Disciplina del Piano Strutturale


Art. 66 Aree boscate

1. Il PS riconosce al bosco le funzioni, ecologico-protettiva, paesaggistica, produttiva e socioeconomica. Le superfici boscate, indipendentemente dalla composizione floristica, lo stato vegetazionale in cui si trovano, dalla forma di governo e dall’età del soprassuolo, sono da tutelare e non è possibile prevederne l’eliminazione o la riduzione se non per motivi di eccezionale interesse pubblico concordemente riconosciuto dagli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e ai sensi della normativa vigente. Per tutte le tipologie di bosco è comunque ammessa e incentivata una gestione sostenibile sia per scopi protettivi (tutela acquiferi e stabilità dei versanti), sia per scopi paesaggistici e sociali ricreativi, sia per finalità produttive.

2. Sono le aree individuate come tali, a titolo ricognitivo, nella cartografia del piano strutturale o, in ogni modo, quelle riconducibili alla definizione di bosco contenuta nella normativa nazionale, nella L.R. 39/2000 e sue modifiche ed integrazioni nonché dai suoi regolamenti attuativi. Tali aree sono soggette a vincolo con le modalità di cui al D. Lgs 42/2004.

3. Le aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco rappresentate nella cartografia del PS non rappresentano “boschi o aree assimilate a bosco” richiamati dalla normativa nazionale e dall’art. 3 della Legge Forestale 39/2000. Fermo restando quanto previsto dall’art. 32, la trasformabilità delle aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco è possibile nei casi ammessi dalla normativa nazionale, dalla Legge Forestale e dal suo regolamento di attuazione ed è autorizzata dagli Enti preposti.

4. Nella definizione delle scelte insediative e delle categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente da inserire nella parte strategica del PS e nei successivi atti di governo del territorio dovranno essere rispettate le limitazioni previste dalla L.R.39/2000, dal Regolamento 48/R/2003 e tenute in considerazione le ragioni specifiche del vincolo.

5. In conformità alle disposizioni di cui all’art. 8.3 dell’elaborato 8B “Disciplina dei Beni Paesaggistici” del vigente PIT_PPR, tutti gli interventi sono subordinati al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • a. Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:
    • non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;
    • non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);
    • garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.
  • b - Non sono ammessi:
    • nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all’interno delle formazioni boschive, ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;
    • l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.
Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 16:28