Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
Approvazione- approvazione del 31.07.19
Art. 43 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale
1. In relazione a gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale valgono le disposizioni di cui all'art.71 della LR 65/2014 e smi, ove compatibili con la disciplina di cui agli artt. 36 e 37 delle presenti norme.
2. Sul patrimonio edilizio esistente nelle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA, gli interventi dovranno essere attuati nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 55.