Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 2- approvazione del 07.04.21

Art. 22 Tessuto compatto di formazione otto novecentesca

1. Gli ambiti di cui al presente articolo identificano il tessuto urbano a prevalente destinazione residenziale formatosi attraverso la progressiva espansione dell'originario nucleo consolidato a cavallo tra XIX e XX secolo. Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee B di cui al D.M. 1444/68. Il P.O. integra e specifica gli obiettivi e gli indirizzi del P.S. attraverso l'analisi dei tessuti urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2 del PIT "Linee guida per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati della città contemporanea". In particolare nell'ambito urbano di Poggibonsi, il Tessuto compatto di formazione otto novecentesca gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie TR1 Tessuti ad isolati chiusi o semichiusi.

2. Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione del tessuto urbano, attraverso criteri e modalità d'intervento tali da garantire prioritariamente il miglioramento degli spazi pubblici e dei servizi di interesse collettivo, del patrimonio edilizio architettonico, dell'immagine urbana, nel rispetto dell'impianto urbanistico originario e dei caratteri architettonici e tipologici di valore degli organismi edilizi.

3. Gli elaborati grafici di P.O. individuano gli edifici ed i complessi edilizi classificati "di rilevante valore", per i quali sono ammessi interventi fino al restauro conservativo nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al precedente art. 17.

4. Sul patrimonio edilizio esistente diverso da quello di cui al precedente comma 3 gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione ed al completamento del tessuto, anche attraverso consolidamento e completamento del processo tipologico. A tal fine, gli elaborati di P.O. evidenziano:

  • a. L'edilizia in aggregazione seriale con tipologia di impianto
  • b. L'edilizia in aggregazione seriale con tipologia di impianto suscettibile di crescita tipologica

Per gli edifici di cui sopra sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'art. 12 comma 2 individuati nell'Allegato III- Regesto degli interventi di conservazione e trasformazione a scala edilizia, contenente l'indicazione delle categorie di intervento ammesse per i singoli organismi edilizi e le eventuali prescrizioni specifiche, nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al precedente art. 17. In assenza di specifiche indicazioni sono ammessi interventi fino alla edilizia ristrutturazione conservativa.
Per gli edifici di cui al punto b, oltre agli interventi di cui sopra, sono possibili ampliamenti finalizzati alla conclusione del processo tipologico tipico della casa schiera e delle sue evoluzioni, in coerenza con le regole di crescita del tipo edilizio e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13 comma 1, nell'ambito di progetti unitari comprensivi della riqualificazione delle aree di pertinenza e secondo le modalità di cui al successivo comma. Gli interventi di ampliamento AV1 (crescita in profondità) di cui all'art. 13 comma 1 sono ammessi per tutti gli edifici di cui ai punti b (aggregazione seriale con tipologia di impianto) laddove sussistano le condizioni di fattibilità (distanze, requisiti igienico sanitari, ecc.), nel rispetto di un rapporto di copertura non superiore al 60% della superficie di lotto.

Per gli edifici in aggregazione seriale sono possibili inoltre operazioni di accorpamento e rifusione, nonché disaggregazione, purché nel rispetto dei caratteri tipologici del modulo base tipico della casa a schiera.

5. Gli elaborati di P.O. evidenziano altres&igrave l'edilizia di intasamento, anche interna agli isolati, per la quale sono possibili le operazioni fino alla demolizione e riconfigurazione delle parti degradate o incongrue, anche mediante demolizione e ricostruzione con accorpamento all'edificio principale, purché l'addizione si configuri coerente con il processo tipologico e non comporti incremento delle unità abitative.

6. Nelle aree individuate negli elaborati di P.O. come "Edifici ed aree di degrado e riqualificazione", gli interventi sul patrimonio edilizio esistente eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa e/o comportanti il mutamento di destinazione d'uso (nel rispetto dei parametri di cui al successivo comma 7) sono subordinati ad un progetto unitario convenzionato di riqualificazione degli edifici e delle aree scoperte, previa individuazione delle relative aree di pertinenza. Gli interventi con incidenza sugli standard e sulle opere di urbanizzazione sono subordinati all'approvazione di un Piano Attuativo. L'A.C., in presenza di specifiche condizioni di degrado, potrà in ogni tempo individuare specifiche zone di recupero ai sensi della L. 457/78, in cui subordinare gli interventi alla preventiva formazione di un Piano Attuativo.

7. Per gli edifici non ricadenti nelle categorie di cui ai precedenti commi, sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, anche attraverso operazioni di accorpamento e rifusione di corpi edilizi. Gli interventi di sostituzione e/o ampliamento non possono comportare un aumento di SUL, volume o altezza superiore al 10% rispetto alla situazione esistente ed autorizzata, ferme restando le dotazioni obbligatorie di parcheggi pertinenziali previste nei casi di cui all'art. 38 comma 5 delle presenti norme.

8. Nell'ambito di cui al presente articolo è prevalente la funzione residenziale, in forma integrata con le attività commerciali di vicinato, direzionali e di servizio. I mutamenti di destinazione d'uso sono ammessi nel rispetto della disciplina di cui all'art. 57 delle presenti norme.

9. Al fine di salvaguardare le caratteristiche tipologiche del tessuto edilizio ed i relativi standard abitativi, la creazione di nuovi alloggi mediante frazionamento e/o mutamento di destinazione d’uso è condizionata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) presenza di almeno due vani abitabili, dotati di luce ed areazione diretta; b) presenza di un ulteriore vano per servizi igienico-sanitari; c) accesso autonomo dalla strada pubblica o dalle parti comuni. Non è comunque ammesso il mutamento a destinazione residenziale di unità immobiliari ubicate al piano terra aventi affaccio dei vani abitabili a distanza minore di 5 m dalle aree pubbliche e 3 m dagli spazi condominiali.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06