Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 5- approvazione del 27.09.23

Art. 44 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti i seguenti interventi:

  • trasferimenti di volumetrie ed ampliamenti volumetrici riconducibili alle fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo precedente ad opera dell'imprenditore agricolo non professionale, limitatamente agli edifici classificati di categoria SV e PV ai sensi art. 36 delle presenti norme;
  • ristrutturazioni urbanistiche limitatamente agli edifici classificati di categoria PV ai sensi art. 36 delle presenti norme, nel rispetto del dimensionamento di P.S.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati a condizione che:

  • siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico - testimoniale;
  • siano rispettate le superfici fondiarie minime previste nel PTC.

3. Sul patrimonio edilizio esistente nelle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA e negli aggregati, i trasferimenti di volumetrie dismesse e/o incongrue di cui all'art. 72 della L.R. 65/14 dovranno essere coerenti con i caratteri morfologici, tipologici e paesaggistici dei beni interessati, con particolare riferimento alle relazioni di gerarchia fra edificio principale e manufatti secondari, alle visuali ed ai rapporti percettivi con il contesto, alla tutela dei caratteri tipologici ed architettonici dell'edilizia rurale. Dovrà essere limitata la dispersione insediativa ed il consumo di suolo dei trasferimenti volumetrici (preferibilmente esterni alle aree di pertinenza) e degli adeguamenti delle infrastrutture di servizio alle nuove attività. Tutti gli interventi dovranno inoltre essere attuati nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 55.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06