Conclusione del procedimento di revisione annuale del Catasto comunale degli incendi boschivi (Art. 75 bis L.R. 39/2000)

Data: 30 Giugno 2020

Con Determinazione n. 148/GPT del 30/06/2020 il Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio ha dichiatato concluso il procedimento avviato con Determinazione n. 133/GPT del 22/05/2020 di revisione del catasto comunale degli incendi boschivi di cui all’art. 75 bis della L.R. n.39/2000 e ss.mm. e ii., finalizzato al censimento delle aree sulle quali insistono i divieti e le prescrizioni previsti dalla medesima legge all’art. 76, commi 4, 5, 6 e 7, che così recita:

<<Art. 76 (disposizioni e vincoli)
.. omissis..
4) Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

a) Per 10 anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve eventuali deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

b) Per 5 anni, l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno.

5) Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro 50 metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto dagli strumenti urbanistici precedentemente approvati al verificarsi dell'incendio, è vietata:

a) Per un periodo di 15 anni, ogni trasformazione del bosco in un'altra qualità di coltura;

b) Per un periodo di 20 anni, la realizzazione di edifici o di strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

5bis) Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.

6) Nelle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applicano le disposizioni dell'Art. 10, comma 1, della Legge 353/2000 e successive modificazioni (15 anni).

7) Sia nei boschi che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate, per 5 anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifiche autorizzazioni concesse dal Ministero dell'Ambiente o dalle Regioni competenti, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.>>

Nell'ambito del procedimento avviato con  Determinazione n. 133/GPT del 22/05/2020, contrariamente a quanto indicato nell'atto di avvio, è emerso che non vi sono ulteriori aree del territorio comunale da assoggettare ai divieti e prescrizioni di cui all'art. 76 della L.R.T. n. 39/2000. Resta pertanto immutato il catasto dei boschi e dei pascoli percorsi da fuoco definito con la Determinazione dirigenziale n.103/EU del 31/05/2018.

Il catasto dei boschi e dei pascoli percorsi da fuoco, previsto dalla Legge n.353/2000 e dalla Legge Regionale Toscana n. 39/2000 e ss.mm. e ii., di cui è richiesta la sua revisione annuale, è composto da singole schede di incendio (Fascicolo territoriale) in cui vengono censite graficamente e analiticamente le aree sulle quali insistono i divieti e le prescrizioni sanciti dalla vigente disciplina, nonché elencati i relativi proprietari.
 

La Determinazione Dirigenziale GPT n. 148 del 30/06/2020 è pubblicata all'Albo Pretorio on-line comunale  (http://albo.comune.poggibonsi.si.it/) .

A margine del presente avviso si allega l'atto conclusivo suddetto e il catasto dei boschi e dei pascoli percorsi da fuoco definito con la Determinazione dirigenziale n.103/EU del 31/05/2018 che resta invariato.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi anche a: Roberto Gori - Settore Gestione e Pianificazione del Territorio – Servizio Urbanistica (Tel.: 0577 / 986.262 - 986.1 e-mail: r.gori@comune.poggibonsi.si.it).
 
 
Settore Gestione e Pianificazione del Territorio
Il Dirigente
Arch. Vito Disabato

Ultimo aggiornamento: 10.03.2021 - 16:16