Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante 2- approvazione del 07.04.21

Capo I Disposizioni generali

Art. 19 Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti

1. La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, ai sensi dell'art. 95 comma 2 della L.R. 65/14, individua e definisce:

  1. a) le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, comprese quelle riferite a singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale;
  2. b) la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III della L.R. 65/14, al fine di assicurare il perseguimento degli specifici obiettivi di qualità di cui all'articolo 68 della L.R. 65/14, compresa la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale;
  3. c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui al comma 3dell'art. 95 della L.R. 65/14;
  4. d) la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi dell'articolo 98 della L.R. 65/14, ove inserita come parte integrante del piano operativo;
  5. e) le zone connotate da condizioni di degrado.

2. La disciplina di cui al presente titolo è valida a tempo indeterminato, e si attua mediante:

  1. a) Interventi edilizi diretti nel rispetto delle modalità previste dalle presenti NTA e dagli artt. 134, 135 e 136 della L.R. 65/2014.
  2. b) Progetti esecutivi di opere pubbliche.

3. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente disciplinati agli articoli successivi si riferiscono agli edifici e alle relative destinazioni come risultanti dallo stato legittimo ed autorizzato.

Capo II Sistema della Struttura Insediativa

Sezione I IL SISTEMA URBANO

Art. 20 Nucleo storico

1. Gli ambiti denominati "Nucleo storico" identificano, secondo il P.S., i nuclei originari ed il centro istituzionale, religioso e commerciale della struttura insediativa urbana, di cui definiscono con particolare significatività i caratteri identitari. Tali ambiti comprendono le relative aree di pertinenza funzionale e morfologica, nonché le aree che sono parte integrante per la tutela di detto nucleo, e sono assimilati alle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/68. Tutti gli interventi sono rivolti alla conservazione ed alla valorizzazione dei caratteri storici, tipologici ed architettonici del tessuto urbano e del patrimonio edilizio esistente, individuando utilizzi compatibili e strategie finalizzate a salvaguardarne il ruolo e l'identità, la permanenza dei servizi, delle funzioni civili, culturali, sociali; il PO favorisce azioni volte alla rivitalizzazione del nucleo storico per una più ampia fruibilità dello spazio pubblico anche attraverso la valorizzazione della rete commerciale minore.

2. Per il nucleo storico di Poggibonsi tutti gli interventi devono essere condotti nel rispetto delle prescrizioni d'uso di cui alle Schede dell'Elaborato 3B del vigente PIT relative ai beni tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/04 (G.U. n. 108 del 30/04/1965), come puntualmente richiamati al successivo art. 53.

3. Le tavole n. 10 e 11 di P.O. individuano puntualmente il tessuto edificato appartenente ai centri storici di Poggibonsi e Staggia Senese, costituito dal nucleo esistente al catasto Leopoldino e dalle aggregazioni successive che rivestono carattere testimoniale; le specifiche categorie di intervento relative ai singoli edifici sono contenute nell' Allegato II - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici. Gli edifici e le aree sono classificati in categorie e gruppi omogenei per caratteristiche tipologiche, architettoniche, storiche e di conservazione, sulla base del quadro conoscitivo del previgente Piano per il Centro Storico, opportunamente aggiornato in sede di redazione del P.O.
Per tali aree ed edifici sono valutate, in riferimento agli elementi di interesse storico, tipologico ed architettonico, le condizioni di degrado, gli usi e gli interventi ammissibili, individuando conseguentemente le categorie di intervento e le eventuali prescrizioni ad esse correlate. Nelle Tavole 10 e 11 sono individuate inoltre specifiche perimetrazioni corrispondenti a zone di degrado, all'interno delle quali gli interventi sono subordinati alla formazione di Piani di Recupero di cui all'art. 119 della L.R. n. 65/14. La disciplina di tali zone è definita nel Titolo IV delle presenti NTA in quanto attinente agli interventi di trasformazione di cui all'art. 95 comma 3 della L.R. 65/14. Per gli edifici e le aree di Via Dietro le Mura interessate dal Piano di Recupero approvato in attuazione del previgente RU sono confermate le relative disposizioni.
Per gli edifici non disciplinati nell’Allegato II – Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici, in assenza di specifiche disposizioni, sono ammessi interventi fino alla categoria del restauro conservativo. L’ Amministrazione, in sede di monitoraggio del PO, potrà procedere all’integrazione del Regesto sulla base di puntuali valutazioni.
Per il nucleo di Staggia l'Amministrazione potrà prevedere il recupero delle aree connesse alla cinta muraria (Progetto Mura) quale progetto pubblico di qualificazione di sistema tra la fortificazione, l'edificazione connessa e il parco contiguo. Per gli edifici in aderenza alla cinta muraria sono previsti, fino all’approvazione del progetto e qualora non diversamente normato nell’Allegato II, interventi fino alla manutenzione straordinaria

4. Gli interventi sugli edifici per i quali sono prescritti interventi di conservazione ai sensi dell'art. 12 delle NTA devono essere attuati nel rispetto dei criteri ed indirizzi di cui all'art. 17. La documentazione tecnica di accompagnamento alle richieste di titolo abilitativo deve contenere una specifica analisi storico tipologica dell'organismo edilizio, un rilievo geometrico quotato in scala non inferiore ad 1:50 ed una documentazione fotografica degli elementi significativi e dello stato di fatto sia interno che esterni.

5. All'interno dei nuclei storici è prevalente la funzione residenziale. Sono ammesse attività di servizio, direzionali, attività commerciali al dettaglio (limitatamente ad esercizi di vicinato ed attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. 62/2018), attività turistico ricettive e artigianato di servizio compatibile con la residenza, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 57 delle presenti norme. Per le attività artigianali esistenti gli interventi ammissibili sono condizionati alla previa verifica della compatibilità ambientale ed urbanistica con il tessuto residenziale.

6. Il mutamento di destinazione è ammesso nel rispetto di quanto disposto dall'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione (Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni), ove risulti conforme alle previsioni del precedente comma e sia compatibile con il tipo edilizio e con i valori architettonici dell'immobile, nonché con il tessuto urbano circostante affinché non si produca degrado tipologico o ambientale. Qualora il mutamento di destinazione d'uso vada ad interessare interi edifici o complessi edilizi con incidenza sugli standard urbanistici (per la tipologia e la dimensione delle funzioni introdotte, ecc.) gli interventi sono subordinati alla preventiva redazione di un progetto unitario convenzionato ai sensi L.R. 65/14.

Ai fini del recupero e della valorizzazione del nucleo storico, anche attraverso la sua rivitalizzazione con funzioni integrate e compatibili, l’Amministrazione Comunale promuove l’insediamento di attività commerciali di vicinato (centro commerciale naturale) e forme di ricettività turistica integrate con il tessuto urbano, anche sotto forma di albergo diffuso ai sensi della normativa regionale vigente. In relazione al prevalente carattere pedonale dell’utenza, alla presenza di zone a traffico limitato o escluso, nonché agli obiettivi di valorizzazione della rete commerciale esistente attraverso specifici programmi e regolamenti, all’interno dei nuclei urbani storici non sussiste l’obbligo di reperimento di superfici per la sosta di relazione a servizio delle attività commerciali di cui all’art. 28 del Regolamento regionale n. 15R/2009

8. Al fine di salvaguardare le caratteristiche tipologiche del tessuto edilizio ed i relativi standard abitativi, la creazione di nuovi alloggi mediante frazionamento e/o mutamento di destinazione d'uso è condizionata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) presenza di almeno due vani abitabili, dotati di luce ed areazione diretta; b) presenza di un ulteriore vano per servizi igienico-sanitari; c) accesso autonomo dalla strada pubblica o dalle parti comuni. Non è comunque ammesso il mutamento a destinazione residenziale di unità immobiliari ubicate al piano terra aventi affaccio dei vani abitabili a distanza minore di 5 m dalle aree pubbliche e 3 m dagli spazi condominiali. Il mutamento di destinazione d’uso in residenza dei locali ai piani terra che non possiedono i requisiti di cui sopra è ammesso unicamente per i locali funzionalmente collegati e/o collegabili ad abitazioni esistenti alla data di adozione del PO.

9. Per quanto riguarda le aree libere all'interno e/o integrate al nucleo storico, quali individuate nelle tavole di P.O., tutti gli interventi dovranno essere rivolti alla tutela ed al ripristino degli assetti e delle sistemazioni storicizzate, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 17, nonché di quelle di cui all'art. 49 relative alla disciplina degli aspetti paesaggistici.

10. Per le disposizioni relative al sistema di accessibilità e della sosta si rinvia al successivo art. 38.

11. Per gli edifici per i quali gli elaborati di PO prescrivono la categoria “demolizione”, in quanto superfetazioni e/o elementi incongrui rispetto agli edifici ed al tessuto urbano, è ammessa la presentazione di Piani di Recupero che prevedano la demolizione totale o parziale di tali edifici contestualmente allo ricollocazione dei volumi demoliti nell’ambito di un progetto unitario di riqualificazione nel rispetto dei caratteri urbanistici ed architettonici del tessuto. In assenza di Pdr sono ammessi interventi fino alla manutenzione ordinaria.

Art. 21 Zona di rispetto del nucleo storico

1. L'ambito di cui al presente articolo identifica l'area che separa la Rocca e la cinta murata di Staggia Senese dal corso del torrente Staggia. Tale ambito riveste una funzione di integrazione e rispetto del nucleo fortificato, contribuendo significativamente alla tutela dei valori storici e paesaggistici che connotano la struttura insediativa ed è pertanto assimilato alle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/68.
In tale ambito gli interventi sono rivolti alla conservazione ed alla valorizzazione dei caratteri paesaggistici ed ambientali, con particolare attenzione al mantenimento delle connotazioni rurali tradizionali, al recupero ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla promozione di forme di utilizzazione pubblica compatibili quali percorsi pedonali e ciclabili, spazi a verde attrezzato, parchi. Sono consentiti interventi per la realizzazione di opere pubbliche e/o standard urbanistici. Sono ammesse sistemazioni pertinenziali connesse all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, con modalità coerenti con i valori urbanistici e paesaggistici del contesto.

2. Gli interventi sul patrimonio edilizio sono rivolti alla qualificazione, alla valorizzazione ed all'adeguamento formale e funzionale, in coerenza con i caratteri storici e tipologici degli organismi edilizi e con i valori paesaggistici del contesto. Si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 37.

Art. 22 Tessuto compatto di formazione otto novecentesca

1. Gli ambiti di cui al presente articolo identificano il tessuto urbano a prevalente destinazione residenziale formatosi attraverso la progressiva espansione dell'originario nucleo consolidato a cavallo tra XIX e XX secolo. Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee B di cui al D.M. 1444/68. Il P.O. integra e specifica gli obiettivi e gli indirizzi del P.S. attraverso l'analisi dei tessuti urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2 del PIT "Linee guida per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati della città contemporanea". In particolare nell'ambito urbano di Poggibonsi, il Tessuto compatto di formazione otto novecentesca gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie TR1 Tessuti ad isolati chiusi o semichiusi.

2. Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione del tessuto urbano, attraverso criteri e modalità d'intervento tali da garantire prioritariamente il miglioramento degli spazi pubblici e dei servizi di interesse collettivo, del patrimonio edilizio architettonico, dell'immagine urbana, nel rispetto dell'impianto urbanistico originario e dei caratteri architettonici e tipologici di valore degli organismi edilizi.

3. Gli elaborati grafici di P.O. individuano gli edifici ed i complessi edilizi classificati "di rilevante valore", per i quali sono ammessi interventi fino al restauro conservativo nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al precedente art. 17.

4. Sul patrimonio edilizio esistente diverso da quello di cui al precedente comma 3 gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione ed al completamento del tessuto, anche attraverso consolidamento e completamento del processo tipologico. A tal fine, gli elaborati di P.O. evidenziano:

  • a. L'edilizia in aggregazione seriale con tipologia di impianto
  • b. L'edilizia in aggregazione seriale con tipologia di impianto suscettibile di crescita tipologica

Per gli edifici di cui sopra sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'art. 12 comma 2 individuati nell'Allegato III- Regesto degli interventi di conservazione e trasformazione a scala edilizia, contenente l'indicazione delle categorie di intervento ammesse per i singoli organismi edilizi e le eventuali prescrizioni specifiche, nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al precedente art. 17. In assenza di specifiche indicazioni sono ammessi interventi fino alla edilizia ristrutturazione conservativa.
Per gli edifici di cui al punto b, oltre agli interventi di cui sopra, sono possibili ampliamenti finalizzati alla conclusione del processo tipologico tipico della casa schiera e delle sue evoluzioni, in coerenza con le regole di crescita del tipo edilizio e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13 comma 1, nell'ambito di progetti unitari comprensivi della riqualificazione delle aree di pertinenza e secondo le modalità di cui al successivo comma. Gli interventi di ampliamento AV1 (crescita in profondità) di cui all'art. 13 comma 1 sono ammessi per tutti gli edifici di cui ai punti b (aggregazione seriale con tipologia di impianto) laddove sussistano le condizioni di fattibilità (distanze, requisiti igienico sanitari, ecc.), nel rispetto di un rapporto di copertura non superiore al 60% della superficie di lotto.

Per gli edifici in aggregazione seriale sono possibili inoltre operazioni di accorpamento e rifusione, nonché disaggregazione, purché nel rispetto dei caratteri tipologici del modulo base tipico della casa a schiera.

5. Gli elaborati di P.O. evidenziano altres&igrave l'edilizia di intasamento, anche interna agli isolati, per la quale sono possibili le operazioni fino alla demolizione e riconfigurazione delle parti degradate o incongrue, anche mediante demolizione e ricostruzione con accorpamento all'edificio principale, purché l'addizione si configuri coerente con il processo tipologico e non comporti incremento delle unità abitative.

6. Nelle aree individuate negli elaborati di P.O. come "Edifici ed aree di degrado e riqualificazione", gli interventi sul patrimonio edilizio esistente eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa e/o comportanti il mutamento di destinazione d'uso (nel rispetto dei parametri di cui al successivo comma 7) sono subordinati ad un progetto unitario convenzionato di riqualificazione degli edifici e delle aree scoperte, previa individuazione delle relative aree di pertinenza. Gli interventi con incidenza sugli standard e sulle opere di urbanizzazione sono subordinati all'approvazione di un Piano Attuativo. L'A.C., in presenza di specifiche condizioni di degrado, potrà in ogni tempo individuare specifiche zone di recupero ai sensi della L. 457/78, in cui subordinare gli interventi alla preventiva formazione di un Piano Attuativo.

7. Per gli edifici non ricadenti nelle categorie di cui ai precedenti commi, sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, anche attraverso operazioni di accorpamento e rifusione di corpi edilizi. Gli interventi di sostituzione e/o ampliamento non possono comportare un aumento di SUL, volume o altezza superiore al 10% rispetto alla situazione esistente ed autorizzata, ferme restando le dotazioni obbligatorie di parcheggi pertinenziali previste nei casi di cui all'art. 38 comma 5 delle presenti norme.

8. Nell'ambito di cui al presente articolo è prevalente la funzione residenziale, in forma integrata con le attività commerciali di vicinato, direzionali e di servizio. I mutamenti di destinazione d'uso sono ammessi nel rispetto della disciplina di cui all'art. 57 delle presenti norme.

9. Al fine di salvaguardare le caratteristiche tipologiche del tessuto edilizio ed i relativi standard abitativi, la creazione di nuovi alloggi mediante frazionamento e/o mutamento di destinazione d’uso è condizionata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) presenza di almeno due vani abitabili, dotati di luce ed areazione diretta; b) presenza di un ulteriore vano per servizi igienico-sanitari; c) accesso autonomo dalla strada pubblica o dalle parti comuni. Non è comunque ammesso il mutamento a destinazione residenziale di unità immobiliari ubicate al piano terra aventi affaccio dei vani abitabili a distanza minore di 5 m dalle aree pubbliche e 3 m dagli spazi condominiali.

Art. 23 Tessuto urbano di formazione recente

1. Il tessuto di formazione recente, corrispondente al Tessuto recente di prima periferia di PS, si è prevalentemente formato a seguito di atti di pianificazione (PRG o Piani di Lottizzazione), progressivamente succedutisi dal dopoguerra fino agli ultimi decenni. Il tessuto è caratterizzato da edilizia seriale aggregata, edifici residenziali originati da lottizzazioni e progetti unitari, edilizia di completamento e saturazione. L'impianto urbano, fortemente densificato e condizionato dalla presenza della ferrovia che opera una cesura fra le due parti della città, si caratterizza per la configurazione consolidata, mentre il patrimonio edilizio non presenta elementi di particolare valore architettonico. Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee B di cui al D.M. 1444/68. Il P.O. integra e specifica gli obiettivi e gli indirizzi del P.S., attraverso l'analisi dei tessuti urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2 del PIT "Linee guida per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati della città contemporanea". In particolare:

  • nell'ambito urbano di Poggibonsi gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie TR2 Tessuto ad isolati aperti e edifici residenziali isolati su lotto e TR3 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali;
  • nell'ambito urbano di Bellavista e Staggia Senese gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie TR 4 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata e TR 5 Tessuto pavillonaire.

2. Il P.O. prevede operazioni di riqualificazione del tessuto, anche attraverso interventi di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica che assicurino il rinnovo del patrimonio edilizio ed il suo miglioramento sia sotto il profilo strutturale ed ambientale che della qualità tipologica ed architettonica; gli interventi dovranno in generale essere rivolti ad assicurare il miglioramento delle prestazioni energetiche, il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi ed essere finalizzati al miglioramento dell'immagine urbana e delle relazioni paesaggistiche. La mobilità dovrà essere articolata in modo da favorire la separazione tra flussi urbani e locali, con particolare attenzione alla creazione di percorsi protetti per la mobilità dolce, favorendo l'accessibilità alle diverse parti della città.

3. Sulla generalità del patrimonio edilizio diverso da quello di cui al successivo comma 4 sono possibili interventi fino alla sostituzione edilizia ed all’ampliamento, anche attraverso operazioni di accorpamento e rifusione di corpi edilizi. Gli interventi di sostituzione edilizia dovranno comunque essere attuati nel rispetto dei caratteri dell'impianto urbano consolidato, con particolare attenzione agli allineamenti rispetto alla viabilità ed agli spazi pubblici, alla continuità del tessuto edilizio, ai rapporti con l'edificato al contorno. In presenza di volumi impropri, quali superfetazioni o manufatti incoerenti con la tipologia, sono ammesse limitate modifiche volumetriche o della sagoma, finalizzate alla contestualizzazione ed alla riqualificazione tipologica e formale dei manufatti incongrui. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non possono comportare un aumento di SUL o volume superiore al 10% rispetto alla situazione esistente ed autorizzata. Al fine di incentivare il rinnovo e la riqualificazione del tessuto edilizio, in caso di sostituzione edilizia è ammesso un aumento fino al 15%, purché non comporti aumento dei piani fuori terra superiore ad uno rispetto allo stato esistente, ferme restando le dotazioni obbligatorie di parcheggi pertinenziali previste nei casi di cui all'art. 38 comma 5 delle presenti norme.

4. Gli elaborati grafici di P.O. individuano gli organismi edilizi e le parti di tessuto di valore storico, architettonico e testimoniale, per i quali tutti gli interventi devono essere attuati nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al precedente art. 17. Per gli edifici ed i complessi edilizi classificati "di rilevante valore" sono ammessi interventi fino al restauro conservativo. Per gli edifici ed i complessi edilizi in aggregazione seriale con tipologia di impianto si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 22 comma 4. Per l'edilizia di intasamento si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 22 comma 5.

5. Per gli edifici residenziali con originaria tipologia mono o bifamiliare dotati di proprio resede, anche qualora oggetto di frazionamenti successivi purché antecedenti alla data di adozione del PO, sono ammessi interventi di modesto ampliamento sul lotto o in altezza attraverso operazioni di riqualificazione tipologica e formale degli immobili volti al miglioramento delle condizioni abitative. Tali interventi potranno anche determinare aumenti di volume e/o SUL superiori ai limiti di cui al precedente comma 3, purché nel rispetto del rapporto di copertura non superiore al 40% del lotto, altezza massima non superiore a due piani fuori terra, indice di utilizzazione fondiaria (Uf) non superiore a 0,5 mq/mq.

6. Per gli organismi edilizi residenziali diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5, ai fini della riqualificazione architettonica ed energetica ed in deroga ai parametri del comma 3, sono ammessi interventi di riconfigurazione unitaria dei prospetti, anche con interventi di "richiusura" dell'involucro, finalizzati alla riqualificazione complessiva dell'edificio ed alla realizzazione di parti comuni, quali porticati e loggiati, controfacciate, ecc. Sono inoltre ammessi interventi di modifica della copertura al fine di poter realizzare spazi quali terrazze verdi e servizi comuni, nella misura massima del 30 % della superficie coperta, con altezza non superiore ai 3 m. Tali interventi non potranno determinare la formazione di nuove unità abitative. Ove la riqualificazione avvenga per parti, l’intervento dovrà essere inserito in un progetto generale condiviso da tutti i proprietari.

7. Nelle aree individuate negli elaborati di P.O. come "Ambiti di degrado e riqualificazione", gli interventi sul patrimonio edilizio esistente eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa (nel rispetto dei parametri di cui al precedente comma 3) e/o comportanti il mutamento di destinazione d'uso sono subordinati ad un progetto unitario convenzionato di riqualificazione degli edifici e delle aree scoperte. Gli interventi con incidenza sugli standard e sulle opere di urbanizzazione sono subordinati all'approvazione di un Piano Attuativo.

8. All'interno dell'ambito di cui al presente articolo è prevalente la funzione residenziale, in forma integrata con le attività commerciali di vicinato, direzionali e di servizio. I mutamenti di destinazione d'uso sono ammessi nel rispetto della disciplina di cui all'art. 57 delle presenti norme.

9. Per l’area “ex B2” ubicata in via San Gimignano ed individuata con specifica simbologia negli elaborati grafici (PRU), è ammesso, subordinatamente a permesso di costruire convenzionato, il completamento degli interventi già previsti nella specifica scheda del previgente RU1.

10. Al fine di salvaguardare le caratteristiche tipologiche del tessuto edilizio ed i relativi standard abitativi, la creazione di nuovi alloggi mediante frazionamento e/o mutamento di destinazione d’uso è condizionata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) presenza di almeno due vani abitabili, dotati di luce ed areazione diretta; b) presenza di un ulteriore vano per servizi igienico-sanitari; c) accesso autonomo dalla strada pubblica o dalle parti comuni. Non è comunque ammesso il mutamento a destinazione residenziale di unità immobiliari ubicate al piano terra aventi affaccio dei vani abitabili a distanza minore di 5 m dalle aree pubbliche e 3 m dagli spazi condominiali.

Art. 24 Edificato collinare di formazione recente

1. Questi ambiti sono originati da fenomeni di crescita urbana verificatisi a partire dagli anni settanta del novecento fino agli inizi del secolo attuale, alcuni in continuità con il tessuto urbano di formazione recente altri in forma di insediamenti autonomi disposti sui versanti collinari ad est della superstrada Siena-Firenze. L'impianto, ormai saturo, è caratterizzato da edilizia residenziale prevalentemente mono o bifamiliare, con marginale dotazione di standard a parcheggio e verde. Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee B di cui al D.M. 1444/68. Il P.O. integra e specifica gli obiettivi e gli indirizzi del P.S., attraverso l'analisi dei tessuti urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2 del PIT "Linee guida per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati della città contemporanea". In particolare nell'ambito urbano di Poggibonsi , cfr Tav. 2 di PO, gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie TR5.2 Tessuto puntiforme collinare.

2. Sulla generalità del patrimonio edilizio, in quanto di privo di connotazioni tipologico architettoniche, sono possibili interventi fino alla sostituzione edilizia ed all'ampliamento.
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non possono comportare un aumento di SUL o volume superiore al 10% rispetto alla situazione esistente ed autorizzata.. Al fine di incentivare il rinnovo e la riqualificazione del tessuto edilizio, in caso di sostituzione edilizia è ammesso un incremento fino al 15% rispetto ai suddetti parametri, purché non comporti aumento dei piani fuori terra superiore ad uno rispetto allo stato esistente, ferme restando le dotazioni obbligatorie di parcheggi pertinenziali previste nei casi di cui all'art. 38 comma 5 delle presenti norme.

3. Per gli edifici residenziali con originaria tipologia mono o bifamiliare, dotati di proprio resede, anche qualora oggetto di frazionamenti successivi purché antecedenti alla data di adozione del PO, sono ammessi interventi di modesto ampliamento sul lotto o in altezza attraverso operazioni di riqualificazione tipologica e formale degli immobili volti al miglioramento delle condizioni abitative. Tali interventi potranno anche determinare aumenti di volume e/o SUL superiori ai limiti di cui al precedente comma 2, purché nel rispetto del rapporto di copertura non superiore al 40% del lotto, altezza massima non superiore a due piani fuori terra, indice di utilizzazione fondiaria (Uf) non superiore a 0,5 mq/mq.

4. Gli elaborati grafici di P.O. individuano gli edifici ed i complessi edilizi classificati "di rilevante valore", per i quali sono ammessi interventi fino al restauro conservativo nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al precedente art. 17. Per gli edifici ed i complessi edilizi in aggregazione seriale con tipologia di impianto si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 22 comma 4. Per l'edilizia di intasamento si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 22 comma 5.

5. È prevalente la funzione residenziale. I mutamenti di destinazione d'uso sono ammessi nel rispetto della disciplina di cui all'art. 57 delle presenti norme.

6. Al fine di salvaguardare le caratteristiche tipologiche del tessuto edilizio ed i relativi standard abitativi, la creazione di nuovi alloggi mediante frazionamento e/o mutamento di destinazione d'uso è condizionata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) presenza di almeno due vani abitabili, dotati di luce ed areazione diretta; b) presenza di un ulteriore vano per servizi igienico-sanitari; c) accesso autonomo dalla strada pubblica o dalle parti comuni. Non è comunque ammesso il mutamento a destinazione residenziale di unità immobiliari ubicate al piano terra aventi affaccio dei vani abitabili a distanza minore di 5 m dalle aree pubbliche e 3 m dagli spazi condominiali.

Art. 25 Aree miste urbane di riqualificazione

1. Nell'ambito della struttura urbana sono presenti parti di tessuto caratterizzate dalla commistione di funzioni produttive (talvolta dismesse o sottoutilizzate), commerciali, residenziali. Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee B di cui al D.M. 1444/68. Il P.O. integra e specifica gli obiettivi e gli indirizzi del P.S., attraverso l'analisi dei tessuti urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2 del PIT "Linee guida per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati della città contemporanea". In particolare nell'ambito urbano di Poggibonsi, cfr Tav. 2 di PO, gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie TR6 Tessuto a tipologie miste. In questi ambiti, il P.O. individua specifici isolati e/o complessi edilizi per i quali, in relazione alle condizioni di degrado in essere e/o al loro importante ruolo di polarità ed integrazione della struttura urbana, sono definiti gli obiettivi e gli strumenti per la riqualificazione attraverso la disciplina del Titolo V e le Schede Norma di cui all'Allegato I.

2. Sul patrimonio edilizio non interessato dai comparti urbanistici di cui al precedente comma 1 sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa nel rispetto dei volumi e delle superfici esistenti. Il mutamento di destinazione d’uso è ammesso purché interessi superfici non eccedenti il 10% della Sul complessiva dell’edificio oggetto di intervento e limitatamente alle destinazioni legittimamente presenti alla data di adozione del PO. Sugli edifici di cui sopra sono inoltre attivabili interventi di ristrutturazione urbanistica con cambio di destinazione d'uso attraverso le procedure previste per gli interventi di rigenerazione urbana di cui all'art. 125 della L.R. 65/14.

3. Al fine di promuovere interventi unitari in grado di contribuire ad una organica riqualificazione del tessuto urbano e degli standard, il PO individua con specifica simbologia alcune aree ed edifici di carattere residenziale e/o misto che, pur non presentando rilevanti caratteri di degrado, possono contribuire, se inseriti in più ampie operazioni di ristrutturazione urbanistica, alla riqualificazione complessiva del tessuto e degli spazi di interesse collettivo. La possibilità di inserimento di queste aree ed edifici all'interno degli interventi di rigenerazione urbana dei comparti ad essi adiacenti costituisce opzione facoltativa a disposizione dei soggetti attuatori. Al fine di incentivare una più incisiva ed organica riqualificazione del tessuto, il PO prevede in tali casi la possibilità di recuperare, all'interno di un intervento unitario soggetto a Piano Attuativo in contestuale variante alla Scheda di P.O., la totalità della SUL esistente ed autorizzata degli edifici in oggetto, che andrà ad incrementare i parametri urbanistici previsti dalla Scheda Norma fermo restando l'obbligo di verifica della dotazione di standard urbanistici rispetto al dimensionamento e alle funzioni complessivamente previste nel comparto.

4. In relazione agli obiettivi di riqualificazione urbanistica, funzionale e percettiva dell'asse stradale di via San Gimignano, negli interventi di trasformazione di cui ai commi 2 e 3 deve essere destinata a standard urbanistici una fascia fronte strada di profondità non inferiore a quella indicata negli elaborati di PO, nella quale prevedere la realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto, messa a dimora di alberature e sistemazioni a verde, di parcheggi pubblici e/o spazi pubblici attrezzati e delle relative opere di arredo, secondo le indicazioni e le specifiche fornite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 26 Strutture ricettive

1. Il Piano Operativo individua le strutture turistico ricettive di tipo alberghiero ai sensi della L.R. 86/16 presenti nel territorio comunale. Per le strutture alberghiere ubicate nel territorio urbanizzato sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa. Per le strutture alberghiere ubicate nel territorio rurale vale la disciplina di cui agli artt. 37 e 38. L'eventuale aumento della capacità ricettiva è ammesso nel rispetto del dimensionamento di P.O. e previa verifica degli standard urbanistici necessari, in relazione alle tipologie di attività svolte. Tutti gli interventi sono comunque finalizzati all'adeguamento ed al miglioramento dell'offerta ricettiva ed all'ampliamento dei servizi al turista nel rispetto dei valori ambientali, paesaggistici ed urbanistici del territorio in coerenza con le indicazioni del Piano Strutturale. Gli ambiti di cui al presente articolo sono assimilati alle zone F di cui al DM 1444/68.

Art. 27 Spazi e servizi di interesse collettivo

1. Tali aree comprendono le parti del territorio destinate a servizi ed attrezzature di interesse generale. In dette zone sono consentiti interventi di iniziativa pubblica, nel rispetto delle specifiche normative di settore, nonché interventi di iniziativa privata convenzionata, in conformità con gli indirizzi ed i parametri di cui alla eventuale specifica Scheda norma. Per il dimensionamento degli interventi di iniziativa pubblica, si rinvia ai progetti predisposti dall'A.C. sulla base delle esigenze di pubblico interesse, nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi del Piano Strutturale. Per gli interventi di iniziativa privata il dimensionamento è stabilito dalla eventuale Scheda Norma di P.O. o da specifici atti convenzionali dell'A.C., nel rispetto del dimensionamento generale del P.S.
I servizi e le attrezzature di interesse generale sono distinti in:

  • Servizi di interesse collettivo (Ic);
  • Servizi scolastici (Sc);
  • Parcheggi pubblici (P);
  • Verde pubblico attrezzato;
  • Aree ed attrezzature sportive (Is);
  • Servizi ed impianti tecnologici (It);

La disciplina dei suddetti ambiti, corrispondenti alle zone omogenee F di cui al D.M. 1444/68, è definita ai commi seguenti. Per la categoria “servizi ed impianti tecnologici” si rimanda all’art. 39.
Il passaggio tra le categorie sopra elencate non comporta la necessità di variante urbanistica in quanto tutte riconducibili alla funzione di servizi di interesse generale.
In caso di interventi di riqualificazione messi in atto da soggetti pubblici è sempre consentita una diversa organizzazione del sistema della mobilità e accessibilità esistente e delle relative aree accessorie di cui all'art.38, così come degli spazi per la sosta e del verde, nonché, più in generale, di tutti gli spazi e servizi di interesse generale.

2. Servizi di interesse collettivo: queste zone comprendono le parti del territorio destinate a servizi di interesse generale (sedi istituzionali, uffici pubblici, luoghi di attività culturale, religiosa, associativa, ecc.). In dette aree le previsioni del Piano Operativo si attuano attraverso progetti pubblici o privati convenzionati ai sensi della legislazione vigente. Per gli edifici privati i contenuti della convenzione sono specificati all’art. 18 comma 5 delle presenti norme. Per gli edifici individuati dal Piano Operativo come oggetto di tutela in relazione al loro valore storico architettonico, sono ammessi unicamente interventi fino alla categoria del restauro di carattere conservativo nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al precedente art. 17, sia per gli immobili, che per le aree di pertinenza.

3. Servizi scolastici: Queste zone comprendono le parti del territorio destinate a servizi pubblici per l'istruzione. In dette zone le previsioni del Piano Operativo si attuano attraverso progetti pubblici, ai sensi della legislazione vigente. Gli interventi dovranno essere preferibilmente attuati attraverso la redazione di un progetto unitario ed organico comprensivo delle sistemazioni a verde e di arredo, anche mediante forme di progettazione partecipata con gli studenti.

4. Parcheggi pubblici: In tali zone il Piano Operativo si attua per intervento pubblico diretto previa approvazione dei relativi progetti esecutivi. Se le aree destinate a parcheggio pubblico di previsione sono comprese in un più ampio comparto urbanistico disciplinato dalle Schede norma di cui all'Allegato I delle Norme Tecniche di Attuazione, possono essere attuate anche da soggetti privati all'interno degli obblighi convenzionali del Piano Attuativo e/o del Progetto Unitario Convenzionato.
Per eventuali previsioni in aree interessate da vincolo paesaggistico il PO definisce specifici Schemi Direttori, che individuano i criteri di progettazione e realizzazione dei parcheggi pubblici, in coerenza con i valori paesaggistici del territorio urbano e rurale.
Per l’area degli impianti sportivi comunali di via Marmolada il parcheggio pubblico di previsione dovrà essere realizzato evitando alterazioni significative della morfologia dei luoghi e prevedendo il mantenimento di fasce a verde con funzione di filtro e integrazione paesaggistica con il contesto
Per i parcheggi pubblici si rinvia anche alle disposizioni del successivo art. 38.2

5. Verde pubblico attrezzato: queste zone comprendono le parti del territorio destinate alla pubblica fruizione e ad attività del tempo libero. In dette zone le previsioni del Piano Operativo si attuano attraverso progetti pubblici unitari estesi all'intera area di intervento. Se le aree destinate a verde attrezzato di previsione sono comprese in un più ampio comparto urbanistico disciplinato da Scheda Norma, di cui all'Allegato I delle Norme Tecniche di Attuazione, possono essere attuate anche da soggetti privati all'interno degli obblighi convenzionali del Piano Attuativo e/o del Progetto Unitario Convenzionato.

Nelle aree a verde pubblico attrezzato sono ammessi esclusivamente manufatti funzionali alla manutenzione o alla utilizzazione collettiva dell'area (quali spogliatoi, servizi igienici, tettoie, pergolati, percorsi pedonali coperti, chioschi, info point, area picnic, attrezzature ludico ricreative ecc.). Sono inoltre consentite strutture di servizio quali bar e punti ristoro fino ad una dimensione massima di 50 mq la cui gestione sia regolata dalla Amministrazione Comunale anche attraverso forme di convenzionamento. I progetti relativi alle aree a verde dovranno verificare l’eventuale presenza di alberature di alto fusto e essenze particolarmente significative, e valutarne l’opportunità di conservazione e/o integrazione nelle sistemazioni di progetto. Contestualmente all'approvazione del progetto unitario l'Amministrazione definisce le regole per la gestione dell'area e dei servizi ivi previsti.

Per eventuali previsioni in aree interessate da vincolo paesaggistico il PO definisce specifici Schemi Direttori, che individuano i criteri di progettazione e realizzazione degli interventi, in coerenza con i valori paesaggistici del territorio urbano e rurale.

Per gli edifici individuati dal Piano Operativo come oggetto di tutela in relazione al loro valore storico architettonico, sono ammessi unicamente gli interventi di carattere conservativo ivi previsti, sia per gli immobili che per le aree di pertinenza.

Tutti gli interventi dovranno essere inseriti in un programma organico di riqualificazione e potenziamento del sistema del verde urbano e delle reti ecologiche territoriali, anche attraverso la formazione di uno specifico strumento di settore come il Piano del Verde Urbano, per il quale costituiscono riferimento il quadro conoscitivo e gli indirizzi contenuti nello specifico studio elaborato contestualmente alla redazione del P.O. "Il sistema del verde del comune di Poggibonsi"

6. Aree ed attrezzature sportive: Il P.O. individua interventi di riqualificazione e potenziamento degli impianti e delle attrezzature esistenti. Le previsioni del Piano Operativo si attuano attraverso un progetto unitario di iniziativa pubblica o privata convenzionata. Gli interventi d'iniziativa privata sono subordinati all'approvazione di uno specifico Piano Attuativo convenzionato e/o Progetti Unitari Convenzionati, nel rispetto degli indirizzi, dei parametri e delle prescrizioni stabiliti dall'Allegato I- Schede Norma, ove presenti. L'Amministrazione Comunale, in riferimento agli indirizzi espressi da specifici piani di settore ed attraverso singoli convenzionamenti, disciplina i tipi, le caratteristiche e le modalità di gestione degli impianti. All'interno dei singoli comparti e/o ambiti devono essere individuati parcheggi pubblici e/o di uso pubblico in misura adeguata alle potenzialità e funzionalità delle strutture presenti. Gli spazi a parcheggio collegati alle aree sportive dovranno essere caratterizzati da adeguate sistemazioni ambientali e paesaggistiche (alberature, piantumazioni, pavimentazioni permeabili e/o con materiali compatibili, ecc.) in grado di garantirne in corretto inserimento nel contesto urbano e territoriale. Per le attività esistenti a carattere privato sono ammessi, con titolo diretto, gli interventi necessari alla gestione degli impianti, all’adeguamento e/o al rispetto delle normative di settore, anche attraverso ampliamenti funzionali fino ad un incremento massimo di 200 mq di Sul.

Nelle aree pubbliche è sempre ammesso il posizionamento di fontanelli e altri manufatti di piccole dimensione legati a servizi di interesse generale.

Art. 28 Parchi urbani e territoriali

1. Tali ambiti comprendono aree pubbliche e private aventi funzione di rispetto ed integrazione delle emergenze storiche e monumentali, elementi nodali della rete di connessioni ecologiche e paesaggistiche tra la struttura urbana ed il territorio, riconosciute dal P.S. quali componenti statutarie del patrimonio territoriale. Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee F di cui al D.M. 1444/68.

2. Il P.O. individua come ambiti di cui al presente articolo:

  • il Parco urbano di Poggio Imperiale
  • il Parco urbano delle mura di Staggia Senese
  • il Parco fluviale dell'Elsa e dello Staggia

In dette zone il P.O. prevede l'attuazione, nelle aree di proprietà pubblica, di interventi rivolti alla fruizione collettiva per attività di carattere naturalistico, ricreativo e culturale, alla riqualificazione ambientale e paesaggistica, alla tutela ed alla valorizzazione delle emergenze storiche e culturali e dei relativi contesti. Gli interventi si attuano mediante progetti pubblici estesi ad ambiti organici sotto il profilo funzionale e paesaggistico, eventualmente articolati in stralci funzionali. Per gli ambiti di parco fluviale potranno essere attivati anche specifici accordi a carattere intercomunale. Gli interventi di fruizione (piste ciclabili e percorsi pedonali ex-novo, aree di sosta ecc.), o comunque ogni intervento di trasformazione che non sia espressamente rivolto alla rinaturalizzazione laddove necessaria, dovrà essere preferibilmente effettuato in contesti esterni a quelli naturali, utilizzando il margine dell’urbanizzato o le aree agricole, in modo da non frammentare ulteriormente i corridoi ecologici fluviali e gli ecosistemi limitrofi ad esso legati.

3. All'interno del Parco Urbano di Poggio Imperiale il P.O. prevede la valorizzazione e lo sviluppo del progetto "Archeodromo", quale significativa ed innovativa esperienza di conoscenza e promozione del patrimonio storico e culturale del territorio.

4. All'interno degli ambiti di cui al comma 2, sono presenti anche aree a carattere privato in relazione di prossimità con la struttura urbana, con presenza di giardini e pertinenze private, aree agricole e boscate. Tali aree, per loro natura ed ubicazione, rivestono un ruolo di rispetto ed integrazione del tessuto urbano, costituendo un valore di connessione ecologica, integrazione funzionale e paesaggistica, in coerenza con il valore statutario attribuitogli dal PS. In tali ambiti sono consentiti gli usi collegati alle legittime funzioni in atto (agricola, residenziale o altro), ivi compresa la realizzazione di parcheggi privati, nonché di manufatti pertinenziali ed altre opere prive di rilevanza urbanistica (serre, d'inverno, pergolati, ecc.), con esclusione di interventi di nuove edificazione. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi di cui al successivo art. 35, escluso il cambio d'uso per manufatti isolati non residenziali alla data di adozione del P.O. Gli interventi dovranno comunque conservare i caratteri tradizionali delle pertinenze e delle aree scoperte, siano esse connotate come giardino urbano che come area rurale, con particolare riferimento agli assetti paesaggistici e vegetazionali esistenti.

5. In relazione agli obiettivi di valorizzazione della fortezza di Poggio Imperiale, l'A.C. potrà individuare, di concerto con gli Enti competenti, interventi di miglioramento della visibilità del sistema di architetture fortificate, anche attraverso azioni di gestione forestale mirata.

Art. 29 Aree a verde con funzione di connessione ecologica, qualificazione paesaggistica e/o potenziamento degli standard

1. Tale ambito corrisponde a parti di territorio interne all'U.T.O.E. in relazione di prossimità ed integrazione con la struttura urbana, con presenza di giardini e pertinenze private, aree agricole e boscate. Tali aree, per loro natura ed ubicazione, rivestono un ruolo di rispetto ed integrazione del tessuto urbano, costituendo un valore di connessione ecologica, integrazione funzionale e paesaggistica, in coerenza con le disposizioni di P.S.. Per i motivi richiamati, sono assimilabili a zone omogenee E con valore paesaggistico di cui al D.M. 1444/68.

2. In tali ambiti sono consentiti gli usi collegati alle funzioni in atto (residenza, agricoltura, altro), ivi compresa la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali a servizio degli insediamenti esistenti. Sono inoltre ammesse attività di fruizione e valorizzazione per usi ricreativi, sportivi, legati al tempo libero nel quadro di interventi pubblici o privati convenzionati. Sono comunque esclusi interventi di nuova edificazione.

3. In tali ambiti il P.O. potrà programmare, con atti specifici, la realizzazione di standard urbanistici, anche connessi funzionalmente ad interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, ampliamento e completamento delle aree produttive, ecc. Qualora tali interventi siano di iniziativa privata, potranno essere attuati secondo procedure convenzionate senza necessità di variante urbanistica preventiva, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti dal P.O.

4. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi di cui al successivo art. 36 comma 9, escluso il cambio d'uso per manufatti isolati non residenziali alla data di adozione del P.O. ubicati all’esterno del perimetro del centro abitato. Per la sistemazione degli spazi esterni pertinenziali agli edifici si rinvia alle disposizioni di cui al successivo art. 50, in quanto assimilabili.

5. Le sistemazioni ambientali e le eventuali opere di arredo dovranno essere finalizzate a consentirne la fruizione naturalistica da parte della cittadinanza (percorsi, alberature, aree di sosta, ecc.). Con proprio atto l'Amministrazione può definire le regole per la gestione di specifiche aree e dei servizi ivi previsti, previa definizione di un progetto unitario esteso all'intera area o a sue porzioni funzionali.

6. Non è ammessa la realizzazione di parcheggi o qualsiasi altro tipo di trasformazione estensiva (compresi usi sportivi, ricreativi ecc.), nelle aree naturali, seminaturali e agricole limitrofe ai corsi d’acqua, in modo da mantenere e possibilmente ampliare la fascia di pertinenza fluviale ecologicamente funzionale, e mantenere un sufficiente collegamento con i tratti fluviali esterni all’ambito urbano.

Sezione II LE AREE PRODUTTIVE

Art. 30 Tessuto produttivo consolidato

1. Tali zone comprendono le parti di territorio interessate da insediamenti a prevalente destinazione produttiva, caratterizzate da un tessuto consolidato formatisi mediante interventi diretti o piani attuativi ormai conclusi. Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee D di cui al D.M. 1444/68. Il P.O. integra e specifica gli obiettivi e gli indirizzi del P.S., attraverso l'analisi dei tessuti urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2 del PIT "Linee guida per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati della città contemporanea".
In particolare a Foci gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie T.P.S.2 Tessuto a piattaforme produttive - commerciali - direzionali, mentre a Drove e Pian dei Peschi gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie T.P.S.1. Tessuto a proliferazione produttiva lineare.

2. In queste zone gli interventi sono prevalentemente finalizzati al completamento ed alla riqualificazione degli insediamenti produttivi esistenti, mediante criteri e modalità d'intervento tali da garantire prioritariamente il mantenimento della capacità produttiva, il miglioramento e la riqualificazione del patrimonio edilizio, la dotazione di standard urbanistici, il miglioramento dell'immagine urbana e paesaggistica, anche attraverso la qualificazione dei margini edificati.
Il Piano Operativo promuove ed incentiva la capacità di riqualificazione ed innovazione degli insediamenti produttivi verso i settori dell'innovazione tecnologica e della ricerca scientifica, nonché la loro qualità ambientale ed ecologica (uso di energie rinnovabili, efficientamento energetico, integrazione nel paesaggio). In tal senso sono da favorire interventi che comportino offerta di spazi ed opportunità per la ricerca e la formazione avanzata, anche legate alle vocazioni del territorio, contribuendo alla competitività dell'economia poggibonsese e del suo sistema produttivo.

3. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi formulati dal Piano Strutturale e al fine di garantire la qualità e l'efficienza dell'insediamento, sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, finalizzati al riordino ed alla riqualificazione urbanistica e funzionale del tessuto produttivo esistente, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

  • Rapporto di copertura: Rf = 56%
  • SUL massima: Il doppio della superficie coperta
  • Altezza massima degli edifici: 10,00 m.
  • Piani utili massimi: 2

Nei lotti liberi sono consentiti interventi di nuova edificazione, nel rispetto dei parametri di cui sopra ed a condizione che le aree interessate non siano pertinenze di edifici o aree comunque già edificate e/o che non abbiano concorso a determinare in qualsiasi modo l'edificazione di edifici esistenti, salvo che siano ricondotti a tale condizione con interventi di demolizione. Sono ammissibili deroghe al parametro di altezza massima sopra descritto unicamente per comprovate esigenze produttive, previa verifica di compatibilità e comunque un’altezza massima non superiore a 14 m.

4. Le nuove costruzioni e gli interventi di ampliamento dovranno rispettare la distanza dalla viabilità pubblica previste dalla normativa vigente (cfr art. 18) e gli allineamenti degli edifici esistenti, ove abbiano carattere prevalente sul fronte interessato.

5. Nelle aree identificate negli elaborati di PO con il simbolo "ID", derivanti da Piani Attuativi convenzionati una volta che le opere di urbanizzazione siano collaudate dall'Amministrazione Comunale, nei residui lotti liberi sono ammessi interventi di nuova edificazione quale completamento dei piani attuativi approvati, ancorché decaduti, nel rispetto dei parametri sotto indicati:

  1. ID1 (Tigli 1) - ID3 (San Michele) – ID4 (Tigli 2):
    • Rapporto di copertura: Rf = 46% (e/o 50% valore raggiungibile con costruzioni a basso impatto ambientale, realizzate ai sensi dell’art. 106 del R.E.)
    • SUL massima: il doppio della superficie coperta (ai sensi art. 67 comma 1 del P.S.)
    • Altezza massima degli edifici: 10,00 m.
    • Piani utili massimi: 2
  2. ID2 (Foci):
    • Lotto ID2a: Sup. coperta max mq 1049 - SUL massima: il doppio della superficie coperta
    • Lotto ID2c: Sup. coperta max mq 1565 - SUL massima: il triplo della superficie coperta
    • Lotto ID2d: Sup. coperta max mq 14252 - SUL massima: il doppio della superficie coperta
    • Lotto ID2g: Sup. coperta max mq 11727 - SUL massima: il doppio della superficie coperta
    • Lotto ID2h: Sup. coperta max mq 3981 - SUL massima: il doppio della superficie coperta
    • Altezza massima degli edifici: 10,00 m.

Nelle zone ID valgono inoltre le seguenti disposizioni:

  • E’ ammesso l’accorpamento di più lotti contigui. Laddove la morfologia dell’area lo renda necessario, è ammessa l’unificazione del piano di imposta degli edifici e delle pertinenze, fino ad un’altezza di + 1,50 m rispetto all’attuale piano di campagna ed un’altezza massima di 13,00 m, fermi restando i parametri di dimensionamento sopra riportati.
  • In coerenza con i Piani Attuativi approvati, sono ammesse le destinazioni industriale/artigianale e commercio all’ingrosso/depositi, ad esclusione dei lotti individuati con la sigla “ID2a” e “ID2c”, per i quali sono ammesse esclusivamente le funzioni Commerciale e Direzionale di Servizio, ciascuna per una SUL non superiore al 50% di quella massima ammissibile sul lotto. E’ inoltre individuato con la sigla “ID2e” il lotto già edificato per il quale, nel rispetto di quanto previsto dal precedente RU, è ammesso il mutamento di destinazione d’uso alla funzione direzionale e di servizio per una SUL massima pari a 4602 mq, esclusivamente attraverso intervento diretto convenzionato subordinato al reperimento delle dotazioni di standard richieste dal DM 1444/68 per le funzioni da insediare.
  • Nelle sottozone ID3 (San Michele) e ID4 (Tigli2) sono ammesse, oltre alle destinazioni industriale/artigianale e commercio all’ingrosso, destinazioni commerciali e direzionali nelle quantità e nei lotti individuati dal relativo Piano Attuativo. Per tali lotti le destinazioni commerciale e direzionale si intendono assimilabili in quanto comportano la medesima dotazione di standard, fermo restando l’obbligo di reperimento dei parcheggi privati e di relazione previsti dalla normativa vigente.
  • Qualora all’interno delle zone ID siano presenti e/o previste aree pubbliche destinate ad opere di urbanizzazione e standard (realizzate in attuazione dei Piani Attuativi approvati o da realizzare quale dotazione aggiuntiva), tali aree si intendono prive di capacità edificatoria e non concorrono alla determinazione dei parametri urbanistici ed edilizi.

Nel caso in cui le opere di urbanizzazione non risultino ancora completate e/o acquisite al demanio comunale sono ammessi, qualora valutati positivamente dai competenti uffici dell’Amministrazione Comunale, interventi di modifica delle stesse purché realizzati, senza riduzione del costo, con parità di superficie o superiore, senza riduzione della complessiva dotazione degli standard di legge, con particolare riferimento agli spazi riservati alla sosta, e senza alcun incremento della capacità edificatoria.

Fermi restando i parametri e le disposizioni di cui sopra, negli ambiti di cui al presente comma l'edificazione avverrà con intervento diretto nel rispetto dell'impianto urbanistico, degli allineamenti, delle altezze, e delle prescrizioni contenute nei Piani Attuativi approvati,purché non in contrasto con il presente articolo. Per le destinazioni Direzionale e di servizio e Commerciale al dettaglio, nei limiti delle quantità sopra individuate, valgono le specifiche riportate al successivo comma 9.
Sono ammesse le deroghe all’altezza massima di zona per esigenze produttive di cui al comma 3 del presente articolo. E’ inoltre ammessa l’installazione di strutture rimovibili di cui al successivo comma 10.
Nei lotti già edificati sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni sopra richiamate.

6. Nelle aree individuate negli elaborati grafici di PO come "Aree per deposito, stoccaggio ed esposizione di beni e materiali connessi alle attività produttive" (AD) è ammessa unicamente la realizzazione di strutture di servizio all'attività fino ad un rapporto di copertura massimo del 5% dell'area. Tali strutture devono avere carattere non permanente ed essere rimosse alla cessazione dell'attività. Sono inoltre ammesse le strutture rimovibili di cui al successivo comma 10.

7. In attuazione degli obiettivi di riqualificazione del tessuto produttivo, oltre agli interventi di ampliamento e sostituzione edilizia, di cui al comma 3, sono ammessi anche interventi di ristrutturazione urbanistica con l'accorpamento e la riorganizzazione planivolumetrica unitaria di organismi edilizi ubicati in lotti adiacenti, al fine di migliorare l'efficienza dell'assetto urbanistico e di garantire il reperimento di standard. Per gli interventi di cui al presente comma è applicabile un incremento premiale fino al 10% della SUL complessiva consentita, in deroga ai parametri di cui al comma 3 e fermo restando il rispetto degli standard. Gli interventi sono subordinati alla formazione di un Progetto Unitario Convenzionato qualora collegati alla realizzazione di standard e/o opere di urbanizzazione pubblica.

8. Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Edilizio, è ammessa la realizzazione di volumi tecnici necessari per la conduzione dell'attività produttiva, come definiti all’art 63 del DPGR 39R/2018.

9. All'interno del tessuto produttivo consolidato, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 57 delle presenti NTA, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • Industriale ed artigianale;
  • Direzionale e di servizio, limitatamente alle attività di supporto alle funzioni produttive, come individuate nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui al Titolo IV Capo V delle presenti Norme; sono inoltre ammesse attività di servizio a carattere privato che per caratteristiche specifiche non sono compatibili con il tessuto residenziale (palestre).
  • Commerciale al dettaglio di medie strutture, limitatamente alle categorie merceologiche non compatibili con il tessuto residenziale, ed attività di somministrazione di alimenti e bevande, come individuate nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui al Titolo IV Capo V delle presenti Norme;
  • Commerciale all'ingrosso e depositi

Il passaggio tra le categorie suddette costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ai sensi art. 99 comma 2 della L.R. 65/14, ed è subordinato alla verifica del soddisfacimento degli standard urbanistici nei casi e con le modalità di cui al successivo art. 57 comma 1. Nel caso che le variazioni d'uso interessino unità immobiliari ubicate in più ampi comparti o complessi edilizi, le verifiche dovranno essere estese alla totalità dei lotti o fabbricati.

Per gli immobili aventi legittime destinazioni diverse da quelle sopra elencate, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa con divieto di frazionamento e/o aumento delle unità immobiliari.

10. Nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento Edilizio, è consentita la realizzazione di strutture rimovibili finalizzate al soddisfacimento di esigenze produttive aventi carattere di straordinarietà ed urgenza, purché siano rispettate le quantità minime di superficie permeabile previste dalla normativa vigente.

11. All'interno degli ambiti di cui al presente articolo, il P.O. evidenzia con il simbolo CA l'area occupata dal Consorzio Agrario esistente. In tale area sono ammessi interventi finalizzati al mantenimento ed al potenziamento dell'attività in essere o, in alternativa, alla riconversione verso funzioni di logistica, deposito e commercio all’ingrosso, in coerenza con gli indirizzi di cui all’art. 87 del vigente Piano Strutturale. Sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, finalizzati al riordino ed alla riqualificazione urbanistica e funzionale del complesso esistente, nel limite di un incremento non superiore al 10% della SUL.

Art. 31 Insediamenti produttivi in fase di attuazione

1. Tali zone comprendono le aree facenti parte di comparti urbanistici la cui attuazione è regolata da atti pubblici o convenzioni antecedenti all'entrata in vigore del P.O.; in tali aree sono ammessi, fino alla decadenza dei rapporti convenzionali, gli interventi previsti dai Piani Attuativi convenzionati, cos&igrave come modificati da successive Varianti anche di RU. Detti ambiti sono assimilati alle zone omogenee D di cui al D.M. 1444/68.

2. Eventuali varianti ai Piani Attuativi convenzionati sono ammesse in conformità al dimensionamento di P.S. ed alla disciplina stabilita dal PO all’art. 30 comma 9 delle NTA, fermi restando i parametri dimensionali complessivamente stabiliti dalla originaria Scheda Norma del RU previgente e la verifica della dotazione di standard urbanistici rispetto alle eventuali nuove funzioni previste.

Art. 32 Aree a prevalente destinazione commerciale direzionale

1. Tali zone comprendono le parti di territorio originate da interventi pianificati (Salceto) e/o caratterizzate da un tessuto produttivo consolidato che nel tempo ha perso il carattere di zona industriale artigianale per assumere una connotazione prevalentemente commerciale, anche in relazione al posizionamento sugli assi viari di accesso alla città (via Pisana). Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee D di cui al D.M. 1444/68. Il P.O. integra e specifica gli obiettivi e gli indirizzi del P.S., attraverso l'analisi dei tessuti urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2 del PIT "Linee guida per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati della città contemporanea". In particolare a Foci Lame gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie T.P.S.2 Tessuto a piattaforme produttive - commerciali - direzionali.

2. In queste zone gli interventi sono prevalentemente finalizzati alla riqualificazione urbanistica e funzionale degli insediamenti esistenti, mediante criteri e modalità d'intervento tali da garantire prioritariamente la riqualificazione del tessuto, la dotazione di standard urbanistici e spazi pubblici, il miglioramento dell'immagine urbana e paesaggistica, da perseguire prioritariamente attraverso la riqualificazione degli assi viari principali ed il potenziamento delle connessioni funzionali ed ecologiche con gli ambiti fluviali limitrofi.

Il Piano Operativo promuove ed incentiva per queste aree la formazione di un tessuto organicamente integrato con la struttura urbana, caratterizzato da una adeguata pluralità di funzioni (commerciali, direzionali e di servizio). E' comunque consentito il mantenimento delle attività artigianali industriali in atto, ove non diano luogo a situazioni di degrado e/o incompatibilità con il contesto urbanistico ed ambientale.

Negli interventi che comportano la riorganizzazione planivolumetrica degli organismi edilizi esistenti deve essere garantita la permeabilità visiva ed il collegamento pedonale con gli ambiti fluviali al contorno, nonché il miglioramento dei rapporti mutui con gli insediamenti residenziali a margine.

Dovrà essere inoltre assicurata l'individuazione di adeguate fasce di rispetto a fini di salvaguardia e sicurezza idraulica, nel rispetto delle specifiche condizioni alla trasformazione contenute nel P.O.

3. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi formulati dal Piano Strutturale e al fine di garantire la qualità e l'efficienza dell'insediamento, sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, finalizzati al riordino ed alla riqualificazione urbanistica e funzionale del tessuto produttivo esistente, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

  • Via Pisana:
    • Rapporto di copertura: Rf = 56%
    • SUL massima: Il doppio della superficie coperta
    • Altezza massima degli edifici: 10,00 m.
    • Piani utili massimi: 2
  • Salceto:
    • Sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia nel rispetto dei parametri urbanistici esistenti (Rapporto di copertura, SUL, Altezza massima, n° di piani)

4. In attuazione degli obiettivi di riqualificazione del tessuto urbano, gli interventi di ampliamento e sostituzione edilizia di cui al comma 3 possono prevedere anche l'accorpamento e la riorganizzazione planivolumetrica unitaria di organismi edilizi ubicati in lotti contigui, al fine di migliorare l'efficienza dell'assetto urbanistico e di garantire il reperimento di standard urbanistici. Al fine di incentivare tali operazioni di riqualificazione urbanistica, per gli interventi di cui al presente comma è applicabile un incremento premiale fino al 10% della SUL massima consentita. Gli interventi sono subordinati alla formazione di un Progetto Unitario Convenzionato qualora collegati alla realizzazione di standard e/o opere di urbanizzazione pubblica.

5. All'interno delle aree di cui al presente articolo, in coerenza con la disciplina di cui al successivo art. 57 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • Direzionale e di servizio;
  • Commerciale al dettaglio nelle forme della media struttura ed attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per l’area di Salceto sono inoltre ammesse destinazioni commerciali nella forma dell’esercizio di vicinato.

Il passaggio tra le categorie suddette costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ai sensi art. 99 comma 2 della L.R. 65/14, ed è subordinato alla verifica del soddisfacimento degli standard urbanistici nei casi e con le modalità di cui al successivo art. 57 comma 11.

Per gli immobili aventi legittime destinazioni diverse da quelle ivi elencate, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa con divieto di frazionamento e/o aumento delle unità immobiliari.

6. Tutti gli interventi che comportano incremento dei carichi urbanistici ai sensi dell'art. 184 comma 1 della L.R. 65/14 sono subordinati al reperimento delle dotazioni di standard e di parcheggi privati e di relazione previste dalla normativa vigente e devono essere attuati attraverso Progetto Unitario Convenzionato.

In relazione agli obiettivi di riqualificazione urbanistica, funzionale e percettiva dell'asse stradale di Via Pisana, per gli interventi che interessano tale ambito deve essere destinata a standard urbanistici una fascia fronte strada di profondità non inferiore a quella indicata negli elaborati di PO, nella quale prevedere la realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto, messa a dimora di alberature e sistemazioni a verde, di parcheggi pubblici e/o spazi pubblici attrezzati e delle relative opere di arredo, secondo le indicazioni e le specifiche fornite dall'Amministrazione Comunale. Tale fascia fronte strada potrà inoltre essere utilizzata per la programmazione di successivi interventi di adeguamento della viabilità principale, in coerenza con gli obiettivi di PS. A tal fine, l’ A.C. potrà intervenire riorganizzando le aree in fronte strada nell’ambito di un progetto complessivo di riqualificazione, eventualmente in coordinamento con il Comune di Barberino Val d’Elsa. L’eventuale sottrazione di standard potrà essere compensata attraverso specifici atti di programmazione.
Gli spazi a parcheggio pubblico da cedere all'AC ai sensi del DM 1444/68 dovranno essere ubicati in prossimità della viabilità pubblica e direttamente accessibili da questi. Gli spazi a verde pubblico potranno anche essere ubicati in aree esterne al comparto, purché funzionalmente collegate alla rete dei percorsi ciclopedonali esistenti e/o programmati dall'AC.

In alternativa, l'AC potrà prevedere la monetizzazione degli stessi, finalizzata alla realizzazione di aree a verde strategiche per la rete del verde urbano comunale.

Art. 33 Aree miste interne o al margine degli insediamenti produttivi

1. Tali zone comprendono le parti di territorio caratterizzate da insediamenti misti interni o al margine del tessuto a prevalente destinazione produttiva delle UTOE 2 (Foci) e 5 (Pian dei Peschi). Detti ambiti sono assimilati alle zone omogenee D di cui al D.M. 1444/68. Il P.O. integra e specifica gli obiettivi e gli indirizzi del P.S., attraverso l'analisi dei tessuti urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2 del PIT "Linee guida per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati della città contemporanea". In particolare gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie T.P.S.1. Tessuto a proliferazione produttiva lineare a Pian dei Peschi, mentre a Foci quale T.P.S.2 Tessuto a piattaforme produttive - commerciali - direzionali.

2. In queste zone gli interventi sono prevalentemente finalizzati alla riqualificazione urbanistica e funzionale degli insediamenti esistenti, mediante criteri e modalità d'intervento tali da garantire prioritariamente la formazione di un tessuto urbano funzionalmente integrato con la struttura insediativa produttiva, il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio mediante l'attivazione di funzioni coerenti e compatibili, il miglioramento della dotazione di standard ove necessaria.

3. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi formulati dal Piano Strutturale e al fine di garantire la qualità e l'efficienza dell'insediamento, sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, finalizzati al riordino ed alla riqualificazione urbanistica e funzionale del tessuto. Gli interventi di sostituzione e/o ampliamento non possono comportare un aumento di SUL, volume o altezza superiore al 10% rispetto alla situazione esistente ed autorizzata. Per gli edifici presenti al 1939 sono ammessi interventi fino al Restauro e risanamento conservativo.

4. Nel rispetto della disciplina di cui all'art. 57 delle NTA, all'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • Residenza
  • Direzionale e di servizio;
  • Commerciale al dettaglio limitatamente ad attività di somministrazione alimenti e bevande.

Il passaggio tra le categorie suddette costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ai sensi art. 99 comma 2 della L.R. 65/14, ed è subordinato alla verifica del soddisfacimento degli standard urbanistici nei casi e con le modalità di cui al successivo art. 57 comma 11.

Gli elaborati grafici di P.O. individuano gli edifici ed i complessi edilizi classificati “di rilevante valore”, per i quali sono ammessi interventi fino al restauro conservativo nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al precedente art. 17.

Art. 34 Aree per attività estrattive

1. Sono le zone del territorio comunale (Villore e Lisoia) destinate ad attività estrattive di materiali inerti, nel rispetto dei vigenti Piani di Settore. Le attività ammesse sono esclusivamente quelle previste dai suddetti Piani, limitatamente al completamento delle potenzialità residue, come disciplinate da specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale. Il P.O. disciplina tali attività mediante specifiche Schede Norma di cui all'Allegato I alle NTA.

2. Le aree sono classificate D ai sensi del D.M. 1444 del 2 aprile 1968 fintanto che permane l'attività estrattiva. Concluso il piano di coltivazione e le relative sistemazioni, se non diversamente previsto da specifico piano di recupero ambientale, assumono la destinazione delle aree agricole contermini.

3. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA.
È ammessa, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia, nell’area o resede di pertinenza. Per gli impianti a terra è fatta salva la specifica eccezione (**, lett. a) per “aree degradate” prevista all’Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all’art. 6 della medesima. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Sezione III NUCLEI RURALI ED INSEDIAMENTI SPARSI

Art. 35 Nuclei rurali

1. Il PO, in conformità con il PS, individua nelle Tavv. 1 e 2 e disciplina all'interno Allegato IV - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente i seguenti nuclei rurali ed insediamenti sparsi, con le relative aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali:

  • BENI STORICO ARCHITETTONICI E RELATIVE AREE DI PERTINENZA: Piecorto, Torre del Chito, il Poggio, Villa Cinciano, Villa Ellerone, Case Torri, Sornano, Pancole, Casalino, Poggiagrilli, Gavignano, Agresto, Ormanni, Gaggiano, Giuggiolo, Montefalconi, La Collina, La Palma, Canonica, Montelonti, Villore di sopra Badia, Fonte delle Fate Tresto, Strozzavolpe, Villore di Sotto, San Lucchese, Villa Frosini, San Pietro a Megognano, Rocchetta, Megognano Poggiarello, Gruccia, Villa Pini, Villa Lecchi, Santa Lucia, Vianci, Caligiano, Fontana, San Silvestro, Verrucola, Caduta, Vivaia, S.Antonio al Bosco.
  • AGGREGATI: Ellerone, San Giorgio Vecchio, San Giorgio, Poggiagrilli, Gavignano, Mocarello, Papaiano, Calcinaia, Luco, Talciona, Poggio di Villore, Montemorli, Case San Lorenzo, Podere Spedaletto, Torrione, San Fabiano, Castiglioni, Pian di Pini, Lecchi, Case Bolzano.

2. Quando l'area di pertinenza paesistico-ecologico-ambientale dell'aggregato è anche area di pertinenza di un BSA, come indicato nell'Allegato IV - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, prevalgono le disposizioni relative a quest'ultima, per le quali si rinvia all'art. 13.14 del vigente PTC ed all'art. 55 delle presenti norme, fatte salve comunque le regole d'uso contenute nella disciplina degli aggregati di cui all'art. 13.13 del PTC, ove non in contrasto con i criteri insediativi definiti per le pertinenze dei BSA.

3. La disciplina relativa agli edifici appartenenti ad un BSA o Aggregato è definita ai successivi artt. 36 e 37. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13.13 comma 5 della Disciplina del vigente PTCP, nei casi in cui la sommatoria delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali degli aggregati o dei BSA dia luogo a porzioni territoriali continue, le analisi e le valutazioni paesaggistiche preliminari ad ogni eventuale intervento di trasformazione devono essere estese all'intero ambito territoriale risultante dalla suddetta sommatoria.

4. La disciplina relativa agli edifici ricadenti nei nuclei rurali non appartenenti ad un BSA o aggregato è ricondotta alla disciplina del patrimonio edilizio nel territorio rurale di cui ai successivi artt. 36 e 37. Per le aree di pertinenza degli edifici si rinvia alle disposizioni del successivo art. 50.

Art. 36 Classificazione del patrimonio edilizio esistente

1. Il patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, comprendente anche gli edifici sparsi interni alle UTOE, è articolato in cinque classi, in relazione alla presenza di caratteri di valore storico, architettonico, tipologico o testimoniale, nonché al loro grado di conservazione e leggibilità:

  1. a) Edifici di rilevante valore storico architettonico (RV)
  2. b) Edifici di valore storico architettonico (V)
  3. c) Edifici di interesse tipologico o testimoniale (IT)
  4. d) Edifici di scarso valore architettonico o che lo hanno perso a seguito di interventi (SV);
  5. e) Edifici privi di valore (PV)

2. Edifici di rilevante valore storico architettonico e testimoniale (RV); gli edifici di rilevante valore (RV) sono le emergenze di valenza monumentale, (es. castelli, ville, chiese, pievi, fattorie e/o edifici di particolare pregio) che conservano i caratteri architettonici e formali originari. L'atteggiamento di tutela e di valorizzazione è esteso alle aree di pertinenza degli edifici, con particolare riferimento a parchi e giardini di interesse storico, corti ed aree scoperte correlate all'organizzazione tipologica dell'organismo edilizio, sistemazioni a verde e alberature di alto fusto qualora elemento caratterizzante dell'immagine urbana e/o paesaggistica storicizzata. Obiettivo del P.O. è tutelare il bene anche attraverso interventi che nel rispetto degli elementi architettonici, tipologici, artistici, consentano un uso compatibile e permettano il superamento di eventuali elementi di degrado fisico e/o formale e la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico-culturale.

Per gli edifici riconosciuti "RV" la categoria d'intervento è fino al: Restauro e risanamento conservativo (R)

3. Edifici di valore storico architettonico e testimoniale (V); gli edifici di valore (V) comprendono edifici, complessi di matrice rurale, case coloniche, annessi, che rappresentano il patrimonio insediativo e paesaggistico icona della Toscana, testimonianza di un sistema produttivo agricolo storico. L'atteggiamento di tutela e di valorizzazione è esteso alle aree di pertinenza degli edifici, con particolare riferimento giardini, corti ed aree scoperte correlate all'organizzazione tipologica dell'organismo edilizio, sistemazioni a verde e alberature di alto fusto qualora elemento caratterizzante dell'immagine urbana e/o paesaggistica storicizzata. Obiettivo è salvaguardare i caratteri storici e testimoniali del patrimonio architettonico attraverso interventi volti alla conservazione, al recupero ed al superamento delle condizioni di degrado, nel rispetto degli elementi storico tipologici.

Per gli edifici riconosciuti "V" la categoria d'intervento è fino al: Ristrutturazione conservativa senza alterazioni dei caratteri tipologici e formali (Rc1) come definita all'art. 12 comma 2 delle presenti NTA. Nei casi in cui tale classificazione sia attributi ad edifici parzialmente allo stato di rudere, sono ammessi gli interventi di cui al successivo comma 7 nel rispetto dei caratteri storici, architettonici e tipologici documentati. Per favorire il recupero dei manufatti dell'edilizia rurale che presentino altezze interne superiori a 5 m, è consentita la realizzazione di soppalchi che siano strutturalmente indipendenti rispetto all’organismo edilizio originario o comunque tali da non alterare le strutture murarie esistenti. Le soluzioni progettuali dovranno garantire il rispetto e la leggibilità del tipo edilizio originario, nel rispetto del vigente R.E.
E’ vietata, negli interventi che comportano il frazionamento degli edifici rurali, l’introduzione di nuove scale, qualora determini tipologie riconducibili a schiere o pseudo-schiere (terra-tetto), ove in contrasto con i caratteri tipologici dell’edilizia rurale storica2.

4. Edifici di interesse tipologico o testimoniale (IT)
Sono edifici che conservano l'interesse tipologico, in alcuni casi risultano alterati attraverso interventi puntuali (introduzione di terrazzi, superfetazioni tergali e/o giustapposte, tettoie, scale improprie, aperture e/o rivestimenti incongrui, etc). Obiettivo è la salvaguardia della tipologia, quale testimonianza dei caratteri storici dell'edilizia rurale, attraverso interventi volti alla conservazione, al recupero ed al superamento delle condizioni di degrado. Gli interventi comprendono anche la modifica delle aperture esistenti e/o l'introduzione di nuove aperture purché in coerenza alle regole del tipo edilizio (collocazione, gerarchia, articolazione vuoti/pieni, assialità, complanarietà), nel rispetto delle specifiche limitazioni definite dalla categoria di intervento.
Per gli edifici riconosciuti "IT" la relativa categoria d'intervento è fino alla Rc2 - Riorganizzazione funzionale con limitati interventi incidenti sugli elementi strutturali come definita all'art. 12 comma 2 delle presenti NTA.

5. Edifici di scarso valore architettonico o che lo hanno perso a seguito di interventi (SV); tale classe comprende gli edifici che, seppur di matrice storica, hanno perso gran parte del loro valore architettonico e documentario a causa di interventi impropri e/o manomissioni. Obiettivo è la riqualificazione tipologica e formale dell'edificio volta al ripristino/recupero della leggibilità dei caratteri originari. Gli interventi di riqualificazione e ricomposizione tipologica possono comprendere anche ampliamenti in coerenza con il processo di crescita tipologica, subordinati alla riqualificazione complessiva dell'organismo edilizio e delle pertinenze.
Per gli edifici riconosciuti "SV" la categoria d'intervento è fino alla: Riqualificazione e ricomposizione tipologica (Rc3) come definita all'art. 12 comma 2 delle presenti NTA.
Sono inoltre ammessi interventi di ampliamento una tantum fino ad un massimo di 20 mq di superficie utile lorda per unità abitativa esistente alla data di adozione del PO, nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra. Detti ampliamenti non possono determinare un incremento delle unità abitative maggiore di uno rispetto alla situazione legittimamente esistente alla data di adozione del P.O.
Gli interventi di ampliamento degli edifici residenziali sono subordinati alla redazione di un progetto unitario di valorizzazione complessiva dell’organismo edilizio, comprensivo, oltre che della riqualificazione dei manufatti incongrui, anche delle necessarie operazioni di sistemazione dei manufatti pertinenziali e delle aree scoperte in coerenza con i valori paesaggistici e percettivi del contesto.
Attraverso un progetto unitario del tipo sopra descritto, sono inoltre consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con diversa collocazione e/o accorpamento dei volumi secondari o accessori presenti nell’area di pertinenza dell’edificio principale. Qualora tali interventi comportino un incremento maggiore di un'unità abitativa rispetto alla situazione esistente alla data di adozione del PO, o comunque il cambio d'uso interessi una SUL maggiore di 150 mq, sono subordinati a PDR

6. Edifici privi di valore (PV); In questa categoria sono compresi gli edifici che sono stati considerati privi di valore architettonico (PV), in quanto risultano tipologicamente estranei al territorio rurale, quali residenze extraurbane, ville, villette, condomini generalmente edificate post 1960.
Per gli edifici classificati PV La categoria d'intervento è fino alla Ristrutturazione edilizia ricostruttiva. Al fine di un miglioramento tipologico- formale e delle condizioni abitative, per gli edifici a destinazione residenziale al momento della adozione del P.O., sono ammessi ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 20 mq di superficie utile lorda per unità abitativa esistente alla data di adozione del PO. Detti ampliamenti non possono determinare un incremento delle unità abitative maggiore di uno rispetto alla situazione legittimamente esistente alla data di adozione del P.O. Gli interventi di ampliamento degli edifici residenziali sono subordinati alla redazione di un progetto unitario di valorizzazione complessiva dell'organismo edilizio, comprensivo, oltre della riqualificazione dei manufatti incongrui, anche delle necessarie operazioni di sistemazione dei manufatti pertinenziali e delle aree scoperte in coerenza con i valori paesaggistici e percettivi del contesto.
Attraverso un progetto unitario del tipo sopra descritto, sono inoltre consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con diversa collocazione e/o accorpamento dei volumi secondari o accessori presenti nell’area di pertinenza dell’edificio principale. Qualora tali interventi comportino un incremento maggiore di un'unità abitativa rispetto alla situazione esistente alla data di adozione del PO, o comunque il cambio d'uso interessi una SUL maggiore di 150 mq, sono subordinati a PDR.

7. Ruderi: Per gli edifici allo stato di ruder quali individuati dal PO nell’Allegato IV, ove non diversamente disposto negli elaborati di P.O., sono consentiti gli interventi volti al ripristino delle porzioni crollate e demolite, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione ai sensi art. 134 comma 1 lettera h p.to 4 della L.R. 65/14. Gli interventi dovranno dimostrare la compatibilità ed il rispetto dei caratteri storici, architettonici e tipologici originari, anche attraverso un linguaggio contemporaneo.
Per gli edifici non classificati quali ruderi ma che presentino porzioni crollate, è sempre ammessa la fedele ricostruzione delle stesse previa documentazione dell’originaria consistenze e caratteristiche, secondo modalità coerenti con la categoria di intervento assegnata all’edificio (cfr. Allegato IV).

8. Aree ex D5 e C1: Per gli edifici realizzati a seguito di precedenti previsioni di RU relative alle aree "D5" o "C1" sono ammessi gli interventi di cui al successivo art. 41 comma 11.

9. Per gli edifici non schedati e/o per i quali l'Allegato IV non evidenzi una specifica categoria di intervento, il P.O. assegna automaticamente le seguenti categoria di intervento, in relazione alla periodizzazione dell'edificato risultante dal Quadro Conoscitivo di P.S. o da altra documentazione a disposizione dell'Amministrazione Comunale:

  • Per gli edifici presenti al 1939 sono ammessi interventi fino al Restauro e risanamento conservativo.
  • Per gli edifici realizzati dopo tale data sono ammessi interventi fino alla Ristrutturazione edilizia ricostruttiva, nel rispetto del volume esistente.

La categoria di intervento di cui sopra potrà essere modificata dall'Amministrazione Comunale quale aggiornamento del quadro conoscitivo in sede di Variante di monitoraggio dello strumento urbanistico, sulla base di specifica documentazione che attesti le effettive caratteristiche, consistenza e stato di conservazione del patrimonio edilizio in oggetto, subordinatamente al parere favorevole della commissione edilizia comunale o di altro organo tecnico designato dall'AC.

10. Per gli edifici rurali abbandonati, come definiti dall’art. 1 della L.R. 3/2017, con esclusione degli edifici di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, sono possibili gli ampliamenti una tantum di cui all’art. 2 della legge regionale citata, anche comportanti il mutamento di destinazione d’uso nel rispetto dell’art. 41 comma 8 delle presenti norme.

11. Per gli edifici sparsi interni alle UTOE sono ammesse le destinazioni di cui all’art. 57 comma 5, con le limitazioni imposte dalla categoria di intervento definita nell’Allegato IV delle NTA.

12. Per gli edifici sparsi interni alle UTOE il PO individua le relative aree di pertinenza, per le quali valgono le disposizioni di cui all’art. 50 delle presenti NTA.

Art. 37 Disciplina del patrimonio edilizio esistente

1. Il P.O. disciplina il patrimonio edilizio esistente in territorio rurale in riferimento alla schedatura facente parte del Quadro Conoscitivo di P.O.

2. Il patrimonio edilizio di cui al comma 1 è individuato puntualmente nell'Allegato IV - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente. L'Allegato IV assegna ad ogni edificio la categoria di intervento, in base alla classificazione di cui al precedente art. 36; eventuali prescrizioni specifiche relative ai singoli edifici prevalgono rispetto alla norma di carattere generale.

3. All'interno dell'Allegato IV per ogni edificio, oltre alla categoria d'intervento, norma di riferimento ed alle eventuali prescrizioni specifiche sono richiamate le seguenti informazioni:

  • subsistema territoriale di Piano Strutturale;
  • appartenenza o meno ad un aggregato rurale;
  • appartenenza o meno ad un BSA;
  • presenza di vincolo architettonico ai sensi Parte II D.Lgs 42/04
  • presenza di vincolo paesaggistico ai sensi artt. 136 e 142 D.Lgs 42/04
  • presenza di Scheda Norma di Comparto - Allegato I alle NTA

Per gli edifici ricompresi in comparti oggetto di specifica Scheda Norma, le disposizioni contenute nella Scheda prevalgono sulla normativa generale di cui al presente articolo.

Per tutti gli edifici ricadenti all'interno delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA valgono le disposizioni di cui all'art. 55 delle presenti norme.

4. Nell'ambito della schedatura facente parte del Quadro Conoscitivo di P.O sono censiti manufatti denominati "minori", in molti casi costituiti da strutture precarie e/o pertinenziali prive di rilevanza urbanistica ed edilizia ai sensi Art. 137 LR 65/14. Per tali manufatti, qualora autorizzati, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 50 delle presenti norme. Qualora, nell'ambito degli interventi pertinenziali, di cui all'art. 135 comma 2 lettera e) della L.R. 65/14, sia prevista la demolizione e ricostruzione con spostamento e/o accorpamento di volumi secondari, tali interventi sono subordinati alla formazione di un progetto unitario di riqualificazione dell'area di resede pertinenziale. Il progetto dovrà dimostrare, attraverso specifiche analisi, la coerenza degli interventi proposti con i caratteri morfologici, tipologici e paesaggistici, con particolare riferimento alle relazioni di gerarchia fra edificio principale e manufatti secondari, alle visuali ed ai rapporti percettivi con il contesto, alla tutela dei caratteri tipologici ed architettonici dell'edilizia rurale. Gli interventi relativi ad edifici o manufatti ricadenti all'interno delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA devono essere attuati nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui all'art. 55 comma 5 delle presenti norme.

5. Per gli edifici non schedati e/o per i quali l'Allegato IV non evidenzi una specifica categoria di intervento, è stabilita la seguente disciplina, in relazione alla periodizzazione dell'edificato risultante dal Quadro Conoscitivo di P.S. o da altra documentazione a disposizione dell'Amministrazione Comunale:

  • Per gli edifici presenti al 1939 sono ammessi interventi fino al Restauro e risanamento conservativo.
  • Per gli edifici realizzati dopo tale data sono ammessi interventi fino alla Ristrutturazione edilizia ricostruttiva, nel rispetto del volume e della superficie esistente.

La categoria di intervento di cui sopra potrà essere modificata dall'Amministrazione Comunale quale aggiornamento del quadro conoscitivo in sede di Variante di monitoraggio dello strumento urbanistico, sulla base di specifica documentazione che attesti le effettive caratteristiche, consistenza e stato di conservazione del patrimonio edilizio in oggetto. Le categorie di intervento relative ad edifici o manufatti ricadenti all'interno delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA devono comunque tenere conto degli specifici valori da tutelare, in coerenza con i criteri e le disposizioni di cui al successivo art. 55.

6. Il Piano Operativo individua gli interventi finalizzati al superamento di specifiche condizioni di degrado, da attuarsi attraverso Piano di Recupero. Tali interventi sono individuati nella cartografia di P.O. e disciplinati dalle specifiche Schede Norma di cui all'Allegato I delle presentii NTA. Al fine di procedere alla riqualificazione in ambito rurale potranno essere individuate, anche su segnalazione di cittadini, ulteriori zone di recupero del patrimonio edilizio esistente connotate da particolari condizioni di degrado mediante aggiornamento del Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/14. All'interno di tali zone, che dovranno presentare le caratteristiche di cui alla L. 457/78, dovrà essere elaborato un PdR che in relazione alle caratteristiche tipologiche dei manufatti, definisca le operazioni progettuali finalizzate alla riqualificazione attraverso interventi di riuso delle volumetrie esistenti e con destinazioni da individuare tra quelle sopra definite come compatibili nel territorio rurale nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e del dimensionamento previsto dal Piano Strutturale, nonché delle disposizioni del PIT-PPR e del PTCP. Tali interventi non potranno determinare nuovo consumo di suolo e dovranno utilizzare riferimenti tipologici anche contemporanei nel rispetto del contesto rurale in cui si va ad operare. Il Piano di Recupero sarà convenzionato ed esteso all'intera proprietà oggetto di intervento, e comunque ad ambiti territoriali organici sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, e dovrà comprendere la realizzazione di interventi di sistemazione ambientale che garantiscano la riqualificazione complessiva dell'area ed il corretto inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico rurale.

Sezione IV SISTEMI INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICI

Art. 38 Infrastrutture viarie, mobilità e accessibilità, aree di sosta e parcheggi

1. Il PO fa riferimento alle componenti del sistema della mobilità e dell'accessibilità a carattere territoriale e locale come definite dal Regolamento di Attuazione n. 2/R/2007, ed in particolare:

  • le infrastrutture per la mobilità ed il trasporto pubblico (rete complessiva della viabilità comprensiva delle strade residenziali e delle piazze);
  • le infrastrutture per l'organizzazione della sosta (parcheggi pubblici e privati);
  • le infrastrutture a servizio dei pedoni (marciapiedi, spazi dedicati ed attrezzature utili alla segnalazione ed al superamento degli attraversamenti stradali e delle barriere architettoniche);
  • le infrastrutture per la mobilità ciclistica (piste ciclabili urbane ed extraurbane, attrezzature utili alla segnalazione ed alla regolazione degli attraversamenti stradali).

In caso di interventi di riqualificazione messi in atto da soggetti pubblici è sempre consentita una diversa organizzazione del Sistema della mobilità e accessibilità esistente e delle relative aree accessorie di cui al presente articolo, così come degli spazi per la sosta e del verde, nonché, più in generale, di tutti gli spazi e servizi di interesse generale.

2. Il Piano Operativo prevede la riqualificazione del subsistema funzionale delle infrastrutture attraverso la riconfigurazione e la differenziazione delle modalità di mobilità per un corretto equilibrio ed integrazione fra le diverse componenti. In particolare, l'Amministrazione Comunale promuove, attraverso le previsioni di riqualificazione e razionalizzazione del tessuto urbano, la separazione dei flussi veicolari di attraversamento da quelli a carattere locale ed urbano ed il potenziamento di sistemi alternativi della mobilità privata quali percorsi ciclo-pedonali a scala territoriale e urbana. Costituisce criterio prioritario nella riorganizzazione del sistema della mobilità urbana la più ampia accessibilità a disabili, anziani e bambini, anche attraverso un piano della mobilità protetta che preveda la pedonalizzazione delle aree di maggiore centralità urbana e l'uso di servizi di carattere collettivo, nonché la razionalizzazione della circolazione e della sosta, differenziando i flussi di attraversamento da quelli di carattere urbano.

In relazione al sistema della mobilità, costituiscono obiettivi del Piano Operativo:

  • riqualificazione del sistema delle relazioni interrotte;
  • regolamentazione dell'accessibilità articolata in relazione alle componenti della domanda (residenti, turisti, occasionali, ecc.) attratta/generata delle diverse zone urbane per ottimizzare le prestazioni della capacità offerta dalla rete infrastrutturale (strade e parcheggi); realizzazione di una rete tecnologica infomobility (pannelli a messaggio variabile, indicatori parcheggi, ecc.) per gli utenti della città;
  • potenziamento dell'offerta di sosta finalizzata a valorizzare i punti e le aree di maggiore attrazione della domanda garantendo un migliore livello di accessibilità;
  • riqualificazione della domanda dell'accessibilità al centro storico attraverso il potenziamento dell'offerta di sosta e la realizzazione di impianti meccanizzati di risalita per l'accesso alla collina di Poggio Imperiale;
  • potenziamento della rete dei percorsi pedonali per garantire una migliore connettività tra i diversi comparti urbani ed incentivare modalità di mobilità a impatto ambientale "zero";
  • interventi per migliorare i livelli di sicurezza della mobilità rispetto alle diverse modalità di trasporto (veicolare, ciclo-pedonale, ecc);
  • rafforzamento del trasporto pubblico per assicurare in particolare nei periodi di punta della domanda turistica un efficace livello di accessibilità tra le diverse zone urbane e una modalità di trasporto alternativa all'uso dell'auto, per mitigare gli effetti ambientali prodotti dal traffico veicolare urbano.

Tali obiettivi dovranno essere perseguiti, per quanto di competenza, sia nelle azioni di programmazione dell'Ente pubblico che nell'ambito degli interventi di riqualificazione/rigenerazione urbana di iniziativa privata convenzionata. La programmazione degli interventi di riqualificazione del sistema di mobilità, preferibilmente da attuarsi attraverso uno specifico Piano di Settore (PUMS), dovrà essere funzionalmente connessa con la valorizzazione ed il potenziamento del sistema del verde urbano e degli standard.
Per gli interventi di riqualificazione di Piazza Mazzini si fa riferimento al progetto PIU approvato ed in corso di attuazione.

3. Viabilità esistenti: L'Amministrazione Comunale, di concerto con gli altri eventuali soggetti competenti, definisce, anche attraverso la redazione di Piani di Settore, programmi di intervento che, coerentemente ai criteri adottati dalla legislazione nazionale vigente e dagli atti di pianificazione per la classificazione funzionale delle strade, consentano di migliorare il livello di servizio offerto tramite interventi infrastrutturali di adeguamento agli standard richiesti e/o di limitazione delle funzioni ammesse.
Interventi sulle strade extraurbane: per le strade dove non sono previsti specifici interventi di ristrutturazione sono comunque ammessi interventi di miglioramento e/o adeguamento (rettifiche di lieve entità ai raggi di curvatura realizzazione di piazzole di interscambio veicoli, adeguamento della pavimentazione stradale e della carreggiata) ai fini della messa in sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. Tali interventi potranno essere realizzati anche da soggetti consorziati previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
Interventi sulle strade urbane: il P.O. individua in cartografia i principali interventi di adeguamento e riqualificazione funzionale della viabilità urbana, da attuare nel quinquennio di validità dello strumento di pianificazione. Per le strade dove non sono previsti specifici interventi di ristrutturazione possono essere comunque attuati interventi di riqualificazione e/o adeguamento, da definire eventualmente anche nell'ambito del Piano Urbano del traffico o in sede di formazione dei Piani Attuativi definiti dalle Schede Norma, di cui all'Allegato I.

4. Percorsi pedonali e ciclabili: il P.O. individua in cartografia la rete dei percorsi pedonali e ciclabili esistenti e di progetto, opportunamente integrata con il sistema degli spazi pubblici e dei servizi di interesse collettivo. L'individuazione dei percorsi ha valore di riferimento per la programmazione delle successive fasi progettuali, e non comporta apposizione di vincoli espropriativi. La realizzazione delle infrastrutture di progetto potrà avvenire attraverso interventi pubblici e/o privati convenzionati, nel rispetto delle indicazioni di P.O. In sede di progettazione dovranno essere previsti opportuni interventi di inserimento ambientale e paesaggistico. La realizzazione di piste ciclabili dovrà interessare ambiti esterni alla vegetazione naturale e seminaturale e collocarsi di preferenza ai margini urbani o in terreni agricoli, in modo da evitare l’ulteriore frammentazione e assottigliamento dei corridoi ripari e fluviali, nel rispetto degli indirizzi per la rete ecologica del PIT-PPR.
Nell'ambito di tale sistema di percorsi è compresa anche l'ipotesi di risalita meccanizzata (tramite monorotaia inclinata o altra tipologia di trasporto) per l'accesso pedonale alla collina di Poggio Imperiale.

5. Parcheggi pubblici e privati: il P.O. individua il sistema delle infrastrutture per l'organizzazione della sosta, costituito dalla rete dei parcheggi pubblici e privati esistenti e di programma. Del sistema di cui al presente comma costituiscono parte integrante anche i parcheggi pertinenziali a servizio della residenza o di attività a carattere turistico ricettivo, produttivo e commerciale, anche se non specificamente evidenziati negli elaborati di P.O. La dotazione di parcheggi privati, in relazione alle diverse funzioni e fatte salve specifiche disposizioni relative a particolari ambiti e/o comparti urbanistici, dovrà essere garantita negli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia ed ampliamento volumetrico rispettando le dotazioni di cui alla L.122/89 (1 mq ogni 10 mc) e, qualora superiori, le seguenti superfici minime:

  • Residenziale: almeno due stalli per ogni alloggio con superficie maggiore di 50 mq, con specifico vincolo di destinazione, con esclusione delle zone A, del tessuto compatto di matrice otto novecentesca di cui all’art. 22 delle NTA e del tessuto di formazione recente di cui all’art. 23 delle NTA.
  • Commerciale al dettaglio: deve essere rispettata la dotazione di parcheggi pertinenziali e di relazione prevista dalla L.R. 62/18 e dalla normativa vigente. Per gli esercizi di vicinato all'interno dei centri urbani, in quanto ricorrono le condizioni di cui all'art. 28, lettere b) e c) del D.P.G.R. 15/R/2009, non sono richieste superfici destinate alla sosta di relazione, ad eccezione comunque delle attività di cui al punto successivo.
  • Centri di scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro: in aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti normative, gli spazi per il gioco con vincita in denaro e i centri di scommesse, anche in via non esclusiva, devono disporre di parcheggi di relazione a servizio della clientela, funzionale all'attività, anche in caso di variazione o ampliamento di attività esistente, in misura pari a mq 1,5 per ogni mq di superficie utile.
  • Attività di somministrazione alimenti e bevande: in aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative, le attività di somministrazione di alimenti e bevande di superficie utile superiore a 300 mq devono disporre di parcheggi di relazione a servizio della clientela, funzionale all'attività, anche in caso di variazione o ampliamento di attività esistente, in misura pari a mq 1,5 per ogni mq di superficie utile.
  • Direzionale e di servizio: mq 30 ogni 100 mq di SUL, salvo maggiori dotazioni richieste dalla normativa vigente in relazione al tipo di attività esercitata.
  • Attività turistico ricettive: mq 30 ogni 100 mq di SUL, salvo maggiori dotazioni richieste dalla normativa vigente in relazione al tipo di attività esercitata.

Le superfici minime sopra indicate dovranno sempre essere sempre arrotondate per eccesso secondo moduli di 12,5 mq (stalli singoli escluso spazi di manovra).
I parcheggi dovranno far parte di un progetto che riconsideri i rapporti con il tessuto e/o con il contesto paesaggistico. Il progetto dovrà sviluppare inoltre le sistemazioni a verde e le relative eventuali piantumazioni, nonché le dotazioni impiantistiche e di arredo. Al fine di una valutazione per il corretto inserimento sarà opportuno evidenziare il rispetto e la valorizzazione delle relazioni storiche, visive e percettive.
La destinazione d'uso di parcheggio pertinenziale deve essere oggetto di atto pubblico di vincolo da trascrivere nei registri immobiliari, a cura e spese dei privati proprietari nei casi previsti dalla L. 122/89. Qualora non sia possibile reperire la dotazione minima di parcheggi all'interno del lotto di intervento, è ammessa la realizzazione di tali superfici nell'ambito dell'isolato urbano di appartenenza, anche attraverso accordi tra privati. Valgono inoltre le disposizioni di cui alla L. 122/89 e s.m.i.

6. Aree ferroviarie: nelle aree di resede ferroviario sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati all'esercizio, alla gestione ed all'adeguamento del servizio ferroviario. Salvo specifica previsione del P.O., sono esclusi interventi di nuova edificazione. E' ammessa la realizzazione di impianti e volumi tecnici. Per l'edificio adibito a stazione ferroviaria ubicato in Piazza Mazzini sono consentite anche destinazioni a servizi e commercio di vicinato, funzionali e complementari all'attività principale. Per i fabbricati ricadenti all’interno delle aree di cui al presente comma aventi usi diversi da quelli attinenti alla funzione ferroviaria, gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria sono subordinati a parere favorevole dell’ente gestore dell’infrastruttura circa la compatibilità degli interventi proposti rispetto alla funzione ferroviaria in essere.

7. Le aree di cui al presente articolo sono assimilate alle zone omogenee F di cui al D.M. 1444/68.

Art. 39 Attrezzature, impianti tecnologici e servizi a rete

1. Le attrezzature, gli impianti tecnologici e i servizi a rete sono articolati dal P.S. in:

  • rete fognante;
  • rete idrica;
  • rete gas;
  • elettrodotti.

Per tali impianti/attrezzature valgono gli indirizzi e le prescrizioni definiti all' art. 18 delle Norme di P.O, nonché condizioni derivanti dalla VAS., oltre alle disposizioni di cui al successivo articolato.

2. Per i servizi a rete di cui al presente articolo sono consentiti interventi di adeguamento/riqualificazione e potenziamento attraverso progetti di iniziativa pubblica (Amministrazione Comunale, Enti gestori dei servizi, Società concessionarie, ecc) nel rispetto delle specifiche normative di settore, nonché interventi di iniziativa privata convenzionata collegati agli interventi di trasformazione disciplinati dalla Schede Norma di cui all'Allegato I. Al fine di salvaguardare l'assetto paesaggistico del territorio comunale, gli interventi definiti nell'Allegato I, che comportano la realizzazione di nuove linee a rete e/o l'estensione di quelle esistenti, dovranno necessariamente prevedere l'interramento delle stesse, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica che dovranno essere soggetti a specifica autorizzazione comunale.

3. Ove i servizi di urbanizzazione siano attuati congiuntamente alla realizzazione di comparti di trasformazione, le obbligazioni del privato in ordine alla esecuzione delle opere di urbanizzazione e delle sistemazioni sono stabilite da specifiche convenzioni sulla base dei criteri e delle modalità esecutive definite con delibera di consiglio comunale. Nella realizzazione degli interventi convenzionati, le opere di urbanizzazione devono essere eseguite almeno per la prima fase preliminarmente al rilascio dei permessi di costruire degli interventi edilizi.

4. Gli interventi di adeguamento e potenziamento delle infrastrutture a rete sono subordinati all'adozione di specifiche misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici, delle emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione dei suoli, nonché alla verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate possibilità di depurazione, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni del Piano Strutturale, nonché delle prescrizioni ambientali di cui al Titolo VI delle presenti Norme.

5. Servizi ed impianti tecnologici di pubblico interesse: in tali zone sono ubicate infrastrutture ed impianti tecnici di interesse generale, quali impianti di depurazione, impianti per il trasporto e la distribuzione di energia, acqua, gas, impianti di telecomunicazioni, impianti per la raccolta, la selezione ed il trattamento dei rifiuti, ecc. In tali zone il Piano Operativo si attua per intervento diretto previa approvazione dei relativi progetti esecutivi predisposti dall'Amministrazione Comunale o dagli Enti competenti. Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 27 comma 1.

Detti ambiti sono assimilati alle zone omogenee F di cui al D.M. 1444/68.

Art. 40 Impianti di distribuzione carburante

1. Le aree destinate a impianti di distribuzione carburanti esistenti sono individuate negli elaborati di PO. Le strutture esistenti potranno essere adeguate alle esigenze funzionali richieste dall'attività svolta, con interventi anche di ampliamento che comunque non portino ad incrementi della consistenza attuale superiori a quanto previsto ai successivi commi del presente articolo. Detti ambiti sono assimilati alle zone omogenee D di cui al D.M. 1444/68.

2. I progetti edilizi relativi ad interventi su queste aree dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico nonché di inserimento e arredo urbano.

3. La realizzazione di nuovi impianti, compresi gli impianti di ricarica per auto elettriche, è consentita nel rispetto dei requisiti e condizioni richieste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla L.R. 62/18 e relativo Regolamento attuativo. Sono escluse dalla realizzazione di nuovi impianti:

  • le aree di contesto dei corpi idrici e le aree di massima intervisibilità individuate nella Tav. 25 di PS;
  • le aree tartufigene e l'area destinata ad ANPIL individuate nella Tav. 9 di PS;
  • le aree di interesse paesaggistico ai sensi art. 136 e 142 D. Lgs 42/04.

4. I nuovi distributori di carburante, compresi gli impianti di ricarica per auto elettriche, potranno essere dotati anche di impianti di lavaggio e grassaggio, di servizi igienici ed eventuali altri locali di servizio o ristoro per una volumetria complessiva non superiore a mc. 500, con una altezza massima ambientale non superiore a ml. 3,50 escluse le pensiline per le quali è consentita una altezza ambientale di ml. 5,50. La superficie interessata complessivamente dall'intervento non potrà superare in nessun caso mq. 6.000.

Per gli impianti esistenti ubicati lungo la Superstrada Firenze - Siena, in considerazione dell'importanza della infrastruttura e dei relativi servizi, i parametri urbanistici di cui sopra sono incrementati fino ad una volumetria massima di 1200 mc ed una superficie complessiva dell'impianto non superiore a 10.000 mq. Ferma restando l'altezza massima pari a 3,5 m sul fronte strada (escluse pensiline), è ammessa sugli altri lati l'articolazione delle strutture su più livelli in funzione dell'andamento morfologico dell'area. Il progetto dovrà prevedere idonee soluzioni per il corretto inserimento paesaggistico degli interventi edilizi e delle aree scoperte, anche attraverso alberature di alto fusto e sistemazioni a verde.

5. Gli interventi di ristrutturazione che interessano impianti ubicati in aree interessate da beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 (D.M. 29/08/1970 G.U. 228 del 1970) devono essere realizzati nel rispetto del vigente PIT-PPR, con particolare riferimento alla disciplina d'uso di cui all'Elaborato 8B - Sezione 4.

CAPO III Sistema della Struttura agro-forestale

Sezione I Principi generali

Art. 41 Disciplina del Territorio Rurale

1. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti all'art.72 del P.S. ed in applicazione della L.R. 65/2014 Titolo IV Capo III (artt. da 64 a 83) il Piano Operativo disciplina le aree rurali del territorio comunale mediante disposizioni atte a garantire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio rurale (che costituiscono patrimonio collettivo), la tutela delle risorse produttive dell'agricoltura, il lavoro degli agricoltori, la qualità della vita degli abitanti.

2. L'ambito di applicazione della disciplina del territorio rurale, cosi come definito dalla L.R. 65/2014 e dall'art. 7 comma 4 del PS, corrisponde al territorio esterno al perimetro del territorio urbanizzato individuato nella TAV 28 di PS.
All’interno del territorio rurale come sopra definito, il PO distingue:

  1. a) Nuclei rurali di cui al precedente art. 35
  2. b) Aree di pertinenza degli edifici in territorio rurale di cui al successivo art. 50
  3. c) Aree ex D5 e C1 di cui al successivo comma 11
  4. d) Ambiti periurbani di cui al successivo art. 51
  5. e) Aree a funzione agricola di cui al successivo comma 3 punto a).
  6. f) Aree per attività estrattive di cui al precedente art. 34
  7. g) Strutture ricettive di cui al precedente art. 26
  8. h) Impianti tecnologici di cui al precedente art. 39
  9. i) Impianti di distribuzione carburante di cui al precedente art. 40

Gli ambiti di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e) sono assimilati alle zone omogenee E di cui al D.M. 1444/68. Per i restanti ambiti si rinvia all’articolato di riferimento.

3. La L.R. 65/2014 stabilisce che il territorio rurale è costituito da:

  1. a) aree agricole e forestali individuate come tali negli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica denominate "aree rurali";
  2. b) dai nuclei e insediamenti sparsi in stretta relazione con il contesto rurale denominati "nuclei rurali";
  3. c) dalle aree ad elevato grado di naturalità;
  4. d) da ulteriori aree che non ospitano funzioni agricole (e quindi non sono soggette alla disciplina del territorio rurale) ma non costituiscono territorio urbanizzato e che sono puntualmente elencate al comma 7 del presente articolo. L'introduzione di funzioni in queste aree è subordinata al parere della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/14.

4. Le strategie del PS per il RU (oggi PO) relative al territorio rurale sono individuate all'art. 72 del PS. In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 58 del PS, nel territorio rurale si dovranno realizzare, in via esclusiva, le attività agrosilvopastorali, quelle connesse ed integrative di queste ultime e quelle ritenute compatibili, così come definite dalla normativa vigente. Il PS individua quali attività agricole le seguenti:

  • la conduzione dei fondi agricoli a fini colturali e di pascolo,
  • la silvicoltura,
  • la raccolta dei prodotti del bosco e sottobosco,
  • il vivaismo anche forestale in campi coltivati,
  • gli allevamenti zootecnici,
  • gli impianti di acquacoltura ed ogni altra attività preordinata alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

L'attività agrituristica è attività connessa e complementare a quella agricola, ai sensi delle leggi vigenti in materia. In essa oltre all'ospitalità ed alla somministrazione di alimenti e bevande sono incluse attività didattiche e ricreative svolte da aziende agricole.

5. In coerenza con il PS (art 58) il P.O. individua all'interno del territorio rurale, come integrative a quelle agricole, oltre a quelle previste dalla normativa vigente, le seguenti attività:

  1. a) attività di valorizzazione, di degustazione e di vendita di prodotti tipici locali di produzione aziendale;
  2. b) attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnica e della forestazione;
  3. c) turismo ambientale
  4. d) attività faunistico-venatorie;

6. In coerenza con l'art.58 delle NTA di PS il PO definisce compatibili, mediante esatta localizzazione e previa valutazione della fattibilità sotto il profilo ambientale, paesaggistico e di rispondenza ai criteri insediativi degli strumenti di pianificazione, le seguenti attività:

  1. a) attività turistico ricettive;
  2. b) pensionati, cliniche e cimiteri per animali domestici;
  3. c) maneggi e pensioni per cavalli ed equini in genere;
  4. d) attività sportive, per il tempo libero, per la motorietà, ricreative compatibili con il territorio aperto anche non collegate con le aziende agricole o con le strutture turistico ricettive;
  5. e) attività di aviosuperficie nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  6. f) vivaismo;
  7. g) attività estrattive in conformità ai piani di settore della Regione Toscana e della Provincia di Siena;
  8. h) attività pubbliche e/o di interesse pubblico quali realizzazione di reti tecnologiche, opere di difesa del suolo, infrastrutture a servizio delle attività principali;
  9. i) produzione di energia, nel rispetto delle disposizioni del vigente PTCP e dal piano di settore provinciale.

Qualora la realizzazione e/o l'ampliamento delle attività di cui sopra comporti impegno di suolo non edificato, gli interventi sono subordinati a conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/14.

7. A seguito della Conferenza di Copianificazione tenutasi in data 18.11.2016, il P.O. individua le seguenti previsioni:

  • Comparto TR 1 - Riqualificazione Impianti bituminosi Ex Masini Loc. Campotatti
  • Comparto TR 2 - Impianti Sportivi Loc. Maltraverso
  • Comparto TR 3 - Club ippico l'Agrifoglio in Loc. La Caduta
  • Comparto TR 4 - Avio-superficie Loc. Piana di Fontana

I comparti di cui sopra sono disciplinati dalle specifiche Schede Norma di cui all'Allegato I delle NTA, in coerenza con le disposizioni di cui al successivo art.62.

8. All'interno del patrimonio edilizio esistente sono compatibili le seguenti funzioni:

  1. a) Residenziale;
  2. b) Artigianato di servizio compatibile con il tessuto residenziale, limitatamente alle attività artigianali tipiche e di interesse storico-culturale, di superficie massima non superiore a 300 mq;
  3. c) Commerciale al dettaglio, limitatamente ad esercizi di vicinato per la promozione e la vendita di prodotti tipici, di superficie massima non superiore a 300 mq;
  4. d) Attività di somministrazione di alimenti e bevande, di superficie massima non superiore a 200 mq;
  5. e) Direzionale e di servizio, limitatamente a studi professionali e attività di carattere culturale e associativo, purché integrate alla residenza e ad esclusione di attività di pubblico spettacolo e intrattenimento.

9. Il P.O., in coerenza con il P.S. ed ai sensi della LR 65/2014 e smi, individua:

  • I nuclei rurali, disciplinati all'art. 35 delle presenti norme ed identificati nelle tavv. 1 e 2 di P.O.
  • gli ambiti periurbani, disciplinati all'art. 51 delle presenti norme ed identificati nelle tavv. 1 e 2 di P.O.

10. Il P.O. individua inoltre le aree agricole interne alle UTOE, corrispondenti a parti di territorio che, pur ricadendo all'interno del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi art. 224 della L.R. 65/14, sono di fatto utilizzate per attività agricole da parte di imprenditori agricoli professionali. In tali aree si applica la disciplina di cui al presente Capo e sono assimilate alle zone omogenee E di cui al D.M. 1444/68.

11. All'interno del territorio rurale, il PO individua e delimita gli ambiti corrispondenti alle "Aree ex Zona di sostituzione - D5 e Zone di espansione C1", risultanti dall'attuazione delle previsioni del previgente RU. Per gli edifici presenti in detti ambiti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva nel rispetto dei volumi e delle superfici esistenti.

Sezione II DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DA PARTE DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

Art. 42 Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale

1. In coerenza con l'art. 70 della L.R. 65/14, l'installazione dei manufatti temporanei di cui al presente articolo è ammessa per gli imprenditori agricoli in tutto il territorio rurale ad esclusione delle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. e nelle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA ai sensi dell'art. 13.14 del vigente PTCP ed individuate nelle Tavv. 1 e 2 di PO; in tali ambiti è consentita l'istallazione di manufatti, oggetto del presente articolo, esclusivamente qualora non sussistono alternative localizzative e previa valutazione da parte della Commissione Comunale del paesaggio in coerenza con i criteri del PTCP.

2. Costituisce attività edilizia libera, soggetta a comunicazione, l'installazione per lo svolgimento dell'attività agricola di manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre aventi le suddette caratteristiche. La comunicazione è accompagnata dall'impegno alla rimozione dei manufatti entro la scadenza del biennio. L'installazione di questi manufatti è subordinata al rispetto delle condizioni ed alla presentazione della documentazione di cui all'art. 1 del Regolamento di attuazione n 63/R, con le limitazioni di cui al precedente comma 1.

3. L'installazione di manufatti aziendali e di serre i sensi dell'art. 70 comma 3 della L.R. 65/14 relativa all'installazione di serre e di altri manufatti aventi le caratteristiche di cui al comma precedente, ma per un periodo superiore a due anni costituisce attività edilizia soggetta a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 135 della L.R. 65/2014; l'installazione di tali manufatti è subordinata al rispetto delle condizioni ed alla presentazione della documentazione di cui al Regolamento di attuazione n 63/R art 2 lettera a, con le limitazioni di cui al precedente comma 1.

4. L'installazione di qualsiasi manufatto non temporaneo, comprese le serre fisse, necessario alla conduzione aziendale, che necessiti di interventi di trasformazione permanenti sul suolo di cui all'art. 70 comma 3 lettera b, è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 134 della LR 65/2014 ed è subordinata al rispetto delle condizioni ed alla presentazione della documentazione di cui al Regolamento di attuazione n.63/R art. 3, con le limitazioni di cui al precedente comma 1.

5. I manufatti di cui al presente articolo non possono essere inseriti nel computo dei beni aziendali e non possono essere trasformati o riutilizzati per uso diversi da quelli dichiarati. In caso di mancato rispetto, si applica il regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente.

6. L'imprenditore agricolo si impegna a mantenere i manufatti di cui ai commi 3 e 4 per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell'attività agricola. Al momento della presentazione della SCIA o del rilascio del titolo abilitativo si impegna alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.

Art. 43 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale

1. In relazione a gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale valgono le disposizioni di cui all'art.71 della LR 65/2014 e smi, ove compatibili con la disciplina di cui agli artt. 36 e 37 delle presenti norme.

2. Sul patrimonio edilizio esistente nelle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA, gli interventi dovranno essere attuati nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 55.

Art. 44 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti i seguenti interventi:

  • trasferimenti di volumetrie ed ampliamenti volumetrici riconducibili alle fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo precedente ad opera dell'imprenditore agricolo non professionale, limitatamente agli edifici classificati di categoria SV e PV ai sensi art. 36 delle presenti norme;
  • ristrutturazioni urbanistiche limitatamente agli edifici classificati di categoria PV ai sensi art. 36 delle presenti norme, nel rispetto del dimensionamento di P.S.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati a condizione che:

  • siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico - testimoniale;
  • siano rispettate le superfici fondiarie minime previste nel PTC.

3. Sul patrimonio edilizio esistente nelle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA e negli aggregati, i trasferimenti di volumetrie dismesse e/o incongrue di cui all'art. 72 della L.R. 65/14 dovranno essere coerenti con i caratteri morfologici, tipologici e paesaggistici dei beni interessati, con particolare riferimento alle relazioni di gerarchia fra edificio principale e manufatti secondari, alle visuali ed ai rapporti percettivi con il contesto, alla tutela dei caratteri tipologici ed architettonici dell'edilizia rurale. Dovrà essere limitata la dispersione insediativa ed il consumo di suolo dei trasferimenti volumetrici (preferibilmente esterni alle aree di pertinenza) e degli adeguamenti delle infrastrutture di servizio alle nuove attività. Tutti gli interventi dovranno inoltre essere attuati nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 55.

Art. 45 Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale e da parte di aziende che non raggiungono le superfici minime o non collegabili alle superfici fondiarie previste dal PTCP

1. La costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse, fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi.

2. Eventuali superfici aziendali ricadenti in altri ambiti di P.O. (p. es. zone a connotazione rurale interne alle UTOE) contribuiscono comunque al raggiungimento dei parametri minimi di cui al vigente PTCP, pur non potendo essere direttamente interessate dagli interventi edificatori.

3. In coerenza con l'art. 72 comma 3 delle NTA di PS, la costruzione di nuovi edifici rurali è consentita in tutto il territorio rurale, ad esclusione:

  • delle aree di contesto dei corpi idrici e delle aree di massima intervisibilità individuate nella Tav. 25 di PS;
  • delle aree tartufigene e dell'ANPIL individuate nella Tav. 9 di PS;
  • delle aree periurbane di cui al successivo art. 51.

Entro le pertinenze degli aggregati e dei BSA, nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi art. 136 D. Lgs 42/04, nelle aree di contesto dei crinali di cui alla Tav. 25 di PS e nelle aree periurbane di cui al successivo art. 51 (limitatamente ai nuovi annessi rurali) la costruzione di nuovi edifici è possibile solo a condizione che venga dimostrato, attraverso il Programma aziendale, che non esistono altre possibilità di localizzazione nel territorio aziendale e comunque previa valutazione di sostenibilità dell'intervento attraverso idonee analisi paesaggistiche in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti (ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive), nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13.13 del vigente PTCP.
La costruzione di edifici nell'area archeologico monumentale paesaggistica delle colline che circondano Poggibonsi, individuata nella tav. 26 di PS, è ammessa subordinatamente alla effettuazione di specifici indagini preliminari condotte da esperti archeologi. In sede di scavo di fondazioni od altre tipologie di opere in sottosuolo, dovrà inoltre essere garantita la presenza dell'archeologo, che dovrà redigere una relazione che evidenzi l'assenza o la presenza di reperti archeologici. In caso di ritrovamenti, ogni intervento è subordinato al nulla osta della Soprintendenza Archeologica.
Le aree di cui aL presente comma sono rappresentate nella tavola QC 3 Ambiti di tutela paesaggistica del territorio rurale individuati dal PS.

4. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo è subordinata:

  • all'approvazione da parte del Comune del programma aziendale presentato dall'imprenditore agricolo a titolo professionale, contenente la dimostrazione che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola;
  • all'impegno dell'imprenditore agricolo professionale a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC.

5. La realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo è subordinata al rispetto delle condizioni ed alla presentazione della documentazione di cui al Regolamento di attuazione n. 63/R artt. 4 e 5.
La dimensione massima ammissibile per ogni unità abitativa è stabilita in 150 mq di SUL; eventuali unità abitative aggiuntive rispetto alla prima dovranno costituire con essa un unico corpo edilizio e non potranno superare la superficie di mq 90 di SUL.
I nuovi edifici rurali ad uso abitativo dovranno conformarsi ai caratteri tipologici ed architettonici propri dell'edilizia rurale. In particolare:

  • dovranno essere ubicati in prossimità degli edifici e della viabilità esistenti, al fine di evitare l'apertura di nuove strade, ed il più vicino possibile ai servizi ed alle urbanizzazioni esistenti;
  • la loro realizzazione dovrà tener conto del contesto paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento alla presenza di sistemazioni idraulico agrarie, alla morfologia dei luoghi evitando alterazioni significative, di alberature e aree boscate di pregio naturalistico, alla presenza di particolari visuali panoramiche;
  • la tipologia edilizia dovrà essere ispirata a criteri di semplicità formale e costruttiva, sviluppata fino ad un massimo di due piani fuori terra con copertura a falde regolari (a capanna o a padiglione). In coerenza con i caratteri tipologici rurali, dovranno essere previste aperture con disposizione regolare sulle facciate, evitando forme e dimensioni incoerenti con il tipo e corpi aggiunti quali balconi, ecc.;
  • nella scelta delle finiture dovranno essere privilegiati materiali tipici quali coppi ed embrici per le coperture, intonaco per le superfici esterne dei paramenti murari, legno per i serramenti e gli infissi;
  • non è ammesso l'utilizzo di materiali finalizzati solo a funzione decorativa (es rivestimenti con mattoni a faccia vista, etc);

Fermi restando i parametri dimensionali massimi, sono ammesse soluzioni progettuali con caratteri tipologici ed architettonici diversi da quelli di cui ai punti precedenti, purché rivolte alla sperimentazione di linguaggi architettonici contemporanei in grado di instaurare relazioni di qualità con il contesto rurale e paesaggistico interessato. Al fine di garantire un adeguato livello qualitativo del progetto, l'intervento è subordinato alla preventiva acquisizione del parere favorevole della commissione paesaggistica comunale o di altro analogo organismo tecnico di valutazione istituito dall'Amministrazione Comunale.
Le soluzioni progettuali dovranno seguire criteri di sostenibilità ed ecoefficienza non solo nella ricerca di materiali idonei ma anche ponendo attenzione all'orientamento dell'edificio ed alla conseguente disposizione delle aperture ed alla organizzazione distributiva interna, in coerenza con le regole dell'edilizia storica.
Per quanto riguarda le sistemazioni esterne dovranno tener conto dell'inserimento nel contesto circostante e quindi mantenere una connotazione rurale sia per quanto riguarda la distribuzione delle funzioni che per la scelta delle specie; sono da preferire specie autoctone e siepi vive allevate in forma libera, materiali naturali o comunque non di forte impatto visivo.

6. La costruzione di nuovi annessi agricoli è soggetta all'approvazione da parte del Comune del Programma Aziendale secondo quanto previsto dall'articolo 74 della LR 65/2015, presentato dall'imprenditore agricolo, dove si dimostri che la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alle esigenze dell'impresa e alla capacità produttiva dell'azienda agricola; è inoltre soggetta all'impegno dell'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dal PTC. L'impegno è assunto a seguito dell'approvazione del programma mediante sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo.
Per i parametri dimensionali e le superfici minime necessarie, si fa riferimento al PTC della Provincia di Siena.

I nuovi annessi agricoli dovranno possedere caratteri tipologici ed architettonici tali da inserirsi correttamente nel contesto paesaggistico ed ambientale. In particolare:

  • i nuovi edifici dovranno essere ubicati in prossimità degli edifici e della viabilità esistente, al fine di evitare l'apertura di nuove strade ed il più vicino possibile ai servizi ed alle urbanizzazioni esistenti;
  • la realizzazione dei nuovi edifici dovrà tener conto del contesto paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento alla presenza di sistemazioni idraulico agrarie, alla morfologia dei luoghi, evitando alterazioni significative, di alberature e aree boscate di pregio naturalistico, alla presenza di particolari visuali panoramiche;
  • la tipologia edilizia dovrà essere ispirata a criteri di semplicità formale e costruttiva, in cui la forma deve essere strettamente correlata alla funzione che deve svolgere;
  • i progetti dovranno preferibilmente adottare soluzioni costruttive ispirate a criteri di sostenibilità ed ecoefficienza;
  • le sistemazioni esterne dovranno tener conto nell'inserimento nel contesto circostante e quindi mantenere una connotazione rurale sia per quanto riguarda la distribuzione delle funzioni che per la scelta delle specie; sono da preferire specie autoctone e siepi vive allevate in forma libera, materiali naturali o comunque non di forte impatto visivo. Per disposizioni di dettaglio si rimanda all'art 48 delle presenti norme.

7. Nuovi annessi agricoli necessari alle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma aziendale o di annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare di cui all'art.73 comma 5 della LR 65 sono consentiti alle condizioni di cui all'art.6 del Regolamento 63/R e rispettando le stesse caratteristiche di localizzazione e tipologiche degli annessi di cui al comma precedente.

8. La costruzione di nuovi annessi agricoli in assenza del programma aziendale da parte di aziende che non raggiungono le superfici minime previste dal vigente PTC di Siena è consentita a fondi sprovvisti di annessi agricoli o annessi agricoli di dimensioni inferiori a quelle stabilite nel presente articolo. In particolare le superfici di riferimento saranno la metà di quelle previste dal PTC sopra citato. Le dimensioni massime degli annessi saranno le seguenti:

  • 50 mq per colture orto florovivaistiche
  • 60 mq per vigneti e frutteti in coltura specializzata
  • 40 mq per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo
  • 35 mq più 100 per struttura stoccaggio cereali in silos o tettoia/protezione per foraggio
  • 25 mq bosco alto fusto, misto, pascolo, pascolo arborato, e castagneto da frutto.

La costruzione di nuovi annessi agricoli in assenza del programma aziendale, non collegabili alle superfici fondiarie previste dal vigente PTC di Siena è consentita nel caso di imprenditori agricoli (la cui impresa sia iscritta alla CCIAA) che esercitino in via prevalente, da almeno un anno, una delle seguenti attività:

  1. a) allevamento intensivo di bestiame
  2. b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  3. c) allevamento di fauna selvatica;
  4. d) cinotecnica;
  5. e) allevamenti zootecnici minori.
  6. f) allevamento di equidi.

La prevalenza dell'attività si intende verificata quando l'attività supera i 2/3 della produzione lorda vendibile agricola conseguita.
Gli annessi relativi alle attività di cui alle lettere b) c) e d) del presente comma, da realizzare dietro la presentazione di documentazione attestante la comprovata necessità, potranno avere dimensioni massime di 25 mq, con altezza massima 2,50 ml in gronda, e comunque rispettare l’altezza massima di ml 3,50 al colmo;
Il numero massimo di animali allevati in modo intensivo, di cui al punto a) del presente comma, non potrà superare 100. Per quanto riguarda l’allevamento di equidi, di cui alla lettera f) , la superficie fondiaria mantenuta in produzione minima per capo non potrà essere inferiore a 1 ha.

9. La costruzione degli annessi non soggetti al rispetto delle superfici fondiarie minime è consentita a condizione che:

  • le aziende agricole non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) e che i terreni non provengano da frazionamenti di aziende successivi alla data di adozione del Piano Strutturale;

10. Il progetto degli annessi di cui al presente articolo dovrà essere accompagnato da adeguata documentazione agronomica redatta da tecnico abilitato che verifichi la sussistenza delle condizioni preliminari che determinano la necessità dell’intervento. In particolare la relazione tecnica specificherà i dati su cui è basato il dimensionamento proposto, le infrastrutture utilizzate, il rispetto delle distanze dalle case e dai centri abitati nel caso degli allevamenti, di disponibilità della risorsa idrica, le modalità di smaltimento dei reflui, ecc. Dovrà altresì evidenziare il rispetto delle norme sul benessere animale e sulla tutela delle risorse ambientali dall'inquinamento, precisando la tipologia, il dimensionamento e la localizzazione delle strutture accessorie necessarie (abbeveratoi, mangiatoie, recinzioni, concimaie, sistemi di raccolta e smaltimento degli effluenti dove necessari, ecc.).

11. Per il conseguimento del titolo abilitativo relativo agli annessi di cui al precedente comma 8 sarà necessaria la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo da registrare e trascrivere nelle forme di legge a cura e spese del proponente che dovrà impegnarsi a:

  • mantenere la coltivazione della superficie agricola utilizzata e l'allevamento dei capi che hanno dato diritto alla realizzazione dell'annesso;
  • non alienare separatamente dal fondo l'annesso da realizzare;
  • mantenere le pertinenze agricole del fondo
  • rendere autonoma la fornitura di acqua per l'irrigazione;
  • smantellare l'annesso al cessare delle condizioni che ne hanno determinato la realizzazione.

12. Allevamento di avicunicoli e ovicaprini. Le aziende agricole che svolgono l'attività di allevamento di avicunicoli e ovicaprini, dotate di almeno un ettaro di superficie agricola utilizzata al netto delle tare, dei resedi di progetto e delle aree naturali o non coltivabili, possono realizzare annessi tenendo conto dei seguenti parametri inderogabili:

Tipo di allevamento A B C D E
Manufatto Sup. coperta netta disp. per capo adulto equivalente Sup. scoperta minima per capo adulto equivalente n. max. capi adulti equivalenti per ettaro di SAU/ anno massimale capi adulti equivalenti tot./anno per allevamento Annesso Superficie coperta netta per un allevamento che raggiunga il massimale colonna D
Ovicaprini Latte e carne Pecore o capre e allievi 2 2,5 13 40 25mq.
Stanza del latte, magazzino cella frigo, infermeria e vendita
Ariete o montone (rapporto massimo 1/20 femmine) 3
Cunicoli Riproduttrice con prole 0,7 5 100 200 25mq.
Magazzino, infermeria, celle frigo e vendita
Coniglio da ingrasso 0,2 10
Avicoli Galline ovaiole 0,2 4 200 400 25mq.
Magazzino, infermeria, celle frigo e vendita
Polli da ingrasso 0,15 4
Altri avicoli (tacchini, anatre, oche ecc.) max 15 kg peso vivo/mq 15 1 UBA 2 UBA 25mq.
Magazzino, infermeria, celle frigo e vendita

Nel calcolo delle superfici di annesso realizzabili devono essere considerati tutti i capi allevati dall'azienda alla data della richiesta. È necessario tenere conto degli animali in accrescimento da quantificare, tramite appropriati coefficienti di conversione, in unità o frazioni di unità di capo adulto, sia per quanto concerne il dimensionamento, sia nella verifica del numero massimo di capi allevabili.

I massimali si intendono per azienda e per ettaro. Nel caso di allevamenti di diverse specie animali, il massimo di capi per ettaro e per allevamento si intende raggiunto quando risulti pari a uno la somma dei quozienti ottenuti per ogni specie, dividendo il numero di capi adulti equivalenti allevati, per il numero massimo dei capi adulti equivalenti per ettaro e per allevamento definiti in tabella.

13. Allevamento di fauna selvatica. Deve essere mantenuta una densità di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca (ISPRA) e di seguito indicati:

Fauna Superficie coperta mq/capo
Fagiano dai 30 ai 60 giorni 0,5
dai 30 ai 60 giorni 0,25
Pernici oltre 60 giorni 1
oltre 60 giorni 1

14. Apicoltura. Le aziende che esercitano l'apicoltura dotate di almeno un ettaro di superficie agricola utilizzabile e di un allevamento di minimo 25 arnie possono realizzare un annesso per la lavorazione del miele, compreso il deposito ed il locale smielatura ed eventuali spazi di rimessa e magazzino secondo i seguenti parametri:

numero arnie/alveari Superficie coperta
da 25 a 50 40 mq. per un ettaro di superficie agricola utilizzata
oltre 50 + 0,8 mq/arnia fino a un massimo di 80 mq. di annesso con minimo 2 ettari di superficie agricola utilizzata

15. Selvicoltura. Per le aziende silvicole che fanno la trasformazione/lavorazione e vendita del legname tagliato, in possesso di una superficie superiore a 20 ettari è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri a uso rimessa /laboratorio di superficie coperta massima di 60 mq.

16. Cinotecnica. Fermo restando il rispetto delle disposizioni della L.R. 59/2009 (Norme per la tutela degli animali), valgono le seguenti condizioni specifiche:

  • le distanze minime da osservare sono pari a: ml. 150 da abitazioni e case sparse; ml. 250 da centri abitati, insediamenti turistici e attrezzature collettive; ml. 50 da abitazioni al servizio delle aziende cinotecniche (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria). Al fine del rispetto delle distanze dai fabbricati residenziali in ordine alle problematiche di carattere igienico-sanitario e acustico, dovrà essere sempre preventivamente acquisito il parere della competente USL;
  • i locali per l'attività cinotecnica devono avere una capacità atta contenere un numero di cani non inferiore a 5 e non superiore a 20 unità e inoltre:
    • la dimensione fondiaria minima dell'area da utilizzare a canile deve garantire un standard minimo di 100 mq. per cane;
    • ogni singolo cane deve avere a disposizione un box di dimensione minima di 8 mq., coperto con tettoia, dei quali 2 mq. isolati termicamente;
    • è ammessa la costruzione di un ulteriore unico annesso di Superficie Coperta massima di 30 mq., oltre a 1 mq. per ogni cane eccedente i 20, necessario per la logistica (infermeria/degenza, sala parto, magazzini, cucina, ufficio, stanza lavaggio, servizi e spogliatoio per il personale addetto); tale annesso deve avere planimetria di forma geometrica semplice, preferibilmente rettangolare, e altezza massima (così come definita dall'art. 18 del Reg. 64/2013, recepito nell'Appendice al Regolamento Edilizio comunale con D.C.C. n. 6/2014) di 2,70 ml., con tetto a capanna o ad una falda;
    • tutti i manufatti devono essere realizzati in materiale smontabile e reversibile, di facile rimozione;
    • la recinzione di delimitazione dell'area del canile deve essere realizzata in rete a maglia sciolta adiacente a siepe sempreverde di idonea altezza per isolarlo dall'ambiente circostante;
    • deve essere posta particolare attenzione alle norme igienico e sanitarie e allo smaltimento dei liquami, evitando ogni contaminazione della rete idrica superficiale; l'eventuale approvvigionamento dei servizi a rete sarà a completo carico dei concessionari e per la loro ubicazione resta comunque indispensabile la richiesta di parere preventivo di fattibilità al Comune e alla USL di competenza.

17. Lavorazione del latte

Lavorazione del latte (caseificio) Latte trasformato giornalmente in quintali (q) Superficie Coperta massima
fino a 1 q 60 mq.
oltre 1 q fino a 10 q + 20 mq/q
oltre 10 q fino a 100 q + 15 mq/q

19. Non sono consentiti locali interrati.

20. Le sistemazioni esterne devono prevedere essenze arboree idonee, finalizzate ad integrare dal punto di vista paesaggistico le nuove strutture con il contesto agricolo esistente.

21. Eventuali piazzali di carico e scarico devono essere realizzati impiegando materiali coerenti al contesto, adeguati al recupero delle acque meteoriche ai fini di destinare l'acqua a scopo irriguo dell'azienda ed essere dimensionati sulle base delle esigenze aziendali in riferimento ai flussi di transito dei mezzi.

22. Gli annessi realizzati ai sensi del presente articolo, nel periodo di svolgimento delle attività, entrano nel computo del patrimonio edilizio esistente con funzione agricola.

Art. 46 Programma Aziendale

1. Le caratteristiche del Programma Aziendale sono definite all'art. 74 della LR 65/2014 e dal Regolamento 63/R artt.8 e 9, le cui condizioni devono essere rispettate.

2. Il Programma Aziendale assume valore di Piano Attuativo laddove siano previsti interventi di nuova edificazione superiori a 1000 mc o interventi di ristrutturazione urbanistica diversi da quelli previsti dall'art. 43 comma 2 delle presenti Norme.

3. In coerenza con l'art. 57 di PS, nell'ambito delle aree a funzione agricola, gli strumenti operativi della pianificazione, i programmi aziendali, i progetti finalizzati alla acquisizione di atti abilitativi edilizi o di autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico dovranno prevedere, quali opere di miglioramento agricolo e ambientale:

  • la conservazione, tutela e restauro del paesaggio agrario costituito dalle sistemazioni colturali tradizionali, dalle colture promiscue tradizionali, con particolare riferimento ai tessuti agrari con prevalenza dell'olivo e del promiscuo posto a corona o comunque in prossimità degli edifici rurali (ville, fattorie, edifici poderali) o sui crinali; ai tessuti agrari con colture miste posti nei ripiani travertinosi, ai prati pascolo con alberi isolati; ai tessuti agrari di pianura e di fondovalle in cui le sistemazioni idraulico agrarie sono direttamente influenzate dalla idrogeomorfologia del territorio;
  • la conservazione e la tutela delle piantate residuali, come gelsi, filari di vite arborata, aceri a spalliera, in particolare se poste a bordo strada (sia principale che campestre), sul limitare dei campi coltivati, lungo la rete scolante o comunque visibili dalla viabilità;
  • la conservazione e la tutela degli alberi isolati;
  • il mantenimento della vegetazione igrofila spontanea naturale (non infestante) lungo i fossi e le canalette (es. salici, canneti, etc.),
  • il mantenimento della vegetazione arborea ed arbustiva lungo la viabilità sia principale che campestre, e posta sul limitare dei campi coltivati, i ciglioni e le scarpate, (alberi, arbusti e specie erbacee tradizionali);
  • la conservazione e la tutela delle sistemazioni idraulico-agrarie. Il recupero delle sistemazioni idraulico agrarie laddove queste si presentino completamente degradate (crolli totali) può avvenire anche con soluzioni alternative purché le tecniche costruttive e l'utilizzo del materiale siano coerenti con il contesto paesaggistico sia dal punto di vista ecologico, storico-culturale e percettivo-visivo, e migliorative dal punto di vista idrogeologico;
  • a conservazione e la valorizzazione dei manufatti di antica formazione sia nella loro efficienza che come testimonianze storico-culturali;
  • il mantenimento dei caratteri della viabilità campestre, nonché la conservazione ed il recupero/ripristino della viabilità storica.

Sezione III DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALL'IMPRENDITORE AGRICOLO

Art. 47 Manufatti per attività agricola amatoriale o per ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie art. 78 della LR 65/2014

1. I manufatti di cui all'art.78 della L.R. 65/2014 possono essere destinati:

  1. a) allo svolgimento delle attività di agricoltura amatoriale al fine di mantenere l'assetto paesaggistico ed agrario del territorio comunale;
  2. b) per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie;

2. L'installazione dei manufatti per agricoltura amatoriale di cui alla lettera a del precedente comma è consentita all'interno di tutto il territorio rurale ad esclusione:

  • delle aree di contesto dei corpi idrici e delle aree di massima intervisibilità individuate nella Tav. 25 di PS;
  • dell'area archeologico monumentale paesaggistica delle colline che circondano Poggibonsi individuata nella tav. 26 di PS;
  • delle aree tartufigene e dell'area destinata ad ANPIL individuate nella Tav. 9 di PS;
  • delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali BSA di cui al successivo art. 55.

Entro le pertinenze degli aggregati e nelle aree di contesto dei crinali la costruzione è possibile solo a condizione che venga dimostrato che non esistono altre possibilità di localizzazione nel fondo agricolo, e comunque previa valutazione di sostenibilità dell'intervento attraverso idonee analisi paesaggistiche in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti (ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive), nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13.13 del vigente PTCP.

L'installazione dei manufatti è consentita alle seguenti condizioni:

  • E' ammessa la realizzazione di un solo manufatto per ciascun fondo agricolo o unità poderale, a qualunque titolo condotti, purché risultante da frazionamento della proprietà antecedente a 10 anni prima della presentazione della domanda salvo modeste rettifiche di confine;
  • sul fondo, che può essere costituito anche da appezzamenti non contigui, non siano presenti edifici o se presenti, non raggiungano la superficie massima prevista dalle presenti norme e non siano stati oggetto di mutamento della originaria destinazione d'uso agricola. In questo caso la superficie consentita è la differenza tra la massima e quella esistente.
  • la superficie agricola mantenuta in produzione non sia inferiore a mq 1000 mq di orto, oliveto, vigneto o frutteto, quale risultante da apposita relazione da allegare alla richiesta di autorizzazione.
  • il manufatto sia destinato esclusivamente al ricovero degli attrezzi agricoli necessari per la coltivazione e la manutenzione del fondo o ad attività connesse (stoccaggio temporaneo dei prodotti coltivati, ecc.).

La documentazione da allegare all'istanza è presentata dal titolare o dal proprietario del fondo o dell'azienda agricola deve contenere:

  • la descrizione delle motivate esigenze in relazione al tipo di attività esercitata sul fondo;
  • le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, nel rispetto delle disposizioni tipologiche e dimensionali di cui al presente articolo;
  • l'impegno alla manutenzione dell'area per tutto il periodo di esercizio dell'attività agricola sul fondo;
  • la verifica della conformità, alle disposizioni delle presenti Norme di P.O.;
  • l'impegno alla rimozione del manufatto ed alla rimessa in pristino dei luoghi al cessare dell'attività o in caso di trasferimento di proprietà parziale del fondo;

I manufatti in oggetto avranno una dimensione correlata alla superficie del fondo come di seguito specificato:

  • per fondi con superficie complessiva compresa tra 1000 mq e 5.000 mq è ammessa la realizzazione di un annesso di mq 15;
  • per fondi con superficie complessiva compresa tra 5001 e 10.000 mq è ammessa la realizzazione di un annesso di mq 25;
  • per fondi con superficie complessiva superiore a 10.000 mq è ammessa la realizzazione di un annesso di mq 30;

La realizzazione dei manufatti d cui sopra è soggetta a SCIA in coerenza con l'art. 13 comma 2 e 3 del Regolamento di attuazione 63/R.

Gli annessi agricoli di cui al presente articolo non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono. In caso di accorpamento di due fondi limitrofi la superficie complessiva di eventuali annessi presenti non potrà comunque superare la superficie massima fissata dal presente articolo.

Non è consentita l'edificazione di nuove strutture nel caso della preesistenza di altri volumi o manufatti che dovranno essere prioritariamente recuperati. Se la superficie di tali manufatti non raggiungesse le superfici massime consentite, sarà possibile incrementarle fino alle dimensioni massime di cui sopra, purché il manufatto finale presenti i requisiti di cui a questo articolo.

3. I manufatti di cui al presente comma dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • dovranno essere realizzati in legno con strutture semplicemente ancorate al suolo;
  • l'altezza del manufatto non potrà superare i ml 2,50 in gronda, e comunque rispettare l'altezza massima di ml 3,50 al colmo;
  • la copertura, a capanna, dovrà avere pendenza massima del 33% ed essere coerente con le caratteristiche del manufatto e con il contesto circostante, preferibilmente secondo sistemi tradizionali documentati.
  • non è ammessa la realizzazione di servizi igienici o l'allacciamento alla rete idrica.

E' ammessa la realizzazione di una finestra, che dovrà essere posta ad altezza minima di m 1,50 dal piano di calpestio (altezza del davanzale o bordo inferiore).
Il pavimento dovrà essere realizzato preferibilmente in terra battuta oppure con materiali appoggiati sul terreno.

4. Ai sensi del DPGR 63/R art. 13 comma 3, la realizzazione di manufatti destinati al ricovero di animali domestici per utilizzazione familiare e amatoriale e per esigenze venatorie di cui alla lettera b del comma 1 è consentita a condizione che tali attività rimangano per caratteristiche e dimensioni nell'ambito privato, con esclusione di qualsiasi attività a fini commerciali e/o agonistici. L'installazione di tali manufatti è consentita all'interno di tutto il territorio rurale ad esclusione:

  • delle aree di contesto dei corpi idrici e delle aree di massima intervisibilità individuate nella Tav. 25 di PS;
  • dell'area archeologico monumentale paesaggistica delle colline che circondano Poggibonsi individuata nella tav. 26 di PS;
  • delle aree tartufigene e dell'area destinata ad ANPIL individuate nella Tav. 9 di PS;
  • delle aree di interesse paesaggistico ai sensi art. 136 D. Lgs 42/04;
  • delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali BSA di cui al successivo art. 55;
  • delle aree periurbane di cui al successivo art. 51.

Entro le pertinenze degli aggregati e nelle aree di contesto dei crinali la costruzione è possibile solo a condizione che venga dimostrato che non esistono altre possibilità di localizzazione, e comunque previa valutazione di sostenibilità dell'intervento attraverso idonee analisi paesaggistiche in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti (ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive), nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13.13 del vigente PTCP.

Tali manufatti dovranno essere realizzati secondo criteri di decoro e riqualificazione ambientale e dovranno avere dimensione strettamente commisurata al tipo ed al numero degli animali da custodire, nel rispetto delle specifiche norme nazionali, regionali o provinciali finalizzate alla tutela del benessere degli animali ed alla corretta conduzione degli stessi. I manufatti di ricovero cani, qualora non ubicati in aree pertinenziali di edifici esistenti, dovranno essere localizzati ad una distanza minima (misurata a raggio) di ml. 100 rispetto a civili abitazioni di altra proprietà. La superficie di pertinenza del terreno minima per l'installazione di una struttura per il ricovero di cani è pari a 300 mq. La superficie massima è pari a mq. 8 per ogni cane (fino ad un massimo di 3 cani) o mq. 6 per ogni cane in più e comunque nel rispetto delle norme che regolamentano il benessere degli animali nonché le norme vigenti in materia veterinaria, ferma restando la possibilità di realizzare in adiacenza uno spazio scoperto recintato di superficie massima pari a 4 mq per ogni cane; la recinzione non dovrà superare l'altezza di ml. 2,00.

Per gli animali domestici di grossa taglia (equini) il numero massimo di esemplari consentito è quattro. La superficie di pertinenza minima per l'installazione di una struttura per il ricovero di cavalli è pari a 2000 mq. La superficie minima dei manufatti destinati al ricovero dei cavalli è pari a mq. 3x3 per animale nel rispetto dalle norme che regolamentano il benessere degli animali, quella massima è pari a mq 14. Per il ricovero del fieno sono consentiti ulteriori spazi di mq. 6 per ogni animale, con altezza pari a quella del box.

La documentazione da allegare all'istanza è presentata dal titolare o dal proprietario del fondo e deve contenere:

  • la descrizione delle motivate esigenze in relazione al genere ed al numero di animali che intende ospitare nel fondo;
  • le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, nel rispetto delle disposizioni della normativa nazionale e regionale in materia di benessere animale;
  • la dimostrazione della necessità di dotare i manufatti di allacciamento alla rete elettrica, idrica ed allo smaltimento dei rifiuti.
  • l'impegno al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia dell'area e delle strutture ospitanti gli animali per tutto il periodo di esercizio dell'attività sul fondo;
  • la verifica della conformità, alle disposizioni delle presenti Norme di P.O.;
  • l'impegno alla rimozione del manufatto ed alla rimessa in pristino dei luoghi al cessare dell'attività o in caso di trasferimento di proprietà parziale del fondo
  • la presentazione di una documentazione attestante l'impegno alla rimozione del manufatto ed alla rimessa in pristino dei luoghi al cessare dell'attività, o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo;

Tali manufatti devono essere progettati e realizzati senza che sia alterato lo stato dei luoghi, pertanto sono vietati i seguenti interventi:

  • realizzazione di nuove viabilità;
  • abbattimento di alberi, siepi o muretti;
  • modifica delle sistemazioni idraulico-agrarie esistenti.

E' consentita la recinzione delle superfici contermini all'annesso solo nel caso di piccoli allevamenti di animali da cortile per l'utilizzazione familiare e dotate di schermatura vegetazionale.

La realizzazione dei manufatti per il ricovero di animali domestici di cui al presente comma è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al regolamento n 63/Rart.13.

5.L 'installazione dei manufatti relativi alle attività venatorie è consentita all'interno di tutto il territorio rurale ad esclusione:

  • delle aree di contesto dei corpi idrici e delle aree di massima intervisibilità individuate nella Tav. 25 di PS;
  • dell'area archeologico monumentale paesaggistica delle colline che circondano Poggibonsi individuata nella tav. 26 di PS;
  • delle aree tartufigene e dell'area destinata ad ANPIL individuate nella Tav. 9 di PS;
  • delle aree di interesse paesaggistico ai sensi art. 136 D. Lgs 42/04;
  • delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali BSA di cui al successivo art. 55;

Entro le pertinenze degli aggregati e nelle aree di contesto dei crinali la costruzione è possibile solo a condizione che venga dimostrato che non esistono altre possibilità di localizzazione.
Dei manufatti per le esigenze venatorie deve essere garantito l'inserimento nel contesto paesaggistico circostante, sfruttando, a tal fine, eventuali dislivelli esistenti, viabilità e quinte di verde esistenti, queste ultimi da integrare con specie autoctone o naturalizzate.

6. I manufatti per agricoltura amatoriale autorizzati antecedentemente alla data di approvazione della IX Variante di RU (inclusi quelli per i quali è stato concluso il procedimento di sanatoria entro tale data) possono essere mantenuti in via definitiva dietro presentazione di istanza che dimostri il rispetto dei parametri dimensionali di cui al precedente comma 2 .

Art. 48 Mutamento della destinazione d'uso degli edifici

1. Nel patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale sono ammesse le destinazioni d'uso di cui all'art. 41 delle presenti norme.

2. Ferme restando le limitazioni al mutamento della destinazione d'uso agricola di cui all'articolo 81 della L.R. 65/14, gli interventi che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali sono consentiti previa sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale nella quale siano individuate anche le aree di pertinenza degli edifici (art. 83 L.R. 65/2014). Per le aree di pertinenza di dimensione inferiore ad un ettaro si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 comma 5 della L.R. 65/14.

3. Non possono comunque subire trasformazione della destinazione d'uso in residenza:

  • i manufatti che non raggiungano, anche a seguito degli interventi, superficie utile abitabile pari o superiore a 60 mq;
  • i manufatti che non raggiungano, anche a seguito degli interventi, i requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa e dal regolamento edilizio vigenti; le deroghe previste dal vigente RE per gli edifici ai quali è attribuita la categoria del restauro conservativo sono applicabili anche agli edifici ai quali è attribuita la categoria di intervento RC1, qualora non vi siano altre possibilità di soddisfacimento dei requisiti richiesti;
  • i manufatti costituiti da materiali precari e/o tettoie, ecc.;
  • le serre di qualunque tipologia.

I requisiti e le caratteristiche di cui al presente comma devono essere verificati con riferimento allo stato legittimo alla data di adozione del Piano Operativo.

4. Nel mutamento di destinazione d'uso a residenza, o negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che comportano un aumento di unità abitative rispetto all'esistente, la superficie minima di ciascuna unità abitativa non potrà essere inferiore a 60 mq di superficie utile lorda.

Negli interventi che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola, per gli edifici dotati di resede pertinenziale dovrà comunque essere mantenuta una superficie utile minima a destinazione non residenziale e/o accessoria finalizzata al mantenimento delle aree pertinenziali e/o agricole, nel rispetto dei parametri e dei criteri di cui all'art. 50 delle NTA e comunque in misura non inferiore a 8 mq per unità abitativa.
Tali superfici potranno essere reperite anche all’interno di spazi comuni a più unità abitative; in tal caso le superfici minime potranno essere calcolate in misura ridotta del 50% rispetto a quelle riferite alle singole unità abitative

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83 comma 2 della L.R. 65/14, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e la ricostruzione di manufatti agricoli e contestuale mutamento della destinazione d'uso non possono comunque determinare aumento della superficie utile lorda legittimamente esistente.

Nel caso di accorpamento di volumi ad unità immobiliari esistenti con costituzione di nuove unità abitative, non si potrà avere più di una unità immobiliare in incremento rispetto allo stato di fatto.

Sezione IV DISCIPLINA PER LA TUTELA PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO RURALE

Art. 49 Buone pratiche di sistemazione ambientale e paesaggistica

1. Il PO in coerenza con gli obiettivi del PS, con le prescrizioni del PIT paesaggistico e del PTC, definisce gli indirizzi e prescrizioni che consentano la valorizzazione e la tutela dell'intero territorio e delle sue risorse culturali, architettoniche, paesaggistiche ed ambientali, attraverso il mantenimento e la riqualificazione degli assetti paesaggistici ed ambientali esistenti.

2. Gli indirizzi e le prescrizioni di cui al presente articolo definiscono un insieme di regole e di buone pratiche agronomiche finalizzate a salvaguardare il paesaggio rurale, la stabilità, l'equilibrio idrogeologico e le capacità produttive dei suoli agrari.

3. In coerenza con il PS art. 57 (invarianti strutturali) in tutti i paesaggi caratterizzati da attività agricola la riproducibilità della risorsa è affidata alle regole di buona conduzione dei suoli e degli agro ecosistemi, con riferimento ai Criteri di gestione obbligatoria (CGO) e alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) definiti per l'erogazione dei contributi, dalle politiche agricole dell'UE e aggiornati dalla Regione Toscana (cd.condizionalità).

4. Prescrizioni ambientali - Le norme di cui al presente comma dovranno essere rispettate nell'attuazione degli interventi pubblici e privati che incidano sui caratteri ambientali e paesaggistici del territorio rurale. Tali norme potranno essere ulteriormente dettagliate nella redazione o nell'adeguamento dei Regolamenti Comunali previsti dalla legislazione vigente (Regolamento Edilizio, Regolamento di polizia rurale e di polizia idraulica, ecc.), nonché nella predisposizione di specifici strumenti.

  • Reticolo idraulico superficiale:
    • I proprietari dei fondi hanno l'obbligo di effettuare interventi di manutenzione della rete idraulica, secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche funzionali, morfologiche e materiali della rete di drenaggio, o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a interventi alterativi o mancata manutenzione;
    • E' da garantire e tutelare la funzione drenante della rete idrica minore (fosse e scoline)che costituisce un elemento importante in risposta agli eventi meteorici e per il ruolo di collegamento ecologico, soprattutto se i fossi e le scoline sono inerbite. E' fatto obbligo di mantenere in efficienza le esistenti sistemazioni idraulico-agrarie; è vietata (salvi i casi autorizzati da specifiche leggi o regolamenti) l'eliminazione, l'interruzione, la riduzione o la ricolmatura di fossi e fossette destinati allo sgrondo delle acque, nonché di ogni altra opera di sistemazione idraulico agraria, quali terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti e muri a secco. Indipendentemente dalla maglia sono da tutelare e controllare le sistemazioni idraulico-agrarie.
    • I laghetti, gli stagni e gli specchi d'acqua, di dimensioni limitate, sono da tutelare per il ruolo che assumono nella conservazione della diversità biologica del territorio.
  • Strade vicinali e poderali:
    • Le strade vicinali e poderali, qualora non di proprietà pubblica, devono essere mantenute da parte dei proprietari e, qualora di uso pubblico, dai relativi consorzi; gli interventi di manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche funzionali, morfologiche e materiali dei percorsi, o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a mancata manutenzione od a interventi alterativi.
    • è vietata l'alterazione del tracciato, se non per modifiche non significative a brevi tracciati in adiacenza ad edifici abitativi, della giacitura e delle caratteristiche formali e materiali delle strade vicinali e poderali. Per la viabilità in loc. Sassa è ammessa la realizzazione di un tracciato stradale alternativo come individuato negli elaborati grafici di PO, di dimensioni analoghe al percorso esistente e con sistemazione con fondo naturale, a condizione che sia garantita la percorrenza pedonale e ciclabile del percorso preesistente.
    • è consentita ed incentivata la manutenzione ordinaria della viabilità poderale ed interpoderale a fondo naturale, a condizione che non comporti modificazione nell'ampiezza e nella finitura, inoltre nel caso di viabilità poderale e interpoderale a fondo asfaltato, o comunque pavimentato, è consentita ed incentivata anche la manutenzione straordinaria comprendente anche interventi di ripristino del manto stradale con particolare riferimento ai manti realizzati in acciottolato. Sono fatti salvi gli interventi necessari per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso.
    • E' ammesso il recupero di antichi tracciati, strade poderali, interpoderali o vicinali, dietro la presentazione di idonea documentazione comprovante la loro esistenza.
    • La realizzazione di nuove strade potrà essere ammessa solamente all'interno del perimetro aziendale per comprovate esigenze produttive oppure all'interno di un piano complessivo di valorizzazione degli itinerari turistico-naturalistici (tratti di raccordo di percorsi esistenti, ecc.) o per interventi di rilevante interesse pubblico.
  • Tutela del suolo - Livellamenti e rimodellamenti:
    • i livellamenti e rimodellamenti sono vietati se non a seguito di motivata relazione tecnica che dimostri il miglioramento delle condizioni pedologiche, agronomiche, e di stabilità dei versanti.
    • E' consentito il lieve modellamento del terreno per uniformare la superficie lavorabile ed evitare controtendenze dannose al regolare deflusso delle acque. Il suolo fertile superficiale, asportato dalle zone di sterro, dovrà essere accumulato a parte e ridistribuito uniformemente sull'intera superficie al termine dei livellamenti.
    • E' vietata la demolizione, la modificazione e la manomissione, anche parziale, dei muri di contenimento a secco (muretti a secco) esistenti.
    • E' vietata ogni modificazione morfologica, anche parziale, del sistema dei ciglionamenti in terra. Eventuali interventi di modifica sono soggetti alla presentazione di una adeguata documentazione progettuale, completa di documentazione fotografica e relazione tecnica, comprovante la necessità dell'intervento, la compatibilità dell'intervento medesimo con le caratteristiche ambientali dei luoghi, la messa in sicurezza del tratto di versante interessato mediante adeguate verifiche di stabilità, la non modificazione dell'assetto idraulico del versante stesso.
    • Gli interventi che prevedano l'esecuzione di sbancamenti di tratti di versante, l'esecuzione di scavi localizzati o trincee, che impegnino estensioni di terreno superiori a 500 mq nelle zone di versante e 1000 mq nelle zone di fondovalle devono essere accompagnati da una adeguata documentazione progettuale, completa di fotografie e relazione firmata da tecnico abilitato, comprovante la necessità dell'intervento, la compatibilità dell'intervento medesimo con le caratteristiche ambientali dei luoghi, la messa in sicurezza del tratto di versante interessato, la stabilità dei fronti di scavo mediante adeguate verifiche, la non modificazione dell'assetto idraulico del versante.
    • Sono vietati gli interventi di qualsiasi natura che interferiscano con il sistema di condotti ipogei e delle cavità sotterranee. Qualora esistano comprovate esigenze di messa in sicurezza di opere o manufatti esistenti che rendano indispensabili interventi che interessino le cavità sotterranee, ciò dovrà avvenire previa presentazione di adeguata documentazione progettuale, completa di relazione tecnica che, oltre ad illustrare il contesto geologico ed idrogeologico locale, individui gli elementi progettuali volti a minimizzare l'impatto dell'opera con l'ambiente sotterra.
  • Alberi, filari alberati e siepi:
    • Sono sottoposti a tutela i filari di alberi (non solo cipressi), gli alberi isolati aventi valore di segno territoriale, le alberature disposte lungo strade pubbliche e private o lungo i confini di proprietà, aventi valore storico e ambientale. L'eventuale abbattimento di queste piante é ammesso per motivi fisiologici, fitosanitari, di instabilità, documentati da relazione firmata da tecnico abilitato.
    • Gli esemplari arborei abbattuti dovranno essere ripristinati con esemplari della stessa specie, quando possibile. Gli interventi di manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche peculiari degli elementi in oggetto, o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a mancata manutenzione od a interventi alterativi.
    • Le presenze arboree e vegetazionali non colturali quali siepi, filari residui, alberi isolati devono essere mantenute oppure sostituite in caso di attacchi fitopatologici. Il garantire un alto livello di diversità floristica, vegetazionale e faunistica favorisce la presenza di corridoi ecologici essenziali per lo sviluppo delle comunità faunistiche.
    • È da tutelare la presenza delle siepi, che devono essere formata da uno strato di alberi, arbusti di varia altezza e vegetazione erbacea lasciati crescere in forma libera. Per la costituzione di siepi sono da preferire piante autoctone, rustiche, che producono frutti e/o foglie appetiti da animali selvatici; che favoriscono la permanenza e/o la moltiplicazione dell'entomofauna utile; con fioritura ricca e/o differenziata nel tempo, per favorire i pronubi selvatici; con chioma favorevole alla nidificazione, alla protezione e al rifugio dell'avifauna utile; in quota percentuale sempreverdi per assicurare anche d'inverno protezione e rifugio. Le siepi incrementano la varietà biologica di un ambiente e costituiscono rifugio per gli animali soprattutto se multistrato; svolgono inoltre una preziosa protezione nei confronti dell'erosione eolica e idrica per cui è opportuno incentivarne la presenza.
    • E’ vietato l’utilizzo di specie non autoctone o autoctone ma particolarmente invasive ai sensi art. 80 comma 7-8-9 della L.R. 30/2015, anche in recepimento della normativa comunitaria inerente le specie alloctone
    • Gli interventi sul patrimonio boschivo comunale dovranno essere effettuati nel rispetto di PTC e della L.R. n.39/2000 "Legge forestale della Toscana", nonché del suo Regolamento di Attuazione.
    • Il perimetro del bosco individuato negli elaborati di P.O. ha valore ricognitivo in relazione alla scala in cui è redatta (1:10.000), di conseguenza, attraverso una relazione tecnica ed una cartografia di maggior dettaglio, redatta da professionista abilitato, si potrà dimostrare una diversa perimetrazione.
    • Non sono presenti nel territorio comunale formazioni boschive planiziarie; nel caso, successivamente a questo atto, ne fossero individuate delle aree, in coerenza le prescrizioni del PIT con valore di piano paesaggistico, in esse non saranno ammesse nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo al loro interno ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile.
  • Manufatti di interesse storico documentario: Per i manufatti quali tabernacoli, fonti, ponticelli, muri a secco, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione, restauro, ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite, la sostituzione di parti eventualmente realizzate con materiali soggetti a più o meno rapidi processi di deterioramento, ovvero degli elementi tecnologici. Gli interventi di riqualificazione devono tenere conto dell'intorno ambientale nel quale il manufatto è collocato, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto.
  • Elementi da sottoporre a tutela e valorizzazione sono la rete ecologica, le aree boscate e le loro fasce ecotonali, gli agroecosistemi tradizionali identificati con le tessiture agrarie a maglia fitta di pregio per la maggiore complessità e biodiversità che le caratterizza. Una particolare importanza per la tutela della biodiversità è rivestita dalla "rete ecologica" e, all'interno di questa, dall'area individuata dal PS per l'istituzione di un'ANPIL, quale perimetrata nella Tav. 9 di P.S. e nelle Tavv. 1 e 2 di P.O.
  • Aree tartufigene: In queste aree, quali perimetrate nella Tav. 9 di P.S. e nelle Tavv. 1 e 2 di P.O., oltre agli indirizzi e prescrizioni di legge, sono vietati interventi che non si riferiscano a pratiche colturali di salvaguardia o di miglioramento della tartufaia e del suo ecosistema. A questo fine sono ammesse le opere facenti parte di specifico progetto di coltivazione della tartufaia approvato dall'Ente competente. Nell'area tartufigena sono comunque vietati interventi di nuova edificazione, permanente o temporanea, apertura di strade di qualsiasi tipo e sezione, passaggio di infrastrutture a rete interrate, drenaggi, pozzi perdenti, i cambi di destinazione d'uso dei suoli e qualsiasi altro intervento estraneo alla coltivazione, in grado di alterare in provvisoriamente o permanentemente l'area tartufigena. Le pratiche agricole ordinarie sono realizzate alla distanza minima di 10 metri dalla tartufaia o comunque tale da non creare disturbo al suo ecosistema.

5. Direttive ambientali e paesaggistiche - Gli indirizzi di cui al presente comma definiscono un insieme di regole e di buone pratiche agronomiche finalizzate a salvaguardare il paesaggio rurale, la stabilità, l'equilibrio idrogeologico e le capacità produttive dei suoli agrari. La salvaguardia degli elementi di ruralità di tutto il territorio deve essere perseguita attraverso:

  • il mantenimento del ruolo dell'agricoltura sia come elemento di tutela del paesaggio sia come fattore economico e di stabilità della biodiversità ambientale.
  • la valorizzazione della diversità degli ambienti e dei paesaggi.
  • la diversificazione del paesaggio quale elemento essenziale per la conservazione della biodiversità animale e vegetale a livello di specie, di habitat, di serie di vegetazione e di paesaggio.
  • la tutela ed il controllo della tessitura agraria nelle sue trasformazioni, in quanto considerata una risorsa sia sotto il profilo paesaggistico che sotto quello della stabilità e della difesa del suolo (per tessitura agraria si intende l'insieme degli elementi fisici e vegetazionali che compongono il disegno del suolo e del paesaggio agrario).
  • la tutela integrale della tessitura agraria a maglia agraria fitta, in quanto garantisce una adeguata strategia di difesa del suolo, di valorizzazione del contesto paesaggistico e costituisce una condizione ecologica essenziale in un'ottica di biodiversità.
  • nelle zone a maglia fitta (cfr Tav. 22 PS) deve essere perseguita la massima tutela delle sistemazioni idraulico-agrarie, con possibilità di adeguati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo tali da ridurre la capacità della rete scolante, che non prevedano l'eliminazione della viabilità campestre.
  • deve essere almeno garantita la tutela delle zone a maglia media (cfr Tav. 22 PS) evitando ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo. Si rende opportuno, al fine di una adeguata strategia di difesa del suolo e di valorizzazione del contesto paesaggistico.
  • devono essere valorizzati e recuperati tutti gli elementi che costituiscono memoria storica del territorio e che costituiscono il paesaggio agrario, quali: l'assetto fondiario, la viabilità vicinale e poderale, la rete idraulica di drenaggio superficiale, i manufatti e gli elementi naturali di pregio storico, architettonico ed ambientale.

6. Opere di sistemazione ambientale conseguenti alla deruralizzazione - In coerenza con le disposizioni di cui alla LR 65/2014 e smi, art. 83 comma 5, il PO definisce che gli interventi di sistemazione ambientale conseguenti alle deruralizzazioni di edifici con pertinenza superiore ad 1ha, devono garantire il mantenimento od il ripristino della connotazione rurale dei luoghi, con particolare riferimento ad aree e percorsi di uso o fruizione pubblica, anche sotto l'aspetto percettivo. A titolo esemplificativo, si potranno prevedere interventi del tipo sotto elencato:

  • ripristino della viabilità poderale, interpoderale e vicinale pubblica
  • ripristino di rete superficiale di scolo, di sistemazioni idraulico-agrarie
  • ripristino di piccoli manufatti esterni di valenza storica (pozzo, cisterna, edicole..)
  • ripristino del sistema della rete ecologica mediante siepi arboree ed arbustive, vegetazione di contesto ed alberature di corredo.
  • piantagione di alberi di specie autoctona o naturalizzata.
  • piantagione o ripristino di siepi

Art. 50 Prescrizioni per la sistemazione degli spazi esterni degli edifici in territorio rurale

1. Si intende per area o resede pertinenziale lo spazio esterno ad uso esclusivo o comune a più unità abitative non utilizzabile autonomamente da esse. Le aree di pertinenza degli edifici in territorio rurale sono individuate nelle Tavv. 1 e 2 di PO in conformità alle indicazioni di cui alla Tav. 13 di PS. Tale individuazione costituisce un riferimento che deve essere valutato e verificato alla scala di dettaglio del singolo edificio o complesso edilizio. L'effettiva delimitazione ed estensione dell'area di resede pertinenziale deve essere individuata mediante la lettura delle relazioni spaziali e funzionali con gli edifici collegati, con particolare riferimento alla morfologia, alla presenza di segni territoriali, ad elementi fisici (delimitazioni materiali, siepi, piantumazioni recinzioni, ecc.). In ogni caso non fanno parte del resede pertinenziale le aree stabilmente adibite a colture agricole o boscate.

2. Le aree di pertinenza di cui all'art. 77 della L.R. 65/14, relative ad edifici per i quali si preveda il mutamento della destinazione d'uso devono comprendere almeno le pertinenze storiche dell'edificio come risultanti dalla documentazione storica esistente e comunque devono fare riferimento a limiti naturali o esistenti quali strade, ciglioni, siepi.

3. In coerenza con le disposizioni di cui L.R. 65/14 e smi , art.68 lettera b ed art. 77, la sistemazione degli spazi esterni di edifici di nuova edificazione, e degli edifici facenti parte del patrimonio edilizio esistente (anche quando oggetto di deruralizzazione) deve essere consona alla ruralità dei luoghi in cui l'edificio si colloca. In ogni caso non dovrà prevedere soluzioni di tipo urbano quali ad es. grandi prati verdi (che richiedono irrigazione per lunghi periodi) con bordi fioriti, che, in ogni caso non corrispondono a tessere di paesaggio agrario toscano.

4. Nella sistemazione degli spazi esterni degli edifici rurali deve essere conservata la leggibilità della ruralità del resede soprattutto per il patrimonio di valore storico. Nel caso di complessi di valore storico, nei quali sono ancora riconoscibili le caratteristiche di impianto originario, compresa la presenza di manufatti minori, l'organizzazione degli spazi aperti e i sistemi di accessibilità costituiscono un valore da conservare:

  • salvaguardando le relazioni tra gli spazi aperti ed edifici;
  • mantenendo le pavimentazioni e le caratteristiche delle sistemazioni a terra;
  • conservando gli elementi di relazione con il contesto (accessi principali, di servizio, filari alberati).
  • Rispettando i rapporti gerarchici, tipologici e di organizzazione spaziale fra edifici principali, annessi e manufatti secondari, anche nell'ambito di eventuali interventi di ricostruzione e/o accorpamento di manufatti incongrui e/o degradati.

5. Gli accessi devono essere adattati alle forme del paesaggio ed all'importanza del complesso e/o aggregato. Nelle sistemazioni dei complessi edilizi esistenti e nella creazione di nuovi le strade d'accesso devono essere tracciate in coerenza con la topografia dei luoghi, la vegetazione e gli altri elementi del paesaggio. Le strade d'accesso e gli spazi intorno agli edifici residenziali dovrebbero avere un trattamento diversificato dalla viabilità e dagli spazi di servizio attorno all'azienda agricola. E' preferibile evidenziare gli accessi delle aziende dalla strada pubblica utilizzando una segnaletica non invadente. Quando non occultino punti di vista aperti sul paesaggio, è preferibile localizzare i parcheggi in prossimità dei punti di accesso, occupando la minor superficie possibile e armonizzando pavimentazioni e vegetazione al contesto generale.

6. Il progetto degli spazi esterni e dell'edificato deve essere articolato attraverso un progetto unitario. Le pavimentazioni dovranno essere limitate ai casi strettamente necessari e realizzate con materiali e colori integrati nel contesto. Per gli spazi di piccole dimensioni contigui alla residenza sono preferibili le pavimentazioni con un aspetto naturale (acciottolato, pietra); per gli spazi di grandi dimensioni, funzionali alle attività agricole è preferibile l'utilizzo di sistemazioni permeabili di tipo tradizionale. Sono da evitare superfici asfaltate o in cemento grezzo e l'utilizzo di pavimentazioni più propriamente urbane.

7. E' essenziale usare correttamente la vegetazione per l'inserimento del costruito nel paesaggio rurale, dato che costituisce l'elemento principale della configurazione dei paesaggi agrari. A tal fine è necessario:

  • Conservare le formazioni vegetali esistenti tipiche dei luoghi: gli alberi isolati, le siepi campestri esistenti in quanto possono ancorare visualmente il sito d'intervento al proprio contesto.
  • Riconoscere, al fine di poter stabilire cosa conservare, la vegetazione strutturante del paesaggio e della riconoscibilità di un insediamento rurale; questo riconoscimento deve fungere da modello per l'insediamento di nuove aziende, che dovrebbero ispirarsi alle formazioni esistenti nel contesto circostante riprendendone la scala, interpretandone le forme e utilizzando "linguaggi vegetali" simili.
  • Utilizzare la vegetazione come strumento progettuale per migliorare la qualità degli insediamenti, per unificare, fungere da collante; la vegetazione deve essere usata come elemento strutturante di un progetto unitario da sviluppare in relazione all'edificato, sia esistente che di progetto.
  • Riconoscere la vegetazione presente negli insediamenti esistenti per prendere ispirazione ed armonizzare i progetti con gli elementi del paesaggio.

8. Sistemazione spazi esterni per gli annessi: gli elementi che richiedono un'attenzione maggiore dal punto di vista del loro inserimento nel contesto sono gli spazi necessari per lo svolgimento delle attività aziendali che devono essere progettati in modo da garantire funzionalità, qualificazione paesaggistica, immagine aziendale. La vegetazione dovrebbe essere utilizzata non solamente in funzione della mitigazione degli interventi ma quale componente essenziale della qualità e dell'immagine dell'azienda. Una progettazione unitaria tra edifici e piante può consentire un migliore inserimento ambientale, oltre che a mitigare l'impatto visivo dei manufatti. Le forme, i colori e i materiali degli impianti devono essere studiati in relazione al loro inserimento in un contesto rurale, non solo in relazione alla loro tecnologia. Le coloriture o i materiali dovranno essere prescelti privilegiando i colori neutri.

9. Opere di sistemazione ed arredo del territorio rurale:

  • Al fine di tutelare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio rurale il Regolamento Edilizio potrà prevedere una specifica disciplina in merito alla realizzazione di opere di arredo ed illuminazione, pavimentazioni esterne, sistemazioni vegetazionali, siano esse di servizio alla viabilità che a pertinenze private e il Regolamento di Polizia Rurale potrà ulteriormente prevedere un'apposita disciplina in merito all'estensione delle superfici atte ad essere recintate in rapporto delle diverse esigenze di produzione agricola e di allevamento.
  • Al fine di proteggere le colture che caratterizzano il territorio comunale è consentita la recinzione dei fondi agricoli, da realizzare nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
    • le recinzioni dovranno essere realizzate in rete metallica non plastificata e pali di castagno, senza cordolo continuo e di altezza non superiore a ml 1,80 dal suolo;
    • la rete dovrà avere maglia rettangolare (minimo 15x20)  o quadrata  (minimo 15x15). Inoltre le recinzioni saranno dotate in basso di passaggi per la fauna minore, di dimensioni di 20x20 cm, da prevedere almeno ogni 50 metri lineari1 I pali dovranno essere in castagno, di 12-15 cm di diametro.
    • le recinzioni dovranno essere dotate di varchi pedonali ,rappresentati anche da cancelli apribili, in corrispondenza della viabilità aziendale e campestre.
    Sono altresì consentite recinzioni con filo elettrificato.
  • E' ammessa la recinzione delle aree strettamente pertinenziali ai fabbricati residenziali in zona agricola, con siepi vive autoctone, staccionate in legno o con rete a maglia sciolta non plastificata con sostegni preferibilmente lignei o metallici, prive di cordolo a terra. L'altezza non potrà mai superare i m. 1,50. Tali siepi dovranno essere miste, allevate nella loro forma naturale e non rigidamente potate in forma obbligata; sono da preferire siepi costituite da alberi ed arbusti di specie autoctone, in quota percentuale sempreverdi e caducifoglie per migliorarne la naturalità visiva ed ecologica.
  • E' ammessa la recinzione delle aree rurali destinate e necessarie all'allevamento da parte dell'imprenditore agricolo. Ai fini della individuazione delle modalità costruttive, valgono le prescrizioni di cui al punto precedente, fatta salva, per comprovate esigenze produttive e di sicurezza, la realizzabilità del cordolo a terra.
  • E' ammessa la recinzione delle aree rurali da parte delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie. Le recinzioni possono riguardare superfici che rappresentino al massimo il 10% dell'intera estensione consecutiva delle aree aziendali. Ai fini della individuazione delle modalità costruttive, valgono le prescrizioni di cui al punto precedente fatta salva, per comprovate esigenze produttive e di sicurezza, la realizzabilità del cordolo a terra.
  • E' ammessa la recinzione nei modi di cui al punto precedente, nonché la realizzazione di piccoli recinti con un'altezza massima di m 1,60, per la custodia di animali da cortile e da compagnia. Mentre è consentito il frazionamento dei recinti, per la custodia separata di animali di specie diversa, è fatto divieto di realizzare più recinti sulla medesima area. Non è ammesso che la recinzione del manufatto sia separata rispetto al recinto per gli animali.
  • Le recinzioni di cui ai punti precedenti devono essere interamente rimosse allorché cessi l'attività di allevamento, ovvero la detenzione degli animali da cortile o da compagnia.
  • Per i casi in cui le recinzioni superino la lunghezza complessiva di m. 1.000 esse dovranno essere dotate di appositi varchi in relazione alle esigenze di protezione e di intervento antincendio.
  • La messa in sicurezza di arginature esistenti potrà avvenire con la tecnica della terra armata, di ingegneria naturalistica o con altri analoghi sistemi.
  • Ai soli fini di stabilità delle scarpate potranno essere ammessi muri a secco di pietra locale.
  • I cancelli dovranno essere leggeri, avere un disegno semplice, consono alla ruralità dei luoghi.
  • La realizzazione di piscine e vasche d'acqua è consentita nelle aree di pertinenza degli edifici, a destinazione abitativa e/o turistica, purché non comportino alterazioni della morfologia dei luoghi, con la sola esclusione degli scavi necessari alla realizzazione del corpo vasca, che dovrà risultare contenuto nel livello del terreno, o comunque in quota non superiore ai 50 cm dal piano di campagna. La superficie massima consentita non potrà essere superiore a 80 mq per le residenze private e di 100 mq per le attività agrituristiche o di tipo turistico-ricettivo. I locali tecnici per gli impianti di filtrazione dovranno essere completamente interrati o reperiti nell'interno del patrimonio edilizio esistente (compreso eventuali spogliatoi e servizi). E' preferibile l'utilizzo di coloriture della vasche tali da inserirsi nel paesaggio, privilegiando le tonalità del verde scuro, nonché quelle del blu cobalto. Eventuali diverse soluzioni dovranno essere motivate in sede progettuale, in relazioni alle specificità del contesto paesaggistico. Le pavimentazioni collegate alle piscine dovranno essere limitate alle superfici strettamente necessarie alla fruizione, in materiali e colori integrati al contesto. La sistemazione degli spazi tra gli edifici e la piscina dovrà essere oggetto di uno specifico elaborato progettuale, in cui sia illustrato ed appaia chiaramente, il corretto inserimento nel contesto territoriale e paesaggistico e la relazione con gli edifici, nonché la percezione visiva dai punti panoramici di intervisibilità dell'intorno territoriale. E' preferibile la realizzazione di biopiscine/biolaghi per favore l'integrazione del manufatto con il paesaggio. Tali soluzioni non sono tenute al rispetto delle superfici massime di cui sopra, in relazione alle loro specifiche caratteristiche; la loro superficie non potrà comunque superare i 200 mq.
    Per edifici o complessi di edifici, pertinenze e parti di uso comune caratterizzati da unitarietà e autonomia funzionale, oppure derivati dal frazionamento di complessi ed aggregati rurali, è consentita la realizzazione di una sola piscina, da ubicare in uno spazio comune idoneo. E' vietata la realizzazione di piscine fuori terra e la copertura delle piscine con qualsiasi tipo di struttura, anche amovibile.

10. Nell’ambito delle aree di pertinenza degli edifici esistenti, con esclusione delle aree di cui all’art. 55 delle presenti norme, è ammessa la realizzazione di volumi tecnici interrati per impianti di energie rinnovabili.

Art. 51 Ambiti periurbani

1. Negli ambiti periurbani, di cui alla LR 65/2014 e smi, art. 67, non sono ammessi interventi di nuova edificazione, al fine di riqualificare e tutelare la percezione paesaggistica dell'ingresso alla città di Poggibonsi. Per preservare la connotazione agricola residuale di questo ambito è ammessa comunque l'installazione di annessi per attività agricole amatoriali o aziendali di cui al precedente art. 47.

Capo IV Sistema del Paesaggio

Art. 52 Disciplina degli aspetti paesaggistici

1. Con deliberazione n. 37 del 27 marzo 2015 il Consiglio Regionale ha approvato il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico. Ai sensi dell'art.18 della Disciplina di Piano del PIT, a far data dalla pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del Piano:

  1. a) le prescrizioni, e le prescrizioni d'uso e le direttive contenute nella disciplina relativa allo Statuto del territorio prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, negli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette, nei piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale;
  2. b) le direttive contenute nella disciplina dello Statuto del territorio relativa ai beni paesaggistici, in conformità con le disposizioni del comma 3 dell'articolo 145 del Codice, integrano la disciplina dello statuto del territorio contenuta negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, e prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi.

2. Il Piano Operativo, per quanto di competenza, recepisce il complesso delle direttive, delle prescrizioni e delle prescrizioni d'uso contenute nello Statuto del territorio del PIT, ed in particolare:

  • la disciplina relativa alle Invarianti Strutturali, di cui al Capo II, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 9 comma 3, all'art. 10 ed all'art. 11 comma 3 relativi all'invariante strutturale "Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali";
  • la disciplina d'uso contenuta nella Scheda d'Ambito 9 - Val d'Elsa, comprendete obiettivi di qualità e direttive;
  • la disciplina dei beni paesaggistici di cui all'Elaborato 8B e relativi allegati, recante, oltre agli obiettivi e dalle direttive:
    • le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli immobili e dalle aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del Codice come formulate nelle relative Schede di cui all'Elaborato 3B e comprensive delle cartografie recanti l'individuazione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice;
    • le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del Codice, comprensive delle cartografie recanti l'individuazione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c) del Codice.

3. Ai sensi dell'art. 20 della Disciplina del PIT, i contenuti del PO assicurano il rispetto delle prescrizioni e delle prescrizioni d'uso, e la coerenza con le direttive della disciplina statutaria del PIT, secondo le procedure di cui all'art. 21 della Disciplina citata.

Art. 52 Disciplina degli aspetti paesaggistici

1. Con deliberazione n. 37 del 27 marzo 2015 il Consiglio Regionale ha approvato il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico. Ai sensi dell'art.18 della Disciplina di Piano del PIT, a far data dalla pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del Piano:

  1. a) le prescrizioni, e le prescrizioni d'uso e le direttive contenute nella disciplina relativa allo Statuto del territorio prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, negli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette, nei piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale;
  2. b) le direttive contenute nella disciplina dello Statuto del territorio relativa ai beni paesaggistici, in conformità con le disposizioni del comma 3 dell'articolo 145 del Codice, integrano la disciplina dello statuto del territorio contenuta negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, e prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi.

2. Il Piano Operativo, per quanto di competenza, recepisce il complesso delle direttive, delle prescrizioni e delle prescrizioni d'uso contenute nello Statuto del territorio del PIT, ed in particolare:

  • la disciplina relativa alle Invarianti Strutturali, di cui al Capo II, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 9 comma 3, all'art. 10 ed all'art. 11 comma 3 relativi all'invariante strutturale "Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali";
  • la disciplina d'uso contenuta nella Scheda d'Ambito 9 - Val d'Elsa, comprendete obiettivi di qualità e direttive;
  • la disciplina dei beni paesaggistici di cui all'Elaborato 8B e relativi allegati, recante, oltre agli obiettivi e dalle direttive:
    • le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli immobili e dalle aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del Codice come formulate nelle relative Schede di cui all'Elaborato 3B e comprensive delle cartografie recanti l'individuazione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice;
    • le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del Codice, comprensive delle cartografie recanti l'individuazione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c) del Codice.

3. Ai sensi dell'art. 20 della Disciplina del PIT, i contenuti del PO assicurano il rispetto delle prescrizioni e delle prescrizioni d'uso, e la coerenza con le direttive della disciplina statutaria del PIT, secondo le procedure di cui all'art. 21 della Disciplina citata.

Art. 53 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi art. 136 D. Lgs 42/04

1. Sia per la zona denominata Le colline site nel territorio del comune di Poggibonsi D.M. 06/04/1965 G.U. 108 del 1965 che per la Zona circostante la superstrada Siena-Firenze nel territorio del comune di Poggibonsi, D.M. 29/08/1970 G.U. 228 del 1970, istituite come area di notevole interesse pubblico, il P.O. recepisce e integra nella propria disciplina gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni d'uso di cui alla Sezione 4 delle relative delle Schede contenute nell'elaborato 3B del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico.

2. Per l'ambito denominato le colline site nel territorio del comune di Poggibonsi costituiscono parte integrante della disciplina di P.O. le seguenti disposizioni:

  • 2.c.1. Gli eventuali interventi in ambito agricolo sono vincolati alla realizzazione di interventi di ricostituzione degli elementi lineari e puntuali del paesaggio agricolo (siepi, siepi alberate, boschetti, filari alberati).
  • 2.c.2. Sono da escludere eventuali nuovi interventi di riforestazione su aree agricole e incolti.
  • 2.c.3. Non sono ammessi interventi che compromettano l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze).
  • 2.c.4. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali interventi in tale contesto dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.
  • 3.c.1. Per gli interventi che interessano i complessi architettonici e i manufatti di valore storico-architettonico e testimoniale quali il Convento San Lucchese, il Castello di Badia e il Castello di Montelonti, sono prescritti:
    • - il mantenimento dell'impianto tipologico/architettonico e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con i caratteri storici, con i valori espressi dall'edilizia locale e con quelle originali del medesimo;
    • - in presenza di sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque storicizzate, il mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento delle finiture, dei manufatti presenti e del sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini);
    • - in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee conservare i manufatti accessori di valore storico-architettonico.
  • 3.c.2. Sul manufatto della Fortezza Medicea di Poggio Imperiale sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo che mantengano l'impianto tipologico/architettonico e utilizzino soluzioni formali, tecniche e materiali, finiture esterne e cromie coerenti con quelle originarie. Sono da escludere gli interventi suscettibili di alterarne o comprometterne l'intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, i tracciati di collegamento nella loro configurazione attuale e le reciproche relazioni, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica.
  • 3.c.3. Per gli interventi che interessano le Ville e relativi parchi, orti e giardini di valore storico-architettonico sono prescritti:
    • - il mantenimento dell'impianto tipologico/architettonico l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia storica di riferimento;
    • - la compatibilità tra destinazioni d'uso, anche rispetto alla realizzazione di cantine interrate e aree di servizio ad esse funzionali;
    • - il mantenimento dell'unitarietà delle aree libere e degli spazi pertinenziali;
    • - in presenza di parchi, di giardini storici o di sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque storicizzate, il mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento delle finiture, dei manufatti presenti (serre storiche, limonaie, grotti, fontane, annessi per usi agricoli, opifici, muri di perimetrazione) e del sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini), il mantenimento dei viali di accesso, e degli assi visivi.
  • 3.c.4. Gli interventi garantiscono:
    • - il recupero degli edifici esistenti e la conservazione dell'impianto tipologico, l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia storica di riferimento;
    • - in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, il mantenimento dell'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee, e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;
    • - il recupero e il mantenimento della viabilità storica.
  • 3.c.5. Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale e delle relative aree pertinenziali sono ammessi a condizione che:
    • - venga mantenuto il carattere distintivo del rapporto di gerarchia rispetto al sistema funzionale della villa-fattoria storicamente consolidato, nonché la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento (piccolo nucleo di crinale o di poggio, villa fattoria) e paesaggio agrario circostante;
    • - sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee;
    • - nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, viabilità di servizio, corredi vegetazionali, elementi di arredo nelle aree pertinenziali, sia garantito il mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l'edificato e con il contesto.
  • 3.c.6. Non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi demoliti che comportino la destrutturazione del sistema insediativo storico-funzionale costituito.
  • 3.c.7. I nuovi edifici rurali a carattere residenziale siano realizzati:
    • - in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei luoghi;
    • - privilegiando la semplicità delle soluzioni d'impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento.
  • 3.c.8. I nuovi annessi agricoli siano realizzati:
    • - assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento;
    • - non interferendo negativamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro aree di pertinenza;
    • - con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica privilegiando edilizia ecocompatibile e favorendo la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita.
  • 3.c.9. Sia evitata l'installazione di impianti solari termici in posizioni tali da alterare le qualità paesaggistiche della villa, compresi gli edifici storici di pertinenza, quali fattorie e case coloniche e dei coni visuali che si offrono da tali edifici.
  • 3.c.10. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che:
    • - siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
    • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
    • - sia mantenuta l'accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità.
  • 3.c.11. Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione.
  • 3.c.12. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato.
  • 3.c.13. Gli interventi incidenti sull'assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che:
    • - garantiscano l'assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento;
    • - sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi percorsi dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie non coerenti con il contesto rurale;
    • - sia garantita la continuità della rete di infrastrutturazione ecologica a valenza paesaggistica (anche attraverso l'inserimento di nuove siepi, fasce boscate e fasce di vegetazione riparia come compensazione rispetto a quelle rimosse);
    • - siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente (livellamenti) che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione e regimentazione dei suoli.
  • 3.c.14. Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti temporanei in volumetrie edificate.
  • 4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio.
  • 4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
  • 4.c.3. Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico.

3. Per l'ambito denominato Zona circostante la superstrada Siena-Firenze nel territorio del comune di Poggibonsi costituiscono parte integrante della disciplina di P.O. le seguenti disposizioni:

  • 1.c.1. Sono ammessi interventi di trasformazione sul sistema idrografico a condizione che la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, garantisca, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, la qualità estetico percettiva dell'inserimento delle opere, il mantenimento dei valori di paesaggio identificati..
  • 1.c.2. Divieto di edificazione e di alterazione morfologica delle doline o delle componenti del carsismo superficiale (campi carreggiati, etc.)..
  • 1.c.3. Esclusione delle previsioni che possano determinare inquinamenti superficiali e/o atmosferici in presenza di acquiferi di natura carsica ad alta vulnerabilità e strategici per l'approvvigionamento idropotabile..
  • 1.c.4. Individuazione, in riferimento alla tutela di cui al comma precedente, di un'adeguata area di rispetto relativa agli acquiferi strategici..
  • 2.c.1. Non sono ammessi interventi che compromettano l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze)..
  • 2.c.2. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali interventi in tale contesto dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde.
    Detti interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti..
  • 2.c.3. Non sono ammessi interventi in grado di alterare gli attuali assetti idrografici, naturalistici e paesaggistici di Pian del Lago e dell'area circostante..
  • 3.c.1. Sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio edilizio del centro storico di Poggibonsi e sugli edifici e manufatti di valore storico-architettonico e testimoniale a condizione che:
    • - siano garantiti la coerenza con l'assetto morfologico urbano di impianto storico, il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e con i valori espressi dall'edilizia locale;
    • - sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico evitandone la frammentazione e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico siano mantenuti i percorsi, i camminamenti, i passaggi, gli accessi di interesse storico e le relative opere di arredo;.
    • - sia evitata l'installazione di impianti solari termici in posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà delle coperture del centro storico di Poggibonsi e sui manufatti di valore storico-architettonico e testimoniale;
    • - in presenza di sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque storicizzate, il mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento delle finiture, dei manufatti presenti e del sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini);
    • - in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee conservare i manufatti accessori di valore storico-architettonico;
    • - sia prescritta la compatibilità tra destinazioni d'uso, anche rispetto alla realizzazione di cantine interrate e aree di servizio ad esse funzionali.
  • 3.c.2. Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema;
    non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione.
  • 3.c.3. Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione che:
    • - non alterino o compromettano l'intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica;
    • - siano conservate le opere d'arte e i manufatti di corredo di valore storico-tradizionale;
    • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale;
    • - per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con il carattere del contesto;
    • - la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri di ruralità dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile;
    • - la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri di ruralità dei luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche;
    • - il trattamento degli spazi interclusi nelle rotatorie sia coerente con il valore paesaggistico del contesto e non enfatizzato con installazioni di natura varia.
  • 3.c.4. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che:
    • - siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
    • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
    • - sia mantenuta l'accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità;
    • - siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, sul paesaggio;
    • - siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
    • - sia garantita qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva.
  • 3.c.5. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato.
  • 3.c.6. Gli interventi incidenti sull'assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che:
    • - garantiscano l'assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento;
    • - sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi percorsi dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie non coerenti con il contesto rurale
    • - sia garantita la continuità della rete di infrastrutturazione ecologica a valenza paesaggistica (anche attraverso l'inserimento di nuove siepi, fasce boscate e fasce di vegetazione riparia come compensazione rispetto a quelle rimosse).
  • 3.c.7. I nuovi edifici rurali a carattere residenziale siano realizzati:
    • - in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei luoghi;
    • - privilegiando la semplicità delle soluzioni d'impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento.
  • 3.c.8. I nuovi annessi agricoli siano realizzati:
    • - assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento;
    • - non interferendo negativamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro aree di pertinenza;
    • - con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica privilegiando edilizia ecocompatibile e favorendo la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita.
  • 3.c.9. Nella progettazione delle cantine siano evitate soluzioni monumentali e fuori scala dei fronti, e i piazzali di pertinenza siano strettamente dimensionati in rapporto alle necessità di servizio, valutando, sui crinali e nelle aree ad elevata intervisibilità, la compatibilità con la morfologia dei luoghi, privilegiando una localizzazione prossima ad una idonea rete viaria esistente.
  • 3.c.10. Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti temporanei in volumetrie edificate.
  • 4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che:
    • - non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio;
    • - recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore paesaggistico;
    • - non incrementino l'attuale ingombro visivo nell'ambito degli interventi edilizi con particolare riferimento alle demolizioni e ricostruzioni.
  • 4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
  • 4.c.3. Le barriere antirumore di nuova previsione devono essere realizzate con soluzioni tecnologiche innovative, che consentano di minimizzare l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo, garantendo altresì l'ottimizzazione delle prestazioni antirumore.
  • 4.c.4. Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico.

Art. 54 Aree tutelate per legge ai sensi art. 142 D.Lgs 42/04

1. Il PO recepisce e integra nella propria disciplina gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni di cui ai seguenti articoli della disciplina del PIT:

  • Articolo 7 - Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi. (art.142. c.1, lett. b, Codice)
  • Articolo 8 - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)
  • Articolo 11 I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice)
  • Articolo 12 - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice)

2. In particolare sono recepite le seguenti disposizioni:

  • Art. 7 - Territori contermini ai laghi:
    1. a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, fatti comunque salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:
      • - non alterino l'assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori eco sistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale;
      • - si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l'uso di materiali e tecnologie con esso compatibili;
      • - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
      • - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
      • - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui;
      • - non riducano l'accessibilità alle rive dei laghi.
    2. b - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile.
    3. c - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all'attività agricola e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.
    4. d - Gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico devono garantire il migliore inserimento paesaggistico privilegiando, ove possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
    5. e - Fatti salvi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti alle condizioni di cui alla lettera a) del presente articolo, non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:
      • - attività produttive industriali/artigianali;
      • - medie e grandi strutture di vendita;
      • - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere;
      • - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06);
    6. f - Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione degli ecosistemi lacustri di rilevante valore paesaggistico e naturalistico (con particolare riferimento alle aree interessate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e/o regionale e di specie vegetali e animali di interesse conservazionistico). All'interno di tali formazioni non sono ammessi nuovi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo e l'aumento dei livelli di artificializzazione.
  • Art. 8 - fiumi, torrenti, corsi d'acqua:
    1. a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che:
      • - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
      • - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
      • - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
      • - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico- identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.
      • - Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.
    2. c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:
      • - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;
      • - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;
      • - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
      • - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
      • - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.
    3. d - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile.
    4. e - Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell'impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l'utilizzo di nuove strutture in muratura.
    5. f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.
    6. g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:
      • - edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;
      • - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;
      • - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06).
      Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2, 3, 4 e 5:
      • - gli impianti per la depurazione delle acque reflue;
      • - impianti per la produzione di energia;
      • - gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di pianificazione.
    7. h - Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.
  • Art. 11 - I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi:
    1. a - Non sono ammesse:
      • - nuove previsioni fuori dal territorio urbanizzato di attività industriali/artigianali, di medie e grandi strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere, qualora non coerenti con le finalità istitutive, ad eccezione di quanto necessario allo svolgimento delle attività agrosilvopastorali;
      • - l’apertura di nuove cave e miniere salvo quanto previsto alla lettera c);
      • - le discariche e gli impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06) ad eccezione degli impianti finalizzati al trattamento dei rifiuti prodotti all’interno dell’area del parco;
      • - la realizzazione di campi da golf;
      • - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori paesaggistici così come riconosciuti dal Piano;
      • - l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche , gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline).
    2. b - Nei territori di protezione esterna non sono ammessi:
      • - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori e le funzioni ecologiche e paesaggistiche degli elementi della rete ecologica regionale come individuata dal Piano Paesaggistico, e quelli che possano interrompere la continuità degli assetti paesaggistici ed eco sistemici con l’area protetta;
      • - gli interventi di trasformazione che interferiscano negativamente con le visuali da e verso le aree protette;
      • - l’apertura di nuove cave e miniere o l’ampliamento di quelle autorizzate nelle vette e nei crinali fatto salvo quanto previsto alla lettera c.
  • Art. 12 - Territori coperti da foreste e da boschi:
    1. a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:
      • - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;
      • - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);
      • - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.
    2. b - Non sono ammessi:
      • - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che "caratterizzano figurativamente" il territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella "Carta dei boschi planiziari e costieri"di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;
      • - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

4. Oltre alle prescrizioni contenute nella Disciplina dei beni paesaggistici del PIT-PPR (Elaborato 8B) sopra richiamate, valgono gli indirizzi previsti per gli elementi della Rete Ecologica regionale (PIT-PPR, Abaco delle Invarianti)

3. L'individuazione, negli elaborati del P.O. (cfr Tavola QC- Vincoli sovraordinati e Beni Paesaggistici), delle aree tutelate per legge di cui al presente articolo, costituisce elemento ricognitivo di valore indicativo, fermo restando, preventivamente a qualsiasi intervento, l'obbligo di verifica dell'effettivo ambito/perimetro di sussistenza del vincolo ai termini di legge.

Art. 55 Beni Storico Architettonici e relative aree di pertinenza paesaggistica

1. Il PS, in conformità con il PTC di Siena, individua all'art. 36 comma 1 lettera c), i seguenti Beni Storico Architettonici (BSA) e relative aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali:

  1. 01 Piecorto
  2. 02 Torre del Chito
  3. 03 Podere il Poggio
  4. 04 Villa Cianciano
  5. 05 Ellerone
  6. 06 Ellerone
  7. 09 Case Torri
  8. 10 Sornano
  9. 11 Pancole
  10. 12 Il Casalino
  11. 13 Poggion a Grilli
  12. 14 Poggio a Grilli
  13. 15 Gavignano
  14. 16 L'Agresto
  15. 17 Cedda
  16. 18 Ormanni
  17. 19 Gaggiano
  18. 20 Villa Giuggiolo
  19. 21 Villa Montefalconi
  20. 22 Villa la Collina
  21. 23 La Palma
  22. 24 Canonica
  23. 25 Montelonti
  24. 26 Mocarello
  25. 27 Papaiano
  26. 28 Villone di sopra
  27. 29 Badia
  28. 30 Fonte delle Fate
  29. 31 la Fortezza
  30. 32 Calcinaia
  31. 33 Podere Magione
  32. 34 Tresto
  33. 35 Luco
  34. 36 Castello Strozzavolpe
  35. 37 Talciona
  36. 38 Villole di Sotto
  37. 39 Poggio di Villole
  38. 40 Podere Padule
  39. 41 Montemorli
  40. 42 S. Lucchese
  41. 43 Villa Frosini
  42. 44 San Pietro (Megognano)
  43. 45 La Rocchetta
  44. 47 Megognano
  45. 48 Poggiarello
  46. 49 Podere Spedaletto
  47. 50 La Gruccia
  48. 51 Torrione
  49. 52 S. Fabiano
  50. 53 Castiglioni
  51. 54 Villa Pini
  52. 55 Pian di Pini
  53. 56 Lecchi
  54. 57 Lecchi
  55. 59 C.se Bolzano
  56. 60 S. Lucia
  57. 61 Villa Vianci
  58. 62 Caligiano
  59. 63 Fontana
  60. 64 S. Silvestro
  61. 65 Verrucola
  62. 66 La Caduta
  63. 67 Podere Vivaio
  64. 68 S. Antonio al Bosco

I Beni Storico Architettonici e le relative aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali sono individuati nella Tav. 13 del P.S., insieme agli aggregati del sistema insediativo del territorio aperto. I suddetti beni ed ambiti sono recepiti dal P.O. e rappresentati nelle Tavv. 1 e 2 - Territorio Rurale.

2. Le aree di pertinenza dei BSA, così come censite dal PTCP della Provincia di Siena e riconosciute dal Piano Strutturale comunale, costituiscono aree di rilevante importanza paesaggistica e capisaldi della rete paesaggistica provinciale. In applicazione delle disposizioni e degli indirizzi di cui all'art. 13.14 del vigente PTCP, il P.O. definisce per questi ambiti una specifica disciplina volta alla tutela dei valori paesaggistici riconosciuti.

3. Sul patrimonio edilizio esistente all'interno delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali di cui al presente articolo, compresi i "beni generatori" di cui all'art. 13.14 comma 3 del PTCP, sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 36 e 37 delle presenti norme, definiti in relazione alla presenza di caratteri di valore storico, architettonico, tipologico o testimoniale, nonché al loro grado di conservazione e leggibilità.

4. Nelle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali di cui al presente articolo non sono ammessi interventi di nuova edificazione ai sensi art. 134 comma 1 lettera a) della L.R. 65/14 e/o sostituzione edilizia ai sensi art. 134 comma 1 lettera l) della L.R. 65/14, ed eccezione dei nuovi edifici rurali mediante programma aziendale, limitatamente ai casi in cui si dimostri che non esistono altre possibilità di localizzazione nell'ambito della superficie aziendale, e comunque previa valutazione di sostenibilità dell'intervento attraverso idonee analisi paesaggistiche in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti (ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive), nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13.14 del vigente PTCP nonché delle disposizioni di cui all'art. 45 delle presenti norme.

5. L'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi è subordinata al rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'art. 13.14 comma 6 del vigente PTCP, sulla base di idonee analisi paesaggistiche, redatte ad un'apposita scala di lettura, in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni che il bene ha instaurato con il contesto paesaggistico (ecologico ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, ecc.). Le proposte di intervento dovranno essere corredate da una documentazione contenente un'analisi della situazione ante e post intervento dalla quale dovrà emergere una progettualità rivolta al mantenimento della riconoscibilità dei valori di carattere territoriale, paesaggistico ed ambientale, delle relazioni spaziali tra gli elementi preesistenti, con particolare attenzione ai beni storico‐ architettonici. Gli interventi soggetti a permesso di costruire dovranno essere valutati dalla Commissione Comunale del Paesaggio. Tutti gli interventi devono comunque rispettare i criteri di cui all'art. 13.14 comma 6 della Disciplina del PTCP, di seguito richiamati:

  1. a) ogni eventuale progetto di trasformazione che interessi le aree di cui al presente articolo deve essere attentamente valutato sotto l'aspetto paesaggistico e corredato da idonee analisi paesaggistiche, redatte ad un'apposita scala di lettura, in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni che il bene ha instaurato con il contesto paesaggistico (ecologico ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, ecc.);
  2. b) è fondamentale il disegno degli spazi aperti;
  3. c) nel caso in cui i beni e le relative pertinenze abbiano perduto i caratteri e gli usi agrari, siano inglobati nel sistema urbano o da questo aggredito, come ad esempio se nella pertinenza siano già presenti episodi residenziali che vi hanno introdotto degrado risolvibile con eventuale completamento, sono ammesse nuove limitate edificazioni funzionali e complementari o aggiuntive alla nuova funzione esistente;
  4. d) qualora il bene e la sua pertinenza siano ancora utilizzati/bili a fini agrari, è ammessa nuova edificazione, realizzazione di piccole attrezzature, installazioni di opere d'arte o altre opere che non comportino rilevanti movimenti di terra, nonché superfici interrate purché le soluzioni di ingresso/uscita alle medesime non rechino danno al rapporto consolidato storicamente fra pertinenza e bene né al valore del bene;
  5. e) in caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere dimostrato l'effetto positivo e non dannoso dell'intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale, seguendo i seguenti criteri: utilizzo delle infrastrutture esistenti; in caso vi siano aree a seminativi, deve essere prevista una (o più) fascia arborea tra l'edificato ed il seminativo; equilibrio dimensionale dei volumi riconducibili a comportamenti storicamente e culturalmente consolidati, in grado di assicurare validi o almeno accettabili esiti percettivi alle diverse scale di lettura, anche in situazioni di non particolare eccellenza; collocazione dei nuovi edifici palesemente coerente con i processi storici di formazione del nucleo; collocazione in prossimità di annessi agricoli ove preesistenti, razionalizzando l'utilizzo della viabilità di accesso e delle aie/ piazzali già in uso;
  6. f) in ogni caso si dovrà privilegiare il recupero, la rifunzionalizzazione e l'eventuale ampliamento di annessi recenti, precari o comunque sottoutilizzati e adottare forme e volumetrie dimensionalmente compatibili con quelli preesistenti, anche articolandoli in più manufatti;
  7. g) i progetti degli interventi sono conformati ai principi dell'Architettura e Arte dei Giardini e garantiscono il mantenimento dell'integrità del rapporto armonico tra costruito e non costruito, le architetture vegetali presenti;
  8. h) i criteri per le sistemazioni ambientali, i rapporti tra costruito e nuovi inserimenti edilizi sono gli stessi dettati per le aree di pertinenza degli aggregati elencate e illustrate all'art. 13.13 del PTCP, ovvero:
    • Qualunque nuova edificazione, se ammessa dagli atti di governo comunali, deve essere coerente con la morfologia di impianto dell'aggregato e rispettare il rapporto tra pieni e vuoti, ovvero tra costruito e non costruito, anche articolandosi in più manufatti; senza mai restringere le visuali, in particolare quelle percepite da assi viari esistenti o significativi punti panoramici nel contesto. Per la sua collocazione si devono prioritariamente utilizzare le porzioni dei complessi già adibite a funzioni di servizio e privilegiare la prossimità a manufatti esistenti, permettere il miglior uso della viabilità esistente e degli spazi qualificanti il complesso, quali aie e piazzali.
    • Si dovrà comunque dare priorità, ove esistano, al recupero e all'eventuale ampliamento di edifici o manufatti privi di valore storico (architettonico o documentale), mal utilizzati/bili o sottoutilizzati.
    • Le sistemazioni ambientali, dei filari ornamentali, degli spazi aperti sono contenute in un idoneo progetto di architettura del paesaggio, non devono produrre soluzioni banalizzanti (secondo le definizioni date dal PTCP), devono utilizzare comunque specie vegetali coerenti al contesto paesaggistico assegnando loro anche la funzione di creare nuovi raccordi percettivi con il contesto. E' opportuno valorizzare le eventuali tracce di vecchie sistemazioni colturali presenti, anche residuali, come i filari di gelsi, filari di vite arborata, siepi, alberi isolati e aumentare l'equipaggiamento, anche con funzioni di ricomposizione del confine;
    • Devono essere tutelate e conservate le componenti significative degli spazi di pertinenza quali viali, giardini, boschetti, limonaie, e simili. Per danno si intende anche l'interferenza fisica o percettiva causata dalla collocazione di nuovi edifici con tali elementi significativi del resede (giardini disegnati, viali alberati, giardini murati, boschetti ornamentali, limonaie),
    • L'introduzione di nuove specie vegetali, e in particolare arboree, deve tenere conto delle relazioni paesaggistiche presenti, dimostrando la propria coerenza al sistema ecologico - ambientale, dialogare con il contesto storico-culturale, non interrompere le relazioni visive che si instaurano in particolare lungo la viabilità (come luogo di fruizione collettiva) verso il contesto paesaggistico e l'aggregato stesso. L'introduzione di fasce arboree è particolarmente significativa quale presenza da inserire tra edificativi e campi aperti a seminativo.
    • Deve essere impedita o comunque limitata l'introduzione di recinzioni che comunque non devono introdurre caratteri urbani nel paesaggio agrario, invasivi dal punto di vista percettivo, chiudere la viabilità rurale, poderale. In ogni caso deve essere garantita la fruizione del paesaggio.
    • Le modifiche alla viabilità ricadente nelle aree di pertinenza degli aggregati devono essere limitate a casi di effettiva necessità e coerenti con i tracciati storici e con i contesti paesaggistici. L'asfaltatura dei tracciati in terra battuta presenti di norma non è ammessa fatto salvo quando stabilito all'art. 13.18.5 del PTCP.
    • Nel caso di insediamenti lungo strada, la collocazione di nuovi edifici curerà di non restringere le visuali trasversali percepibili dall'asse di attraversamento.
    • In caso di cessata attività agricola sono ammessi interventi di sistemazione ambientale secondo i criteri fin qui illustrati, e opere di recupero di eventuali situazioni di degrado. Gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo comunali regolamentano l'eventuale obbligo di piano attuativo o di progetto unitario che garantisca la contestualità e la correttezza delle opere edilizie e degli interventi paesistico-ambientali.
    • Ai fini di non limitare le esigenze delle attività agricole e nel contempo rispettare eventuali valori ambientali e paesaggistici tali da non sostenere nuova edificazione, oppure se l'aggregato ha i caratteri di un centro di riferimento per il contesto rurale e le attività produttive agricole, gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo comunali possono prescrivere l'obbligo di costruire la nuova residenza rurale in completamento degli aggregati, fermo restando che essa deve essere dimostrata con apposito PAPMAA.
  9. i) è corretta/compatibile la previsione di opere edilizie riguardanti il bene che attengano all'approccio concettuale e progettuale del restauro, per il mantenimento del bene medesimo; le norme comunali possono articolare gli interventi in tutta la gamma delle classi previste per legge o sotto articolate dalle norme medesime, per garantire il ripristino di valori compromessi, la soluzione di degradi e la rifunzionalizzazione contemporanea del bene;
  10. j) è corretta/compatibile rispetto alla tutela del valore storico architettonico e paesistico l'utilizzazione di un determinato edificio od organismo edilizio a fini diversi da quelli per i quali esso fu costruito o ai quali è stato sottoposto lungo la sua storia purché gli effetti dell'intervento non siano in contrasto con la permanenza degli elementi caratterizzanti il bene e il suo rapporto con il contesto.

6. In caso di cessazione delle attività agricole deve essere mantenuta la relazione spaziale tra spazi vuoti e spazi pieni, oltre alle caratteristiche di ruralità dei luoghi, evitando sistemazioni di tipo urbano o comunque incongrue con la realtà rurale dei luoghi.

7. La viabilità interna alla pertinenza, con funzione di servizio alla residenza ed alle attività agricole può essere oggetto di riordino e razionalizzazione, in conformità con le disposizioni dell'art. 49.1 comma 4, lett e) delle presenti NTA. Modifiche sostanziali dovranno essere adeguatamente giustificate.

8. Gli interventi relativi ai resedi pertinenziali degli edifici ed alla sistemazione degli spazi esterni sono disciplinati dalle disposizioni di cui agli artt. 49 (Buone pratiche di sistemazione ambientale e paesaggistica) e 50 (Prescrizioni per la sistemazione degli spazi esterni degli edifici in territorio rurale) delle presenti norme, previa valutazione degli interventi attraverso idonee analisi paesaggistiche e nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al precedente comma 5.

9. Nei casi in cui il P.O. definisce specifiche Schede Norma per ambiti ricompresi nelle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA, le relative disposizioni prevalgono sulla disciplina generale di cui al presente articolo. Tali disposizioni, oggetto di concertazione secondo la procedura di cui all'art. 13.14 del vigente PTCP, devono comunque garantire il rispetto dei criteri di cui al precedente comma 5.

10. Per il cimitero di Megognano e per la scuola di San Lucchese sono confermati i relativi interventi previsti dalle Schede Norma di cui alla XIII Variante al RU approvata con Del. C.C. n. 4 del 25.01.2018.

Capo V Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni

Art. 56 Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso

1. Ai sensi dell'articolo 99, comma 2 lettera b) della L.R. n. 65/2014, costituisce mutamento rilevante di destinazione d'uso il passaggio dall'una all'altra delle seguenti categorie funzionali:

  1. a) Residenziale
  2. b) Industriale - artigianale
  3. c) Commerciale al dettaglio
  4. d) Turistico ricettiva
  5. e) Direzionale e di servizio
  6. f) Commerciale all'ingrosso e depositi
  7. g) Agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

2. Ai sensi dell'art. 99 comma 4 L.R. 65/14, si ha mutamento di destinazione d'uso rilevante di un fabbricato o di un'unità immobiliare quando ne venga variata l'utilizzazione prevalente in termini di superficie utile, anche con più interventi successivi.

3. La destinazione d'uso in atto, da considerarsi ai fini del comma precedente, è quella risultante da atti pubblici, ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione, formati in data anteriore a quella di adozione del Piano Operativo. In mancanza di tali atti si assume la destinazione catastale quale risulta alla medesima data. Ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui al successivo art. 57, nonché in applicazione delle facoltà attribuite agli strumenti urbanistici comunali dall'art. 99 comma 3 della L.R. 65/14, le categorie funzionali di cui al precedente comma 1 lettere b), c) ed e) sono articolate nelle subcategorie di cui alla tabella seguente:

Categoria Funzionale Articolazione ai sensi art. 99 c. 3 L.R. 65/14 Definizione
Per quanto non specificato si fa riferimento alle definizioni e classificazioni stabilite dalla normativa vigente.
A. Residenziale A.1. Residenziale -
A.2. Strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione L.R. 86/16, Titolo II Capo II Sez. III
B. Industriale - artigianale B.1. Artigianato di servizio compatibile con il tessuto residenziale Attività svolte da imprese artigiane e dirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione di beni mobili ed immobili, alla produzione non seriale di beni ed alla loro commercializzazione, con esclusione di attività rumorose e/o inquinanti e comunque occupanti una SUL complessivamente non superiore a 300 mq
B.2. Attività artigianali ed industriali Attività di produzione, riparazione e trasformazione di beni, compresi i relativi uffici amministrativi, i depositi e magazzini per lo stoccaggio all'aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all'attività produttiva. Nelle attività industriali e artigianali sono sempre comprese attività di ricerca e laboratorio finalizzate alla sperimentazione produttiva e rispettivi uffici, attività di servizio e integrative inerenti l'attività produttiva e a servizio della stessa, quali uffici per la gestione delle attività, locali per l'esposizione e la vendita dei prodotti aziendali - purché l'attività produttiva mantenga carattere prevalente.
B.3. Deposito, stoccaggio ed esposizione di beni e materiali connessi alle attività produttive Attività che comportano l'utilizzo di aree prevalentemente scoperte per il deposito, lo stoccaggio e l'esposizione di beni e materiali connessi al ciclo produttivo svolto.
C. Commerciale al dettaglio C.1. Esercizi di vicinato Attività di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita non superiore a 300 mq, così come definite dalla L.R. 62/18 e s.m.i.
C.2 Medie strutture di vendita Attività di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita fino a 1500 mq , così come definite dalla L.R. 28/05 e s.m.i., diverse da quelle di cui al punto C.3
C.3. Medie strutture di vendita non compatibili con il tessuto residenziale Attività commerciali esercitate nella forma della media struttura di vendita e relative alla commercializzazione dei prodotti di cui all'art. 27 della L.R. 62/18 e s.m.i., (esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie) ovvero: a) auto- moto- cicli, natanti e relativi accessori e parti di ricambio; b) legnami; c) combustibili; d) macchine , attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il giardinaggio, l'industria, il commercio e l'artigianato; e) materiali per l'edilizia e ferramenta; f) materiali termoidraulici; g) mobili.
C.4 Attività di somministrazione di alimenti e bevande L.R. 62/18
C.5. Distribuzione carburanti L.R. 62/18
D. Turistico ricettiva D.1 Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici L.R. 86/16, Titolo II Capo I
D.2 Strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva e residence L.R. 86/16, Titolo II Capo II Sez. II e IV
E. Direzionale e di servizio E.1 Servizi pubblici o di interesse pubblico -
E.2 Servizi a carattere privato Servizi alle persone e alle imprese inerenti l'esercizio di attività associative, culturali, ricreative, sportive, di comunicazione, formazione e ricerca, vigilanza, cura ed assistenza, servizi per la mobilità, spazi espositivi, congressuali e fieristici, attività di pubblico spettacolo e intrattenimento.
E.3 Direzionale Attività terziarie, amministrative, assicurative, finanziarie, bancarie, studi professionali e centri di ricerca
E.4 Attività direzionali e di servizio di supporto alle attività produttive Le attività di cui ai punti E.2 e E.3 limitatamente ad attività di formazione e ricerca di supporto alle attività produttive, servizi amministrativi e finanziari, spazi espositivi e fieristici.
F. Commerciale all'ingrosso e depositi F1. Commerciale all'ingrosso Art. 26 L.R. 62/18
F.2. Magazzini e depositi Magazzini e depositi per lo smistamento delle merci, rimessaggio, stoccaggio, ricoveri all'aperto e/o al coperto di merci e/o mezzi e/o veicoli diversi da quelli ad uso privato comprensivi di attività di guardiania, riparazione, manutenzione e lavaggio.
G. Agricola e funzioni connesse ai sensi di legge G1. Agricola e funzioni connesse ai sensi di legge Art. 2135 del Codice Civile come modificato dal D. L. 18 maggio 2001, n° 228

4. La disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui al successivo art. 57 e, in generale, le disposizioni di cui ai Titoli IV e V delle presenti norme, possono stabilire limitazioni al cambio d'uso verso specifiche destinazioni e/o attività nell'ambito delle categorie e sub categorie funzionali di cui al precedente comma 3.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 184 comma 1 della L.R. 65/14, il mutamento di destinazione d'uso determina incremento di carico urbanistico nei casi definiti dall’art. 41 del DPGR 39R/2018.

Art. 57 Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. Costituisce parte integrante del Piano Operativo la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui al presente articolo, in applicazione dell'art. 95 comma 2 lettera d) della L.R. n. 65/14. La disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni regola i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili e delle aree all'interno del territorio comunale, allo scopo di garantire una equilibrata distribuzione e localizzazione in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano Strutturale. In quanto parte della disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti di cui al Titolo IV delle NTA, ha validità a tempo indeterminato.

2. Con riferimento ai diversi ambiti territoriali (U.T.O.E., Sistemi territoriali del territorio urbanizzato e del territorio rurale, o parti di essi), la disciplina di cui al presente articolo definisce:

  1. a) le funzioni ammesse, in riferimento alle categorie e sub categorie funzionali di cui al precedente art. 53 comma 3;
  2. b) le condizioni di compatibilità tra le diverse destinazioni d'uso;
  3. c) i mutamenti di destinazione d'uso comunque soggetti a titolo abilitativo;
  4. d) le dotazioni di standard pubblici e privati connesse alle diverse funzioni, nonché i casi e le modalità nei quali gli interventi di mutamento d'uso sono subordinati alla verifica del soddisfacimento di tali dotazioni.

In coerenza con le disposizioni dell'art. 5 del DPGR 32/R/2017 (Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'art. 62 e del Titolo V della L.R. 65/14), gli interventi di mutamento di destinazione d'uso attuati in conformità alla disciplina del presente Titolo IV (Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti) non sono computati nelle quantità prelevate dal dimensionamento del Piano Strutturale.

3. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 67 del P.S., nel territorio comunale non è ammessa la localizzazione di grandi strutture di vendita ai sensi L.R. 62/18.

4. In tutto il territorio comunale non è ammessa la localizzazione di aziende a rischio di incidente rilevante ai sensi della normativa vigente. Nel Sistema Urbano non è ammessa la localizzazione di aziende insalubri di classe I e di classe II, fatte salve le attività già insediate alla data di adozione del P.O.

5. All'interno delle UTOE 1 Poggibonsi, 4 Bellavista e 6 Staggia Senese, in relazione al loro prevalente carattere residenziale e fatte salve le indicazioni specifiche delle Schede norma di cui all'Allegato I, sono ammesse, in quanto compatibili, le seguenti destinazioni d'uso:

  1. A) Residenziale
  2. B) Industriale - Artigianale, limitatamente alla sub categoria B.1. Artigianato di servizio compatibile con il tessuto residenziale.
  3. C) Commerciale al dettaglio, limitatamente alle sub categorie C.1 Esercizi di vicinato, C.2 Medie strutture di vendita, C.4 Attività di somministrazione alimenti e bevande.
  4. D) Turistico ricettiva (ove prevista dalle tav. di PO)
  5. E) Direzionale e di servizio, con esclusione della sub categoria E.4 Attività direzionali e di servizio di supporto alle attività produttive

Tali destinazioni sono ammesse nel rispetto della disciplina di cui al Capo II Sezione I e Sezione III delle presenti Norme, nonché del dimensionamento di P.O. di cui all'articolo 10.

Sugli immobili che alla data di adozione del P.O. abbiano legittimamente destinazione diversa da quelle sopra elencate, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa con divieto di frazionamento e/o aumento delle unità immobiliari.

6. All'interno delle UTOE 2 Foci Lame, 3 Drove e 5 Pian dei Peschi, in relazione al loro prevalente carattere produttivo e fatte salve le indicazioni specifiche delle Schede norma di cui all'Allegato I, sono ammesse, in quanto compatibili, le seguenti destinazioni d'uso:

  1. A) Residenziale, limitatamente agli immobili con tale destinazione in atto alla data di adozione del P.O.
  2. B) Industriale - Artigianale
  3. C) Commerciale al dettaglio, limitatamente alla sub categoria C.2. per l'ambito di via Pisana, C.3 Medie strutture di vendita non compatibili con il tessuto residenziale, C.4 Attività di somministrazione alimenti e bevande e C.5 Distribuzione carburanti.
  4. D) Direzionale e di servizio, limitatamente alle sub categorie E.1 Servizi pubblici e di interesse pubblico ed E.4 Attività direzionali e di servizio di supporto alle attività produttive. Sono inoltre ammesse attività di servizio a carattere privato che per caratteristiche specifiche non sono compatibili con il tessuto residenziale (palestre).
  5. E) Commerciale all'ingrosso e depositi

Tali destinazioni sono ammesse nel rispetto della disciplina di cui al Capo II Sezione II delle presenti Norme, nonché del dimensionamento di P.O. di cui all'articolo 10.

Sugli immobili che alla data di adozione del P.O. abbiano legittimamente destinazione diversa da quelle sopra elencate, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa con divieto di frazionamento e/o aumento delle unità immobiliari.

7. Nel Territorio Rurale, oltre alla destinazione agricola ed alle funzioni connesse definite del D.L. 18 maggio 2001, n° 228 e disciplinate al Capo III delle presenti Norme, sono ammesse le destinazioni funzionali di cui all'art. 39 delle presenti NTA nel rispetto delle relative disposizioni, nonché del dimensionamento di P.O. di cui all'articolo 10.

8. In relazione ai livelli di trasformazione urbanistica ed edilizia indotti dal mutamento di destinazione d'uso il P.O. individua i casi in cui subordinare l'intervento alla formazione di un Piano Attuativo o ad intervento diretto convenzionato ai sensi della normativa vigente. Sono fatte salve le eventuali disposizioni e/o limitazioni stabilite dal Piano Operativo per specifici ambiti territoriali o comparti.

9. Compatibilità tra le funzioni: nell'ambito del sistema urbano il P.O. persegue la formazione ed il consolidamento di tessuti edilizi caratterizzati da una equilibrata mixité funzionale e da una adeguata dotazione di servizi e standard urbanistici, quale requisito fondamentale per la qualità urbana. A tale scopo, nelle zone a prevalente carattere residenziale di cui agli artt. 20, 22, 23 e 24 delle presenti norme sono considerate compatibili ed integrate con la residenza le seguenti destinazioni:

  • Commerciale al dettaglio, limitatamente alle sub categorie C.1 Esercizi di vicinato e C.4 Attività di somministrazione alimenti e bevande;
  • Direzionale e di servizio, con esclusione della sub categoria E.4
  • Industriale – Artigianale limitatamente alla subcategoria B.1 Artigianato di servizio compatibile con il tessuto residenziale

Sono pertanto sempre ammessi interventi di mutamento di destinazione d'uso, verso le destinazioni suddette, di unità immobiliari urbane ubicate al piano terra, anche qualora facenti parte di più ampi fabbricati o complessi edilizi con prevalente destinazione residenziale.

Per le unità immobiliari urbane ubicate al piano primo e piani superiori di più ampi fabbricati sono inoltre ammessi interventi di mutamento di destinazione d'uso verso attività direzionali e di servizio, con esclusione di attività rumorose, di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Agli interventi che determinano incremento di carico urbanistico si applicano le disposizioni del successivo comma 11.

10. Sono soggetti a SCIA, in assenza di opere edilizie, i mutamenti di destinazione d’uso che comportano il passaggio tra diverse categorie funzionali di cui all’art. 99 comma 2 della L.R. 65/14.

11. Dotazioni di Standard urbanistici e parcheggi privati: gli interventi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 14 delle presenti norme (Piani Attuativi, PUC ed Interventi di rigenerazione urbana) che determinano incremento dei carichi urbanistici ai sensi dell'art. 56 comma 5 delle presenti norme sono subordinati al soddisfacimento delle dotazioni di standard urbanistici nella misura stabilita dalla normativa vigente in relazione alle destinazioni attivate, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 1444/68, nonché alle disposizioni di cui all'art. 38 delle presenti norme. Sono inoltre subordinati alla verifica delle dotazioni di standard urbanistici gli interventi che il PO subordina a titolo convenzionato con l’AC.

Nel caso che gli interventi interessino unità immobiliari urbane facenti parte di più ampi fabbricati o complessi edilizi, le verifiche dovranno essere estese alla totalità del fabbricato o lotto.

Fermo restando il rispetto delle dotazioni private (parcheggi pertinenziali e di relazione), la dotazione di standard urbanistici potrà essere garantita anche attraverso procedure di monetizzazione vincolate alla progressiva attuazione delle aree a standard e servizi programmate dal P.O. in coerenza con gli obiettivi del P.S.
Gli interventi diretti di cui al comma 2 dell’art. 14 che comportano incremento di carico urbanistico sono soggetti alle disposizioni di cui all’art. 184 della L.R. 65/14 e subordinati al reperimento delle dotazioni di parcheggi privati e di relazione nei casi previsiti all’art. 38 comma 5.
Il mutamento di destinazione d’uso di locali aventi destinazione di autorimessa e/o parcheggio privato è ammesso unicamente ove siano contestualmente reperite equivalenti dotazioni di parcheggio nell’ambito del complesso edilizio o dell’area di pertinenza.

12. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della L.R. 57/2013, come modificato dalla L.R. 4/2018, è vietata l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all'interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da:

  • istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell'infanzia, nonché i nidi d'infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32;
  • luoghi di culto;
  • centri socio-ricreativi e sportivi (quando facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità, qualora sedi operative e non solo amministrative o legali);
  • strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;
  • istituti di credito e sportelli bancomat;
  • esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. 57/2013, come modificato dall'articolo 4, comma 2, della L.R. 85/2014, sono individuati i seguenti altri luoghi sensibili, assimilabili a quelli indicati all'art. 4 comma 1 della L.R. 57/2013, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della L.R. 85/2016, nei quali non è ammessa l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e dai quali tali centri e spazi devono distanziarsi di almeno 500 metri:

  • oratori, discoteche, biblioteche, musei, giardini e parchi pubblici, in quanto luoghi di costante aggregazione e di sosta prolungata, per lo studio e il tempo libero, dei giovani in età media compresa tra i 15 e i 29 anni;
  • ospedali, ambulatori medici, centri di primo soccorso, centri di recupero psichico e motorio, case di cura, strutture ricettive per categorie protette.
  • agenzie di prestiti e pegno;

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. 57/2013, come modificato dall'articolo 4, comma 2, della L.R. 85/2014, sono individuati i seguenti ulteriori luoghi sensibili, nei quali non è ammessa l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, ritenuti gli stessi meritevoli di tutela per il costante afflusso di persone di ogni età:

  • stazioni e fermate ferroviarie;
  • terminal di autobus di linee urbane ed extraurbane.

Per esigenze di decoro urbano e tutela del patrimonio storico-monumentale, nei nuclei storici corrispondenti alla zona territoriale omogenea A di cui all'articolo 2 del D.M. 1444/1968 non è consentito l'insediamento di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro e di nuovi centri di scommesse.

Al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale, e volendo l'Amministrazione incentivare la promozione di modalità alternative di pubblico intrattenimento, l'installazione di apparecchi per il gioco non è consentita nei locali di proprietà del Comune e delle società partecipate, nonché negli esercizi situati su area pubblica rilasciata in temporanea concessione, compresi i dehor seppur debitamente autorizzati.

Il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili di cui al presente articolo è richiesto, oltre che per l'apertura di nuovi centri di scommesse e di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro, anche per il trasferimento di sede di tali strutture, nonché per ogni nuova installazione, così come definita all'articolo 3 del presente regolamento.

Agli spazi per il gioco con vincita in denaro ed ai centri di scommesse, come sopra definiti, che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:

  • non possono essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi dei Titoli II e III del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  • possono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, eccezion fatta per le medie e grandi strutture di vendita esercitate in forma di centro commerciale ai sensi della Legge Regionale Toscana 28/2005, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • superficie utile minima di mq 50, computata escludendo l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi e altre aree non aperte al pubblico;

Devono inoltre essere soddisfatte le dotazioni di parcheggi privati di cui al precedente art. 38.

13. La realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è ammessa nel rispetto delle prescrizioni di cui agli Allegati 1a e 1b del vigente PIT con valenza di Piano Paesaggistico, nonché delle disposizioni di cui al Titolo IV Capo IV delle presenti NTA.

14. Si riporta di seguito tabella di sintesi delle destinazioni funzionali ammissibili nei diversi ambiti territoriali di cui al Titolo IV Capo II delle presenti norme.

Categoria Funzionale Articolazione ai sensi art. 99 c. 3 L.R. 65/14 Ambiti territoriali compatibili
A. Residenziale A.1. Residenziale Nucleo Storico (Art. 20)
Zona di rispetto del nucleo di Staggia (Art. 21)
Tessuto compatto di formazione otto novecentesca (Art. 22)
Tessuto urbano di formazione recente (Art. 23)
Edificato collinare di formazione recente (Art. 24)
Aree miste urbane di riqualificazione (Art. 25)
Aree miste interne o al margine degli insediamenti produttivi (Art. 33)
Territorio Rurale (Art. 41)
A.2. Strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione Nucleo Storico (Art. 20)
Zona di rispetto del nucleo di Staggia (Art. 21)
Tessuto compatto di formazione otto novecentesca (Art. 22)
Tessuto urbano di formazione recente (Art. 23)
Edificato collinare di formazione recente (Art. 24)
Aree miste urbane di riqualificazione (Art. 25)
Aree miste interne o al margine degli insediamenti produttivi (Art. 33)
Territorio Rurale (Art. 41)
B. Industriale - artigianale B.1. Artigianato di servizio compatibile con il tessuto residenziale non soggette a rilascio di autorizzazioni emissioni in atmosfera ai sensi D.Lgs. 152/2006 Nucleo Storico (Art. 20)
Tessuto compatto di formazione otto novecentesca (Art. 22)
Tessuto urbano di formazione recente (Art. 23)
Edificato collinare di formazione recente (Art. 24)
Aree miste urbane di riqualificazione (Art. 25)
Tessuto produttivo consolidato (Art. 30)
Aree a prevalente destinazione commerciale direzionale (Art. 32)
Aree miste interne o al margine degli insediamenti produttivi (Art. 33)
B.2. Attività artigianali ed industriali Aree miste urbane di riqualificazione (Art. 25)
Tessuto produttivo consolidato (Art. 30)
Aree a prevalente destinazione commerciale direzionale (Art. 32)
B.3. Deposito, stoccaggio ed esposizione di beni e materiali connessi alle attività produttive Tessuto produttivo consolidato (Art. 30)
Aree a prevalente destinazione commerciale direzionale (Art. 32)
C. Commerciale al dettaglio C.1. Esercizi di vicinato Nucleo Storico (Art. 20)
Zona di rispetto del nucleo di Staggia (Art. 21)
Tessuto compatto di formazione otto novecentesca (Art. 22)
Tessuto urbano di formazione recente (Art. 23)
Edificato collinare di formazione recente (Art. 24)
Aree miste urbane di riqualificazione (Art. 25)
Aree miste interne o al margine degli insediamenti produttivi (Art. 33)
C.2 Medie strutture di vendita Tessuto urbano di formazione recente (Art. 23)
Aree miste urbane di riqualificazione (Art. 25)
Aree a prevalente destinazione commerciale direzionale (Art. 32)
C.3. Medie strutture di vendita non compatibili con il tessuto residenziale Tessuto produttivo consolidato (Art. 30)
Aree a prevalente destinazione commerciale direzionale (Art. 32)
C.4 Attività di somministrazione di alimenti e bevande Nucleo Storico (Art. 20)
Tessuto compatto di formazione otto novecentesca (Art. 22)
Tessuto urbano di formazione recente (Art. 23)
Edificato collinare di formazione recente (Art. 24)
Aree miste urbane di riqualificazione (Art. 25)
Strutture ricettive (Art. 26)
Spazi e servizi di interesse collettivo (Art. 27)
Tessuto produttivo consolidato (Art. 30)
Aree a prevalente destinazione commerciale direzionale (Art. 32)
Aree miste interne o al margine degli insediamenti produttivi (Art. 33)
Territorio Rurale (Art. 41)
C.5. Distribuzione carburanti Tessuto produttivo consolidato (Art. 30)
Territorio Rurale (Art. 41)
D. Turistico ricettiva D.1 Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici Strutture ricettive (Art. 26)
D.2 Strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva e residence Nucleo Storico (Art. 20)
Tessuto compatto di formazione otto novecentesca (Art. 22) Tessuto urbano di formazione recente (Art. 23) Strutture ricettive (Art. 26) Territorio Rurale (Art. 41)
E. Direzionale e di servizio E.1 Servizi pubblici o di interesse pubblico Nucleo Storico (Art. 20)
Zona di rispetto del nucleo di Staggia (Art. 21)
Tessuto compatto di formazione otto novecentesca (Art. 22)
Tessuto urbano di formazione recente (Art. 23)
Edificato collinare di formazione recente (Art. 24)
Aree miste urbane di riqualificazione (Art. 25)
Strutture ricettive (Art. 26)
Spazi e servizi di interesse collettivo (Art. 27)
Tessuto produttivo consolidato (Art. 30)
Aree a prevalente destinazione commerciale direzionale (Art. 32)
Aree miste interne o al margine degli insediamenti produttivi (Art. 33)
Territorio Rurale (Art. 41)
E.2 Servizi a carattere privato Nucleo Storico (Art. 20)
Zona di rispetto del nucleo di Staggia (Art. 21)
Tessuto compatto di formazione otto novecentesca (Art. 22)
Tessuto urbano di formazione recente (Art. 23)
Edificato collinare di formazione recente (Art. 24)
Aree miste urbane di riqualificazione (Art. 25)
Spazi e servizi di interesse collettivo (Art. 27)
Tessuto produttivo consolidato (Art. 30) limtatamente alle palestre
Aree a prevalente destinazione commerciale direzionale (Art. 32)
Aree miste interne o al margine degli insediamenti produttivi (Art. 33)
Territorio Rurale (Art. 41)
E.3 Direzionale Nucleo Storico (Art. 20)
Tessuto compatto di formazione otto novecentesca (Art. 22)
Tessuto urbano di formazione recente (Art. 23)
Edificato collinare di formazione recente (Art. 24)
Aree miste urbane di riqualificazione (Art. 25)
Aree a prevalente destinazione commerciale direzionale (Art. 32)
Aree miste interne o al margine degli insediamenti produttivi (Art. 33)
E.4 Attività direzionali e di servizio di supporto alle attività produttive Tessuto produttivo consolidato (Art. 30)
Aree a prevalente destinazione commerciale direzionale (Art. 32) Aree miste interne o al margine degli insediamenti produttivi (Art. 33)
F. Commerciale all'ingrosso e depositi F1. Commerciale all'ingrosso Tessuto produttivo consolidato (Art. 30)
Aree a prevalente destinazione commerciale direzionale (Art. 32)
F.2. Magazzini e depositi Tessuto produttivo consolidato (Art. 30)
Aree a prevalente destinazione commerciale direzionale (Art. 32)
G. Agricola e funzioni connesse ai sensi di legge G1. Agricola e funzioni connesse ai sensi di legge Territorio Rurale (Art. 41)

Capo VI Zone connotate da condizioni di degrado

Art. 58 Zone connotate da condizioni di degrado

1. Il Piano Operativo individua, all'interno del territorio urbanizzato, le zone connotate da situazioni di degrado ai sensi art. 95 comma 2 lettera f) della L.R. 65/14, per le quali sono previsti interventi di recupero, riqualificazione e rigenerazione urbana nel rispetto ed in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Strutturale vigente. L'individuazione di tali zone è stata condotta attraverso specifiche indagini e rilevamenti che costituiscono aggiornamento del Quadro Conoscitivo, in coerenza con i criteri e gli indirizzi di cui alla L. 457/78.

2. Le zone di cui al comma 1 corrispondono ai comparti ed alle aree caratterizzate dalla presenza di:

  • edifici e complessi edilizi dismessi e/o sottoutilizzati, prevalentemente derivanti dalla cessazione di attività produttive;
  • attività e complessi produttivi incoerenti con il contesto urbano di riferimento, dal punto di vista ambientale, paesaggistico, urbanistico e funzionale.

3. In tali zone è possibile attivare gli interventi previsti dagli artt. 60, 61 e 62 di P.O., come disciplinati dalle Schede Norma di cui all'Allegato I.

4. In assenza degli interventi di cui al precedente comma, sul patrimonio edilizio esistente nelle zone di degrado sono ammessi interventi fino alla manutenzione straordinaria, con esclusione di ogni forma di frazionamento e di mutamento della destinazione d'uso.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06