Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 3- approvazione del 26.04.22

Art. 40 Impianti di distribuzione carburante

1. Le aree destinate a impianti di distribuzione carburanti esistenti sono individuate negli elaborati di PO. Le strutture esistenti potranno essere adeguate alle esigenze funzionali richieste dall'attività svolta, con interventi anche di ampliamento che comunque non portino ad incrementi della consistenza attuale superiori a quanto previsto ai successivi commi del presente articolo. Detti ambiti sono assimilati alle zone omogenee D di cui al D.M. 1444/68.

2. I progetti edilizi relativi ad interventi su queste aree dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico nonché di inserimento e arredo urbano.

3. La realizzazione di nuovi impianti, compresi gli impianti di ricarica per auto elettriche, è consentita nel rispetto dei requisiti e condizioni richieste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla L.R. 62/18 e relativo Regolamento attuativo. Sono escluse dalla realizzazione di nuovi impianti:

  • le aree di contesto dei corpi idrici e le aree di massima intervisibilità individuate nella Tav. 25 di PS;
  • le aree tartufigene e l'area destinata ad ANPIL individuate nella Tav. 9 di PS;
  • le aree di interesse paesaggistico ai sensi art. 136 e 142 D. Lgs 42/04.

4. I nuovi distributori di carburante, compresi gli impianti di ricarica per auto elettriche, potranno essere dotati anche di impianti di lavaggio e grassaggio, di servizi igienici ed eventuali altri locali di servizio o ristoro per una volumetria complessiva non superiore a mc. 500, con una altezza massima ambientale non superiore a ml. 3,50 escluse le pensiline per le quali è consentita una altezza ambientale di ml. 5,50. La superficie interessata complessivamente dall'intervento non potrà superare in nessun caso mq. 6.000.

Per gli impianti esistenti ubicati lungo la Superstrada Firenze - Siena, in considerazione dell'importanza della infrastruttura e dei relativi servizi, i parametri urbanistici di cui sopra sono incrementati fino ad una volumetria massima di 1200 mc ed una superficie complessiva dell'impianto non superiore a 10.000 mq. Ferma restando l'altezza massima pari a 3,5 m sul fronte strada (escluse pensiline), è ammessa sugli altri lati l'articolazione delle strutture su più livelli in funzione dell'andamento morfologico dell'area. Il progetto dovrà prevedere idonee soluzioni per il corretto inserimento paesaggistico degli interventi edilizi e delle aree scoperte, anche attraverso alberature di alto fusto e sistemazioni a verde.

5. Gli interventi di ristrutturazione che interessano impianti ubicati in aree interessate da beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 (D.M. 29/08/1970 G.U. 228 del 1970) devono essere realizzati nel rispetto del vigente PIT-PPR, con particolare riferimento alla disciplina d'uso di cui all'Elaborato 8B - Sezione 4.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06