Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Approvazione- approvazione del 31.07.19

Art. 42 Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale

1. In coerenza con l'art. 70 della L.R. 65/14, l'installazione dei manufatti temporanei di cui al presente articolo è ammessa per gli imprenditori agricoli in tutto il territorio rurale ad esclusione delle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. e nelle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali dei BSA ai sensi dell'art. 13.14 del vigente PTCP ed individuate nelle Tavv. 1 e 2 di PO; in tali ambiti è consentita l'istallazione di manufatti, oggetto del presente articolo, esclusivamente qualora non sussistono alternative localizzative e previa valutazione da parte della Commissione Comunale del paesaggio in coerenza con i criteri del PTCP.

2. Costituisce attività edilizia libera, soggetta a comunicazione, l'installazione per lo svolgimento dell'attività agricola di manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre aventi le suddette caratteristiche. La comunicazione è accompagnata dall'impegno alla rimozione dei manufatti entro la scadenza del biennio. L'installazione di questi manufatti è subordinata al rispetto delle condizioni ed alla presentazione della documentazione di cui all'art. 1 del Regolamento di attuazione n 63/R, con le limitazioni di cui al precedente comma 1.

3. L'installazione di manufatti aziendali e di serre i sensi dell'art. 70 comma 3 della L.R. 65/14 relativa all'installazione di serre e di altri manufatti aventi le caratteristiche di cui al comma precedente, ma per un periodo superiore a due anni costituisce attività edilizia soggetta a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 135 della L.R. 65/2014; l'installazione di tali manufatti è subordinata al rispetto delle condizioni ed alla presentazione della documentazione di cui al Regolamento di attuazione n 63/R art 2 lettera a, con le limitazioni di cui al precedente comma 1.

4. L'installazione di qualsiasi manufatto non temporaneo, comprese le serre fisse, necessario alla conduzione aziendale, che necessiti di interventi di trasformazione permanenti sul suolo di cui all'art. 70 comma 3 lettera b, è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 134 della LR 65/2014 ed è subordinata al rispetto delle condizioni ed alla presentazione della documentazione di cui al Regolamento di attuazione n.63/R art. 3, con le limitazioni di cui al precedente comma 1.

5. I manufatti di cui al presente articolo non possono essere inseriti nel computo dei beni aziendali e non possono essere trasformati o riutilizzati per uso diversi da quelli dichiarati. In caso di mancato rispetto, si applica il regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente.

6. L'imprenditore agricolo si impegna a mantenere i manufatti di cui ai commi 3 e 4 per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell'attività agricola. Al momento della presentazione della SCIA o del rilascio del titolo abilitativo si impegna alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06