Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 5- approvazione del 27.09.23

Art. 41 Disciplina del Territorio Rurale

1. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti all'art.72 del P.S. ed in applicazione della L.R. 65/2014 Titolo IV Capo III (artt. da 64 a 83) il Piano Operativo disciplina le aree rurali del territorio comunale mediante disposizioni atte a garantire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio rurale (che costituiscono patrimonio collettivo), la tutela delle risorse produttive dell'agricoltura, il lavoro degli agricoltori, la qualità della vita degli abitanti.

2. L'ambito di applicazione della disciplina del territorio rurale, cosi come definito dalla L.R. 65/2014 e dall'art. 7 comma 4 del PS, corrisponde al territorio esterno al perimetro del territorio urbanizzato individuato nella TAV 28 di PS.
All’interno del territorio rurale come sopra definito, il PO distingue:

  1. a) Nuclei rurali di cui al precedente art. 35
  2. b) Aree di pertinenza degli edifici in territorio rurale di cui al successivo art. 50
  3. c) Aree ex D5 e C1 di cui al successivo comma 11
  4. d) Ambiti periurbani di cui al successivo art. 51
  5. e) Aree a funzione agricola di cui al successivo comma 3 punto a).
  6. f) Aree per attività estrattive di cui al precedente art. 34
  7. g) Strutture ricettive di cui al precedente art. 26
  8. h) Impianti tecnologici di cui al precedente art. 39
  9. i) Impianti di distribuzione carburante di cui al precedente art. 40

Gli ambiti di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e) sono assimilati alle zone omogenee E di cui al D.M. 1444/68. Per i restanti ambiti si rinvia all’articolato di riferimento.

3. La L.R. 65/2014 stabilisce che il territorio rurale è costituito da:

  1. a) aree agricole e forestali individuate come tali negli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica denominate "aree rurali";
  2. b) dai nuclei e insediamenti sparsi in stretta relazione con il contesto rurale denominati "nuclei rurali";
  3. c) dalle aree ad elevato grado di naturalità;
  4. d) da ulteriori aree che non ospitano funzioni agricole (e quindi non sono soggette alla disciplina del territorio rurale) ma non costituiscono territorio urbanizzato e che sono puntualmente elencate al comma 7 del presente articolo. L'introduzione di funzioni in queste aree è subordinata al parere della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/14.

4. Le strategie del PS per il RU (oggi PO) relative al territorio rurale sono individuate all'art. 72 del PS. In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 58 del PS, nel territorio rurale si dovranno realizzare, in via esclusiva, le attività agrosilvopastorali, quelle connesse ed integrative di queste ultime e quelle ritenute compatibili, così come definite dalla normativa vigente. Il PS individua quali attività agricole le seguenti:

  • la conduzione dei fondi agricoli a fini colturali e di pascolo,
  • la silvicoltura,
  • la raccolta dei prodotti del bosco e sottobosco,
  • il vivaismo anche forestale in campi coltivati,
  • gli allevamenti zootecnici,
  • gli impianti di acquacoltura ed ogni altra attività preordinata alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

L'attività agrituristica è attività connessa e complementare a quella agricola, ai sensi delle leggi vigenti in materia. In essa oltre all'ospitalità ed alla somministrazione di alimenti e bevande sono incluse attività didattiche e ricreative svolte da aziende agricole.

5. In coerenza con il PS (art 58) il P.O. individua all'interno del territorio rurale, come integrative a quelle agricole, oltre a quelle previste dalla normativa vigente, le seguenti attività:

  1. a) attività di valorizzazione, di degustazione e di vendita di prodotti tipici locali di produzione aziendale;
  2. b) attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnica e della forestazione;
  3. c) turismo ambientale
  4. d) attività faunistico-venatorie;

6. In coerenza con l'art.58 delle NTA di PS il PO definisce compatibili, mediante esatta localizzazione e previa valutazione della fattibilità sotto il profilo ambientale, paesaggistico e di rispondenza ai criteri insediativi degli strumenti di pianificazione, le seguenti attività:

  1. a) attività turistico ricettive;
  2. b) pensionati, cliniche e cimiteri per animali domestici;
  3. c) maneggi e pensioni per cavalli ed equini in genere;
  4. d) attività sportive, per il tempo libero, per la motorietà, ricreative compatibili con il territorio aperto anche non collegate con le aziende agricole o con le strutture turistico ricettive;
  5. e) attività di aviosuperficie nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  6. f) vivaismo;
  7. g) attività estrattive in conformità ai piani di settore della Regione Toscana e della Provincia di Siena;
  8. h) attività pubbliche e/o di interesse pubblico quali realizzazione di reti tecnologiche, opere di difesa del suolo, infrastrutture a servizio delle attività principali;
  9. i) produzione di energia, nel rispetto delle disposizioni del vigente PTCP e dal piano di settore provinciale.

Qualora la realizzazione e/o l'ampliamento delle attività di cui sopra comporti impegno di suolo non edificato, gli interventi sono subordinati a conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/14.

7. A seguito della Conferenza di Copianificazione tenutasi in data 18.11.2016, il P.O. individua le seguenti previsioni:

  • Comparto TR 1 - Riqualificazione Impianti bituminosi Ex Masini Loc. Campotatti
  • Comparto TR 2 - Impianti Sportivi Loc. Maltraverso
  • Comparto TR 3 - Club ippico l'Agrifoglio in Loc. La Caduta
  • Comparto TR 4 - Avio-superficie Loc. Piana di Fontana

I comparti di cui sopra sono disciplinati dalle specifiche Schede Norma di cui all'Allegato I delle NTA, in coerenza con le disposizioni di cui al successivo art.62.

8. All'interno del patrimonio edilizio esistente sono compatibili le seguenti funzioni:

  1. a) Residenziale;
  2. b) Artigianato di servizio compatibile con il tessuto residenziale, limitatamente alle attività artigianali tipiche e di interesse storico-culturale, di superficie massima non superiore a 300 mq;
  3. c) Commerciale al dettaglio, limitatamente ad esercizi di vicinato per la promozione e la vendita di prodotti tipici, di superficie massima non superiore a 300 mq;
  4. d) Attività di somministrazione di alimenti e bevande, di superficie massima non superiore a 200 mq;
  5. e) Direzionale e di servizio, limitatamente a studi professionali e attività di carattere culturale e associativo, purché integrate alla residenza e ad esclusione di attività di pubblico spettacolo e intrattenimento.

9. Il P.O., in coerenza con il P.S. ed ai sensi della LR 65/2014 e smi, individua:

  • I nuclei rurali, disciplinati all'art. 35 delle presenti norme ed identificati nelle tavv. 1 e 2 di P.O.
  • gli ambiti periurbani, disciplinati all'art. 51 delle presenti norme ed identificati nelle tavv. 1 e 2 di P.O.

10. Il P.O. individua inoltre le aree agricole interne alle UTOE, corrispondenti a parti di territorio che, pur ricadendo all'interno del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi art. 224 della L.R. 65/14, sono di fatto utilizzate per attività agricole da parte di imprenditori agricoli professionali. In tali aree si applica la disciplina di cui al presente Capo e sono assimilate alle zone omogenee E di cui al D.M. 1444/68.

11. All'interno del territorio rurale, il PO individua e delimita gli ambiti corrispondenti alle "Aree ex Zona di sostituzione - D5 e Zone di espansione C1", risultanti dall'attuazione delle previsioni del previgente RU. Per gli edifici presenti in detti ambiti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva nel rispetto dei volumi e delle superfici esistenti.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06