Schede di rilievo del Patrimonio Edilizio

Di seguito sono elencate tutte le schede di rilievo degli edifici contenute nel RU del Comune di Poggibonsi, in ordine crescente in base al numero della Scheda.

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  1. 1. Il Regolamento urbanistico costituisce, nel rispetto delle disposizioni del Piano Strutturale, atto di governo del territorio del Comune di Poggibonsi.

    2. Definisce l'assetto e l'uso di tutto il territorio comunale, regolando i processi di trasformazione in modo da renderli sostenibili e compatibili con l'esigenza primaria di conservare integre le risorse, in coerenza con gli indirizzi e i criteri generali fissati nel Piano strutturale.

    3. Le norme e le prescrizioni del Regolamento urbanistico sottostanno alle regole generali fissate nel Piano strutturale. In caso di discordanza prevale la norma del Piano strutturale ed il Regolamento dovrà conformarvisi con specifica variante.

    4. Il Regolamento urbanistico è redatto ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica e contiene, secondo quanto indicato all'art. 28 della Legge regionale 5/95, vigente al momento della sua approvazione:

    1. a) la individuazione del perimetro aggiornato dei centri abitati, ai sensi e per gli effetti dell′articolo 17, legge 6 agosto 1967, n. 765, e dell′articolo 4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
    2. b) la individuazione delle aree all′interno di tale perimetro sulle quali è possibile, indipendentemente dal programma integrato d′intervento di cui all′articolo 29, l′edificazione di completamento o l′ampliamento degli edifici esistenti;
    3. c) la individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
    4. d) la individuazione delle aree, in conformità all′articolo 24, terzo comma, per le quali, in rapporto alla loro particolare complessità e rilevanza, si può intervenire solo mediante i piani attuativi di cui all′articolo 31;
    5. e) la determinazione degli interventi, non riguardanti le aree di cui al punto d), consentiti all′esterno dei centri abitati, indipendentemente dal programma integrato d′intervento di cui all′articolo 29;
    6. f) le infrastrutture da realizzare all′esterno dei centri abitati;
    7. g) la disciplina per il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente;
    8. h) la individuazione dei criteri di coordinamento delle scelte localizzative con gli atti di competenza del sindaco in materia di orari ai sensi dell′art. 36 legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche e della disciplina regionale ivi prevista.

    5. Le tavole di progetto del Regolamento urbanistico definiscono con sufficiente dettaglio le destinazioni delle singole aree, tuttavia i progetti attuativi degli interventi potranno conformarvisi con i necessari adeguamenti e con una migliore specificazione.

    6. Le norme del Regolamento urbanistico si integrano con quelle del vigente Regolamento Edilizio.

    - Effetti
  2. - Norme generali
  3. 1. Il Regolamento urbanistico del Comune di Poggibonsi è costituito dai seguenti elaborati:

    1. 1 Relazione
    2. 2 Norme di attuazione
    3. 3 Schede per interventi particolari
    4. 4 Cartografia di progetto 1:10.000
    5. 5 Cartografia di progetto 1:2000
    6. 6 Carta della fattibilità geologica
    7. 7 Schede di fattibilità geologica
    8. 8 Cartografia di progetto 1:500

    2. Tutti gli elaborati fanno parte del Regolamento e ne costituiscono, ad eccezione della relazione, parte prescrittiva.

    3. Nel caso in cui si rilevassero discordanze tra la cartografia trasposta su sistemi informatici per consultazione interattiva e quella preesistente, deve considerarsi valida come previsione urbanistica la cartografia preesistente.

    - Elaborati
  4. - Aree ed edifici particolari
  5. - Centro storico
  6. 1. Il Regolamento urbanistico ha validità a tempo indeterminato.

    2. Al momento della definitiva approvazione del Regolamento urbanistico ogni altro strumento urbanistico di iniziativa pubblica vigente in precedenza decade automaticamente, ad esclusione dei Piani per l'edilizia economica e popolare e dei Piani per gli insediamenti produttivi non ancora completamente ultimati.

    3. I piani attuativi di iniziativa privata vigenti al momento della entrata in vigore delle norme del Regolamento urbanistico, mantengono la loro efficacia fino al momento della loro naturale decadenza. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo i piani stessi possono essere adeguati, su richiesta dei privati interessati, alle nuove norme contenute nel presente Regolamento.

    4. Fermo restando il rispetto delle norme di Regolamento Urbanistico, che sono in ogni modo prevalenti, rimangono salvi gli impegni derivanti da rapporti convenzionali, da previsioni di piani urbanistici o di concessioni edilizie relativi alla cessione di aree per scopi pubblici, alla realizzazione di opere pubbliche o a specifici impegni assunti al momento della realizzazione degli interventi o delle opere.

    5. Secondo quanto disposto dall′art. 55, comma 5, della L.R. 1/2005, le previsioni relative alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall′approvazione del Regolamento o dalla modifica che li contempla, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi.

    6. Allo scopo di controllare l′aumento del carico urbanistico e gli effetti ambientali conseguenti, il Comune tiene sotto monitoraggio gli interventi consentiti dal presente R.U..
    Il monitoraggio riguarda tutti gli interventi comunque denominati, compreso quelli che secondo le disposizioni del punto 2.9 della normativa di P.S. non concorrono al dimensionamento, quando essi comportino aumento di superficie utile lorda o mutamento di destinazione d′uso.
    Oltre che alla scadenza quinquennale di cui all′art 55, comma 7, della L.R. 1/05, il monitoraggio viene eseguito quando necessario in relazione alle attività di aggiornamento del quadro conoscitivo, a quelle di coordinamento con le azioni comunali di settore e in occasione di varianti al RU che incidano sugli interventi oggetto di monitoraggio.
    Le attività di monitoraggio sono contenute in apposita relazione, redatta dall′ufficio competente, nella quale sono descritti gli stati di attuazione del RU anche in riferimento al Piano Strutturale vigente, al coordinamento con le politiche comunali di settore e alle sinergie con la programmazione economico e finanziaria del Comune. Tale relazione avrà pertanto lo scopo di:

    • - indicare le necessità di aggiornamento del quadro conoscitivo alla luce delle eventuali modifiche intervenute, descrivendo lo stato dell′ambiente in relazione agli effetti delle medesime;
    • - verificare l′esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria in rapporto al programma triennale comunale;
    • - controllare lo stato della progettazione e l′attuazione degli interventi, pubblici o privati, nelle aree di ristrutturazione urbanistica e di espansione;
    • - aggiornare il bilancio del dimensionamento previsto dal R.U. con riferimento, anche, alle previsioni del Piano Strutturale vigente;
    • - accertare l′integrazione tra attuazione delle previsioni di R.U. e l′azione degli enti gestori delle risorse e dei servizi.

    A seguito del monitoraggio il Comune modifica e integra, quando necessario, il Regolamento Urbanistico, al fine di migliorarne l′efficacia e prende in considerazione la formazione di varianti o di un nuovo Regolamento Urbanistico.

    - Durata e validità
  7. 1. E' facoltà del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, derogare dalle disposizioni delle presenti norme ai sensi dell'art. 41 quater della L. 17.08.1942 n. 1150 e dell'art. 35 bis della L.R. 16.01.1995 n. 5, per interventi pubblici o di interesse pubblico generale da realizzarsi anche a cura dei privati, purché gli interventi suddetti siano previsti su zone già destinate dal PRG a funzioni pubbliche o di interesse pubblico generale.

    - Poteri di deroga
  8. - Centri urbani
  9. 1. Il Programma integrato di intervento è lo strumento facoltativo con cui l'Amministrazione comunale individua le trasformazioni del territorio da attuare durante il proprio mandato amministrativo che, a causa della loro complessità, necessitano di esecuzione programmata.

    2. Il Comune può adottare un Programma Integrato di Intervento, ai sensi degli artt. 29 e 30 della L.R. 5/95, con riferimento alle previsioni del Piano strutturale, del Bilancio Comunale ed alle disponibilità di soggetti pubblici e privati.

    3. Le previsioni degli eventuali Programmi integrati di intervento saranno principalmente rivolte alla attuazione delle opere pubbliche previste nel piano e alla programmazione degli interventi di riqualificazione ed espansione urbana elencati ai successivi articoli, anche in relazione ai piani per l'edilizia residenziale pubblica.

    - Programma integrato di intervento
  10. - Zone industriali
  11. - Zone agricole
  12. 1. Le previsioni del Regolamento Urbanistico si attuano, in osservanza alla vigente legislazione, al Regolamento Edilizio Comunale ed alle presenti norme, mediante:

    • - Piani Attuativi con i criteri e le modalità di cui al Titolo V°, Capo IV°, della L.R. 1/2005. La redazione del Piano Attuativo è sempre obbligatoria per interventi in zone di espansione, per interventi di ristrutturazione urbanistica e in tutti i casi previsti esplicitamente dalla L. 1150/1942, da altre leggi vigenti o dalle presenti norme.
    • - Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale di cui all′art 42 della L.R. 1/2005;
    • - Interventi diretti previo atto abilitativo come specificato al Titolo VI° della L.R. 1/2005.
    - Forme di attuazione
  13. 1. Il Regolamento urbanistico entra in vigore secondo le disposizioni di legge.

    2. Costituiscono prescrizioni immediatamente operanti e costituiscono salvaguardia del Regolamento urbanistico fin dalla sua adozione le disposizioni indicate nelle presenti norme e negli altri elaborati che lo costituiscono ai sensi dell'articolo 2. 3. Fatte salve le norme transitorie di cui ai successivi commi, sono consentiti, fino alla entrata in vigore definitiva del Regolamento urbanistico, tutti gli interventi ammessi dalle presenti norme, salvo restrizioni maggiori contenute nella disciplina urbanistica in vigore o in salvaguardia.

    4. Le norme transitorie entrano in vigore al momento della definitiva approvazione del Regolamento urbanistico, mentre nel periodo di formazione vale quanto previsto dai precedenti commi.

    5. Le disposizioni sui permessi in contrasto con le nuove previsioni contenute nel Regolamento Urbanistico sono regolate dalla legge.

    6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, relative alla entrata in vigore del Regolamento urbanistico, sono parimenti riferite anche alla entrata in vigore di ogni successiva variante.

    - Salvaguardie e norme transitorie
  14. 1. Il piano comunale del traffico, nelle parti eventualmente in contrasto, è adeguato alle nuove previsioni del piano regolatore entro un anno dalla sua definitiva approvazione.

    2. Il Piano di classificazione acustica del territorio comunale integra le norme del Regolamento urbanistico. Ogni intervento di trasformazione urbanistica od edilizia del territorio comunale dovrà garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno, secondo quanto previsto dal piano stesso e dalle norme del Regolamento edilizio comunale. In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali o di attività classificate tra quelle di particolare tutela. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

    3. Le norme di questo piano comprendono prescrizioni e indicazioni legate alla gestione dei tempi di vita e di lavoro nel territorio comunale. In aggiunta a questi potrà essere predisposto il Piano regolatore comunale dei tempi, che dovrà comunque considerare prioritariamente le indicazioni contenute in questo Regolamento, al fine di regolare in maniera ordinata le attività sul territorio e contribuire al miglioramento complessivo della qualità della vita dei cittadini.

    4. Ai sensi della legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 recante "Disposizioni regionali per l'attuazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 in materia di variazioni essenziali e di mutamento della destinazione d'uso degli immobili" il Comune potrà dotarsi di un piano comunale per le funzioni, in modo da rendere compatibili le indicazioni urbanistiche fissate nel Piano regolatore con l'effettiva utilizzazione degli immobili. Fino a che questo specifico piano non sarà operativo il Regolamento urbanistico disciplina le destinazioni d'uso ammesse per ogni singola zona del territorio comunale.

    - Altri strumenti di governo del territorio
  15. Zone soggette a vincolo archeologico.

    1. Sono le aree nelle quali, per studi, ricerche o ritrovamenti di reperti e vestigia del passato, è rilevata la presenza di elementi archeologicamente significativi.

    2. In queste zone, segnalate ai sensi della L. 490/99 ed individuate nella cartografia, per interventi che prevedano opere di scavo di qualsiasi natura ed entità o movimenti di terra di profondità superiore a cm. 40, dovrà essere richiesto parere alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.

    3. In qualunque zona del territorio, anche non soggetta a vincolo, qualora durante lavori di escavazione si verifichino scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo ai sensi della L. 490/99 nonché degli artt. 822,823 e 826 del Codice Civile di sospendere i lavori ed avvisare immediatamente la Soprintendenza competente per territorio.

    Zone soggette a vincolo idrogeologico.

    4. Sono sottoposte a vincolo idrogeologico le aree individuate ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923 e della legge regionale 39/2000.

    5. Le aree vincolate sono riportate, a mero titolo ricognitivo, nella tavola dei vincoli del Regolamento urbanistico.

    6. Ogni intervento di trasformazione in queste aree che preveda interventi sul suolo eccedenti le normali pratiche agrarie e di dimensioni significative ai fini dell'assetto idraulico è soggetto al nullaosta secondo le procedure di legge.

    Zone soggette a vincolo paesaggistico

    7. Sono soggette a vincolo paesaggistico le aree individuate ai sensi delle disposizioni delle legge 490/1999.

    8. Le aree vincolate sono riportate, a mero titolo ricognitivo, nella tavola dei vincoli del Regolamento urbanistico.

    9. In queste aree gli interventi dovranno tenere in debito conto le particolarità paesaggistiche e ambientali presenti e conformarvisi.

    10. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni ambientali sono regolate dalla legge.

    - Vincoli sovraordinati
  16. 1. Sono le aree destinate dal Regolamento urbanistico a servizi di livello sovracomunale, necessarie per il soddisfacimento di bisogni non solo locali.

    2. Obiettivo del Regolamento urbanistico è quello di disciplinare l'uso delle aree in modo da assicurare il mantenimento delle dotazioni di servizio previste, impedire modifiche di destinazione che comportino una perdita della potenzialità delle destinazioni attuali, garantire le migliori condizioni di verifica per eventuali nuove localizzazioni e consentire gli adeguamenti necessari al funzionamento delle strutture.

    3. Le zone di livello sovracomunale sono rappresentate sulle tavole di progetto del Regolamento Urbanistico in scala 1/2.000 e 1/10.000.

    4. La zone sono tutte classificate come zona omogenea F ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

    5. Allo scopo di perseguire l'obiettivo di tenere questi beni costantemente adeguati al mutare delle esigenze delle attività che vi sono svolte si potranno effettuare sugli stessi tutti gli interventi di ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, di ampliamento o nuova costruzione in conformità ai progetti che volta per volta dovranno essere approvati con le procedure di legge dalla Amministrazione comunale.

    6. I progetti edilizi dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico nonché di inserimento e arredo urbano.

    7. I servizi di livello sovracomunale individuati dal Regolamento urbanistico sono:

    • - Ospedale
    • - Scuole medie superiori
    • - Area espositiva
    • - Vigili del Fuoco
    • - Depuratore
    • - Termovalorizzatore
    • - Centro per lo sviluppo di nuove tecnologie

    8. Gli interventi sulle aree sono attuati direttamente. Quando gli interventi non siano attuati direttamente dal Comune o dagli altri enti o aziende competenti la loro realizzazione è soggetta alla preventiva stipula di atto di convenzione che regoli i rapporti fra il Comune stesso ed i soggetti proponenti.

    9. Gli interventi sono attuati sulla base di piani attuativi o di settore, quando richiesti per le singole zone. Nuovi interventi di localizzazione di attrezzature di livello sovracomunale sono consentiti solo in presenza di studi specifici di settore e di valutazioni di impatto ambientale che ne dimostrino la coerenza con gli obiettivi generali di piano e previa specifica variante al Regolamento urbanistico.

    10. Non sono ammessi cambiamenti delle destinazioni indicate per ciascuna zona. E' consentita la presenza di residenza di servizio.

    - Servizi sovracomunali
  17. 1. Le aree destinate a ferrovia comprendono e comprenderanno anche le pertinenze e le opere accessorie destinate ad assicurare, nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza degli utenti, i collegamenti di livello sia regionale che cittadino.

    2. Le ferrovie sono rappresentate nella cartografia in scala 1/10.000 e in scala 1/2000. Nelle tavole del regolamento sono indicate anche le nuove previsioni e le relative fasce di rispetto.

    3. Le aree interessate sono classificate come zona F ai sensi del D.M. 2.04.68 n. 1444.

    4. Nelle aree per ferrovia esistenti e di progetto e relative pertinenze sono vietate le nuove costruzioni, ad eccezione di quelle legate alle necessità di traffico e di sicurezza delle linee. Nella fascia di 30 metri per lato misurati dalla rotaia è vietata, sia in zona urbana che nel territorio aperto, ogni nuova costruzione, salvo autorizzazione dell'ente FFSS. Per gli edifici esistenti, salvo specifica indicazione e classificazione grafica sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza possibilità di aumento della consistenza, mentre si potrà procedere a limitati interventi di demolizione dei corpi secondari ed alla loro ricostruzione fino al massimo della stessa quantità, anche in diversa collocazione purché in adiacenza alla parte principale dell'edificio.
    Nelle aree per ferrovia non sono ammesse destinazioni d'uso diverse da quelle esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento urbanistico, mentre le aree di rispetto mantengono a questi fini la destinazione della zona nella quale sono comprese.

    - Linee ferroviarie
  18. 1. Le aree destinate a strade di grande comunicazione, statali e provinciali comprendono anche le pertinenze e le opere accessorie dei corpi stradali e sono destinate ad assicurare, nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza degli utenti, i collegamenti di livello sovracomunale.

    2. Le strade principali sono rappresentate nella cartografia in scala 1/10.000 e in scala 1/2000. Nelle tavole del Regolamento urbanistico sono indicate anche le nuove previsioni di adeguamento delle sedi e delle relative varianti e le relative fasce di rispetto, come corridoi infrastrutturali.

    3. Le aree interessate sono classificate come zona F ai sensi del D.M. 2.04.68 n. 1444.

    4. Nelle aree destinate a sede stradale e relative pertinenze sono vietate le nuove costruzioni, così come nelle fasce di rispetto individuate per la realizzazione delle varianti stradali di nuova costruzione. Le fasce di rispetto sono individuate dalle norme sulla circolazione. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia, con l'esclusione di interventi di addizione funzionale e di ogni aumento della consistenza attuale. Potranno essere autorizzati interventi di ristrutturazione urbanistica qualora si dimostri un sensibile miglioramento delle condizioni di traffico, di sosta e di accesso, anche in relazione alle funzioni insediate. Non saranno possibili destinazioni d'uso diverse da quelle presenti attualmente.

    5. In ogni opera di nuova costruzione o di adeguamento delle viabilità esistenti gli interventi progettati dovranno obbligatoriamente essere preceduti da un piano tecnico ed economico per la riduzione dell'inquinamento acustico per tutto il territorio limitrofo alla infrastruttura.

    6. Per le Strade statali e provinciali potranno essere previsti adeguamenti ai tracciati indicati, da limitare comunque alla estensione della fascia di rispetto. La progettazione delle varianti dovrà considerare anche gli aspetti ambientali e di inserimento delle nuove opere, secondo un piano di impatto paesaggistico da predisporre per ogni intervento. Per ognuna di queste infrastrutture dovranno essere predisposti progetti di recupero ambientale, che migliorino l'impatto sul territorio, garantiscano maggiori condizioni di sicurezza per il traffico sia automobilistico che ciclabile, prevedano la realizzazione di piazzole ombreggiate e attrezzate per consentire la sosta anche a fini turistici.

    7. L’intervento relativo alla rotatoria di Gavignano non dovrà alterare la configurazione complessiva del tracciato esistente e dell’intorno territoriale, conservando le dotazioni vegetazionali e i manufatti di corredo di valore storico-tradizionale (murature in pietra); il trattamento degli spazi interclusi nella rotatoria e in altri manufatti, sia coerente con il valore paesaggistico del contesto e non enfatizzato con l’installazione di natura varia dissonanti dal contesto.

    - Viabilità principale
  19. 1. Costituiscono il sistema della viabilità minore le strade comunali, vicinali e poderali, i percorsi storici, i sentieri, i tratturi, gli accessi ai corsi d'acqua, le piste ciclabili e pedonali.

    2. Il patrimonio rappresentato da questo complesso sistema territoriale deve essere conservato e mantenuto nella sua integrità e consistenza.

    3. Il sistema nel suo complesso è in parte descritto nelle tavole di progetto in scala 1/10.000 e 1/2000 ed parte risulta dalla descrizione degli elenchi e della cartografia catastale, a cui si dovrà fare riferimento per la esatta individuazione della consistenza del sistema.

    4. Le strade comunali e le strade vicinali possono essere adeguate alle necessità viarie secondo specifici progetti che tengano conto delle condizioni di miglior inserimento ambientale, di maggiore sicurezza, di limitazione del rischio idraulico e di pericolosità per la instabilità dei versanti.

    5. Non è consentita la chiusura di alcuna delle viabilità esistenti, anche se non indicata nella cartografia di piano, fatte salve le limitazioni al traffico veicolare.

    6. Non è consentita la costruzione di nuova viabilità stradale privata, salvo interventi di modesta entità e rettifiche di percorsi esistenti, purché effettuati nel rispetto ambientale e su elementi territoriali esistenti o già consolidati.

    7. Fanno parte integrante del sistema della viabilità stradale minore anche gli elementi di corredo quali muri, cigli, fonti, alberature, ponticelli o opere di sostegno, tabernacoli, icone e immagini.

    8. Nella presentazione dei progetti per intervento edilizio o nella predisposizione dei piani di miglioramento agricolo ambientale dovranno essere descritti gli elementi del sistema della viabilità minore presenti sul territorio interessato dalla proprietà dei richiedenti, in modo da prevederne la valorizzazione e tutelarne la permanenza e l'uso.

    - Viabilità locale
  20. 1. Sono le aree destinate a parco urbano, giardino, giochi per bambini, impianti e verde sportivo o spazi aperti in genere, pubbliche o di uso pubblico.

    2. Si deve tendere a garantire la massima diffusione possibile di questi spazi. Per una loro migliore utilizzazione è consentita la realizzazione delle attrezzature anche edilizie necessarie.

    3. Le aree destinate a parco urbano e giardino sono indicati sulle tavole di progetto del Regolamento urbanistico.

    4. Gli edifici e le aree sono inclusi negli standards per pubbliche attrezzature ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

    5. I progetti edilizi relativi ad interventi su queste aree dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico nonché di inserimento e arredo urbano. Particolare attenzione dovrà essere posta nella individuazione e suddivisione degli spazi in relazione al tipo ed alle esigenze delle utenze previste, nella individuazione di zone specifiche per il gioco dei bambini più piccoli, per i giochi di strada, per gli spazi aggregativi. In sede di progettazione preliminare dovranno anche essere valutate le relazioni dei giardini con il restante tessuto edilizio urbano.

    6. Sarà sempre possibile, qualora si renda necessario, procedere alla individuazione di nuove funzioni di questo tipo e natura su aree o edifici di proprietà comunale attualmente destinati ad altro scopo.

    7. La individuazione di nuove funzioni di questo genere deve essere sempre accompagnata da una attestazione che valuti la mobilità indotta, la esistenza di collegamenti di tipo pedonale fra la nuova funzione e il resto del tessuto urbano, la necessità e la presenza di mezzi di trasporto pubblico locale in grado di soddisfare le esigenze indotte da questa nuova localizzazione. Nel caso sia verificata una inadeguatezza del sistema della mobilità e dei collegamenti si dovrà provvedere al suo adeguamento contestualmente all'insediamento della nuova funzione.

    8. Nelle aree di cui sopra sono consentiti tutti gli interventi di adeguamento delle strutture esistenti nonché interventi di nuova edificazione nel rispetto degli standard prestazionali stabiliti dalla specifica normativa di settore, di eventuali specifiche limitazioni contenute nelle presenti norme e dei vincoli di carattere culturale, ambientale e paesaggistico.

    9. È consentita la realizzazione, in via permanente o temporanea, di volumi per attività ludico-ricreative legate al tempo libero, allestimenti per spettacoli all'aperto e per manifestazioni nonché la realizzazione di manufatti complementari per la somministrazione di alimenti e bevande. I nuovi volumi dovranno essere realizzati con materiali e tecniche costruttive che ne consentano l'integrazione nel verde urbano e dovranno avere dimensioni tali che non facciano venir meno il carattere di spazi verdi delle aree in questione.

    10. L'Amministrazione comunale ha la facoltà, compatibilmente con i propri programmi, di concedere le aree di sua proprietà per lo svolgimento di feste e manifestazioni da parte di associazioni ricreative, culturali, partiti politici, società sportive etc..

    11. Gli interventi nei parchi e giardini pubblici sono attuati direttamente dal Comune. All'interno di tali aree è consentita la realizzazione di strutture da parte di soggetti privati (associazioni ricreative, culturali, ecc..) previa sottoscrizione di apposita convenzione relativa alle modalità di utilizzazione e a garanzia del loro effettivo carattere pubblico o di interesse pubblico.

    12. Gli interventi sulle aree sono attuati direttamente. Quando gli interventi non siano attuati direttamente dal Comune o dagli altri enti pubblici competenti la loro realizzazione è soggetta alla preventiva stipula di atto di convenzione che regoli i rapporti fra il Comune stesso ed i soggetti proponenti.

    13. Per le aree interessate sono ammesse, oltre alle destinazioni specifiche per giardino, anche altri usi, purché per standards.

    - Parchi e giardini pubblici
  21. 1. Sono gli edifici e le aree destinati alla fermata e alla sosta degli autoveicoli in genere.

    2. Si dovrà tendere a recuperare il massimo possibile di spazi per la sosta e il parcheggio, in particolare all'interno dei centri abitati.

    3. Gli edifici e le aree destinati a parcheggio sono indicati sulle tavole di progetto del Regolamento urbanistico.

    4. Gli edifici e le aree per parcheggio sono inclusi negli standards per pubbliche attrezzature ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

    5. Per poter aumentare le disponibilità degli spazi di sosta è ammessa la costruzione di autorimesse interrate pubbliche e private su aree pubbliche, previa sottoscrizione di specifica convenzione con i soggetti attuatori, quando gli interventi non siano eseguiti direttamente dalla Amministrazione comunale.

    6. I progetti edilizi dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico nonché di inserimento e arredo urbano, in particolare per le sistemazioni arboree necessarie a limitarne l'impatto visivo.

    7. Sarà sempre possibile, senza la necessità di variante al Regolamento urbanistico, qualora si renda necessario, procedere alla individuazione di nuove funzioni di questo tipo e natura su aree o edifici di proprietà comunale attualmente destinati ad altro scopo.

    8. La individuazione di nuove funzioni di questo genere deve essere sempre accompagnata da una attestazione che valuti la mobilità indotta, la esistenza di collegamenti di tipo pedonale fra la nuova funzione e il resto del tessuto urbano, la necessità e la presenza di mezzi di trasporto pubblico locale in grado di soddisfare le esigenze indotte da questa nuova localizzazione. Nel caso sia verificata una inadeguatezza del sistema della mobilità e dei collegamenti si dovrà provvedere al suo adeguamento contestualmente all'insediamento della nuova funzione.

    9. Gli interventi sulle aree e sugli edifici sono attuati direttamente. Quando gli interventi non siano attuati direttamente dal Comune o dagli altri enti pubblici competenti la loro realizzazione è soggetta alla preventiva stipula di atto di convenzione che regoli i rapporti fra il Comune stesso ed i soggetti proponenti.

    10. Per le aree in questione sono ammesse oltre alle destinazioni specifiche per sosta e parcheggio anche altri usi, purché per standards.

    - Parcheggi pubblici
  22. 1. Sono gli edifici e le aree destinati interamente ad ospitare funzioni proprie del comune o di altri enti o aziende pubblici. Nel caso in cui tali funzioni siano ospitate in edifici destinati anche ad altri scopi le norme di cui al presente articolo si applicano alla sola porzione interessata.

    2. Allo scopo di perseguire l'obiettivo di tenere questi beni costantemente adeguati al mutare delle esigenze delle attività pubbliche che vi sono svolte si potranno effettuare sugli stessi tutti gli interventi di ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, di ampliamento o nuova costruzione in conformità ai progetti che volta per volta dovranno essere approvati con le procedure di legge.

    3. Gli edifici e le aree destinati interamente a soddisfare funzioni pubbliche proprie del comune o di altri enti pubblici sono indicati sulle tavole di progetto del Regolamento urbanistico, mentre gli edifici adibiti solo parzialmente al soddisfacimento di funzioni pubbliche non sono rappresentati graficamente. Le parti interessate saranno in tal caso definite in riferimento alla destinazione vigente alla data di adozione del presente Regolamento urbanistico.

    4. Gli edifici e le aree sono inclusi negli standards per pubbliche attrezzature ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

    5. I progetti edilizi relativi ad interventi su aree e edifici pubblici dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico nonché di inserimento e arredo urbano.

    6. Sarà sempre possibile, qualora si renda necessario, procedere alla individuazione di funzioni di questo tipo e natura su aree o edifici di proprietà pubblica attualmente destinati ad altro scopo.

    7. La individuazione di nuove funzioni di questo genere deve essere sempre accompagnata da una attestazione che valuti la mobilità indotta, la esistenza di collegamenti di tipo pedonale fra la nuova funzione e il resto del tessuto urbano, la necessità e la presenza di mezzi di trasporto pubblico locale in grado di soddisfare le esigenze indotte da questa nuova localizzazione. Nel caso sia verificata una inadeguatezza del sistema della mobilità e dei collegamenti si dovrà provvedere al suo adeguamento contestualmente all'insediamento della nuova funzione.

    8. Gli interventi sulle aree e sugli edifici sono attuati direttamente, secondo le disposizioni di legge vigenti. Quando gli interventi non siano attuati direttamente dal Comune o dagli altri enti pubblici competenti la loro attuazione è soggetta alla preventiva stipula di atto di convenzione che regoli i rapporti fra il Comune stesso ed i soggetti attuatori.

    8 bis. Per l’impianto sportivo situato in loc. La Caduta-Staggia Senese, qualsiasi intervento è soggetto a piano attuativo nel rispetto dei vigenti P.S. e P.T.C.P.. Fanno eccezione, e sono quindi realizzabili con intervento diretto, gli interventi di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, sistemazioni esterne funzionali all’attività, a condizione che non comportino la realizzazione di nuovi volumi.

    8 ter. Per le strutture cimiteriali esistenti di proprietà di Enti ed associazioni private, in considerazione dell’interesse pubblico della funzione esercitata, sono ammessi interventi di ampliamento nelle aree individuate dal PO, subordinatamente all’approvazione di permesso di costruire.

    9. Non sono ammesse destinazioni diverse da quelle previste per standards.

    10. Non è consentito il cambio di destinazione ad altri usi per gli edifici religiosi e le loro pertinenze.

    11. Sono inclusi in questa gli edifici e le aree per:

    • a. I servizi propri del comune
    • b. I servizi sanitari e sociali
    • c. Lo sport e il tempo libero
    • d. La scuola dell’obbligo
    • e. Le attività culturali e museali
    • f. La sicurezza e la protezione civile
    • g. Le attività religiose
    • h. Gli altri servizi in genere
    - Edifici e aree pubbliche
  23. 1. Sono gli edifici e le aree destinati interamente ai servizi pubblici a rete, propri del Comune, di altri enti, di aziende pubbliche o private. Nel caso in cui tali funzioni siano ospitate in edifici destinati anche ad altri scopi le norme di cui al presente articolo si applicano alla sola porzione interessata.

    2. Si dovrà tendere a garantire il rispetto sia delle esigenze di funzionamento delle reti che di economicità delle gestioni in raccordo con la tutela degli abitanti e delle condizioni ambientali e paesaggistiche.

    3. Gli edifici e le aree destinati interamente a soddisfare funzioni pubbliche proprie del comune o di altri enti pubblici sono indicati sulle tavole di progetto del Regolamento urbanistico, mentre gli edifici adibiti solo parzialmente al soddisfacimento di funzioni pubbliche non sono rappresentati graficamente. Le parti interessate saranno in tal caso definite in riferimento alla destinazione vigente alla data di adozione del presente Regolamento urbanistico.

    4. Gli edifici e le aree sono inclusi negli standards per pubbliche attrezzature ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

    5. I progetti edilizi relativi ad interventi su aree e edifici pubblici dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico nonché di inserimento e arredo urbano.

    6. La individuazione di nuove funzioni di questo tipo sarà possibile solo con specifica variante al Regolamento urbanistico, che deve essere sempre accompagnata da una attestazione che valuti la mobilità indotta e le altre possibili situazioni di crisi o disagio che la nuova localizzazione comporta.

    7. Non sarà consentita la realizzazione di nuovi elettrodotti, salvi gli impianti di distribuzione in media e bassa potenza.

    8. L'installazione di impianti trasmittenti per il sistema radiotelevisivo e per la telefonia mobile, anche installati su strutture mobili, non è consentita:

    • – nelle zone boscate;
    • – negli ambiti di reperimento di aree protette di interesse locale.

    9. Può essere comunque consentita la condivisione di più trasmettitori nelle stessa infrastruttura impiantistica. Sugli impianti esistenti sono consentiti interventi fino alla manutenzione straordinaria. In caso siano necessari interventi di ristrutturazione o di modifica delle parti strutturali, impiantistiche o delle potenze attuali gli stessi dovranno essere assoggettati alle norme previste per i nuovi impianti. Non sono soggetti alle norme di cui ai precedenti commi le installazioni di impianti radio di limitata potenza ad esclusivo servizio delle Forze dell'ordine, dei mezzi di soccorso o di protezione civile.

    10. Gli interventi sulle aree e sugli edifici sono attuati direttamente o previa procedura di intesa formale con il Comune nei casi e secondo le disposizioni di legge vigenti. Quando gli interventi non siano eseguiti direttamente dal Comune o dagli altri enti pubblici competenti la loro attuazione è soggetta alla preventiva stipula di atto di convenzione che regoli i rapporti fra il Comune stesso ed i soggetti attuatori.

    11. Sono inclusi in questa categoria

    1. a. servizio idrico
    2. b. servizio elettrico
    3. c. servizio del gas metano
    4. d. servizio fognario e della depurazione
    5. e. telefonia fissa e mobile
    6. f. telecomunicazioni
    7. g. smaltimento dei rifiuti
    8. h. autotrasporti pubblici
    - Servizi pubblici
  24. 1. Sono gli edifici e le aree destinati interamente a sede di associazioni del volontariato, del tempo libero, culturali, ricreative e sociale in genere, appartenenti al settore del cosiddetto no profit. Nel caso in cui tali funzioni siano ospitate in edifici destinati anche ad altri scopi le norme di cui al presente articolo si applicano alla sola porzione interessata.

    2. Si deve tendere a garantire il massimo possibile di sviluppo per queste attività compatibilmente con le esigenze di tutela degli edifici. Allo scopo di perseguire l'obiettivo di tenere questi beni costantemente adeguati al mutare delle esigenze delle attività che vi sono svolte si potranno effettuare sugli stessi tutti gli interventi di ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, di ampliamento o nuova costruzione in conformità ai progetti che volta per volta dovranno essere approvati in quanto allegati alle convenzioni di cui al successivo comma del presente articolo.

    3. Gli edifici e le aree destinati interamente a sede di associazioni sociali e del volontariato sono indicati sulle tavole di progetto del Regolamento urbanistico ognuno con proprio simbolo grafico, mentre gli edifici adibiti solo parzialmente al soddisfacimento di tali funzioni non sono rappresentati graficamente. Le parti interessate saranno in tal caso definite in riferimento alla destinazione vigente alla data di adozione del presente Regolamento urbanistico.

    4. Gli edifici e le aree sono inclusi negli standards per pubbliche attrezzature ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 5. I progetti edilizi relativi ad interventi su aree e edifici pubblici dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico nonché di inserimento e arredo urbano.

    6. Sarà possibile previa variante al Regolamento urbanistico, qualora si renda necessario, procedere alla individuazione di nuove funzioni di questo tipo e natura su aree o edifici attualmente destinati ad altro scopo.

    7. La individuazione di nuove funzioni di questo genere deve essere sempre accompagnata da una attestazione che valuti la mobilità indotta, la esistenza di collegamenti di tipo pedonale fra la nuova funzione e il resto del tessuto urbano, la necessità e la presenza di mezzi di trasporto pubblico locale in grado di soddisfare le esigenze indotte da questa nuova localizzazione. Nel caso sia verificata una inadeguatezza del sistema della mobilità e dei collegamenti si dovrà provvedere al suo adeguamento contestualmente all'insediamento della nuova funzione.

    8. Gli interventi sulle aree e sugli edifici sono soggetti alla preventiva stipula di atto di convenzione che regoli i rapporti fra il Comune ed i soggetti proponenti.

    9. Non sono ammesse destinazioni diverse da quelle di cui al primo comma del presente articolo.

    - Associazioni sociali e volontariato
  25. 1. Sono le aree destinate agli impianti stradali di distributori carburanti per autotrazione esistenti o in cui ne sia consentito il nuovo insediamento.

    2. Le aree destinate a impianti di distribuzione carburanti esistenti sono indicate sulle tavole di progetto del Regolamento urbanistico, con proprio simbolo grafico.

    3. Gli edifici e le aree sono inclusi in zona produttiva D ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

    4. I progetti edilizi relativi ad interventi su queste aree dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico nonché di inserimento e arredo urbano.

    5. Le strutture esistenti potranno essere adeguate alle esigenze funzionali delle stesse, con interventi anche di ampliamento che comunque non portino ad incrementi della consistenza attuale superiori a quanto previsto ai successivi comma del presente articolo.

    6. In cartografia sono individuati con specifico simbolo grafico alcuni impianti da ritenere non correttamente collocati in relazione alle caratteristiche della zona nella quale si trovano. In tal caso sono consentiti solo interventi di manutenzione straordinaria, con divieto di ampliamento della attuale consistenza.

    7. Nuove infrastrutture destinate a questo scopo potranno essere realizzate nelle aree contermini solo alle strade, nei tratti esistenti o in progetto, di cui all'articolo 12 delle presenti norme, definite "Viabilità principale". E' ammessa inoltre la localizzazione all'interno delle aree industriali, nelle zone definite per servizi alle attività produttive D3 e nelle zone per autotrasporti D4, di cui agli articoli 35 e 36 delle presenti norme.

    8. Sono escluse da eventuali localizzazioni le aree classificate nel presente strumento o nel Piano strutturale come: Centro storico - Area boscata - Area per servizi e attrezzature di livello sovracomunale - Aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati o sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs n. 490 26 ottobre , con esclusione di quelle limitrofe alla viabilità principale - Ambiti di reperimento di aree protette di interesse locale – Ambiti fluviali ed aree ad elevato rischio idraulico e di frana – Zone classificate B, C, F, per standards o per altre destinazioni pubbliche o di servizio – Aree con forte pendenza o di crinale.

    9. Non inoltre sono consentiti nuovi impianti in tutte quelle situazioni in cui si compromettano, anche marginalmente, i quadri visuali verso particolari emergenze storiche o architettoniche e verso zone paesaggisticamente rilevanti.

    10. In caso di strade in progetto le effettive attivazioni degli impianti sono condizionate alla preventiva realizzazione della nuova viabilità.

    11. I nuovi distributori di carburante potranno essere dotati anche di impianti di lavaggio e grassaggio, di servizi igienici ed eventuali altri locali di servizio o ristoro per una volumetria complessiva non superiore a mc. 500, con una altezza massima ambientale non superiore a ml. 3,50 escluse le pensiline per le quali è consentita una altezza ambientale di ml. 5,50. La superficie interessata complessivamente dall'intervento non potrà superare in nessun caso mq. 6.000. Per gli impianti esistenti ubicati lungo la Superstrada Firenze - Siena, in considerazione dell’importanza della infrastruttura e dei relativi servizi, i parametri urbanistici di cui sopra sono incrementati fino ad una volumetria massima di 1200 mc ed una superficie complessiva dell’impianto non superiore a 10.000 mq. Ferma restando l’altezza massima pari a 3,5 m sul fronte strada (escluse pensiline), è ammessa sugli altri lati l’articolazione delle strutture su più livelli in funzione dell’andamento morfologico dell’area. Il progetto dovrà prevedere idonee soluzioni per il corretto inserimento paesaggistico degli interventi edilizi e delle aree scoperte, anche attraverso alberature di alto fusto e sistemazioni a verde.

    12. I nuovi impianti devono avere le caratteristiche delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio così come definite dalla normativa statale e regionale vigente. I nuovi impianti devono avere dimensioni tali da prevedere l'installazione dei prodotti benzine e gasolio per autotrazione ed, eventualmente, gpl e metano.

    13. Gli impianti, comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono in nessun caso impegnare la carreggiata stradale, come previsto dalle disposizioni di cui al N.C.d.S. e al Regolamento attuativo.

    14. L'installazione di nuovi impianti non e' consentita in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari.

    15. La distanza da dossi non deve essere interiore a quella fissata nel N.C.d.S. e del Regolamento attuativo.

    16. Lungo le curve di raggio inferiore a mt. 300 non può installarsi alcun impianto. Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi tra i mt. 300 e i mt. 100 l'installazione è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza. Per le curve di raggio inferiore o uguale a mt. 100 gli impianti potranno sorgere a mt. 95 dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni.

    17. Per quanto attiene in particolare le stazioni di servizio in fregio a tratti di statali in curva la realizzazione delle stesse e consentita su tronchi di strade con raggio maggiore di mt. 300, purché le stesse siano realizzate secondo lo schema planimetrico di cui alla circolare ANAS n. 5/88 mediante accessi unidirezioriali, dotati di corsie di decelerazione e accelerazione.

    18. Le colonnine, i serbatoi e le altre attrezzature che costituiscono l'impianto, ivi compresi i macchinari per il lavaggio, devono essere ubicati ad una distanza minima di mt. 5 dal ciglio stradale e dai confini. Il distacco minimo dagli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti deve essere di mt. 10.

    19. Per gli impianti da realizzare in fregio a strade statali è consentita l'installazione, nella fascia di rispetto, del chiosco, degli erogatori, delle pensiline e dei serbatoi a una distanza minima di mt. 3,00 dal confine di proprietà stradale.

    20. All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulottes e campers.

    21. I sostegni per l'installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata e l'aggetto della pensilina stessa, a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di mt. 5 dal ciglio stradale e dai confini di proprietà e l'aggetto della pensilina stessa non deve superare in proiezione verticale di mt. 1,5 il ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.

    22. Nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli.

    23. Sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano gli impianti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili (art. 22 N.C.d.S. e artt. 46 e 61 Regolamento).

    24. Per quanto riguarda l'installazione di impianti stradali su strade di tipo C, come definite dal N.C.d.S. gli accessi sulla strada devono sempre avvenire tramite corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di mt. 3 e raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a mt. 10. La lunghezza delle corsie dovrà essere progettata in relazione alle caratteristiche del tratto stradale interessato.

    25. Le stazioni di servizio da realizzare in fregio a statali a quattro corsie anche di tipo C, prevedono un fronte fisso di mt. 100, con corsie di decelerazione e accelerazione e aiuola centrale di larghezza pari a mt. 3,5 oltre a mt. 0,5 di banchina bitumata, secondo lo schema di cui alla circolare del Ministero LL.PP. n.5/88.

    26. Il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico, che potrà avere caratteristiche diverse secondo la tipologia della strada interessata e che saranno definite in sede di rilascio della concessione edilizia e/o autorizzazione.

    27. Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato di norma a non oltre mt. 1,5 dalla corsia di marcia e comunque sempre in alienamento ai segnavia marginali; lo spartitraffico deve essere in allineamento agli arginelli stradali, ove esistenti e comunque al ciglio esterno delle banchine stradali anche se non depolverizzate.

    28. Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di alcun tipo, ne' piantagioni o altro, eccedenti l'altezza di mt. 0,70 misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda della condizione più sfavorevole. Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società.

    29. In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante modificazioni dei terreni, una visibilità minima così come definito geometricamente dalla specifica materia vigente (art. 16 e 18 del N.C.d.S.)

    30. Gli accessi agli impianti situati lungo le strade statali devono avere le caratteristiche tecniche di seguito specificate:

    1. a) rifornimento di benzine e gasolio limitato ad autovetture e autocarri con portata a pieno carico non superiore a 35 q.li fronte strada da mt. 25 a mt. 30 con accessi da mt. 7,5 a mt. 10 ciascuno e aiuola spartitraffico centrale da mt. 10;
    2. b) rifornimento di gasolio per tutti i veicoli fronte strada di mt. 60 con accessi di mt. 15 e aiola spartitraffico centrale di mt. 30.

    31. Gli accessi agli impianti situati lungo le altre strade devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:

    1. a) rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a q. 35: fronte strada di almeno mt. 25 con accessi da mt. 7,5 a mt. 10 e aiuola spartitraffico centrale da mt. 10
    2. b) rifornimento di gasolio per tutti i veicoli: fronte strada di mt. 60 con accessi di mt. 15 e aiuola spartitraffico centrale di mt. 30

    32. Le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici devono essere conformi a quanto stabilito dal Nuovo codice della strada e alle seguenti prescrizioni:

    1. a) all′interno dei centri abitati minimo mt. 15
    2. b) fuori dai centri abitati minimo mt. 95

    33. Possono essere stabilite distanze superiori per ragioni di sicurezza atte a garantire la fluidità della circolazione così come previsto dall'art. 22 c. 9 del N.C.d.S.

    35. Sono da considerarsi incompatibili gli accessi da due strade e gli accessi ubicati sotto canalizzazione semaforica.

    36. Per impianti siti su strade statali la distanza da rispettare tra i punti singolari e l'accesso più vicino e' stabilita in mt. 95 per le strade a due corsie e in mt. 150 per le strade a quattro corsie, tenne restando le distanze fra impianti sulla stessa direttrice di marcia di cui alla citata DCR n. 359/96.

    37. Per gli impianti situati lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale le corsie di accelerazione e decelerazione devono avere lunghezza minima rispettivamente di mt. 75 e mt. 60 e larghezza non interiore a mt. 3,5 raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a mt. 10.

    - Distributori di carburanti
  26. 1. Sono le zone del territorio comunale destinate ad attività estrattive, di cava e simili.

    2. Le zone sono destinate esclusivamente alla estrazione di materiali inerti, secondo i piani e i progetti di coltivazione approvati ai sensi della normativa di legge vigente.

    3. Le aree sono classificate D ai sensi del D.M. 1444 del 2 aprile 1968 fintanto che permane la attività estrattiva, mentre una volta terminate le operazioni di ripristino l'area assumerà automaticamente destinazione agricola E, senza bisogno di variante al presente strumento.

    4. Le aree di cava sono rappresentate nelle tavole di progetto del Regolamento urbanistico in scala di 1:10.000.

    5. Le aree estrattive sono suddivise in categorie, a seconda delle tipologie merceologiche ed in comparii omogenei, a loro volta ripartiti in lotti.

    6. All'interno dello stesso comparto non é ammesso il rilascio di autorizzazioni alla coltivazione a soggetti diversi mentre la coltivazione sarà autorizzata solo per singoli lotti. Per le cave di ghiaia e sabbia non potranno essere rilasciate autorizzazioni su più lotti contemporaneamente allo stesso titolare.

    7. La durata dei lavori su di un singolo lotto non dovrà superare il periodo di cinque anni, salvo la possibilità dell'Amministrazione comunale di concedere proroghe motivate.

    8. Per ogni singolo lotto dovrà essere presentato un apposito progetto di coltivazione comprendente tutti gli elaborati richiesti dalle leggi regionali in materia. Il progetto per la coltivazione del primo lotto di ogni comparto deve essere corredato degli elaborati previsti dalla sopra citata normativa.

    9. Per il progetto relativo alla coltivazione dei successivi lotti devono essere presentati, oltre agli elaborati di cui sopra ed il progetto di coltivazione del lotto anche idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto ripristino del lotto precedente o delle aree da ripristinare.

    10. Sei mesi prima del termine dei lavori su di un singolo lotto potrà essere presentato il progetto di coltivazione in un lotto consecutivo, con le indicazioni sugli avvenuti ripristini di cui al comma precedente. Inadempienze progettuali, difformità di coltivazione rispetto al progetto approvato, cattiva conduzione delle cave, mancato ripristino di aree, potranno essere causa di sospensione o revoca della concessione.

    11. Per ognuna delle aree destinate a questa attività sono state redatte specifiche schede di progetto, allegate al Regolamento urbanistico, in cui sono contenute specifiche indicazioni da osservare per la loro utilizzazione.

    - Cave ed attività estrattive
  27. 1. Sono le aree limitrofe ai cimiteri, destinate alla protezione degli stessi ai sensi dell'articolo 338 del T.U. delle leggi sanitarie approvate con R.D. 27.7.34 n. 1265 come modificato dalla L. 166/2002.

    2. Si dovrà tendere alla salvaguardia delle zone limitrofe ai cimiteri, sia per garantire condizioni di rispetto che per tutelare gli aspetti sanitari degli edifici vicini.

    3. Le zone di rispetto cimiteriale sono rappresentate sulle tavole di progetto del Regolamento Urbanistico in scala 1/2000 e 1/10.000.

    4. Sono comprese in queste aree zone omogenee B ed E ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

    5. Nelle zone di rispetto cimiteriale sono vietati tutti gli interventi di nuova costruzione, salvo quelli previsti dall’art. 338, V° capoverso, del RD 1265/34 e s.m.i., ad eccezione degli ampliamenti delle stesse strutture cimiteriali nei limiti stabiliti nel RD. Potrà essere consentita la realizzazione di parcheggi anche interrati o di infrastrutture che non richiedano la costruzione di nuove volumetrie, ad eccezione di piccoli edifici legati funzionalmente ai cimiteri, quali i chioschi per la vendita dei fiori.

    6. Gli interventi sulle aree e sugli edifici esistenti sono disciplinati dalle norme per i centri urbani e le aree agricole di cui ai successivi articoli delle presenti norme, con le limitazioni stabilite dalla vigente normativa in materia.

    7. Ai fini dell’individuazione delle distanze di rispetto di cui all’art. 338 del RD 27.07.1934 n. 1265 come modificato dalla L. 166/2002, il perimetro del centro abitato a cui fare riferimento è quello individuato dal P.S. alla Tav. 30 – Elementi del Sistema Insediativo.

    8. Gli interventi di ampliamento cimiteriale che interessano aree interessate da beni paesaggistici ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 42/2004 (DM 108/1965 e D.M. 228/1970) devono essere realizzati nel rispetto del vigente PIT-PPR, con particolare riferimento alla disciplina d’uso di cui all’Elaborato 3B – Sezione 4. Per tali interventi dovrà essere garantita l’integrazione paesaggistica, con soluzioni formali, che per altezze e volumetrie, si adattino alla morfologia dei luoghi, con finiture e cromie orientate alla semplicità e con interventi di mitigazione con essenze arboree tipiche dei luoghi.

    9. Gli interventi di ampliamento che interessano il cimitero di Megognano in quanto area ricadente all’interno della pertinenza dei beni storico-architettonici individuati dal PTC, dovranno essere valutati con i criteri di trasformabilità previsti dal PTC nel rispetto della disciplina della Scheda Paesaggistica allegata al RU.

    - Vincoli cimiteriali
  28. 1. Sono le aree occupate da corsi d'acqua, da pozzi o sorgenti e quelle nelle loro adiacenze, quelle interessate da fenomeni idraulici di esondazione, ristagno o allagamento, le aree a rischio idraulico o di frana molto elevati. In queste aree sono inclusi anche gli ambiti di protezione A1 dei corsi d'acqua individuati ai sensi della Deliberazione del Consiglio regionale n. 230/94.

    2. Le aree sono destinate alla protezione delle risorse idriche e alla loro salvaguardia e tutela da fenomeni di inquinamento o depauperamento, nonché ad impedire che si pongano ostacoli o impedimenti al libero deflusso delle acque, nonché alla attuazione delle misure necessarie per la bonifica e messa in sicurezza delle aree stesse.

    3. Le aree sono rappresentate nella cartografia in scala di 1/2.000 e di 1/10.000.

    4. Sono comprese in queste aree zone omogenee B, D, E ed F del D.M. 2.04.68 n. 1444.

    5. L'area circostante i pozzi dell'acquedotto è soggetta a tutela. L'area di tutela assoluta (10 m. di raggio) è adibita esclusivamente ad opere di presa ed infrastrutture di servizio. Nella zona di rispetto degli stessi è vietata la trivellazione di altri pozzi, con la sola esclusione di quelli da adibirsi alle finalità di captazione dell'acqua potabile per l'acquedotto.

    6. Nelle aree ad elevato rischio idraulico sono consentiti tutti gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree, previa approvazione dell'Autorità idraulica competente. Sono inoltre consentiti gli interventi di ristrutturazione ed adeguamento della viabilità e dei servizi a rete essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture essenziali, purché siano realizzate in condizioni di sicurezza idraulica e non precludano la possibilità di attenuare le condizioni di rischio. Sono infine consentiti tutti gli interventi legati alla utilizzazione delle acque, sia a scopo potabile che agrario. Sono inoltre vietati tutti gli interventi tendenti a ridurre la permeabilità dei suoli, nonché a costituire ostacolo al libero deflusso delle acque.

    7. Nelle aree a rischio di frana sono consentiti gli interventi di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi, previo parere favorevole dell'Autorità competente. Sono inoltre consentiti gli interventi di ristrutturazione ed adeguamento della viabilità e dei servizi a rete essenziali e non delocalizzabili, purché non comportino aggravio delle condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso. Sono infine consentiti gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture essenziali, purché siano stati precedentemente realizzati gli interventi necessari per la bonifica del movimento franoso.

    8. Sono vietate le sistemazioni che interferiscano in maniera specifica con le ragioni della tutela alla quale sono sottoposte le aree. Le protezioni si riferiscono anche agli aspetti ambientali, legati sia alla presenza di vegetazione riparia che di particolari sistemazioni idrauliche storicizzate. Sono consentiti, al fine di una utilizzazione pubblica delle aree stesse, interventi di sistemazione a parco e di accesso al fiume, con alberature e passaggi pedonali e ciclabili che comunque non contrastino con la tutela idraulica dei corsi d'acqua.

    9. In tutte le aree comprese nella perimetrazione di cui sopra sono vietate le nuove costruzioni, ad esclusione dei manufatti precari legati alla conduzione agraria dei fondi.

    10. Gli ampliamenti degli edifici esistenti eventualmente consentiti dai successivi articoli delle presenti norme potranno essere realizzati a condizione che non aumentino la superficie coperta degli stessi. La realizzazione di volumi interrati potrà essere consentita previa dimostrazione della assenza di rischio idraulico e comunque a condizione che la quota di imposta inferiore dei manufatti sia posta almeno a cm. 0,50 al sopra della quota prevista per una piena con tempo di ritorno duecentennale.

    11. Non sono consentiti consolidamenti di strutture precarie eventualmente esistenti, che dovranno essere rimosse.

    12. Non sono ammesse destinazioni d'uso suscettibili di provocare fenomeni, anche potenziali, di inquinamento.

    13. Nelle tavole di piano sono individuate, fra le aree sensibili, quelle di particolare rilievo ai fini della realizzazione di interventi di laminazione delle piene, come casse di espansione, briglie a bocca tarata e simili. Queste aree dovranno essere salvaguardate in maniera specifica e quindi, in caso di qualunque intervento fra quelli consentiti dal presente articolo, dovranno essere prodotte analisi di dettaglio in cui si dimostri che quanto proposto non è suscettibile di pregiudicare, anche indirettamente, la realizzabilità delle opere idrogeologiche di tutela degli abitati dalle piene. In queste aree è vietata qualsiasi tipo di nuova edificazione anche a carattere temporaneo ad esclusione dei manufatti relativi alle opere idrauliche ed attività colturali che possono pregiudicare la funzionalità dell’opera idraulica.

    14. Gli interventi sulle aree e sugli edifici esistenti sono disciplinati dalle norme per le aree urbane (B), industriali (D) e agricole (E) di cui ai successivi articoli delle presenti norme, con le limitazioni di cui al presente articolo.

    - Ambiti fluviali ed aree a rischio idraulico e di frana
  29. 1. Sono le parti del territorio che costituiscono la parte originaria ed autentica degli insediamenti del Capoluogo e di Staggia Senese. Il tessuto urbano che li caratterizza, oltre a comprendere edifici di particolare valore e rilevanza storica, culturale e architettonica, costituisce una testimonianza culturale avente valore di civiltà.

    2. Gli interventi che comportino modifiche di queste parti dei centri abitati dovranno tenere in debito conto la particolare condizione degli stessi e tendere alla conservazione dei loro caratteri tipici, considerati patrimonio di tutta la collettività.

    3. I centri storici del capoluogo e di Staggia Senese sono classificati in zona omogenea A ai fini del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

    4. Le aree sono rappresentate nella cartografia in scala di 1:2.000 del Regolamento urbanistico e gli interventi ammessi descritti nelle schede allegate.

    5. Gli edifici e le aree sono classificati in categorie e gruppi omogenei per caratteristiche tipologiche, architettoniche, storiche e di conservazione, in relazione alle indagini svolte in occasione della predisposizione del precedente Piano per il centro storico, da cui sono dedotte anche le cartografie e le schede di progetto. Alle suddette analisi si dovrà riferirsi in ogni caso di dubbio o interpretazione delle presenti norme.

    - Norme generali
  30. 1. All’interno degli ambiti di cui al precedente articolo 22, il RU individua le aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche di difesa idraulica previste dai progetti approvati dagli Enti competenti. Tali aree sono soggette a vincolo espropriativo.

    - Opere di difesa idraulica
  31. 1. Per gli edifici e le aree di particolare valore, soggetti alla conservazione totale dell'organismo edilizio nei suoi elementi tipologici, strutturali e formali, indicati con il simbolo "C" sulle tavole sono ammessi esclusivamente interventi che non eccedano la categoria del restauro.

    2. Per gli edifici e le aree di pregio, che comunque non presentano caratteri di tipicità e di conservazione tali da meritare una conservazione integrale, indicati con il simbolo "D" sulle tavole sono ammessi interventi che non eccedano il restauro, con la possibilità di eseguire gli interventi di seguito descritti. In caso di grave degrado fisico sono consentiti la sostituzione di parte degli elementi strutturali orizzontali (solai) mediante tecniche e materiali diversi da quelli esistenti o tradizionali, e lo spostamento di essi, fatta esclusione di quello di copertura, in un intervallo da contenere entro 30 centimetri. Sono esclusi da questi interventi di sostituzione e di spostamento i solai voltati o cassettoni o decorati o in presenza di elementi architettonici rilevanti quali archi o architravi. Sono inoltre ammessi interventi di modifica delle aperture esistenti sui fronti, consistenti in limitate traslazioni di esse, comunque non superiori a 30 cm. e in piccole variazioni delle loro dimensioni purché non risultino alterati l'assetto compositivo e la scansione originaria dei fronti e siano mantenuti o ripristinati i caratteri morfologici tradizionali. Le aperture modificate debbono uniformarsi alle caratteristiche tipologiche e costruttive di quelle tradizionali. Nel caso che esistano ambienti sottotetto privi di illuminazione (vani utili e scale) è consentito l'inserimento nella copertura di lucernari a filo falda. Sulle tavole di progetto sono indicati alcuni edifici soggetti a vincolo di facciata, in cui viene tutelata l'omogeneità di particolari fronti edilizi prospicienti strade, piazze e spazi pubblici. Non sono ammessi interventi edilizi che eccedano il criterio del restauro conservativo per gli elementi soggetti a vincolo, ovvero:

    • - gli allineamenti stradali e di gronda esistenti;
    • - le giaciture delle falde di copertura afferenti le facciate interessate;
    • - la posizione e dimensione delle aperture principali;
    • - gli elementi di decoro significativi (cornici, sottogronda, motivi cromatici);
    • - le coloriture, i materiali di finitura e le tipologie di infisso tipici della zona.

    In questi edifici non sono consentiti interventi di ampliamento della consistenza attuale e debbono essere demolite le superfetazioni che non risultino essere il portato significativo e consolidato della stratificazione storica dell'edificio. In caso di frazionamenti che comportino l'aumento delle unità immobiliari questi saranno consentiti a condizione che gli interventi prevedano il rispetto delle caratteristiche tipologiche, storiche e architettoniche degli edifici, in particolare in relazione alla necessità di inserimento di scale e servizi.

    3. Per gli edifici morfologicamente non compatibili con il tessuto edilizio esistente, indicati con il simbolo "E" sulle tavole, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione urbanistica, mediante opere di parziale o totale demolizione e ricostruzione del volume originario, le cui caratteristiche sono indicate dalle schede specifiche redatte per ogni singolo intervento. Nelle finiture esterne, nella copertura, nei materiali e nei colori dei fronti ci si riferirà ai caratteri architettonici tradizionali in modo da salvaguardare l'unità culturale del centro storico. In tali casi l'unità minima cui riferire la progettazione esecutiva dell'intervento è riferita all'organismo edilizio, come rappresentata sugli elaborati grafici di progetto del Regolamento urbanistico.

    4. In casi particolarmente degradati o complessi gli interventi ammessi dovranno essere preceduti dalla preventiva approvazione di in piano attuativo, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 5/95. Per le zone interessate da piani attuativi vigenti al momento della entrata in vigore delle presenti norme continuano ad applicarsi le disposizioni ivi previste. Le aree e gli edifici interessati sono rappresentate nelle tavole grafiche di progetto del Regolamento urbanistico.

    5. Per i alcuni specifici casi, indicati con numerazione progressiva sulle tavole sono ammessi interventi di nuova costruzione. Per ognuno sono state redatte singole schede progettuali, contenenti indicazioni preferenziali circa accessi, posizione dei fabbricati, tipologia, materiali e finiture che dovranno essere rispettati in sede di progetto edilizio, a meno che non venga dimostrata con adeguate analisi la validità di soluzioni alternative. In tal caso sarà in ogni caso necessaria la predisposizione di un piano urbanistico attuativo.

    6. Per gli edifici che presentano caratteri incongrui con il tessuto esistente o che occupano spazi impropri sono previsti interventi di demolizione senza ricostruzione. Fino alla attuazione delle previsioni di Piano su tali immobili saranno consentiti solo interventi di manutenzione straordinaria.

    7. In presenza di lotti liberi o di aree agricole incluse all'interno dei centri edificati e su cui non sia presente alcun edificio non sarà possibile la loro edificazione, salvo i casi espressamente previsti dal Regolamento urbanistico. In queste aree sarà possibile la coltivazione agricola nonché l'uso a parco o a giardino. Non è consentita la realizzazione di alcun fabbricato.

    8. Non è ammesso il recupero ad altri usi di volumetrie derivanti da concessioni in sanatoria.
    Nel caso che il recupero di queste ultime possa costituire occasione per il risanamento di aree urbane degradate, il Comune potrà valutare la possibilità di approvare appositi Piani attuativi con contestuali varianti al R.U..

    9. Sono ammessi i frazionamenti della consistenza attuale degli edifici, purché non si alterino i caratteri tipologici, formali e strutturali meritevoli di tutela per gli edifici di rilevante valore e non si ottengano in ogni caso edifici con tipologie riconducibili ai residence o ai monolocali. Non saranno ammessi in ogni caso nuovi alloggi di superficie utile abitabile netta inferiore a mq. 45.

    - Interventi ammessi
  32. 1. Nei centri storici sono consentite le seguenti destinazioni d′uso:

    • - residenziale;
    • - commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato ed agli esercizi di somministrazione;
    • - artigianale compatibile con la residenza in base alle normative generali e di settore in vigore;
    • - direzionale;
    • - di servizio con esclusione dei luoghi di intrattenimento (sale da ballo, discoteche e altre attività non compatibili con il carattere prevalentemente residenziale della zona) e dei servizi per gli animali “(canili, gattili e simili)”;
    • - turistico-ricettiva limitatamente ad attività con un massimo di 15 posti letto.

    2. Per i locali non residenziali o destinati ad accessori di un′abitazione e collocati al piano terra di edifici esistenti è vietata la trasformazione in residenziali. Rispetto a tali limitazioni, fanno eccezione i locali già in comunicazione diretta con appartamenti soprastanti, a condizione che le aperture fonte di illuminazione per gli alloggi, con esclusione, quindi, delle porte di accesso, distino almeno cinque metri da aree pubbliche o di uso pubblico e tre metri da aree che non siano di esclusiva pertinenza dell′unità immobiliare. Nel caso che le finestre si affaccino su superfici coperte da logge o porticati, anche se di tipo privato, la distanza di cui sopra dovrà essere verificata dal filo esterno delle logge o porticati.

    3. Poiché nel centro storico ricorrono le condizioni di cui all′art. 28, lettere a), b), e c) del D.P.G.R. 15/R/2009, per gli esercizi di vicinato non sono richieste superfici destinate alla sosta di relazione.

    - Destinazioni d′uso ammesse
  33. 1. I centri urbani corrispondono alle parti urbanizzate del territorio con presenza intensiva delle attività umane di tipo non agricolo.

    2. Il Piano Strutturale individua nel territorio comunale la presenza dei centri urbani del Capoluogo, di Staggia Senese e di Bellavista, come individuati nella cartografia del R.U..

    3. Il R.U. persegue lo scopo di riqualificare e diversificare la distribuzione delle funzioni in maniera da creare zone con alto valore sotto il profilo della qualità urbana e della integrazione tra funzioni residenziali, terziarie e di servizio.

    4. Il perimetro dei centri urbani è individuato anche ai fini di cui all'articolo 55 della legge regionale 1/2005 e quindi ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 e dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. 5. All′interno dei centri urbani sono comprese aree corrispondenti alle zone A, B, C, D, F del D.M. 1444/68. Gli spazi liberi compresi entro le aree classificate A e B ai sensi del D.M. 1444/68 sono considerate come aree a verde urbano privato di pertinenza di edifici esistenti e destinate a giardini, orti e aree coltivate che svolgono funzioni di elemento connettivo e rete ecologica entro i centri urbani o che definiscono il perimetro degli stessi.

    6. All′interno dei centri urbani sono comprese anche aree agricole corrispondenti alle zone E del D.M. 1444/68. Esse sono costituite da spazi non edificati destinati esclusivamente allo svolgimento della funzione agraria. Tali aree si configurano come elemento connettivo e rete ecologica entro le aree urbane o definiscono il perimetro delle stesse. L’area compresa tra le zone industriali D8 e il torrente Foci, già individuate nel Piano Strutturale entro il “Sub-Sistema del territorio urbanizzato” / UTOE 2, fra gli “Spazi verdi del margine urbano” e fra le “Zone vocate per il reperimento di standard urbanistici”, è destinata a svolgere un ruolo di cerniera tra la zona industriale e il territorio aperto. In conformità con il vigente PS, tale area è soggetta alla sistemazione paesaggistica per la costituzione del margine urbano allo scopo di conseguire un migliore inserimento dell’area produttiva nel contesto territoriale in cui si colloca. Essa è destinata a verde privato o, qualora il Comune lo ritenga possibile, al reperimento, in alternativa alla monetizzazione, di quelle aree di standard che i soggetti privati hanno l’obbligo di cedere al Comune nei casi previsti dalle schede-norma che regolano gli interventi nei comparti della limitrofa zona industriale D8. Dette aree potranno pertanto essere sistemate a verde pubblico. In ogni caso, gli interventi dovranno perseguire i seguenti obiettivi:

    1. - tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi del torrente in relazione alle proprie aree di contesto nonché agli aspetti storico-culturali del paesaggio fluviale;
    2. - evitare i processi di artificializzazione dell’area di pertinenza fluviale , garantendo che gli interventi di trasformazione non ne compromettano i rapporti figurativi identitari , le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo, la qualità delle acque e degli ecosistemi;
    3. - promuovere forme di fruizione sostenibile del contesto fluviale anche attraverso la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce;
    4. - migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale, anche mediante interventi di ricostituzione della vegetazione ripariale;
    5. - perseguire la compatibilità ambientale e paesaggistica nella progettazione delle opere e delle infrastrutture ammesse in alveo e nelle aree di pertinenza fluviale privilegiando l’uso di materiali e tecnologie appropriate al contesto, oltre che nelle attività di taglio della vegetazione ripariale, anche in attuazione dei contenuti della Del. C.R. 155/1997.

    7. Per spazi verdi di superficie compresa tra 100 e 500 mq è consentita l′installazione di un box con superficie coperta di mq 4,00 ed altezza in gronda di m.1,80. Per spazi verdi di misura superiore a mq 500 è consentita l′installazione di n. 2 box con superficie coperta di mq 4,00 ciascuno ed altezza in gronda di m 1,80. Tali annessi dovranno comunque rispettare le distanze dai confini di proprietà e da altri edifici come previsto dalle norme del Regolamento Urbanistico. Per tali aree valgono le limitazioni previste dall′art .46 della L.R. 1/2005 in ordine al frazionamento dei fondi.

    8. Gli edifici ricadenti nelle aree agricole all′interno dei centri urbani, in assenza di relativa “scheda edificio”, sono equiparati a quelli ricadenti nelle zone B1 di cui al successivo art. 28.

    9. Entro il perimetro urbano, in loc. Filetto / Via Aldo Moro, viene individuato un lotto libero nel tessuto consolidato per la cui edificazione valgono le prescrizioni contenute nella apposita scheda – norma del comparto “B.45”. Le diposizioni della scheda norma prevalgono sulle disposizioni eventualmente contrastanti del presente capo delle Norme di Attuazione del Regolamento Urbanistico.

    10. Poiché nei centri urbani ricorrono le condizioni di cui all’art. 28, lettere b) e c) del D.P.G.R. 15/R/2009, per gli esercizi di vicinato non sono richieste superfici destinate alla sosta di relazione.

    - Norme generali
  34. 1. Sono gli edifici o i complessi, esterni al centro storico, di particolare valore e rilevanza ambientale, paesaggistica, storica, culturale e architettonica.

    2. Gli interventi che comportino modifiche agli edifici o alle pertinenze esterne degli stessi dovranno tenere in debito conto la particolare condizione degli stessi e tendere alla conservazione dei loro caratteri tipici, considerati patrimonio di tutta la collettività.

    3. Gli edifici sono classificati in zona omogenea B di saturazione ai fini del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, mentre sono inclusi, per la definizione delle caratteristiche degli interventi e delle destinazioni d'uso non specificamente indicate dal presente articolo, in zona B1.

    4. Gli edifici sono indicati nelle tavole di progetto del Regolamento urbanistico, che ne individua la localizzazione.

    5. Il vincolo riguarda i corpi degli edifici che abbiano caratteristiche di tipo storico e architettonico significative e tutti gli esterni ed il rapporto degli edifici con il territorio e l'edificato circostante. Su queste parti sono consentiti interventi che non eccedano la categoria del restauro, mentre sulle parti aggiunte e prive di valore questi potranno prevedere anche la ristrutturazione edilizia.

    6. In questi edifici non sono consentiti interventi di ampliamento della consistenza attuale.

    7. Inoltre sulle tavole di progetto sono indicati alcuni edifici soggetti a vincolo di facciata, in cui viene tutelata l'omogeneità di particolari fronti edilizi prospicienti strade, piazze e spazi pubblici.
    Non sono ammessi interventi edilizi che eccedano il criterio del restauro conservativo per gli elementi soggetti a vincolo, ovvero:- gli allineamenti stradali e di gronda esistenti; - le giaciture delle falde di copertura afferenti le facciate interessate; - la posizione e dimensione delle aperture principali; - gli elementi di decoro significativi (cornici, sottogronda, motivi cromatici); - le coloriture, i materiali di finitura e le tipologie di infisso tipici della zona.

    - Edifici di rilevante valore e vincoli di facciata
  35. 1. Sono le zone già edificate e consolidate nelle funzioni e nell'assetto urbanistico, comprese nei centri abitati di Poggibonsi, Bellavista e Staggia Senese.

    2. Per tali aree, corrispondenti alle Zone B del D.M. 1444/68, si prevede il mantenimento della attuale configurazione urbanistica.

    3. Destinazioni d′uso consentite:

    • - residenziale
    • - attività terziarie
    • - turistico-ricettiva
    • - artigianale compatibile con la residenza in base alle normative generali e di settore in vigore;
    • - di servizio con esclusione dei luoghi di intrattenimento (sale da ballo, discoteche e altre attività non compatibili con il carattere prevalentemente residenziale della zona) e i servizi per gli animali “(canili, gattili e simili)”;
    • - Con il termine “attività terziarie” devono intendersi tutte le attività non riconducibili alle destinazioni residenziale, artigianale-industriale, attività di servizio di competenza degli enti pubblici, agricola e funzioni connesse, turistico-ricettiva, commercio all′ingrosso/depositi. Tale definizione è valida per tutto il territorio comunale.

    4. Sono vietate le destinazioni d′uso non comprese nell′elenco di cui sopra.

    5. Le destinazioni d′uso comprese nell′elenco di cui sopra sono consentite con le seguenti prescrizioni:

    • - per i locali non residenziali o destinati ad accessori di un'abitazione e collocate al piano terreno di edifici esistenti è vietata la trasformazione in residenziali se le aperture fonte di illuminazione per gli alloggi, con esclusione, quindi, delle porte di accesso, non distano almeno cinque metri da aree pubbliche o di uso pubblico e tre metri da aree che non siano di esclusiva pertinenza dell′unità immobiliare. Nel caso che le finestre si affaccino su superfici coperte da logge o porticati, anche se di tipo privato, la distanza di cui sopra dovrà essere verificata dal filo esterno delle logge o porticati.
    • - Il cambiamento della destinazione d'uso è sempre subordinato all'acquisizione del parere di fattibilità da parte dell'ente gestore della risorsa idrica oltre che dalla dimostrata fattibilità di tutti gli altri adeguamenti infrastrutturali.
    • - Il cambio di destinazione dei locali ad uso autorimessa è consentito esclusivamente previa dimostrazione che la quantità di posti auto necessari ai sensi della L. 122/89, e comunque almeno n. 2 posti auto per ogni alloggio compreso nell′edificio interessato, viene soddisfatta anche senza l′apporto del locale che si intende trasformare.
    • - Il mutamento di destinazione fra le categorie elencate al precedente comma 3, è consentito, a condizione che sia garantito l′accesso ai servizi di interesse pubblico di cui all′art. 3, comma 5, della L.R. 1/2005.

    6. Categorie di intervento consentite:

    • - manutenzione ordinaria;
    • - manutenzione straordinaria;
    • - restauro e risanamento conservativo;
    • - ristrutturazione edilizia.

    La realizzazione di nuovi volumi è consentita esclusivamente nei seguenti casi:

    • - per ampliamenti di edifici esistenti, nella misura massima del 10% del volume esistente, nel rispetto delle distanza di cui all′art.9 del D.M. 1444/68 e a condizione che, nel caso di ampliamenti mediante sopraelevazione, non si ottenga edifici con altezze superiori a tre piani fuori terra.
    • - per spazi verdi di superficie compresa tra 100 e 500 mq è consentita l′installazione di un box con superficie coperta di mq 4,00 ed altezza in gronda di m.1,80. Per spazi verdi di misura superiore a mq 500 è consentita l′installazione di n. 2 box con superficie coperta di mq 4,00 ciascuno ed altezza in gronda di m 1,80. Tali annessi dovranno comunque rispettare le distanze dai confini di proprietà e da altri edifici come previsto dalle norme del Regolamento Urbanistico.

    7. Sono vietate le categorie d′intervento non comprese nell′elenco di cui sopra.

    - Zone di completamento B1
  36. 1. Sono le zone, incluse nei centri abitati, che presentano potenzialità di trasformazione nell′ambito di un complessivo disegno di rinnovo urbano, in assenza del quale sono destinate a conservare sostanzialmente l′attuale configurazione urbanistica. Tali aree, non essendo per il momento incluse nel quadro previsionale strategico, sono ricondotte alla disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti di cui all′art. 55, comma 1, lettera a) della L.R. 1/2005.

    2. Nelle aree di cui sopra sono vietati il frazionamento delle unità immobiliari ed il mutamento della destinazione d'uso, fatta salva la possibilità di cui all'art. 9 della L. 122/89 per la realizzazione di autorimesse al piano terra di edifici esistenti. Sugli edifici in questione sono consentite tutte le categorie d'intervento fino alla Ristrutturazione Edilizia con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione e delle addizioni funzionali. Sono vietate le altre categorie d'intervento.

    3. Rispetto alle prescrizioni di cui sopra fa eccezione il comparto B2 n°g2, occupato dal Consorzio Agrario di Siena per il quale la ristrutturazione edilizia è consentita con intervento diretto esclusivamente a condizione che non venga modificato l′aspetto esteriore. Qualsiasi intervento di ristrutturazione edilizia che comporti la modifica dell′aspetto esteriore del fabbricato, fermo restando il divieto di modificare le facciate della parte più antica del complesso, è soggetto a Piano di recupero. Le destinazioni d′uso consentite sono quelle relative alla produzione, commercializzazione e promozione dell′agricoltura e del settore alimentare. In caso di modifica dell′attuale assetto delle funzioni presenti nel complesso (per esempio inserimento di medie strutture di vendita o di estensione dell′attività produttiva) è richiesto un Piano di Recupero. Le unità residenziali attualmente presenti dovranno essere mantenute nella consistenza attuale e con finalità di custodia o di ospitalità legate alle attività economiche svolte nella struttura.

    - Zone di ristrutturazione B2
  37. 1. Nei centri urbani del Capoluogo e di Staggia Senese sono previste zone destinate alla espansione dell'abitato per soddisfare le condizioni poste dal Piano strutturale.

    2. Le zone sono rappresentate sulle tavole di progetto in scala 1/2000. 3. Le zone di espansione dell'abitato sono classificate C ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

    4. In conformità a quanto previsto nelle schede, redatte per ogni singolo intervento, si dovrà procedere secondo le indicazioni relative alle opere di urbanizzazione da realizzare, alla cessione delle aree necessarie, alle condizioni di fattibilità e ad altre condizioni particolari o speciali. In caso vi sia la impossibilità di realizzare alcuno degli interventi previsti si potrà prevederne la monetizzazione, in sede di convenzionamento dell'intervento.

    5. In ognuno degli interventi di nuova edificazione residenziale il numero dei piani è da ritenere il massimo consentito e non quello cui obbligatoriamente conformarsi. E' inoltre possibile, per non più del 20% degli edifici previsti in ciascun intervento, la realizzazione di un piano in più rispetto a quelli indicati sulle singole schede.

    6. La nuova edificazione dovrà rispettare, oltre ai parametri indicati dal piano, quelli più generali relativi a distanze dai confini, da pareti finestrate, alla permeabilità dei suoli e ai vincoli eventualmente esistenti nella zona. Le aree incluse nel perimetro delle zone concorrono tutte alla determinazione delle possibilità edificatorie dell'espansione urbana. Le indicazioni grafiche riportate sulle schede fissano dei criteri prestazionali e non indicano specifiche destinazioni d'uso delle aree. I progetti ed i piani attuativi, quando richiesti, dovranno quindi interessare tutta l'area inclusa nei perimetri. I piani e i progetti dovranno essere sottoscritti dai proprietari che rappresentino almeno una quota non inferiore al 75% dell'intera proprietà dell'area interessata.

    7. Le indicazioni contenute nelle schede relative a ciascun intervento dovranno essere rispettate in sede di progetto edilizio, a meno che non venga dimostrata con adeguate analisi la validità di soluzioni alternative. In tal caso sarà in ogni caso necessaria la predisposizione di un piano urbanistico attuativo ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 5/95. 8. Ai fini di garantire un corretto sviluppo economico e sociale del Comune di Poggibonsi le quantità di superficie utile assegnate ad ogni singolo comparto sono incrementate fino ad un massimo di un terzo in caso si propongano, per le quantità in aumento, interventi di edilizia sovvenzionata o convenzionata, ai sensi della legge 10/77 e della legge regionale 52/99. 9. Le quantità stesse, definite ai sensi del comma precedente, sono ulteriormente incrementate di una percentuale del 8% in caso si realizzino interventi che abbiano caratteristiche di basso impatto ambientale, di corretto uso dei materiali e delle risorse e di qualità energetica, secondo le specifiche caratteristiche definite dal Regolamento edilizio comunale.

    10. Le prescrizioni di cui al presente articolo interessano sia gli interventi relativi alla residenza che quelli previsti per altre destinazioni compatibili. Sulle tavole del Regolamento sono indicate le destinazioni diverse cui è fatto obbligo attenersi, congiuntamente a quanto indicato per i parametri dimensionali.

    11. La indicazione dei parametri dimensionali massimi ammessi mantiene la propria efficacia anche successivamente alla realizzazione degli edifici.

    12. Per ogni intervento di nuova costruzione dovranno essere reperite aree per parcheggio secondo le prescrizione di legge e comunque almeno due posti auto per ogni alloggio, da vincolare nel tempo a questa specifica destinazione.

    13. La superficie utile abitabile netta degli alloggi previsti in ogni organismo non potrà in media essere inferiore a mq. 60, con il limite minimo inferiore di mq. 45. 14. In queste zone è sempre ammessa la destinazione d'uso residenziale ma non sarà ammessa la possibilità di realizzare vani principali di abitazione nei piani terra e seminterrati dei fabbricati che prospettano direttamente o siano ubicati a meno di tre metri lineari, nella parte in cui sono presenti aperture a qualunque uso destinate, da aree pubbliche, condominiali o che comunque non siano nella esclusiva pertinenza ed uso della relativa unità immobiliare.
    Sono inoltre consentite destinazioni compatibili di tipo

    • - artigianale, limitatamente ad unità di superficie non superiore a mq. 250, con esclusione delle attività inquinanti che trasmettano all'esterno fumi, calore, vibrazioni o rumori di intensità superiore a quelli fissati dal Piano del rumore vigente al momento, che comportino la presenza di materiali infiammabili o comunque pericolosi, che risultino moleste, anche per volume di traffico od occupazione di parcheggi pubblici;
    • – turistiche e ricettive, fino ad un massimo di 15 posti-letto per ogni esercizio;
    • – direzionale e di servizio
    • – sportive o ricreative;
    • – per commercio al minuto, limitatamente agli esercizi definiti "di vicinato", con superficie di vendita fino a mq. 250;
    • – di pubblico esercizio.

    15. In caso di realizzazione di nuove costruzioni ad uso commerciale per esercizi di vicinato è obbligatorio il reperimento, oltre ai parcheggi previsti ai sensi della legge 122/89, anche di spazi per la sosta di relazione nella misura di un metro quadrato per ogni metro quadrato di superficie di vendita. Non è consentita la realizzazione di nuove strutture commerciali di superficie di vendita superiore a metri quadrati 250. I parcheggi per la sosta di relazione sono reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi ovvero in aree o edifici collegati pedonalmente agli esercizi commerciali.

    16. Sono inoltre consentite attività sportive che si svolgono prevalentemente al chiuso, fra cui sono da considerare a puro titolo di esempio quelle ginniche o natatorie. E' ammessa la realizzazione delle opere e dei servizi strettamente necessari al funzionamento delle attività compatibili, con esclusione delle attività accessorie e non pertinenti, quali quelle di ristorazione o ricettive. La realizzazione degli interventi dovrà essere prevista nel piano attuativo, richiesto per la utilizzazione dell'area, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 5/95.

    - Zone di espansione C1
  38. 1. Sono le zone in cui la presenza di attività di tipo produttivo è prevalente rispetto alle altre funzioni ammesse.

    2. Sono consentiti gli interventi che incentivino un uso corretto del patrimonio esistente, garantiscano la permanenza delle funzioni produttive integrate con le altre compatibili, tendano al miglioramento delle condizioni di inserimento ambientale e all'innalzamento del livello di qualità complessiva di queste zone.

    3. Le zone urbane a prevalente funzione produttiva sono rappresentate nelle tavole di progetto del Regolamento urbanistico in scala 1/2.000.

    4. Le zone edificate prevalentemente industriali sono classificate D ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

    5. In queste aree è possibile ai sensi del comma 2 lettera b) dell'articolo 28 della legge regionale 5/95 l'edificazione di completamento e l'ampliamento degli edifici esistenti indipendentemente dal programma integrato di intervento di cui all'articolo 29 della stessa legge.

    6. Nelle aree industriali sono previsti interventi sugli edifici esistenti e nuove aree di espansione, secondo le indicazioni fissate dal Piano strutturale e dalle presenti norme.

    7. I progetti ed i piani attuativi, quando richiesti, dovranno interessare tutta l’area inclusa nei perimetri. Gli indici urbanistici indicati sono da riferire alle superfici effettive dei lotti, escluse le aree pubbliche a qualunque uso destinate.

    8. I piani e i progetti dovranno essere sottoscritti dai proprietari che rappresentino almeno una quota non inferiore al 75% dell'intera proprietà dell'area interessata.

    9. La aree industriali sono classificate nelle seguenti zone:

    • D0 - di conservazione industriale
    • D1 - di completamento industriale
    • D2 - di espansione industriale
    • D3 - per depositi e servizi
    • D4 - per autotrasporti
    • D5 - di ristrutturazione urbanistica e trasformazione
    • D6 - commerciali
    • D7 - aree ed attrezzature turistiche
    • D8 - Zona industriale dei Foci.

    Nella zona industriale dei FOCI, sono individuati 45 comparti produttivi per i quali valgono le prescrizioni contenute nelle apposite schede norma. Le diposizioni della scheda norma prevalgono sulle disposizioni eventualmente contrastanti delle Norme di Attuazione del Regolamento Urbanistico. Pur tuttavia, per comprovate esigenze produttive correlate alle caratteristiche degli impianti tecnologici, da documentare mediante presentazione di adeguati elaborati grafici e analitici, sono consentite le seguenti deroghe alle altezze massime previste nelle schede-norma:

    • - Per la costruzione di impianti tecnologici quali camini, torri di raffreddamento, silos, filtri ed altri impianti similari, non è prevista alcuna limitazione all'altezza massima, salvo normative di settore;
    • - Per l'alloggiamento di macchinari e impianti tecnologici all’interno degli edifici è consentito il raggiungimento di un’altezza massima di mt. 14.

    Con il rispetto degli standard urbanistici, anche mediante monetizzazione, e la realizzazione delle infrastrutture viarie, si intende soddisfatto qualsiasi rapporto previsto tra superficie territoriale e fondiaria.

    - Norme generali
  39. 1. Sono le aree occupate da edifici industriali isolati o collocati in posizioni incongrue nei confronti degli assetti ambientali e paesaggistici al contorno, secondo le indicazioni del Piano strutturale.

    2. In tali aree non è ammesso alcun aumento di volumetria e sugli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia.

    3. Le destinazioni ammesse sono quelle previste per le zone D1.

    - Zone di conservazione D0
  40. 1. Sono le zone esistenti destinate alla attività produttiva.

    2. Sono consentiti gli interventi di consolidamento, di ampliamento e modifica del patrimonio edilizio esistente ed, in presenza di lotti liberi, la nuova costruzione fino a raggiungere le densità indicate nei seguenti indici urbanistici:

    • – Rapporto di copertura: Rf = 56%
    • – Altezza massima degli edifici: 10,00 m.
    • – Piani utili massimi: 2
      Ne sono ammessi 3 sul 10% della superficie coperta
    • – Distanza minima dal filo stradale (Viabilità principale art. 12): 15 m.
    • – Distanza minima tra gli edifici: 10,00 m. o in aderenza
    • – Distanza minima dal confine del lotto: 5,00 m.

    3. Il rapporto di copertura previsto per la zona potrà essere aumentato fino al limite massimo del 60% in caso si realizzino interventi di ampliamento o nuova costruzione che abbiano caratteristiche di basso impatto ambientale, di corretto uso dei materiali e delle risorse e di qualità energetica, secondo le specifiche caratteristiche definite dal Regolamento edilizio comunale.

    4. Le distanze sopra indicate non si applicano nel caso di ampliamento di edifici esistenti. In tali casi si dovrà fare riferimento agli allineamenti ed alle distanze dei fabbricati già presenti sul lotto interessato. Nei casi di sopraelevazione sul perimetro del fabbricato esistente non sono applicabili le norme di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 sulle distanze, non trattandosi di nuovi edifici.

    5. Per ogni intervento di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti è consentita la realizzazione di un solo alloggio per ogni complesso che abbia una superficie destinata alla attività produttiva pari almeno a mq. 2.500. L'alloggio dovrà essere destinato a servizio della attività produttiva, per custodia o abitazione del titolare. Questo non potrà avere una consistenza superiore a mq. 85 di superficie utile netta e dovrà essere garantita nel tempo la permanenza delle condizioni di cui sopra, mediante atto registrato e trascritto che ne vincoli anche la inalienabilità separata dal complesso produttivo al cui servizio l'alloggio è stato realizzato.

    6. Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia, salve le eventuali possibilità di ampliamento. Ogni ampliamento della consistenza attuale, anche se per addizione funzionale, dovrà essere computato nella consistenza complessiva dell'immobile e quindi verificato in relazione alle possibilità edificatorie ammesse. Saranno ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia nel caso di situazioni che presentino particolari condizioni di degrado ed in conseguenza dei quali si ottengano miglioramenti della qualità complessiva degli insediamenti preesistenti. Nel caso in cui siano necessari interventi di tipo più complesso è possibile effettuare interventi fino alla ristrutturazione urbanistica, ed in tali casi gli interventi potranno essere attuati solo a seguito della approvazione di un piano attuativo ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 5/95.

    7. Sono ammessi, nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento edilizio, ampliamenti per formazione di volumi tecnici, necessari per la conduzione dell'attività produttiva. Non sono ammessi ampliamenti dei volumi accessori all'interno delle aree di pertinenza degli edifici principali.

    8. In caso di interventi di ampliamento o di nuova edificazione gli edifici e la sistemazione del territorio circostante dovranno rispettare la morfologia del terreno.

    9. Per ogni intervento di nuova costruzione dovranno essere reperite aree per parcheggio privato secondo le prescrizione di legge, da vincolare nel tempo a questa specifica destinazione.
    Negli interventi di ristrutturazione o frazionamento degli edifici esistenti la dotazione di parcheggi nella misura di legge dovrà essere garantita in tutti i casi in cui vi sia la possibilità materiale di reperirli. Gli ampliamenti, ad eccezione dei volumi tecnici, sono ammessi solo a condizione che venga dimostrata l'esistenza di una quota di parcheggi privati, anche interrati, pari ad 1mq ogni 10 mc del volume complessivo risultante dopo l'intervento.

    10. Per gli edifici esistenti con destinazione produttiva sono ammessi interventi di frazionamento o accorpamento in modo da ottenere unità produttive di dimensioni diverse dalle attuali.

    11. Nelle zone produttive sono ammesse solo attività produttive industriali ed artigianali, ivi inclusa la commercializzazione dei beni di produzione propria, nonché la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere od alla prestazione di servizio, attività direzionali o di servizio alle attività produttive. E' ammessa la attività di commercio all'ingrosso, di pubblico esercizio e di rivendita di generi di monopolio

    12. Le zone industriali non sono equiparabili, per struttura morfologica, conformazione urbanistica e dotazione di servizi, alle zone commerciali. Le attività di commercio non sono in genere ammesse, salvo i casi espressamente previsti dalle presenti norme. Non sono ammesse grandi strutture di vendita. I negozi fino a 250 mq. definiti di vicinato e le medie strutture di vendita con superficie limitata fino a mq. 1.000, sono ammesse solo per quelle attività che siano riconducibili alla commercializzazione di prodotti destinati specificamente al supporto della produzione industriale, ovvero prodotti per l'edilizia, la meccanica strumentale, i macchinari o le attrezzature. Fra tali attività sono da comprendere quelle destinate alla commercializzazione di materiali da costruzione e altri articoli per l'edilizia, pavimenti e rivestimenti, marmi, porte e infissi, legnami, colori e vernici, carta da parati, articoli idrosanitari, accessori da bagno, articoli di vetreria, articoli per sistemi di sicurezza destinati alla protezione delle persone e dei beni dagli incendi e da altre cause di infortunio, articoli di ferramenta, piscine, stufe e camini, auto, moto, cicli e relativi ricambi e accessori, macchine attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il commercio e l'artigianato, prodotti per l'agricoltura e la zootecnia, articoli per telecomunicazioni, attrezzature e articoli tecnici per ufficio, comprese macchine da scrivere e da calcolo, macchine da cucire, bilance e misuratori fiscali, articoli di orologeria, mobili e complementi di arredo, elettrodomestici.

    13. In caso di realizzazione di nuove attività commerciali, sia in edifici esistenti che di nuova realizzazione, con le limitazioni sopra specificate, è obbligatorio il reperimento, oltre ai parcheggi previsti ai sensi della legge 122/89, anche di spazi privati per la sosta di relazione nella misura di un metro quadrato per ogni metro quadrato di superficie di vendita. In caso di esercizi esistenti o di subentri nella gestione è richiesto il reperimento di analoga superficie a parcheggio privato. I parcheggi per la sosta di relazione sono reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi ovvero in aree o edifici collegati pedonalmente agli esercizi commerciali.

    14. Sono inoltre consentite attività sportive che si svolgono prevalentemente al chiuso. Fra queste sono da considerare a puro titolo di esempio quelle ginniche o natatorie. E' consentita la ristrutturazione degli edifici esistenti per la realizzazione delle opere e dei servizi strettamente necessari al funzionamento delle attività compatibili, con esclusione delle attività accessorie e non pertinenti, quali quelle di ristorazione o ricettive. In caso di cessazione della attività o di sua trasformazione le strutture eventualmente realizzate dovranno essere riconvertite alla funzione produttiva. La realizzazione degli interventi è attuata con concessione edilizia diretta convenzionata in caso che i complessi o gli interventi non superino i 250 mq. di superficie utile degli immobili necessari. Negli altri casi dovrà essere predisposto un piano attuativo ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 5/95. Per le attività esistenti, nel caso siano richiesti interventi di modifica della attuale conformazione, si dovrà procedere alla verifica delle condizioni generali di compatibilità e alla successiva attuazione degli interventi necessari con le modalità di cui al presente comma.

    15. Per gli edifici che ospitano attività diverse da quelle di cui ai precedenti comma attualmente esistenti in queste zone non è ammessa la variazione od il subentro di attività diverse dalle attuali.
    In caso di interventi edilizi che eccedano la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo si dovranno ripristinare le destinazioni di cui ai precedenti comma, ad eccezione della destinazione residenziale, di cui è consentito il permanere.

    16. Per gli edifici residenziali esistenti all'interno delle aree industriali sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia, senza aumento delle volumetrie esistenti. Per questi edifici è ammessa la variazione della destinazione d'uso da residenziale a servizi per l'industria o terziari, con esclusione delle attività commerciali. In caso in cui si preveda tale modifica della destinazione d'uso si farà riferimento agli indici generali di zona per la definizione delle dimensioni massime consentite. Non saranno ammessi in ogni caso alloggi di superficie utile abitabile netta inferiore a mq. 45.

    17. Le zone indicate in cartografia con il simbolo ® sono destinate ad attività di sperimentazione o ricerca industriale, a laboratori, ad aziende del settore pubblico o privato volte all′innovazione tecnologica, alla fornitura di strumenti o servizi avanzati finalizzati al trasferimento di conoscenze scientifiche nonché all′aumento della competitività del sistema industriale nel suo insieme.

    18. Il comparto individuato in cartografia con la sigla D1c è destinato all'insediamento di attività commerciali senza le limitazioni di carattere merceologico previste al comma 12 del presente articolo, nel rispetto della specifica disciplina di cui alla Scheda Norma n. 47.

    - Zone di completamento D1
  41. 1. In considerazione della particolare delicatezza dell′assetto idrogeologico e della necessità di tutelare gli acquiferi della zona, come risultante anche dal P.T.C.P, nelle zone D2 sono consentiti esclusivamente interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti. Nelle aree interessate da piani attuativi approvati è consentita la realizzazione di attrezzature ed impianti necessari allo svolgimento di attività produttive, a condizione che gli stessi siano previsti nel Piano Attuativo, non costituiscano volume urbanistico o superficie coperta e non superino l′altezza massima prevista dal Piano Attuativo. E′ altresì consentita la realizzazione di piattaforme in cemento armato destinate al deposito di materiali a cielo aperto a condizione che le stesse vengano realizzate in aeree edificabili sulla base di Piano Attuativo approvato e per il quale sia stata sottoscritta apposita convenzione o atto d′obbligo unilaterale.

    2. Interventi di ristrutturazione urbanistica e di espansione degli insediamenti esistenti potranno essere consentiti esclusivamente se compresi in Piani Attuativi approvati e inseriti nel Quadro Previsionale Strategico allegato alle presenti norme. In ogni caso dovrà essere dimostrato il rispetto dei seguenti parametri:

    • - R.C. = 46%
    • - h max edifici = m 11,00
    • - piani utili massimi = n. 2
    • - distanza minima dal filo stradale = m 10,00
    • - distanza tra edifici: come da art.9 D.M. 1444/68
    • - superficie minima per opere di urbanizzazione, esclusa la viabilità = 10% della superficie territoriale a copertura delle necessità derivanti dagli insediamenti artigianali-industriali e mq 80 (di cui almeno mq 40 a parcheggio) per ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento a copertura delle necessità derivanti dagli insediamenti di tipo commerciale e direzionale.

    3. Destinazioni d′uso consentite:

    • - artigianale – industriale;
    • - di servizio;
    • - commerciale limitatamente ai “materiali ingombranti”.
    - Zone di espansione D2
  42. 1. Sono le zone destinate all'insediamento di attività di servizio per le zone produttive, come attività di espositive, direzionali, di stoccaggio merci, di deposito, magazzini e simili.

    2. Sono consentiti gli interventi di nuova costruzione fino a raggiungere le densità indicate nei seguenti indici urbanistici:

    • – Superficie minima per aree di urbanizzazione pubbliche, esclusa la viabilità: 20%
    • – Rapporto di copertura: Rf=18%
    • – Altezza ambientale massima degli edifici: ml. 7,50 (in caso di copertura piana) ml. 9.,00 (in caso di coperture a falde inclinate) per non più di due piani utili fuori terra
    • – Distanza minima dal filo stradale (viabilità principale art. 12): 15 m.
    • – Distanza minima tra due edifici: 10 m. o in aderenza
    • – Distanza minima dal confine del lotto: 5 m. o in aderenza
    • – Superficie minima per parcheggi all′interno di un lotto: 10%

    E′ inoltre possibile, per non più del 20% degli edifici previsti in ciascun intervento, la realizzazione di un piano in più rispetto a quelli indicati. In tal caso le altezze massime ambientali saranno pari rispettivamente a ml. 10.50 e ml. 12.00. 3. Ai margini della viabilità di qualunque tipo dovrà essere realizzata una fascia di proprietà pubblica di almeno 3 metri di profondità, che dovrà essere piantumata con alberi ad alto fusto e organizzata a verde.

    4. Nella parte perimetrale privata di ogni lotto dovrà essere realizzata una fascia di almeno 3 metri che dovrà essere piantumata con alberi ad alto fusto e organizzata a verde.

    5. Il rapporto di copertura previsto per la zona potrà essere aumentato fino al limite massimo del 20% in caso si realizzino interventi di ampliamento o nuova costruzione che abbiano caratteristiche di basso impatto ambientale, di corretto uso dei materiali e delle risorse e di qualità energetica, secondo le specifiche caratteristiche definite dal Regolamento edilizio comunale.

    6. In queste aree gli interventi sono realizzati mediante la predisposizione di un piano urbanistico attuativo ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 5/95, che dovrà interessare tutta l'area indicata dalla cartografia di progetto del Regolamento. Gli indici urbanistici indicati sono da riferire esclusivamente alle superfici effettive di proprietà privata dei lotti risultanti dai piani di attuativi, escluse le aree pubbliche per viabilità ed urbanizzazioni.

    7. I nuovi edifici nei loro aspetti architettonici e formali e la sistemazione dei lotti e del territorio circostante dovranno garantire una elevata qualità progettuale, rispettando la morfologia del terreno, gli orientamenti e le altre regole insediative fissate dal piano.

    8. La nuova viabilità dovrà essere tracciata rispettando, oltre che gli elementi indicati ai comma precedenti, anche la morfologia dei luoghi, con riferimento alla altimetria, ai corsi d'acqua ed agli elementi significativi eventualmente presenti.

    9. Per ogni intervento di nuova costruzione dovranno essere reperite aree per parcheggio secondo le prescrizione di legge, da vincolare nel tempo a questa specifica destinazione.

    10. In queste zone sono ammesse attività di prestazioni di servizio, di deposito e magazzino, attività espositive, direzionali o di servizio alle attività produttive. E' ammessa l'attività di commercio all'ingrosso, di pubblico esercizio e di rivendita di generi di monopolio. Non è consentito realizzare alcun nuovo alloggio nè alcuna attività industriale, artigianale, turistico ricettiva.

    11. E' ammessa l'attività commerciale, con l'esclusione del settore alimentare. Non sono ammesse grandi e medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 1.000.

    12. In caso di realizzazione di nuove attività commerciali, con le limitazioni sopra specificate, è obbligatorio il reperimento, oltre ai parcheggi previsti ai sensi della legge 122/89, anche di spazi privati per la sosta di relazione nella misura di un metro quadrato per ogni metro quadrato di superficie di vendita.

    13. Sono inoltre consentite attività sportive che si svolgono prevalentemente al chiuso, fra cui sono da considerare a puro titolo di esempio quelle ginniche o natatorie. E' ammessa la realizzazione delle opere e dei servizi strettamente necessari al funzionamento delle attività compatibili, con esclusione delle attività accessorie e non pertinenti, quali quelle di ristorazione o ricettive. In caso di cessazione della attività o di sua trasformazione le strutture eventualmente realizzate dovranno essere riconvertite alla funzione produttiva. La realizzazione degli interventi dovrà essere prevista nel piano attuativo, richiesto per la utilizzazione dell'area, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 5/95.

    - Zone per servizi D3
  43. 1. Sono le zone destinate all'insediamento di autotrasporto, magazzini e simili, inclusi distributori di carburante, di cui al precedente articolo 19.

    2. Sono consentiti gli interventi di nuova costruzione fino a raggiungere le densità indicate nei seguenti indici urbanistici:

    • – Superficie minima per aree di urbanizzazione pubbliche, esclusa la viabilità: 20%
    • – Rapporto di copertura: Rf=4%
    • – Altezza massima degli edifici: 7,00 m.
    • – Distanza minima dal filo stradale (viabilità principale art. 12): 15 m.
    • – Distanza minima tra due edifici: 10,00 m. o in aderenza
    • – Distanza minima dal confine del lotto: 5,00 m. o in aderenza

    3. Per l'intervento ubicato nei pressi della località Lame si prescrive che le aree per urbanizzazione pubblica siano destinate prevalentemente a verde pubblico, da piantumare con alberature di alto fusto e da collocare in prossimità dell'abitato residenziale esistente.

    4. Ai margini della viabilità di qualunque tipo dovrà essere realizzata una fascia di proprietà pubblica di almeno 3 metri di profondità, che dovrà essere piantumata con alberi ad alto fusto e organizzata a verde.

    5. Nella parte perimetrale privata di ogni lotto dovrà essere realizzata una fascia di almeno 10 metri che dovrà essere piantumata con alberi ad alto fusto e organizzata a verde.

    6. In queste zone non è consentito realizzare alcun nuovo alloggio.

    7. Il rapporto di copertura previsto per la zona potrà essere aumentato fino al limite massimo del 5% in caso si realizzino interventi di ampliamento o nuova costruzione che abbiano caratteristiche di basso impatto ambientale, di corretto uso dei materiali e delle risorse e di qualità energetica, secondo le specifiche caratteristiche definite dal Regolamento edilizio comunale.

    8. Nel caso si realizzino in queste aree impianti di distribuzione carburanti i volumi realizzati per tali destinazione saranno da considerare inclusi negli indici complessivi previsti per la zona, mentre per le altre condizioni di intervento si dovrà fare riferimento a quanto previsto all'articolo 19 delle presenti norme.

    9. In queste aree gli interventi sono realizzati mediante la predisposizione di un piano urbanistico attuativo ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 5/95, che dovrà interessare tutta l'area indicata dalla cartografia di progetto del Regolamento. Gli indici urbanistici indicati sono da riferire esclusivamente alle superfici effettive di proprietà privata dei lotti risultanti dai piani di attuativi, escluse le aree pubbliche per viabilità ed urbanizzazioni.

    10. I nuovi edifici nei loro aspetti architettonici e formali e la sistemazione dei lotti e del territorio circostante dovranno garantire una elevata qualità progettuale, rispettando la morfologia del terreno, gli orientamenti e le altre regole insediative fissate dal piano.

    11. La nuova viabilità dovrà essere tracciata rispettando, oltre che gli elementi indicati ai comma precedenti, anche la morfologia dei luoghi, con riferimento alla altimetria, ai corsi d'acqua ed agli elementi significativi eventualmente presenti. Il tracciato della viabilità primaria rappresentato nel presente Regolamento è indicativo e potrà subire modifiche in sede di approvazione del piano attuativo, purché si dimostri la validità delle soluzioni alternative proposte.

    12. Per ogni intervento di nuova costruzione dovranno essere reperite aree per parcheggio secondo le prescrizione di legge, da vincolare nel tempo a questa specifica destinazione.

    13. In queste zone sono ammesse solo attività di prestazioni di servizio, di deposito e magazzino. Non è ammessa alcuna attività industriale, artigianale, turistico ricettiva o commerciale.

    - Zone per autotrasporti D4
  44. 1. Sono le zone destinate alla riconversione ad altre destinazioni delle attività industriali presenti, in quanto le stesse risultano incompatibili con l'ambiente circostante.

    2. All'interno del perimetro delle aree soggette a trasformazione si prevede la sostituzione degli edifici esistenti mediante ristrutturazione urbanistica. Fino alla attuazione degli interventi previsti sono ammessi esclusivamente interventi fino alla manutenzione straordinaria.

    3. La trasformazione dovrà prevedere la destinazione residenziale. La superficie utile abitabile netta degli alloggi previsti in ogni organismo non potrà in media essere inferiore a mq. 60, con il limite minimo inferiore di mq. 45.

    4. La volumetria massima ammissibile non potrà essere superiore al 38,5% di quella esistente regolarmente assentita per uno sviluppo in altezza massimo di 2 piani utili, con la possibilità di realizzarne fino a 3 per non più del 20% degli edifici previsti in ciascun intervento.

    5. Ai fini di garantire un corretto sviluppo economico e sociale del Comune di Poggibonsi le quantità suddette sono incrementate fino ad un massimo di un terzo in caso si propongano, per le quantità in aumento, interventi di edilizia sovvenzionata o convenzionata, ai sensi della legge 10/77 e della legge regionale 52/99. Ogni volta che la consistenza iniziale assegnata dalle presenti norme tecniche risulti inferiore ad una superficie utile abitabile pari a mq. 350, si potranno comunque applicare gli incrementi previsti senza l′obbligo della realizzazione di edilizia convenzionata.

    6. Le quantità stesse, comunque definite ai sensi del comma precedente, sono ulteriormente incrementate di una percentuale del 8% in caso si realizzino interventi che abbiano caratteristiche di basso impatto ambientale, di corretto uso dei materiali e delle risorse e di qualità energetica, secondo le specifiche caratteristiche definite dal Regolamento edilizio comunale

    - Zone di sostituzione D5
  45. 1. Sono aree o edifici destinati ad ospitare grandi strutture di vendita al dettaglio o centri commerciali.

    2. La individuazione delle zone di cui al presente articolo riguarda aree ed edifici destinati esclusivamente a questa attività. Il Regolamento urbanistico non prevede la possibilità di realizzare altre attrezzature di questo genere.

    3. Le aree destinate ad attrezzature commerciali sono indicate sulle tavole di progetto del Regolamento urbanistico.

    4. Gli edifici e le aree sono inclusi in zona produttiva D ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 5. I progetti edilizi relativi ad interventi su queste aree dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico nonché di inserimento e arredo urbano.

    6. Le strutture esistenti potranno essere adeguate alle eventuali nuove esigenze funzionali, con interventi fino alla ristrutturazione edilizia, con ampliamento massimo del 5% della attuale della attuale consistenza, purché non si aumentino né le altezze né le attuali superfici di vendita.

    7. Non sono ammesse destinazioni industriali, artigianali, turistico ricettive né la presenza residenziale.

    8. A servizio delle attività commerciali è obbligatorio il mantenimento, oltre ai parcheggi previsti ai sensi della legge 122/89, anche di spazi privati per la sosta di relazione nella misura di un metro quadrato per ogni metro quadrato di superficie di vendita.

    - Aree e attrezzature commerciali D6
  46. 1. Sono aree o edifici destinati ad attrezzature turistiche, ricettive, per pubblici esercizi e ristorazione.

    2. La individuazione delle zone di cui al presente articolo riguarda aree ed edifici destinati esclusivamente a questa attività. Inoltre il Regolamento urbanistico prevede la possibilità di realizzare altre attrezzature di questo genere, secondo le norme per i centri urbani e le zone agricole.

    3. Gli edifici e le aree sono inclusi in zona produttiva D ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 4. I progetti edilizi relativi ad interventi su queste aree dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico nonché di inserimento e arredo urbano.

    5. Le strutture esistenti potranno essere adeguate alle eventuali nuove esigenze funzionali, con interventi fino alla ristrutturazione edilizia. Saranno consentiti anche interventi di ampliamento che comunque non portino ad incrementi della consistenza superiori al 10% di quella attuale.

    6. Le infrastrutture destinate a scopo turistico e ricettivo dovranno essere contenute nei limiti indicati per ciascun intervento sulle schede allegate al Regolamento urbanistico.

    - Aree ed attrezzature turistiche D7
  47. 1. Il territorio extraurbano è destinato principalmente alla funzione agricola e costituisce elemento da salvaguardare come risorsa e ricchezza da tramandare alle future generazioni, in quanto prodotto del lavoro umano di elevata bellezza e di grande significato storico e ambientale.

    2. Il Regolamento Urbanistico, in sintonia con quanto espresso nel PTCP e nel Piano Strutturale, propone la tutela del sistema agricolo nel suo complesso, con le condizioni previste nelle seguenti norme.

    3. Le aree agricole sono classificate zona omogenea E ai fini del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

    - Norme generali
  48. 1. Per ogni Piano di Miglioramento Agricolo e Ambientale si deve verificare che l'impatto ambientale delle nuove opere sia sostenibile sotto il profilo paesistico, idrogeologico e della difesa del suolo.

    2. I piani attuativi comunque definiti o i progetti edilizi dovranno essere accompagnati in ogni caso da una relazione che ne motivi l'inserimento rispetto ai quadri paesistici più significativi costituiti in particolare dai punti panoramici, dalla viabilità di crinale e dai punti di osservazione.

    3. I Piani di Miglioramento Agricolo devono contenere il rilievo degli elementi tipici del paesaggio agrario tradizionale, una relazione sulle condizioni di efficacia del sistema scolante e una relazione di progetto nella quale sia dimostrata la pari o maggiore efficacia della nuova sistemazione in ordine alla regimazione delle acque e alla difesa del suolo. È da tutelare in particolare la viabilità campestre e la vegetazione di bordo. Le sistemazioni idraulico-agrarie, i terrazzamenti, i ciglionamenti ed muri di contenimento lungo le strade sono da conservare integralmente anche attraverso il risarcimento delle parti crollate, fatta salva la possibilità, nei casi di crolli totali, di realizzare soluzioni diverse purché compatibili sul piano delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati.

    4. Nella progettazione di ogni intervento, sia agrario che edilizio, si dovrà porre particolare attenzione al suo inserimento ambientale, alle vedute e alla presenza di elementi già consolidati di accesso o servizio. Negli interventi di modifica dello stato dei luoghi e nelle lavorazioni e sistemazioni agrarie dovranno essere comunque mantenuti gli elementi tipici del territorio e del paesaggio, costituiti da filari di alberi, muretti perimetrali dei campi o dei bordi delle strade, parchi e giardini storici, tabernacoli, viabilità storica, vegetazione riparia, particolari tipi di bosco nonché particolari associazioni arbustive. In tali zone deve essere inoltre perseguita la massima tutela delle sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione non colturale. L'accorpamento dei campi e il rimodellamento del suolo sono ammessi purché non riducano la capacità di invaso della rete scolante.

    5. Tutte le opere esistenti atte a regolare lo smaltimento delle acque superficiali devono essere mantenute in efficienza dai proprietari dei territori ove ricadono. Le attività che comportino prelievi ed emungimenti da falde idriche sono soggette ad autorizzazione, secondo le modalità fissate dalla legge o dai regolamenti in materia. Le sorgenti naturali non potranno essere né disperse con movimenti di terra o altre opere né intercluse o chiuse completamente ad un uso pubblico.

    6. Ai sensi della L.R. 64/95 i programmi di miglioramento agricolo ambientale assumono valore di piani attuativi ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 5/95 nei casi in cui sia prevista la realizzazione di nuove volumetrie che complessivamente superino i mc. 300 o che prevedano trasferimenti di volumetria superiori a mc. 600.

    - Piani di miglioramento agricolo ambientale
  49. 1. Nelle zone agricole, la realizzazione di nuovi volumi è consentita esclusivamente per i seguenti tipi di intervento:

    • - costruzione di nuovi annessi per imprenditori agricoli, come previsto all′art. 4 del D.P.G.R. 09/02/2007 n.5/R e s.m.i.
    • - costruzione di annessi agricoli per soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, come previsto all′art. 6 del D.P.G.R. 09/02/2007 n.5/R e s.m.i.
    • - installazione di manufatti precari stagionali come previsto all′art. 7 del D.P.G.R. 09/02/2007 n.5/R e s.m.i.
    • - realizzazione di serre come previsto all′art. 8 del D.P.G.R. 09/02/2007 n.5/R e s.m.e i.
    • - costruzione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti le capacità aziendali come previsto all′art. 5 del D.P.G.R. 09/02/2007 n.5/R e s.m.i.
    • - realizzazione di volumi tecnici interrati per interventi relativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio delle abitazioni.

    Quando le vigenti leggi e strumenti urbanistici consentono la realizzazione di annessi agricoli, gli stessi dovranno essere localizzati preferibilmente nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, accanto ad una strada esistente, con le facciate più lunghe disposte parallelamente alle curve di livello e schermate con essenze autoctone, preferibilmente sempreverdi. Dovranno essere rispettati i caratteri morfologici e paesaggistico ambientali del sito (alberature di pregio da conservare, percezione dai punti di vista principali, rapporto con la viabilità storica). Al fine di ridurre l′impatto visivo, dovrà essere opportunamente sfruttata la eventuale presenza di dislivelli, scarpate, colture, filari di alberi, arbusti o siepi, con possibilità di integrare tali elementi con quinte di vegetazione di nuovo impianto.

    2. La ricostruzione di un fabbricato ridotto in stato di rudere è consentita quando la scheda di rilevamento allegata al R.U. documenta lo stato di fatto del manufatto in questione, le caratteristiche e le dimensioni originarie e stabilisce altresì le modalità della ricostruzione. Le schede di rilevamento del patrimonio edilizio esistente cui si fa riferimento possono essere adeguate e modificate esclusivamente mediante variante al R.U..

    - Nuove costruzioni
  50. 1. Le costruzioni precarie di cui al presente articolo comprendono:

    1. a) i manufatti precari di cui all′art. 41, comma 8, della L.R. 1/2005;
    2. b) gli annessi agricoli, di cui all′art. 41, comma 5, della L.R. 1/2005, destinati all′agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli IAP cioè quelli necessari per l′agricoltura amatoriale e per le aziende agricole che non raggiungono le superfici fondiarie minime di cui all′art. 2 del D.P.G.R. 5/R/2007.

    2. I manufatti precari di cui alla precedente lettera a) sono consentiti esclusivamente nel rispetto di quanto stabilito all′art. 7 del D.P.G.R. 09/02/2007 n.5/R e s.m.i. e con le seguenti, ulteriori prescrizioni:

    1. - Gli annessi dovranno essere costruiti sia nelle parti strutturali che nelle finiture esclusivamente in legno ;
    2. - Non sono consentiti servizi di bagno e cucina, né altre strutture e impianti legati allo svolgimento di funzioni diverse da quelle produttive agricole.

    Per gli annessi precari non è consentita la esecuzione di opere di ancoraggio, pavimentazione interna né di sistemazione esterna che modifichino permanentemente lo stato dei luoghi o in cui sia previsto l'uso del cemento, ancorché non armato.

    3. Gli annessi agricoli di cui alla precedente lettera b) sono così classificati:

    • Tipo 1 - con superficie fino a mq. utili 15 e altezza utile interna massima di ml. 2,40.
    • Tipo 2 - con superficie fino a mq. utili 25 e altezza utile interna massima di ml. 2,40.
    • Tipo 3 - con superficie fino a mq. utili 30 e altezza utile interna massima di ml. 3,00.

    4. Gli annessi di cui alla lettera b) dovranno essere realizzati, sia nelle parti strutturali che nelle finiture, esclusivamente in legno verniciato del colore da concordare con l′Amministrazione Comunale. Non sono consentiti servizi di bagno e cucina, né altre funzioni legate in qualsiasi modo alla residenza.
    Per gli annessi agricoli di cui al presente comma è consentita la pavimentazione interna esclusivamente in terra battuta o assito di legno, mentre non sono consentite opere di sistemazione esterna che modifichino permanentemente lo stato dei luoghi o in cui sia previsto l'uso del cemento, ancorché non armato.
    Non è altresì consentito l′allacciamento alla rete di distribuzione dell′energia elettrica. Le eventuali necessità in tal senso potranno essere soddisfatte mediante la installazione di gruppi elettrogeni privati.
    Le superfici minime per la realizzazione degli annessi di cui sopra sono indicate al successivo art. 44, commi 3 e 5.

    - Costruzioni precarie
  51. 1. Ai fini del presente articolo per azienda si intende una proprietà fondiaria in zona classificata E dal presente regolamento urbanistico.

    2. Non è consentita la realizzazione di alcun annesso precario o stabile per le aziende che non raggiungano almeno 1.000 metri quadrati di superficie agraria.

    3. Per la aziende comprese fra i 1.000 e i 5.000 metri quadrati di superficie utile agraria è possibile realizzare annessi di tipo 1 purché le aziende stesse siano state costituite nella attuale dimensione anteriormente alla data del 1 giugno 2001.

    4. Per quelle costituite successivamente a tale data e che abbiano avuto origine da frazionamenti fondiari avvenuti nei dieci anni precedenti la richiesta di costruzione la superficie minima richiesta per la costruzione di un annesso precario dovrà essere invece pari ad almeno 5.000 metri quadrati complessivi.

    5. Per la aziende comprese fra i 5.001 e i 10.000 metri quadrati di superficie utile agraria è possibile realizzare annessi di tipo 2, mentre per quelle di superficie utile agraria superiore a mq. 10.001 è consentita la realizzazione di annessi di tipo 3, salvo quanto disposto al comma successivo.

    6. Per le aziende agricole che non raggiungano i minimi colturali di cui al 2° comma dell'articolo 3 della legge regionale 64/95 e successive modifiche, ma che mantengono in produzione una superficie agraria non inferiore a:

    • - 2 Ha. per vigneti e frutteti in coltura specializzata
    • - 3 Ha. per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo
    • - 5 Ha. per colture seminative, seminativo erborato, prato, prato irriguo

    è ammessa la realizzazione di annessi rustici stabili fino a un massimo di 300 mc. previa presentazione del Piano di miglioramento agricolo ambientale.

    7. Per le aziende con diverso ordinamento colturale si applicano alle superfici di cui sopra gli stessi criteri previsti dal comma 3 dello stesso articolo 3 della legge regionale.

    8. E' ammessa la possibilità per più proprietari di fondi limitrofi di riunirsi, al fine di raggiungere i minimi dimensionali sopra definiti. In tal caso si applicano le stesse norme previste per i fondi costituiti da un'unica proprietà.

    9. Sono esclusi dal conteggio delle superfici, ai fini del presente articolo, le tare, le strade, i boschi e i prati.

    - Aziende minori e piccoli fondi
  52. 1. La costruzione ed il mantenimento di serre di tipo precario (che non superino i nove mesi l'anno di utilizzazione e non necessitino di opere di ancoraggio particolari) è sempre consentita.

    2. Le serre fisse sono consentite esclusivamente nel caso in cui sia garantito un corretto impatto ambientale e paesaggistico e non siano necessari per la loro collocazione movimenti di terra che eccedano 50 cm. di sterro o di riporto. La loro costruzione è subordinata alla presentazione e approvazione, nelle forme di legge, di un Programma di miglioramento agricolo ambientale, ove si deve documentare il fabbisogno in rapporto all'attività agricola, nonché ai manufatti eventualmente già presenti sul fondo. Tali programmi devono indicare le localizzazioni, le tipologie, i materiali, le superfici coperte e le possibili localizzazioni delle serre fisse, all'interno delle aree di pertinenza aziendale.

    3. Le serre stabili non costituiscono volumetria utile per poter essere destinata a qualsiasi altro scopo e pertanto al cessare della attività di coltivazione queste dovranno essere completamente demolite in modo da ripristinare la superficie agraria originaria. Potranno essere realizzate a condizione che il materiale utilizzato consenta il passaggio della luce, che l'altezza massima non superi i 4 metri in gronda o i 5 metri al culmine, che le distanze minime non siano inferiori a metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo e a metri 10 da tutte le altre abitazioni, a metri 3 dal confine e dalle strade pubbliche secondo quanto previsto dal Codice della strada.

    - Serre
  53. 1. Il patrimonio edilizio esistente in zona agricola è stato rilevato e classificato nei seguenti gruppi omogenei:

    1. A. Edifici con elementi architettonici, tipologici o ambientali di grande valore da conservare integralmente:
      • – Gruppo A. 1- Edifici monumentali
      • – Gruppo A. 2 - Altri edifici
    2. B. Edifici con alcuni elementi di valore ambientale e tipologico:
      • – Gruppo B. 1 - Da tutelare gli elementi evidenziati nella scheda
      • – Gruppo B. 2 - Da tutelare in particolare la facciata
      • – Gruppo B. 3 - Da tutelare in particolare l′annesso
    3. C. Edifici senza elementi particolari di pregio:
      • – Gruppo C. 1 - Da tutelare l′impianto tipologico e planovolumetrico
      • – Gruppo C. 2 - Da tutelare solo l′impianto tipologico
    4. D. Edifici con elementi di valore molto degradati da recuperare:
      • – Gruppo D
    5. E. Edifici ristrutturati recentemente:
      • – Gruppo E. 1 - Interventi che hanno mantenuto e valorizzato i caratteri originari
      • – Gruppo E. 2 - Interventi che hanno mantenuto i caratteri originari con qualche manomissione
      • – Gruppo E. 3 - Interventi con pesanti manomissioni dei caratteri originari
    6. F. Edifici da rimodellare o comunque da assoggettare a norme particolari:
      • – Gruppo F
    7. G. Edifici recenti o comunque senza alcun elemento di valore da conservare:
      • – Gruppo G. 1 - Non in contrasto con l′ambiente
      • – Gruppo G. 2 - In contrasto con l′ambiente

    2. In caso alcuni edifici non siano presenti nelle schede di classificazione questi saranno automaticamente assimilati ad uno dei gruppi fino al "Gruppo E.2” per quelli esistenti al 19 febbraio 1979 ed in uno dei gruppi dal “Gruppo E3” al “Gruppo G.1” per quelli costruiti dopo tale data.

    - Classificazione edifici esistenti
  54. 1. Il quadro conoscitivo del P.S., la schedatura capillare del patrimonio edilizio del territorio aperto e lo “studio paesistico sul territorio di Poggibonsi” costituiscono il riferimento e la premessa indispensabili per impedire usi impropri o contrari al valore identitario del patrimonio collinare di cui all'art. 20 della Disciplina Generale del vigente P.I.T.

    2. Gli strumenti di cui al comma precedente costituiscono altresì il quadro generale di riferimento per un complessivo assetto del territorio rurale del comune di Poggibonsi.

    3. Gli interventi consentiti sugli edifici in zona agricola sono quelli previsti dagli articoli successivi sulla base della classificazione degli edifici stessi. All′interno di tali interventi è consentito il cambio di destinazione d′uso degli edifici rurali esclusivamente laddove:

    • - siano compresi nelle “schede edificio” allegate al R.U.;
    • - non si tratti di edifici già destinati ad attività agro-industriali o allevamenti intensivi;
    • - siano riconducibili agli “edifici e i manufatti non più utilizzati per le attività produttive delle aziende agricole” secondo quanto disposto dall′art.12 del D.P.G.R. 3/R/2007. Si intendono “non più utilizzati per le attività produttive delle aziende agricole” gli edifici e i manufatti che, almeno a partire dal 20.04.2011, non facciano parte di aziende la cui superficie fondiaria sia uguale o superiore alla “superficie fondiaria minima” calcolata con i criteri di cui all′art. 2 del D.P.G.R. 5/R/2007 e quelli che, pur facendo parte di tali aziende, risultino “deruralizzati” mediante approvazione di P.A.P.M.A.A.;
    • - che vengano rispettate le prescrizioni di cui al successivo art. 50;
    • - che si verifichi l′esistenza o la contestuale realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione con particolare riferimento all′approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto;

    4. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno essere eseguiti nel rispetto dei criteri insediativi degli edifici e dei nuclei come individuati nel quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici.

    5. Gli spazi esterni circostanti edifici e insediamenti esistenti, indipendentemente dal valore di tali edifici o nuclei, dovranno essere sistemati in maniera da conservare o ripristinare le caratteristiche originarie o, in ogni caso, in maniera compatibile con le stesse, evitando nel modo più assoluto i tipi di sistemazione e di frazionamento propri della periferia urbana, delle villette, delle case a schiera o dei fabbricati in linea. I criteri di cui sopra trovano applicazione anche in caso di interventi più consistenti, laddove consentiti, quali la sostituzione edilizia o la ristrutturazione urbanistica.

    6. Per gli edifici già destinati a civile abitazione, il frazionamento delle unità immobiliari è consentito nel rispetto degli elementi formali, tipologici e strutturali nonché delle fasi di crescita dell′edificio. Gli elementi di cui sopra dovranno essere adeguatamente studiati e rappresentati nei rilievi di progetto e in apposita relazione. Qualora, sulla base di tali approfondimenti, l′unità immobiliare risulti frazionabile, si dovrà comunque verificare che la superficie utile media degli alloggi non sia inferiore a mq 90 e che, in ogni caso, non si realizzino alloggi con superficie utile inferiore a mq 45.

    - Interventi sul patrimonio edilizio esistente
  55. 1. Sono sottoposti a tutela gli edifici classificati nei precedenti gruppi A, B, C, D, E.1 ed E.2.

    2. Il vincolo riguarda i corpi degli edifici che abbiano caratteristiche di tipo storico e architettonico significative, tutti gli esterni ed il rapporto degli edifici con il territorio.

    3. Sulle parti originarie sono consentiti interventi che non eccedano la categoria del restauro, mentre sulle parti secondarie aggiunte e prive di valore si potranno realizzare anche interventi di ristrutturazione edilizia. Non sono in ogni caso ammessi aumenti della consistenza, mentre si potrà procedere a limitati interventi di demolizione dei corpi secondari ed alla loro ricostruzione fino al massimo della stessa quantità, anche in diversa collocazione purché in adiacenza alla parte principale dell'edificio.

    4. E' quindi consentito il recupero e l'adeguamento funzionale degli edifici nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali tipici dell'edilizia rurale e a tale scopo dovranno essere salvaguardati, valorizzati e recuperati alla loro conformazione originaria i seguenti elementi:

    • - tipologici quali il tipo di copertura e di impianto distributivo, i collegamenti verticali, i loggiati, il rapporto tra i diversi organismi nel contesto di complessi edilizi, la consistenza e la posizione delle parti comuni;
    • - formali quali il tipo di materiali utilizzati, le finiture esterne della muratura, il tipo di infissi e la loro finitura, il tipo di composizione delle facciate (rapporto tra vuoti e pieni, disposizione delle aperture), gli elementi caratteristici di edifici specialistici come, ad esempio, i grigliati o le logge negli edifici destinati ad annesso;
    • - strutturali quali la struttura portante in muratura, compresa la posizione degli elementi verticali e orizzontali (muri portanti e solai), le volte di qualsiasi tipo, gli archi, le capriate, la struttura lignea delle coperture.

    5. Nel contesto di interventi di recupero eseguiti con i criteri di cui sopra, i locali destinati ad annesso e collocati al piano terreno di edifici a più piani potranno essere messi in comunicazione con le abitazioni soprastanti a condizione che queste ultime non siano interessate da frazionamento ma vengano conservate nella loro consistenza originaria.

    6. Gli annessi agricoli separati potranno dar luogo ad una unità abitativa autonoma solo nel caso che il loro volume sia superiore a mc. 250. Nel recupero di tali edifici, non essendo consentita la realizzazione di nuovi solai, si potranno realizzare soppalchi in legno o metallo, con struttura indipendente dalla struttura portante dell'edificio e una superficie non superiore al 30% della superficie dell'intero immobile e con il mantenimento della visibilità del volume interno dell'edificio nella sua consistenza originaria.

    7. Non sono consentiti interventi di ampliamento della consistenza attuale.

    8. In caso di frazionamenti che comportino l'aumento delle unità immobiliari questi saranno consentiti a condizione che gli interventi prevedano il rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali, strutturali, storiche e architettoniche degli edifici, in particolare in relazione alla necessità di inserimento di scale e servizi e alla conservazioni degli elementi strutturali.

    - Edifici soggetti a tutela
  56. 1. Sugli immobili classificati nei gruppi E.3, F e G.1 sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia, mentre per quelli del gruppo G.2 sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, salvo quanto stabilito al precedente articolo 47. La attuazione degli interventi di sostituzione edilizia è in ogni caso soggetta a piano attuativo ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 5/95.

    2. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia non sono in ogni caso ammessi aumenti della consistenza, se non nei termini di cui al successivo comma, mentre si potrà procedere a limitati interventi di demolizione dei corpi secondari ed alla loro ricostruzione fino al massimo della stessa quantità, anche in diversa collocazione purché in adiacenza alla parte principale dell'edificio. Ogni ampliamento della consistenza attuale, anche se per addizione funzionale, dovrà essere computato nella consistenza complessiva dell'immobile e quindi verificato in relazione alle possibilità edificatorie ammesse.

    3. Sugli edifici esistenti con destinazione residenziale agricola o civile è ammesso un incremento pari al 10% della consistenza attuale, con un massimo di mc. 300.

    4. Sugli edifici esistenti con destinazione industriale, artigianale, produttiva in genere o destinati all'allevamento sono consentiti interventi fino alla manutenzione straordinaria. Potranno essere consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia in caso di edifici già destinati o da adibire a piccole attività artigianali, di trasformazione agroalimentare e dei prodotti non collegate alla coltivazione del fondo, purché di limitate dimensioni, compatibili con l'ambiente rurale, che non producano inquinamento e che non necessitino di spazi per attività o depositi all'aperto.

    5. Per gli edifici a destinazione turistico-ricettiva, le attrezzature e gli impianti destinati ad attività sportive, sociali e ricreative, compresa l'attività di ristorazione, è ammesso un ampliamento "una tantum" per esigenze igienico - funzionali pari al 10% della superficie utile esistente.

    - Edifici non soggetti a speciale tutela
  57. 1. Nelle zone agricole sono consentite le seguenti destinazioni d′uso:

    • - Agricola e funzioni connesse ai sensi di legge
    • - Residenziale limitatamente agli immobili che posseggono già tale destinazione ed a quelli che potranno essere trasformati in tal senso sulla base delle presenti norme e del Titolo IV, Capo III, della L.R. 1/2005. - Turistico ricettiva di tipo alberghiero limitatamente agli immobili che posseggono già tale destinazione.
    • - Di servizio, con esclusione dei luoghi di intrattenimento, limitatamente agli immobili deruralizzati.

    E′ sempre vietato il cambiamento della destinazione d′uso degli annessi agricoli costruiti ai sensi della L.R. 16-17/75, della L.R. 10/79 e della L.R. 64/95.

    2. Gli annessi agricoli realizzati dopo l′entrata in vigore della L.R. 1/2005 con permessi di costruire relativi a nuove costruzioni, trasferimenti di volumetrie, demolizioni e ricostruzioni, sostituzioni edilizie, ampliamenti volumetrici o ristrutturazioni urbanistiche, non possono cambiare la destinazione d′uso

    3. Nelle zone agricole sono consentite le attività sportive "libere" che si svolgono all'aperto senza necessità di particolari attrezzature (caccia, pesca, equitazione, cicloturismo, trekking ... ).

    3. L'attività di imbottigliamento dell'acqua della sorgente in località Cinciano è ammessa nei locali esistenti, con la possibilità di un incremento fino al 50% della attuale consistenza.
    L'ampliamento sarà possibile in presenza di un piano di recupero dell'intera area, che limiti l'impatto visivo e di inserimento ambientale sia delle attuali strutture che di quelle in progetto e preveda la rimozione delle volumetrie in caso di cessazione della attività di prelievo e imbottigliamento dell'acqua minerale.

    - Destinazioni d′uso ammesse
  58. 1. Sono definiti borghi rurali i seguenti nuclei o complessi: Montemorli, Pini, Case Bolzano, Gruccia, Strolla, Poggi di Villore, Gaggiano, Cedda Ormanni,, Gavignano, Poggiagrilli, Luco, Ellerone, S. Giorgio, S. Giorgio Vecchio, Talciona, Cedda, Papaiano, Fontana, Lecchi, Castiglioni.

    2. I borghi agricoli e minori sono rappresentati sulle tavole di progetto in scala 1/10.000 e nelle schede allegate al Regolamento urbanistico.

    3. Gli edifici e le aree sono classificati in zona agricola E ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 4. Gli interventi ammessi sono disciplinati dagli articoli precedenti, salvo quelli di nuova costruzione o di reperimento di aree e servizi che, quando previsti, sono disciplinati nelle schede allegate al Regolamento urbanistico.

    - Borghi rurali
  59. 1. Ogni intervento deve essere accompagnato da elaborati progettuali che propongano la riqualificazione delle recinzioni e della vegetazione ornamentale.

    2. Le sistemazioni esterne degli edifici esistenti, a qualunque uso destinati, devono in ogni caso essere limitate al resede dell'edificio e tenere in considerazione gli aspetti legati alla conservazione dei caratteri tipici del paesaggio tradizionale, evitando l'inserimento di elementi estranei e incongrui, secondo quanto previsto nel Regolamento edilizio.

    3. E' ammessa la realizzazione di piscine, campi da tennis e ricoveri per cavalli, alle condizioni e secondo la disciplina contenuta nel Regolamento Edilizio, purché non comportino deturpazioni panoramiche o sbancamenti, con la sola esclusione di quelli necessari alla realizzazione del corpo vasca. Per i campi da tennis non sono ammessi fondi non filtranti. In ogni caso devono essere previste opportune schermature di verde. Tali interventi potranno essere consentiti anche nel caso di richieste da parte di aziende agrituristiche o di strutture ricettive, purché non di uso pubblico ma limitati alle esigenze della attività alla quale attengono.

    4. Gli interventi legati alla attività ippica di tipo familiare dovranno essere realizzati con annessi per ricovero di natura precaria, che non comportino opere di sistemazione esterna tali da modificare permanentemente lo stato dei luoghi. La struttura dovrà essere realizzata in materiali leggeri, quali legno o lamiera per le coperture, non essendo consentito in ogni caso l'impiego della muratura o del cemento armato. La realizzazione di tali annessi precari è condizionata alla assunzione da parte del proprietario di un impegno formale alla rimozione della costruzione in caso vengano meno i motivi per i quali la stessa è stata autorizzata.

    5. Nelle aree agricole non è consentita alcun tipo di recinzione, salvo quelle per la sicurezza degli edifici, che dovranno comunque essere tali da garantire un corretto inserimento ambientale, con riferimento alle tipologie tradizionali degli insediamenti rurali. Non sono inoltre consentite recinzioni di separazione tra le diverse unità abitative comprese nello stesso edificio o complesso edilizio.

    6. Sono consentite recinzioni legate alla attività di allevamento del bestiame, purché previste all'interno di un Piano di miglioramento agricolo ambientale e previa sottoscrizione di atto d'obbligo che ne preveda la rimozione in caso di cessazione della attività alla quale sono finalizzate.

    - Sistemazioni esterne e attrezzature sportive private
  60. 1. Sono le zone del territorio agricolo ove la giacitura dei suoli, allo stato naturale, supera la pendenza del 25% e quelle interessate dai crinali del sistema collinare.

    2. Le zone sono tutelate al fine di evitare fenomeni di dissesto idraulico, geologico ed idrogeologico e per motivi di tipo ambientale e paesaggistico, in modo da evitarne manomissioni e trasformazioni.

    3. Le aree sono rappresentate nella cartografia 1:10.000 del Regolamento urbanistico.

    4. Qualora all'interno delle zone con forte pendenza si rilevassero aree pianeggianti o con pendenze ridotte al di sotto del 8%, che abbiano estensioni significative in relazione agli interventi proposti e comunque non inferiori ai 1.000 mq contigui, si potrà prevedere una loro utilizzazione per la realizzazione di interventi di nuova costruzione di annessi stabili, secondo quanto stabilito ai precedenti articoli. Dovrà comunque essere presentato uno studio di impatto paesaggistico, che ne dimostri la compatibilità di inserimento ambientale.

    5. Dovranno essere evitati, in linea generale, tutti gli interventi di modifica dello stato dei luoghi. In caso si rendesse necessario procedere alla attuazione di interventi di trasformazione dovrà essere prodotta una dettagliata relazione ambientale che dimostri la compatibilità di quanto proposto con la salvaguardia dell'assetto geomorfologico e paesaggistico esistente.

    6. In queste zone sono vietate le nuove costruzioni, ad esclusione di quelle precarie necessarie per la conduzione agraria dei fondi.

    7. Per gli edifici esistenti valgono le disposizioni previste per le aree agricole, con la limitazione che non saranno consentiti aumenti della consistenza attuale.

    - Aree con forte pendenza e di crinale
  61. 1. Sono le aree del territorio occupate da boschi di ogni tipologia e dimensione, comprese le aree da essi intercluse.

    2. Il Regolamento urbanistico promuove la tutela delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e di fruizione del territorio delle aree boscate.

    3. Le aree boscate sono rappresentate nella cartografia di progetto in scala 1/10.000. In caso di difficoltà o di dubbi interpretativi circa la reale consistenza delle aree stesse si dovrà fare riferimento alle destinazioni risultanti dalle indagini storiche catastali.

    4. La superficie totale delle aree attualmente destinate a bosco ed indicate nelle tavole di progetto del piano non potrà per nessun motivo essere ridotta nei tempi futuri. Qualora si debba trasformare una porzione di bosco ad altro uso si dovrà contemporaneamente prevedere il reimpianto di bosco per una superficie pari almeno a quella originaria, secondo un progetto specifico.

    5. E' vietata la apertura di nuove strade o passaggi, salvo che per motivi di pubblica utilità o per la difesa dei boschi dagli incendi.

    6. Non sono ammesse nuove costruzioni di qualsiasi tipo, entità e volumetria, inclusi gli annessi precari.

    7. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi previsti per le zone agricole ai precedenti articoli, con esclusione di ogni forma di ampliamento.

    8. Non sono ammesse insegne e cartelli indicatori, ad eccezione di quelli informativi e di servizio.

    9. Sono vietate le recinzioni di ogni forma e materiale nonché la chiusura delle strade, dei sentieri, dei passaggi di ogni tipo; sono consentite solo opere volte alla limitazione del transito veicolare, che comunque non intralcino l'opera di spegnimento di eventuali incendi, né l'agibilità di tutto il sistema viario.

    10. E' vietato il danneggiamento delle forme vegetali e dei prodotti naturali, nonché la loro asportazione, se non nei limiti concessi e previsti dalle Leggi in materia.

    11. Il taglio di alberi d'alto fusto, il diradamento o l'utilizzazione produttiva della zona boscata sono regolati secondo gli indirizzi d'uso e di gestione ammessi nell'ambito della silvicoltura dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano la materia, previa autorizzazione dell'Autorità competente, che ne indicherà i modi ed i tempi di esecuzione.

    - Aree boscate
  62. 1. L'ambito di reperimento dell'area protetta di interesse locale è riferito a parte del corso dei fiumi Elsa e Staggia ed alle zone circostanti il lago di S.Antonio, destinate alla istituzione di parchi, intesi come grandi riserve naturalistiche per il territorio, di valenza sovracomunale.

    2. Si dovrà perseguire l'obiettivo di accrescere o comunque mantenere inalterati nel tempo i valori rappresentati da questi territori, destinati alla istituzione di aree naturali protette di interesse locale ai sensi di legge.

    3. Gli ambiti sono rappresentati sulle tavole di progetto del Regolamento urbanistico in scala 1/10.000.

    4. Ogni intervento nelle aree è subordinato alla redazione di un Piano Attuativo di iniziativa pubblica, coordinato con gli Enti di livello superiore competenti in materia, che deve garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

    • - a conservazione degli habitat di maggiore interesse naturalistico ed ambientale per la presenza di specie vegetali od animali di rilevante valore, favorendo la vita e la riproduzione delle specie stanziali e migratorie;
    • - l'incremento della qualità insediativa, assicurando la disponibilità di spazi naturali o seminaturali fruibili con fini multipli (didattica, educazione ambientale, sport, tempo libero);
    • - la valorizzazione delle risorse endogene, delle politiche di riequilibrio territoriale e di crescita occupazionale.

    5. Fino all'approvazione del Progetto di Parco in tali aree:

    • - è vietato realizzare qualsiasi manufatto, fatte salve le opere di intervento e di sistemazione per la rimozione o mitigazione della pericolosità o comunque finalizzate al mantenimento ed al miglioramento delle condizioni ambientali;
    • - è vietato localizzare scavi aperti e discariche, depositi di materiali edilizi e di rottami di qualsivoglia natura, depositi di merci all′aperto ed in vista;
    • - è vietato ogni intervento che abbia per effetto un innalzamento del livello di falda;
    • - sono vietate le nuove costruzioni, ad esclusione di quelle di tipo precario necessarie per la conduzione agraria dei fondi.
    • - per gli edifici è vietato qualunque ampliamento della consistenza attuale.
    • - sono vietate le recinzioni di ogni forma e materiale nonché la chiusura delle strade, dei sentieri, dei passaggi di ogni tipo; sono consentite solo opere volte alla limitazione del transito veicolare, che comunque non intralcino l′opera di spegnimento di eventuali incendi, né l′agibilità di tutto il sistema viario.
    • - non è ammessa la realizzazione di nuove strade, tranne che per motivi di pubblica utilità.

    Sono consentite invece le opere pubbliche o di pubblica utilità di modesta dimensione e che presentino corretto inserimento ambientale.

    6. Gli interventi sulle aree e sugli edifici esistenti sono disciplinati secondo quanto previsto ai precedenti articoli per le zone agricole, con le limitazioni di cui sopra.

    - Ambiti di reperimento aree protette di interesse locale
Ultimo aggiornamento 29.07.2022 - 16:25