Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 3- approvazione del 26.04.22

Art. 39 Attrezzature, impianti tecnologici e servizi a rete

1. Le attrezzature, gli impianti tecnologici e i servizi a rete sono articolati dal P.S. in:

  • rete fognante;
  • rete idrica;
  • rete gas;
  • elettrodotti.

Per tali impianti/attrezzature valgono gli indirizzi e le prescrizioni definiti all' art. 18 delle Norme di P.O, nonché condizioni derivanti dalla VAS., oltre alle disposizioni di cui al successivo articolato.

2. Per i servizi a rete di cui al presente articolo sono consentiti interventi di adeguamento/riqualificazione e potenziamento attraverso progetti di iniziativa pubblica (Amministrazione Comunale, Enti gestori dei servizi, Società concessionarie, ecc) nel rispetto delle specifiche normative di settore, nonché interventi di iniziativa privata convenzionata collegati agli interventi di trasformazione disciplinati dalla Schede Norma di cui all'Allegato I. Al fine di salvaguardare l'assetto paesaggistico del territorio comunale, gli interventi definiti nell'Allegato I, che comportano la realizzazione di nuove linee a rete e/o l'estensione di quelle esistenti, dovranno necessariamente prevedere l'interramento delle stesse, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica che dovranno essere soggetti a specifica autorizzazione comunale.

3. Ove i servizi di urbanizzazione siano attuati congiuntamente alla realizzazione di comparti di trasformazione, le obbligazioni del privato in ordine alla esecuzione delle opere di urbanizzazione e delle sistemazioni sono stabilite da specifiche convenzioni sulla base dei criteri e delle modalità esecutive definite con delibera di consiglio comunale. Nella realizzazione degli interventi convenzionati, le opere di urbanizzazione devono essere eseguite almeno per la prima fase preliminarmente al rilascio dei permessi di costruire degli interventi edilizi.

4. Gli interventi di adeguamento e potenziamento delle infrastrutture a rete sono subordinati all'adozione di specifiche misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici, delle emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione dei suoli, nonché alla verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate possibilità di depurazione, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni del Piano Strutturale, nonché delle prescrizioni ambientali di cui al Titolo VI delle presenti Norme.

5. Servizi ed impianti tecnologici di pubblico interesse: in tali zone sono ubicate infrastrutture ed impianti tecnici di interesse generale, quali impianti di depurazione, impianti per il trasporto e la distribuzione di energia, acqua, gas, impianti di telecomunicazioni, impianti per la raccolta, la selezione ed il trattamento dei rifiuti, ecc. In tali zone il Piano Operativo si attua per intervento diretto previa approvazione dei relativi progetti esecutivi predisposti dall'Amministrazione Comunale o dagli Enti competenti. Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 27 comma 1.

Detti ambiti sono assimilati alle zone omogenee F di cui al D.M. 1444/68.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06