Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 2- approvazione del 07.04.21

Art. 35 Nuclei rurali

1. Il PO, in conformità con il PS, individua nelle Tavv. 1 e 2 e disciplina all'interno Allegato IV - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente i seguenti nuclei rurali ed insediamenti sparsi, con le relative aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali:

  • BENI STORICO ARCHITETTONICI E RELATIVE AREE DI PERTINENZA: Piecorto, Torre del Chito, il Poggio, Villa Cinciano, Villa Ellerone, Case Torri, Sornano, Pancole, Casalino, Poggiagrilli, Gavignano, Agresto, Ormanni, Gaggiano, Giuggiolo, Montefalconi, La Collina, La Palma, Canonica, Montelonti, Villore di sopra Badia, Fonte delle Fate Tresto, Strozzavolpe, Villore di Sotto, San Lucchese, Villa Frosini, San Pietro a Megognano, Rocchetta, Megognano Poggiarello, Gruccia, Villa Pini, Villa Lecchi, Santa Lucia, Vianci, Caligiano, Fontana, San Silvestro, Verrucola, Caduta, Vivaia, S.Antonio al Bosco.
  • AGGREGATI: Ellerone, San Giorgio Vecchio, San Giorgio, Poggiagrilli, Gavignano, Mocarello, Papaiano, Calcinaia, Luco, Talciona, Poggio di Villore, Montemorli, Case San Lorenzo, Podere Spedaletto, Torrione, San Fabiano, Castiglioni, Pian di Pini, Lecchi, Case Bolzano.

2. Quando l'area di pertinenza paesistico-ecologico-ambientale dell'aggregato è anche area di pertinenza di un BSA, come indicato nell'Allegato IV - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, prevalgono le disposizioni relative a quest'ultima, per le quali si rinvia all'art. 13.14 del vigente PTC ed all'art. 55 delle presenti norme, fatte salve comunque le regole d'uso contenute nella disciplina degli aggregati di cui all'art. 13.13 del PTC, ove non in contrasto con i criteri insediativi definiti per le pertinenze dei BSA.

3. La disciplina relativa agli edifici appartenenti ad un BSA o Aggregato è definita ai successivi artt. 36 e 37. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13.13 comma 5 della Disciplina del vigente PTCP, nei casi in cui la sommatoria delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali degli aggregati o dei BSA dia luogo a porzioni territoriali continue, le analisi e le valutazioni paesaggistiche preliminari ad ogni eventuale intervento di trasformazione devono essere estese all'intero ambito territoriale risultante dalla suddetta sommatoria.

4. La disciplina relativa agli edifici ricadenti nei nuclei rurali non appartenenti ad un BSA o aggregato è ricondotta alla disciplina del patrimonio edilizio nel territorio rurale di cui ai successivi artt. 36 e 37. Per le aree di pertinenza degli edifici si rinvia alle disposizioni del successivo art. 50.

Art. 36 Classificazione del patrimonio edilizio esistente

1. Il patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, comprendente anche gli edifici sparsi interni alle UTOE, è articolato in cinque classi, in relazione alla presenza di caratteri di valore storico, architettonico, tipologico o testimoniale, nonché al loro grado di conservazione e leggibilità:

  1. a) Edifici di rilevante valore storico architettonico (RV)
  2. b) Edifici di valore storico architettonico (V)
  3. c) Edifici di interesse tipologico o testimoniale (IT)
  4. d) Edifici di scarso valore architettonico o che lo hanno perso a seguito di interventi (SV);
  5. e) Edifici privi di valore (PV)

2. Edifici di rilevante valore storico architettonico e testimoniale (RV); gli edifici di rilevante valore (RV) sono le emergenze di valenza monumentale, (es. castelli, ville, chiese, pievi, fattorie e/o edifici di particolare pregio) che conservano i caratteri architettonici e formali originari. L'atteggiamento di tutela e di valorizzazione è esteso alle aree di pertinenza degli edifici, con particolare riferimento a parchi e giardini di interesse storico, corti ed aree scoperte correlate all'organizzazione tipologica dell'organismo edilizio, sistemazioni a verde e alberature di alto fusto qualora elemento caratterizzante dell'immagine urbana e/o paesaggistica storicizzata. Obiettivo del P.O. è tutelare il bene anche attraverso interventi che nel rispetto degli elementi architettonici, tipologici, artistici, consentano un uso compatibile e permettano il superamento di eventuali elementi di degrado fisico e/o formale e la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico-culturale.

Per gli edifici riconosciuti "RV" la categoria d'intervento è fino al: Restauro e risanamento conservativo (R)

3. Edifici di valore storico architettonico e testimoniale (V); gli edifici di valore (V) comprendono edifici, complessi di matrice rurale, case coloniche, annessi, che rappresentano il patrimonio insediativo e paesaggistico icona della Toscana, testimonianza di un sistema produttivo agricolo storico. L'atteggiamento di tutela e di valorizzazione è esteso alle aree di pertinenza degli edifici, con particolare riferimento giardini, corti ed aree scoperte correlate all'organizzazione tipologica dell'organismo edilizio, sistemazioni a verde e alberature di alto fusto qualora elemento caratterizzante dell'immagine urbana e/o paesaggistica storicizzata. Obiettivo è salvaguardare i caratteri storici e testimoniali del patrimonio architettonico attraverso interventi volti alla conservazione, al recupero ed al superamento delle condizioni di degrado, nel rispetto degli elementi storico tipologici.

Per gli edifici riconosciuti "V" la categoria d'intervento è fino al: Ristrutturazione conservativa senza alterazioni dei caratteri tipologici e formali (Rc1) come definita all'art. 12 comma 2 delle presenti NTA. Nei casi in cui tale classificazione sia attributi ad edifici parzialmente allo stato di rudere, sono ammessi gli interventi di cui al successivo comma 7 nel rispetto dei caratteri storici, architettonici e tipologici documentati. Per favorire il recupero dei manufatti dell'edilizia rurale che presentino altezze interne superiori a 5 m, è consentita la realizzazione di soppalchi che siano strutturalmente indipendenti rispetto all’organismo edilizio originario o comunque tali da non alterare le strutture murarie esistenti. Le soluzioni progettuali dovranno garantire il rispetto e la leggibilità del tipo edilizio originario, nel rispetto del vigente R.E.
E’ vietata, negli interventi che comportano il frazionamento degli edifici rurali, l’introduzione di nuove scale, qualora determini tipologie riconducibili a schiere o pseudo-schiere (terra-tetto), ove in contrasto con i caratteri tipologici dell’edilizia rurale storica2.

4. Edifici di interesse tipologico o testimoniale (IT)
Sono edifici che conservano l'interesse tipologico, in alcuni casi risultano alterati attraverso interventi puntuali (introduzione di terrazzi, superfetazioni tergali e/o giustapposte, tettoie, scale improprie, aperture e/o rivestimenti incongrui, etc). Obiettivo è la salvaguardia della tipologia, quale testimonianza dei caratteri storici dell'edilizia rurale, attraverso interventi volti alla conservazione, al recupero ed al superamento delle condizioni di degrado. Gli interventi comprendono anche la modifica delle aperture esistenti e/o l'introduzione di nuove aperture purché in coerenza alle regole del tipo edilizio (collocazione, gerarchia, articolazione vuoti/pieni, assialità, complanarietà), nel rispetto delle specifiche limitazioni definite dalla categoria di intervento.
Per gli edifici riconosciuti "IT" la relativa categoria d'intervento è fino alla Rc2 - Riorganizzazione funzionale con limitati interventi incidenti sugli elementi strutturali come definita all'art. 12 comma 2 delle presenti NTA.

5. Edifici di scarso valore architettonico o che lo hanno perso a seguito di interventi (SV); tale classe comprende gli edifici che, seppur di matrice storica, hanno perso gran parte del loro valore architettonico e documentario a causa di interventi impropri e/o manomissioni. Obiettivo è la riqualificazione tipologica e formale dell'edificio volta al ripristino/recupero della leggibilità dei caratteri originari. Gli interventi di riqualificazione e ricomposizione tipologica possono comprendere anche ampliamenti in coerenza con il processo di crescita tipologica, subordinati alla riqualificazione complessiva dell'organismo edilizio e delle pertinenze.
Per gli edifici riconosciuti "SV" la categoria d'intervento è fino alla: Riqualificazione e ricomposizione tipologica (Rc3) come definita all'art. 12 comma 2 delle presenti NTA.
Sono inoltre ammessi interventi di ampliamento una tantum fino ad un massimo di 20 mq di superficie utile lorda per unità abitativa esistente alla data di adozione del PO, nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra. Detti ampliamenti non possono determinare un incremento delle unità abitative maggiore di uno rispetto alla situazione legittimamente esistente alla data di adozione del P.O.
Gli interventi di ampliamento degli edifici residenziali sono subordinati alla redazione di un progetto unitario di valorizzazione complessiva dell’organismo edilizio, comprensivo, oltre che della riqualificazione dei manufatti incongrui, anche delle necessarie operazioni di sistemazione dei manufatti pertinenziali e delle aree scoperte in coerenza con i valori paesaggistici e percettivi del contesto.
Attraverso un progetto unitario del tipo sopra descritto, sono inoltre consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con diversa collocazione e/o accorpamento dei volumi secondari o accessori presenti nell’area di pertinenza dell’edificio principale. Qualora tali interventi comportino un incremento maggiore di un'unità abitativa rispetto alla situazione esistente alla data di adozione del PO, o comunque il cambio d'uso interessi una SUL maggiore di 150 mq, sono subordinati a PDR

6. Edifici privi di valore (PV); In questa categoria sono compresi gli edifici che sono stati considerati privi di valore architettonico (PV), in quanto risultano tipologicamente estranei al territorio rurale, quali residenze extraurbane, ville, villette, condomini generalmente edificate post 1960.
Per gli edifici classificati PV La categoria d'intervento è fino alla Ristrutturazione edilizia ricostruttiva. Al fine di un miglioramento tipologico- formale e delle condizioni abitative, per gli edifici a destinazione residenziale al momento della adozione del P.O., sono ammessi ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 20 mq di superficie utile lorda per unità abitativa esistente alla data di adozione del PO. Detti ampliamenti non possono determinare un incremento delle unità abitative maggiore di uno rispetto alla situazione legittimamente esistente alla data di adozione del P.O. Gli interventi di ampliamento degli edifici residenziali sono subordinati alla redazione di un progetto unitario di valorizzazione complessiva dell'organismo edilizio, comprensivo, oltre della riqualificazione dei manufatti incongrui, anche delle necessarie operazioni di sistemazione dei manufatti pertinenziali e delle aree scoperte in coerenza con i valori paesaggistici e percettivi del contesto.
Attraverso un progetto unitario del tipo sopra descritto, sono inoltre consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con diversa collocazione e/o accorpamento dei volumi secondari o accessori presenti nell’area di pertinenza dell’edificio principale. Qualora tali interventi comportino un incremento maggiore di un'unità abitativa rispetto alla situazione esistente alla data di adozione del PO, o comunque il cambio d'uso interessi una SUL maggiore di 150 mq, sono subordinati a PDR.

7. Ruderi: Per gli edifici allo stato di ruder quali individuati dal PO nell’Allegato IV, ove non diversamente disposto negli elaborati di P.O., sono consentiti gli interventi volti al ripristino delle porzioni crollate e demolite, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione ai sensi art. 134 comma 1 lettera h p.to 4 della L.R. 65/14. Gli interventi dovranno dimostrare la compatibilità ed il rispetto dei caratteri storici, architettonici e tipologici originari, anche attraverso un linguaggio contemporaneo.
Per gli edifici non classificati quali ruderi ma che presentino porzioni crollate, è sempre ammessa la fedele ricostruzione delle stesse previa documentazione dell’originaria consistenze e caratteristiche, secondo modalità coerenti con la categoria di intervento assegnata all’edificio (cfr. Allegato IV).

8. Aree ex D5 e C1: Per gli edifici realizzati a seguito di precedenti previsioni di RU relative alle aree "D5" o "C1" sono ammessi gli interventi di cui al successivo art. 41 comma 11.

9. Per gli edifici non schedati e/o per i quali l'Allegato IV non evidenzi una specifica categoria di intervento, il P.O. assegna automaticamente le seguenti categoria di intervento, in relazione alla periodizzazione dell'edificato risultante dal Quadro Conoscitivo di P.S. o da altra documentazione a disposizione dell'Amministrazione Comunale:

  • Per gli edifici presenti al 1939 sono ammessi interventi fino al Restauro e risanamento conservativo.
  • Per gli edifici realizzati dopo tale data sono ammessi interventi fino alla Ristrutturazione edilizia ricostruttiva, nel rispetto del volume esistente.

La categoria di intervento di cui sopra potrà essere modificata dall'Amministrazione Comunale quale aggiornamento del quadro conoscitivo in sede di Variante di monitoraggio dello strumento urbanistico, sulla base di specifica documentazione che attesti le effettive caratteristiche, consistenza e stato di conservazione del patrimonio edilizio in oggetto, subordinatamente al parere favorevole della commissione edilizia comunale o di altro organo tecnico designato dall'AC.

10. Per gli edifici rurali abbandonati, come definiti dall’art. 1 della L.R. 3/2017, con esclusione degli edifici di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, sono possibili gli ampliamenti una tantum di cui all’art. 2 della legge regionale citata, anche comportanti il mutamento di destinazione d’uso nel rispetto dell’art. 41 comma 8 delle presenti norme.

11. Per gli edifici sparsi interni alle UTOE sono ammesse le destinazioni di cui all’art. 57 comma 5, con le limitazioni imposte dalla categoria di intervento definita nell’Allegato IV delle NTA.

12. Per gli edifici sparsi interni alle UTOE il PO individua le relative aree di pertinenza, per le quali valgono le disposizioni di cui all’art. 50 delle presenti NTA.

Art. 37 Disciplina del patrimonio edilizio esistente

1. Il P.O. disciplina il patrimonio edilizio esistente in territorio rurale in riferimento alla schedatura facente parte del Quadro Conoscitivo di P.O.

2. Il patrimonio edilizio di cui al comma 1 è individuato puntualmente nell'Allegato IV - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente. L'Allegato IV assegna ad ogni edificio la categoria di intervento, in base alla classificazione di cui al precedente art. 36; eventuali prescrizioni specifiche relative ai singoli edifici prevalgono rispetto alla norma di carattere generale.

3. All'interno dell'Allegato IV per ogni edificio, oltre alla categoria d'intervento, norma di riferimento ed alle eventuali prescrizioni specifiche sono richiamate le seguenti informazioni:

  • subsistema territoriale di Piano Strutturale;
  • appartenenza o meno ad un aggregato rurale;
  • appartenenza o meno ad un BSA;
  • presenza di vincolo architettonico ai sensi Parte II D.Lgs 42/04
  • presenza di vincolo paesaggistico ai sensi artt. 136 e 142 D.Lgs 42/04
  • presenza di Scheda Norma di Comparto - Allegato I alle NTA

Per gli edifici ricompresi in comparti oggetto di specifica Scheda Norma, le disposizioni contenute nella Scheda prevalgono sulla normativa generale di cui al presente articolo.

Per tutti gli edifici ricadenti all'interno delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA valgono le disposizioni di cui all'art. 55 delle presenti norme.

4. Nell'ambito della schedatura facente parte del Quadro Conoscitivo di P.O sono censiti manufatti denominati "minori", in molti casi costituiti da strutture precarie e/o pertinenziali prive di rilevanza urbanistica ed edilizia ai sensi Art. 137 LR 65/14. Per tali manufatti, qualora autorizzati, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 50 delle presenti norme. Qualora, nell'ambito degli interventi pertinenziali, di cui all'art. 135 comma 2 lettera e) della L.R. 65/14, sia prevista la demolizione e ricostruzione con spostamento e/o accorpamento di volumi secondari, tali interventi sono subordinati alla formazione di un progetto unitario di riqualificazione dell'area di resede pertinenziale. Il progetto dovrà dimostrare, attraverso specifiche analisi, la coerenza degli interventi proposti con i caratteri morfologici, tipologici e paesaggistici, con particolare riferimento alle relazioni di gerarchia fra edificio principale e manufatti secondari, alle visuali ed ai rapporti percettivi con il contesto, alla tutela dei caratteri tipologici ed architettonici dell'edilizia rurale. Gli interventi relativi ad edifici o manufatti ricadenti all'interno delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA devono essere attuati nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui all'art. 55 comma 5 delle presenti norme.

5. Per gli edifici non schedati e/o per i quali l'Allegato IV non evidenzi una specifica categoria di intervento, è stabilita la seguente disciplina, in relazione alla periodizzazione dell'edificato risultante dal Quadro Conoscitivo di P.S. o da altra documentazione a disposizione dell'Amministrazione Comunale:

  • Per gli edifici presenti al 1939 sono ammessi interventi fino al Restauro e risanamento conservativo.
  • Per gli edifici realizzati dopo tale data sono ammessi interventi fino alla Ristrutturazione edilizia ricostruttiva, nel rispetto del volume e della superficie esistente.

La categoria di intervento di cui sopra potrà essere modificata dall'Amministrazione Comunale quale aggiornamento del quadro conoscitivo in sede di Variante di monitoraggio dello strumento urbanistico, sulla base di specifica documentazione che attesti le effettive caratteristiche, consistenza e stato di conservazione del patrimonio edilizio in oggetto. Le categorie di intervento relative ad edifici o manufatti ricadenti all'interno delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA devono comunque tenere conto degli specifici valori da tutelare, in coerenza con i criteri e le disposizioni di cui al successivo art. 55.

6. Il Piano Operativo individua gli interventi finalizzati al superamento di specifiche condizioni di degrado, da attuarsi attraverso Piano di Recupero. Tali interventi sono individuati nella cartografia di P.O. e disciplinati dalle specifiche Schede Norma di cui all'Allegato I delle presentii NTA. Al fine di procedere alla riqualificazione in ambito rurale potranno essere individuate, anche su segnalazione di cittadini, ulteriori zone di recupero del patrimonio edilizio esistente connotate da particolari condizioni di degrado mediante aggiornamento del Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/14. All'interno di tali zone, che dovranno presentare le caratteristiche di cui alla L. 457/78, dovrà essere elaborato un PdR che in relazione alle caratteristiche tipologiche dei manufatti, definisca le operazioni progettuali finalizzate alla riqualificazione attraverso interventi di riuso delle volumetrie esistenti e con destinazioni da individuare tra quelle sopra definite come compatibili nel territorio rurale nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e del dimensionamento previsto dal Piano Strutturale, nonché delle disposizioni del PIT-PPR e del PTCP. Tali interventi non potranno determinare nuovo consumo di suolo e dovranno utilizzare riferimenti tipologici anche contemporanei nel rispetto del contesto rurale in cui si va ad operare. Il Piano di Recupero sarà convenzionato ed esteso all'intera proprietà oggetto di intervento, e comunque ad ambiti territoriali organici sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, e dovrà comprendere la realizzazione di interventi di sistemazione ambientale che garantiscano la riqualificazione complessiva dell'area ed il corretto inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico rurale.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06