Con Determina n.103/EU del 31/05/2018 il Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica ha approvato la revisione annuale del Catasto comunale degli incendi boschivi di cui all'art.75/bis della L.R. n.39/2000 e ss.mm. e ii., nel quale sono state censite le aree assoggettate ai divieti e alle prescrizioni previsti dalla medesima legge all'art.76, commi 4, 5, 6 e 7.
Si evidenzia che negli anni successivi non si sono verificati ulteriori eventi che abbiano richiesto l'aggiornamento degli atti approvati con il suddetto provvedimento del 2018.
Il catasto dei boschi e dei pascoli percorsi da fuoco è composto da singole Schede di incendio (Fascicolo territoriale) in cui vengono individuate graficamente e analiticamente le aree sulle quali insistono i divieti e le prescrizioni sanciti dalla vigente disciplina, nonché elencati i relativi proprietari.
Sintesi della normativa di riferimento
Art. 3 - Definizione di bosco
…omissis…
- Costituisce bosco una qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2000 m2 e di larghezza maggiore a 20 m, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o di origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore alle 500 piante ad ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome, una copertura del suolo pari ad almeno il 20%. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete.
- Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà . La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.
- Sono considerate bosco le are e già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.
- Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva che esercitano una copertura del suolo pari ad almeno il 40%.
- Non sono considerati bosco i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai, gli impianti di arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati ed altre colture specializzate realizzate con alberi e/o arbusti forestali soggetti a pratiche agronomiche. Le formazioni arbustive ed arboree insediate nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a 15 anni.
- Ai fini della presente legge i termini "bosco" e "foresta" sono sinonimi.
Art. 69 - Definizione incendio boschivo
Per incendio boschivo si intende un fuoco, con suscettività ad espandersi, che interessa il bosco, le aree assimilate e gli impianti di arboricoltura da legno, oppure i terreni incolti, i coltivi ed i pascoli entro 50 m da tali aree.
Art. 69 - Definizione incendio boschivo
…omissis…
- I Comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi dal fuoco e, nella fascia entro 50 metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato.
- I Comuni, per eventuali osservazioni, espongono per 30 giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire in tale Catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi 30 giorni i Comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi 60 giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla giunta regionale con le modalità definite dal piano regionale AIB.
- I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.
- I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici.
- I comuni entro il 31 maggio di ogni anno censiscono gli incendi verificatisi nell'annualità precedente.
Art. 76 - Disposizioni e vincoli
…omissis…
- Nei boschi percorsi da incendi è vietato:
- a) Per 10 anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve eventuali deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
- b) Per 5 anni, l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno.
- Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro 50 metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto dagli strumenti urbanistici precedentemente approvati al verificarsi dell'incendio, è vietata:
- a) Per un periodo di 15 anni, ogni trasformazione del bosco in un'altra qualità di coltura;
- b) Per un periodo di 20 anni, la realizzazione di edifici o di strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
- bis) Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.
- Nelle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applicano le disposizioni dell'Art. 10, comma 1, della Legge 353/2000 e successive modificazioni (15 anni).
- Sia nei boschi che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate, per 5 anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifiche autorizzazioni concesse dal Ministero dell'Ambiente o dalle Regioni competenti, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.