le distanze minime previste dall'art. 51, commi 2 e 4 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada purchè siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione stradale di cui al art. 23, comma 6 del Codice della Strada.

3. Rientrano tra gli impianti pubblicitari di servizio manufatti finalizzati a contenere uno spazio pubblicitario in cambio del finanziamento della manutenzione, o di altre forme di intervento economico, di aree pubbliche. I relativi progetti dovranno contenere una proposta di convenzione da approvare contestualmente.

4. Gli impianti di cui al comma precedente possono essere realizzati con mezzi pittorici o con tabelle a messaggio variabile, previa sottoscrizione di apposito atto unilaterale d'obbligo nel quale saranno indicate la quantità e le finalità della devoluzione economica, gli obblighi e la durata dell'esposizione.

5. Detti impianti sono da considerare assimilati a messaggi di pubblicità temporanea e sono esposti per una durata non superiore alla durata dei lavori o del permesso di occupazione del suolo.

6. Per mezzi pittorici si intendono messaggi pubblicitari vincolati a impalcature edilizie, ponteggi o recinzioni di cantiere.

7. Per tabelle a messaggio variabile si intendono quelli elementi monofacciali, con schermo luminoso ad altissima risoluzione atti a trasmettere immagini in rotazione continua, con una superficie non superiore a 12 mq. (3 x 4 metri) vincolati a impalcature edilizie, ponteggi o recinzioni di cantiere, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari.

8. La superficie dei mezzi pittorici non potrà essere superiore al 30% (trenta percento) della superficie delle impalcature edilizie, ponteggi o recinzioni di cantiere cui saranno vincolate; le immagini potranno variare con cadenza mensile.

9. Il palinsesto del messaggio variabile, per le tre aree in cui lo stesso sarà diviso, dovrà rispettare il seguente timing:

  1. 40% (quaranta percento) dedicato alla presentazione del progetto: com'è, sarà, l'impatto che avrà nella città;
  2. 30% (trenta percento) dedicato alle comunicazioni del Comune di Siena e alle istituzioni collegate;
  3. 30% (trenta percento) dedicato ai messaggi pubblicitari.

10. Le autorizzazioni per tali impianti sono rilasciate dall'Ufficio competente previo parere unanime da rendere entro 45 giorni da una apposita commissione composta dal Dirigente della Direzione Gestione del Territorio, dal Soprintendente per i Beni Architettonici e del Paesaggio, o loro delegati, e dal proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento edilizio o loro delegati, e dopo l'acquisizione dell'atto unilaterale d'obbligo di cui al precedente comma 1 nonché il deposito di idonee garanzie.

11. Le devoluzioni economiche relative ad edifici di proprietà comunale aggiuntive rispetto agli introiti della pubblicità di impianti temporanei, dovranno essere introitate in apposito capitolo di entrata per essere utilizzate esclusivamente per interventi di restauro del patrimonio storico -artistico della città.

12. Rientrano in tale tipologia anche manufatti speciali appositamente progettati, installati da soggetti pubblici per la promozione di eventi o manifestazioni culturali la cui permanenza è consentita per la durata dell'evento o manifestazione a cui si riferiscono oltrechè durante la settimana precedente e le 24 ore successive.

13. Ai fini dell'imposta comunale gli impianti pubblicitari di servizio rientrano nella categoria "pubblicità ordinaria".

Art.11 Impianti di pubblicità o propaganda

1. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque altro manufatto, finalizzato alla pubblicità o propaganda, diverso da quelli individuati nei precedenti articoli.

2. Rientrano nella presente categoria, a titolo esemplificativo:

  1. a. totem, ovvero i manufatti tridimensionali autoportanti con una o più facce finalizzate alla diffusione dei messaggi sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, etc.. Questi possono avere altezza massima di mt. 3,00 e superficie orizzontale di proiezione compresa entro una circonferenza del diametro massimo di mt. 0,90.
  2. b. targhe, ovvero i manufatti bidimensionali finalizzati alla denominazione di attività professionali, commerciali o di carattere sanitario, installati in aderenza alla parete dell'edificio in cui l'attività si svolge. Non devono contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente il nome il cognome del professionista o dello studio professionale, con eventuali titoli di studio, orari di apertura, numeri telefonici e simili. I requisiti geometrici e di posizionamento sono i seguenti: sporgenza dalla facciata non superiore a 4 cm, superficie non superiore a 1200 cmq, illuminazione solo per luce indiretta. Non sono ammesse targhe su portali in pietra, su particolari decorazioni di facciata, né sulle colonne dei portici negli edifici storici o di particolare valore, devono essere consone allo stile architettonico degli stessi. Per il centro storico si rimanda a quanto indicato nelle norme guida contenute nel Piano del Colore del centro storico di Siena, punto 2.5.2 "targhe indicanti arti, mestieri e professioni"
  3. c. plance, ovvero una tipologia di stendardo bidimensionale mono o bifacciale costituito da una struttura di sostegno ancorata al suolo. Tale tipo di manufatto è ammesso solo lungo i margini stradali o all'interno dei piazzali adibiti a parcheggio ed è riservato esclusivamente agli esercenti dello spettacolo viaggiante per il periodo corrispondente alla loro presenza nel territorio comunale oltrechè nella settimana precedente e nelle 24 ore successive.
  4. d. vele, ovvero la pubblicità effettuata con autoveicoli speciali omologati ai sensi dell'art. 203, comma 1, lett. q del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 tra i quali sono compresi quelli denominati comunemente "vele". La loro locazione per soste superiori alle 48 ore è ammessa esclusivamente previa esposizione della concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico e pagamento del relativo canone.
  5. e. aeromobili, che possono sorvolare mostrando scritte, striscioni, disegni fumogeni, non è comunque consentito il lancio di oggetti o manifestini
  6. f. esposizione di veicoli, consistente nell'attività di presentazione su suolo pubblico. Tale tipo di pubblicità è ammessa esclusivamente previo rilascio della concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico fino ad un massimo di mq. 30.
  7. g. persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari.
  8. h. apparecchi amplificatori e simili. La pubblicità fonica fuori del centro abitato, così come definito al punto 8 dell'art. 3 del Codice della Strada e delimitato ai sensi dell'art. 4 dello stesso Codice è autorizzata nei modi e nei limiti di cui all'art. 59 del D.P.R. n.495/1992 e succ. mod. ed integrazioni. La pubblicità fonica entro il centro abitato è consentita dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Sia all'esterno che all'interno del centro abitato è comunque vietata nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri. La stessa forma di pubblicità è vietata all'interno del perimetro del centro antico così come definito dal Piano Generale del Traffico e durante i periodi corrispondenti ai palii di Luglio e di Agosto rispettivamente dal 28 giugno al 2 luglio e dal 12 al 16 agosto nell'intero territorio Comunale.
  9. i. volantini, ovvero elementi bidimensionali privi di rigidezza destinati alla diffusione diretta al pubblico. Tale tipologia di pubblicità è vietata su tutto il territorio comunale. È altresì vietata mediante lancio da velivoli o veicoli, nonchè mediante l'apposizione su veicoli in sosta. Non è inoltre consentita la distribuzione a mano, salvo ai soggetti di cui all'art.15 del Decreto Legislativo 507/93 e successive modifiche ed integrazioni. La distribuzione è consentita nei casi in cui venga effettuata mediante inserimento all'interno di cassette postali o all'interno di esercizi pubblici e commerciali. È comunque vietata la collocazione di volantini su infissi o soglie che si affacciano sulla pubblica via.
  10. j. sorgente luminosa, la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni caratterizzata dall'uso di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare o effettuate su schermi o pareti riflettenti, nonché la pubblicità effettuata con diapositive, proiezioni luminose e/o cinematografiche.
  11. k. bandiere, elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privi di rigidezza, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli, manifestazioni o contenenti il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

3. I mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti lungo o in prossimità delle strade, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

4. Nel caso di intersezioni semaforiche, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m. dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

5. Per i mezzi pubblicitari a messaggio variabile, posti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli, non è consentito un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti.

Titolo III Regole per l'installazione

Art.12 Criteri generali

1. Nella messa in opera dei mezzi pubblicitari, così come definiti agli articoli precedenti, oltre alle indicazioni contenute nel codice della strada art.23 e nel capo I del D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere osservate le seguenti indicazioni:

  • tutti i mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici;
  • devono avere sagoma regolare, evitando di generare confusione con la segnaletica stradale;
  • per i cartelli e per le insegne di esercizio, con esclusione di quelle poste in aderenza ai fabbricati, dovrà essere rispettato il rapporto dimensionale H/L o L/H = 7/10.
  • le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi;
  • dovrà essere adottata particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente il rosso e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità di intersezioni;
  • il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari non dovrà costituire sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo e dovrà evitare di limitarne la percettibilità;
  • la croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso
  • è vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
  • nella disposizione delle insegne di esercizio sugli edifici esistenti, dovranno essere rispettate le norme previste dal regolamento edilizio comunale.
  • Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
  • Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq. per ogni servizio prestato.

Art.13 Le zone

1. Il piano, ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire per l'installazione dei mezzi pubblicitari relativi alla pubblicità esterna, prevede la suddivisione del territorio in sei zone, così come rappresentate nella Tav.1.
Le zone per l'installazione degli impianti pubblicitari sono:

  1. Zona I - centro antico
  2. Zona II - centro abitato non vincolato
  3. Zona III - centro abitato vincolato
  4. Zona IV - territorio extraurbano non vincolato
  5. Zona V - territorio extraurbano vincolato
  6. Zona VI- Zone industriali, Artigiane e commerciali (denominazione come da codice della strada)

2. Per ciascuna zona il piano determina

  1. a) le singole tipologie dei mezzi pubblicitari ammesse e non ammesse;
  2. b) le condizioni per la loro messa in opera;

3. Per ciascuna zona dovranno comunque essere rispettate, oltre alle indicazioni specifiche riportate negli articoli successivi, tutte le norme indicate al Capo I 'Pubblicità sulle strade e sui veicoli' del 'regolamento di attuazione del Codice della strada', Dpr 16/12/92 n.495 (artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58) e successive modifiche ed integrazioni.

Art.14 Zona I centro antico

1. La zona I - centro antico è considerata zona di pregio e valore storico ambientale e pertanto l'installazione dei mezzi pubblicitari deve assolutamente garantire la tutela ed il rispetto dei valori esistenti.

2. Nella zona I - centro antico sono ammessi i seguenti mezzi pubblicitari:

  1. insegne di esercizio
  2. locandine
  3. impianti pubblicitari di servizio

3. Sono vietati tutti gli altri mezzi pubblicitari con l'esclusione dei manufatti speciali di cui all'art. 10.

Art.15 Zona II centro abitato non vincolato

1. Le zone II - centro abitato non vincolato corrispondono alle parti di territorio individuate come centro abitato ai sensi dell'art. 4 del 'Codice della Strada' D.Lgs n.285 del 30-04-1992 con esclusione di quella sottoposta al vincolo di tutela di bellezze naturali paesaggistiche ed ambientali di cui alla Parte IIIº del D.Lgs.n.42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nella zona II - centro abitato non vincolato sono ammessi tutti i mezzi pubblicitari definiti al Titolo II delle presenti norme

Art.16 Zona III - centro abitato vincolato

1. Le zone III - centro abitato vincolato corrispondono alle parti di territorio individuate come centro abitato ai sensi dell'art. 4 del "Codice della Strada" D.lgs n.285 del 30-04-1992, diversa da quella definita al precedente art.15 e sottoposta al vincolo di tutela di bellezze naturali paesaggistiche ed ambientali di cui al D.Lgs nº42/2004 e succ. modificazioni ed integrazioni.

2. Nella zona III - centro abitato vincolato sono ammessi i seguenti mezzi pubblicitari:

  1. a. cartelli;
  2. b. insegne di esercizio;
  3. c. preinsegna;
  4. d. locandine e stendardi;
  5. e. impianti pubblicitari di servizio;
  6. f. i manufatti speciali di cui all'art.10;
  7. g. le esposizioni di autoveicoli nelle sole aree interne ai parcheggi di seguito indicati: Colonna S. Marco, Via Sclavo, (palasport), Loc. Cerchiaia.

3. Sono vietati tutti gli altri mezzi pubblicitari.

Art.17 Zona IV - territorio extraurbano non vincolato

1. Le zone IV- territorio extraurbano non vincolato corrispondono alle parti di territorio comunale esterne al centro abitato così come definito dall'art. 4 del 'Codice della Strada' D.Lgs n.285 del 30-04-1992 con esclusione di quelle sottoposte al vincolo di tutela di bellezze naturali paesaggistiche ed ambientali di cui al D.Lgs. nº42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni che vengono invece individuate come Zona V - territorio extraurbano vincolato e disciplinate dal successivo art.18.

2. Nelle zone IV - territorio extraurbano non vincolato sono ammessi tutti i mezzi pubblicitari definiti al Titolo II delle presenti norme.

Art.18 Zona V - Territorio extraurbano vincolato

1. Le zone V- territorio extraurbano vincolato corrispondono alle parti di territorio comunale esterne al centro abitato così come definito dall'art. 4 del 'Codice della Strada' D.Lgs n.285 del 30-04-1992 diversa da quella definita al precedente art.17 e sottoposta al vincolo di tutela di bellezze naturali paesaggistiche ed ambientali di cui al D.Lgs nº42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nella zona V - territorio extraurbano vincolato sono ammessi i seguenti mezzi pubblicitari:

  • insegne d'esercizio
  • preinsegne

3. Sono vietati tutti gli altri mezzi pubblicitari

Art.19 Zona VI - Zone industriali, artigiane e commerciali

1. Le zone VI - zone industriali, artigiane e commerciali- corrispondono alle parti del territorio comunale individuate nella tavola 1.

2. Nelle zone VI - sono ammessi i seguenti mezzi pubblicitari:

  • cartelli;
  • insegne di esercizio;
  • preinsegne;
  • locandine;
  • stendardi;
  • impianti pubblicitari di servizio;
  • manufatti speciali di cui all'art.10 limitatamente ai totem;
  • targhe.

3. Sono vietati tutti gli atri mezzi pubblicitari.

Art.20 Norme transitorie

La preesistenza di mezzi pubblicitari non conformi alle presenti norme non comporta diritti acquisiti al momento della loro sostituzione o modifica. Qualora si intenda sostituire o modificare mezzi pubblicitari esistenti questi si dovranno conformare alle norme del presente Piano.

PARTE III Pubbliche affissioni

Titolo IV Definizioni

Art.21 Servizio delle pubbliche affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti così come definiti agli articoli successivi, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e nella misura stabilita al successivo art.27, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art.22 Supporti per manifesti

Nel presente piano i supporti per manifesti sono classificati in:

  • cartello porta manifesto
  • tabellone murale

Art.23 Cartello porta manifesto

Si definisce 'cartello porta manifesto' un manufatto bidimensionale con una sola o entrambe le facce finalizzate alla affissione di manifesti, supportato da una idonea struttura di sostegno, generalmente in materiale metallico.

Art.24 Tabellone murale

Si definisce 'tabellone murale' un manufatto bidimensionale costituito generalmente da un pannello metallico con struttura in profili metallici, fissato direttamente su di una superficie muraria.

Art.25 Abaco degli impianti per le pubbliche affissioni

1. Per 'abaco degli impianti per le pubbliche affissioni' si intende l'insieme delle indicazioni in merito alle caratteristiche tipologiche degli impianti, le dimensioni di riferimento, le caratteristiche generali dei materiali, delle superfici e delle finiture cui riferirsi nella progettazione degli stessi.

2. Gli abachi sono parte integrante delle presenti norme tecniche del piano.

Titolo V Regole per l'installazione

Art. 26 Criteri generali

1. Nella messa in opera dei supporti per le pubbliche affissioni, oltre alle indicazioni contenute nel codice della strada art.23 e nel capo I del D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere osservate le seguenti indicazioni:

1.1 è consentita l'installazione di supporti per le pubbliche affissioni esclusivamente nei luoghi specificatamente indicati dal presente piano e riportati nella tav.1 in scala 1:25000

1.2 è vietata l'affissione di manifesti direttamente sulle superfici murarie degli edifici e dei muri di contenimento e/o di recinzione.Solo in casi eccezionali il Sindaco può autorizzare l'affissione fuori dei quadri previsti dal presente piano, previo pagamento anticipato delle spese di affissione;

1.3 lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti indicati al Titolo IV delle presenti norme.

1.4 tutti i mezzi pubblicitari dovranno riportare su apposita targhetta il numero dell'impianto, la natura dell'affissione di cui al successivo art.27 e la dicitura: 'Comune di Siena Servizio Pubbliche Affissioni'.

1.5 tutti i mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici;

1.6 le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi;

2. le dimensioni indicate nell'elenco degli impianti di cui all'art.35 sono vincolanti.

Art.27 Ripartizione della superficie degli impianti

1.La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è ripartita, ai sensi dell'art.3 comma 3 del D.Lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, come segue:

2. 20% della quota complessiva è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica ed effettuata dal servizio comunale

3. 3,80% della quota complessiva è destinata alle affissioni di natura commerciale ed effettuata dal servizio comunale;

4. L'Amministrazione Comunale, previa Delibera della Giunta Comunale, potrà riservare una superficie da destinare ad affissioni di natura commerciale da da effettuarsi direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, in misura non superiore al 5% della quota complessiva degli impianti. Tali superfici sono da scomputarsi, dalla quota stabilita al precedente punto3.

5. La ripartizione degli spazi di cui ai commi precedenti potrà essere rideterminata ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale

6. La nuova delibera comporterà l'aggiornamento delle 'norme tecniche' del presente piano e la stesura di un provvedimento che illustri le effettive nuove necessità accertate e motivate a seguito di variazioni della consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che renda necessario il riequilibro delle superfici stabilite dalle presenti norme

Art.28 Suddivisione del territorio in categorie

1. Secondo quanto stabilito dall.art. 4 del D.Lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Siena è suddiviso in due categorie:

  • Categoria normale
  • Categoria speciale

La parte di territorio comunale sottoposta all'applicazione dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni nella zona a categoria speciale è individuata da tutti i numeri civici collegati all'Elenco delle strade in Categoria Speciale allegato al presente Piano.

2.Nell'applicazione dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni, tutte le strade comprese nell'elenco di cui al comma 1, sono ricompresse nella categoria normale.

3. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, nella categoria speciale potranno essere applicate maggiorazioni fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.

4. La superficie complessiva delle zone comprese nella categoria speciale è pari a 3.885.405 (calcolata applicando un buffer di ml.50,00 per lato a tutte le strade inserite in categoria speciale).

5. Tale quantità risulta inferiore al 35% di quella del centro abitato (19.197.164mq*35%=6.719.007mq> 3.885.405mq)

6. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni previste dal piano in categoria speciale risulta inferiore al 50% di quella complessiva, nel rispetto delle norme di cui all'art.4 comma 2 del D.Lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni (5300,13*50%=2650,065> 2.482,13).

Art.29 Attuazione del Piano

1. L'Amministrazione provvede alla organizzazione e gestione del servizio delle pubbliche affissioni nel rispetto della disciplina del piano assicurando la realizzazione delle previsioni del piano stesso secondo tempi e modalità predeterminati.

2. Nell'ipotesi di gestione affidata a terzi il capitolato d'oneri prevede apposite clausole volte a garantire, secondo tempi, modalità e con relative garanzie, la attuazione delle previsioni del piano in esame

Art.30 Elenco riepilogativo degli impianti per le pubbliche affissioni

1. In riferimento alle disposizioni del regolamento comunale l'allegato Elenco generale degli Impianti Pubblicitari delle Pubbliche Affissioni, parte integrante delle presenti norme, contiene per ciascun impianto confermato dal presente piano le seguenti informazioni:

  • il numero distintivo;
  • la localizzazione;
  • il tipo di supporto previsto;
  • la natura delle affissioni in riferimento ai disposti dell'art.27;
  • la larghezza del/dei supporto/i (mt.);
  • l'altezza del/dei supporto/i (mt.);
  • la superficie massima del/dei supporto/i (mq.);
  • numero massimo moduli formato standard 70x100 del/dei supporto/i.

Art.31 Impianti pubblicitari temporanei

1. Gli impianti di cui al precedente art. 12, comma 1 Bis, possono essere realizzati c1.200 grammion mezzi pittorici o con tabelle a messaggio variabile, previa sottoscrizione di apposito atto unilaterale d'obbligo nel quale saranno indicate la quantità e le finalità della devoluzione economica, gli obblighi e la durata dell'esposizione.

2. Detti impianti sono da considerare assimilati a messaggi di pubblicità temporanea e sono esposti per una durata non superiore alla durata dei lavori o del permesso di occupazione del suolo

3. Per mezzi pittorici si intendono messaggi pubblicitari di superficie superiore a 18 mq. vincolati a impalcature edilizie, ponteggi o recinzioni di cantiere.

4. Per tabelle a messaggio variabile si intendono quelli elementi monofacciali, con schermo luminoso ad altissima risoluzione atti a trasmettere immagini in rotazione continua, con una superficie non superiore a 12 mq. (3 x 4 metri) vincolati a impalcature edilizie, ponteggi o recinzioni di cantiere, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari.

5. La superficie dei mezzi pittorici non potrà essere superiore al 30% (trenta percento) della superficie delle impalcature edilizie, ponteggi o recinzioni di cantiere cui saranno vincolate; le immagini potranno variare con cadenza mensile.

6. Il palinsesto del messaggio variabile, per le tre aree in cui lo stesso sarà diviso, dovrà rispettare il seguente timing:

  • 40% (quaranta percento) dedicato alla presentazione del progetto: com'è, sarà, l'impatto che avrà nella città
  • 30% (trenta percento) dedicato alle comunicazioni del Comune di Siena e alle istituzioni collegate
  • 30% (trenta percento) dedicato ai messaggi pubblicitari

7. Le autorizzazioni per la pubblicità temporanea sono rilasciate dall'Ufficio competente previo parere unanime da rendere entro 45 giorni da una apposita commissione composta dal Dirigente della Direzione Gestione del Territorio, dal Soprintendente per i Beni Architettonici e del Paesaggio, o loro delegati, e dal proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento edilizio o loro delegati, e dopo l'acquisizione dell'atto unilaterale d'obbligo di cui al precedente comma 1 nonché il deposito di idonee garanzie.

8. Le devoluzioni economiche relative ad edifici di proprietà comunale aggiuntive rispetto agli introiti della pubblicità di impianti temporanei, dovranno essere introitate in apposito capitolo di entrata per essere utilizzate esclusivamente per interventi di restauro del patrimonio storico-artistico della città.

Ultima modifica 26/07/2022 - 10:55