Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Adozione- approvazione del 28.06.18

Art. 47 Manufatti per attività agricola amatoriale o per ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie art. 78 della LR 65/2014

1. I manufatti di cui all'art.78 della L.R. 65/2014 possono essere destinati:

  1. a) allo svolgimento delle attività di agricoltura amatoriale al fine di mantenere l'assetto paesaggistico ed agrario del territorio comunale;
  2. b) per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie;

2. L'installazione dei manufatti per agricoltura amatoriale di cui alla lettera a del precedente comma è consentita all'interno di tutto il territorio rurale ad esclusione:

  • delle aree di contesto dei corpi idrici e delle aree di massima intervisibilità individuate nella Tav. 25 di PS;
  • dell'area archeologico monumentale paesaggistica delle colline che circondano Poggibonsi individuata nella tav. 26 di PS;
  • delle aree tartufigene e dell'area destinata ad ANPIL individuate nella Tav. 9 di PS;
  • delle aree di interesse paesaggistico ai sensi art. 136 D. Lgs 42/04;
  • delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali BSA di cui al successivo art. 55.

Entro le pertinenze degli aggregati e nelle aree di contesto dei crinali la costruzione è possibile solo a condizione che venga dimostrato che non esistono altre possibilità di localizzazione nel fondo agricolo, e comunque previa valutazione di sostenibilità dell'intervento attraverso idonee analisi paesaggistiche in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti (ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive), nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13.13 del vigente PTCP.

In coerenza con l'art. 72 comma 2 delle NTA di PS la costruzione di nuovi annessi, e quindi anche di quelli amatoriali, deve orientarsi verso la realizzazione di volumi in posizione interrata, quando la morfologia del terreno lo consenta e senza che ciò comporti la realizzazione di opere di viabilità; si fa presente che le soluzioni di ingresso/uscita non debbano recare danno al rapporto consolidato storicamente fra edifici, resedi e contesti ambientali.

L'installazione dei manufatti è consentita alle seguenti condizioni:

  • E' ammessa la realizzazione di un solo manufatto per ciascun fondo agricolo o unità poderale, a qualunque titolo condotti, purché risultante da frazionamento della proprietà antecedente a 10 anni prima della presentazione della domanda salvo modeste rettifiche di confine;
  • sul fondo, che può essere costituito anche da appezzamenti non contigui, non siano presenti edifici o se presenti, non raggiungano la superficie massima prevista dalle presenti norme e non siano stati oggetto di mutamento della originaria destinazione d'uso agricola. In questo caso la superficie consentita è la differenza tra la massima e quella esistente.
  • la superficie agricola mantenuta in produzione al momento dell'adozione del P.O. non sia inferiore a mq 1000 mq di orto, oliveto, vigneto o frutteto, quale risultante da apposita relazione da allegare alla richiesta di autorizzazione.
  • il manufatto sia destinato esclusivamente al ricovero degli attrezzi agricoli necessari per la coltivazione e la manutenzione del fondo o ad attività connesse (stoccaggio temporaneo dei prodotti coltivati, ecc.).

La documentazione da allegare all'istanza è presentata dal titolare o dal proprietario del fondo o dell'azienda agricola deve contenere:

  • la descrizione delle motivate esigenze in relazione al tipo di attività esercitata sul fondo;
  • le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, nel rispetto delle disposizioni tipologiche e dimensionali di cui al presente articolo;
  • l'impegno alla manutenzione dell'area per tutto il periodo di esercizio dell'attività agricola sul fondo;
  • la verifica della conformità, alle disposizioni delle presenti Norme di P.O.;
  • l'impegno alla rimozione del manufatto ed alla rimessa in pristino dei luoghi al cessare dell'attività o in caso di trasferimento di proprietà parziale del fondo;

I manufatti in oggetto avranno una dimensione correlata alla superficie del fondo come di seguito specificato:

  • per fondi con superficie complessiva compresa tra 1000 mq e 5.000 mq è ammessa la realizzazione di un annesso di mq 15 in legno;
  • per fondi con superficie complessiva compresa tra 5001 e 10.000 mq è ammessa la realizzazione di un annesso di mq 25 in legno;
  • per fondi con superficie complessiva superiore a 10.000 mq è ammessa la realizzazione di un annesso di mq 30 in legno;

La realizzazione dei manufatti d cui sopra è soggetta a SCIA in coerenza con l'art. 13 comma 2 e 3 del Regolamento di attuazione 63/R.

Gli annessi agricoli di cui al presente articolo non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono. In caso di accorpamento di due fondi limitrofi la superficie complessiva di eventuali annessi presenti non potrà comunque superare la superficie massima fissata dal presente articolo.

Non è consentita l'edificazione di nuove strutture nel caso della preesistenza di altri volumi o manufatti che dovranno essere prioritariamente recuperati. Se la superficie di tali manufatti non raggiungesse le superfici massime consentite, sarà possibile incrementarle fino alle dimensioni massime di cui sopra, purché il manufatto finale presenti i requisiti di cui a questo articolo.

I manufatti di cui al presente comma dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • 3. l'altezza del manufatto non potrà superare i ml 2,50 in gronda, e comunque rispettare l'altezza massima di ml 3,50 al colmo;
  • la copertura, a capanna, dovrà avere pendenza massima del 33% ed essere coerente con le caratteristiche del manufatto e con il contesto circostante, preferibilmente secondo sistemi tradizionali documentati.
  • non è ammessa la realizzazione di servizi igienici o l'allacciamento alla rete idrica.

E' ammessa la realizzazione di una finestra, che dovrà essere posta ad altezza minima di m 1,50 dal piano di calpestio (altezza del davanzale o bordo inferiore).

Il pavimento dovrà essere realizzato preferibilmente in terra battuta oppure con materiali appoggiati sul terreno.

4. La realizzazione di manufatti destinati al ricovero di animali domestici per utilizzazione familiare e amatoriale e per esigenze venatorie di cui alla lettera b del comma 1 è consentita a condizione che tali attività rimangano per caratteristiche e dimensioni nell'ambito privato, con esclusione di qualsiasi attività a fini commerciali e/o agonistici. L'installazione di tali manufatti è consentita all'interno di tutto il territorio rurale ad esclusione:

  • delle aree di contesto dei corpi idrici e delle aree di massima intervisibilità individuate nella Tav. 25 di PS;
  • dell'area archeologico monumentale paesaggistica delle colline che circondano Poggibonsi individuata nella tav. 26 di PS;
  • delle aree tartufigene e dell'area destinata ad ANPIL individuate nella Tav. 9 di PS;
  • delle aree di interesse paesaggistico ai sensi art. 136 D. Lgs 42/04;
  • delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali BSA di cui al successivo art. 55;
  • delle aree periurbane di cui al successivo art. 51.

Entro le pertinenze degli aggregati e nelle aree di contesto dei crinali la costruzione è possibile solo a condizione che venga dimostrato che non esistono altre possibilità di localizzazione, e comunque previa valutazione di sostenibilità dell'intervento attraverso idonee analisi paesaggistiche in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti (ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive), nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13.13 del vigente PTCP.

Tali manufatti dovranno essere realizzati secondo criteri di decoro e riqualificazione ambientale e dovranno avere dimensione strettamente commisurata al tipo ed al numero degli animali da custodire, nel rispetto delle specifiche norme nazionali, regionali o provinciali finalizzate alla tutela del benessere degli animali ed alla corretta conduzione degli stessi. I manufatti di ricovero cani, qualora non ubicati in aree pertinenziali di edifici esistenti, dovranno essere localizzati ad una distanza minima (misurata a raggio) di ml. 100 rispetto a civili abitazioni di altra proprietà. La superficie di pertinenza del terreno minima per l'installazione di una struttura per il ricovero di cani è pari a 300 mq. La superficie massima è pari a mq. 8 per ogni cane (fino ad un massimo di 3 cani) o mq. 6 per ogni cane in più e comunque nel rispetto delle norme che regolamentano il benessere degli animali nonché le norme vigenti in materia veterinaria, ferma restando la possibilità di realizzare in adiacenza uno spazio scoperto recintato di superficie massima pari a 4 mq per ogni cane; la recinzione non dovrà superare l'altezza di ml. 2,00.

Per gli animali domestici di grossa taglia (equini) il numero massimo di esemplari consentito è quattro. La superficie di pertinenza minima per l'installazione di una struttura per il ricovero di cavalli è pari a 2000 mq. La superficie minima dei manufatti destinati al ricovero dei cavalli è pari a mq. 3x3 per animale nel rispetto dalle norme che regolamentano il benessere degli animali, quella massima è pari a mq 14. Per il ricovero del fieno sono consentiti ulteriori spazi di mq. 6 per ogni animale, con altezza pari a quella del box.

La documentazione da allegare all'istanza è presentata dal titolare o dal proprietario del fondo e deve contenere:

  • la descrizione delle motivate esigenze in relazione al genere ed al numero di animali che intende ospitare nel fondo;
  • le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, nel rispetto delle disposizioni della normativa nazionale e regionale in materia di benessere animale;
  • la dimostrazione della necessità di dotare i manufatti di allacciamento alla rete elettrica, idrica ed allo smaltimento dei rifiuti.
  • l'impegno al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia dell'area e delle strutture ospitanti gli animali per tutto il periodo di esercizio dell'attività sul fondo;
  • la verifica della conformità, alle disposizioni delle presenti Norme di P.O.;
  • l'impegno alla rimozione del manufatto ed alla rimessa in pristino dei luoghi al cessare dell'attività o in caso di trasferimento di proprietà parziale del fondo
  • la presentazione di una documentazione attestante l'impegno alla rimozione del manufatto ed alla rimessa in pristino dei luoghi al cessare dell'attività, o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo;

Tali manufatti devono essere progettati e realizzati senza che sia alterato lo stato dei luoghi, pertanto sono vietati i seguenti interventi:

  • realizzazione di nuove viabilità;
  • abbattimento di alberi, siepi o muretti;
  • modifica delle sistemazioni idraulico-agrarie esistenti.

E' consentita la recinzione delle superfici contermini all'annesso solo nel caso di piccoli allevamenti di animali da cortile per l'utilizzazione familiare e dotate di schermatura vegetazionale.

La realizzazione dei manufatti per il ricovero di animali domestici di cui al presente comma è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al regolamento n 63/R art.13.

5. L'installazione dei manufatti relativi alle attività venatorie è consentita all'interno di tutto il territorio rurale ad esclusione:

  • delle aree di contesto dei corpi idrici e delle aree di massima intervisibilità individuate nella Tav. 25 di PS;
  • dell'area archeologico monumentale paesaggistica delle colline che circondano Poggibonsi individuata nella tav. 26 di PS;
  • delle aree tartufigene e dell'area destinata ad ANPIL individuate nella Tav. 9 di PS;
  • delle aree di interesse paesaggistico ai sensi art. 136 D. Lgs 42/04;
  • delle aree di pertinenza paesistico-ecologico-ambientali BSA di cui al successivo art. 55;
  • delle aree periurbane di cui al successivo art. 51.

Entro le pertinenze degli aggregati e nelle aree di contesto dei crinali la costruzione è possibile solo a condizione che venga dimostrato che non esistono altre possibilità di localizzazione.

Dei manufatti per le esigenze venatorie deve essere garantito l'inserimento nel contesto paesaggistico circostante, sfruttando, a tal fine, eventuali dislivelli esistenti, viabilità e quinte di verde esistenti, queste ultimi da integrare con specie autoctone o naturalizzate.

Art. 48 Mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici

1. Nel patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale sono ammesse le destinazioni d'uso di cui all'art. 41 delle presenti norme.

2. Ferme restando le limitazioni al mutamento della destinazione d'uso agricola di cui all'articolo 81 della L.R. 65/14, gli interventi che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali sono consentiti previa sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale nella quale siano individuate anche le aree di pertinenza degli edifici (art. 83 L.R. 65/2014). Per le aree di pertinenza di dimensione inferiore ad un ettaro si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 comma 5 della L.R. 65/14.

3. Non possono comunque subire trasformazione della destinazione d'uso in residenza:

  • i manufatti che non posseggano requisiti minimi dimensionali, igienico-sanitari e tipologici (superficie abitabile > 60 mq, altezza media > 2,70 m per locali abitabili, > 2,40 per locali accessori);
  • i manufatti costituiti da materiali precari e/o tettoie, ecc.;
  • le serre di qualunque tipologia.

I requisiti e le caratteristiche di cui al presente comma devono essere verificati con riferimento allo stato legittimo alla data di adozione del Piano Operativo.

4. Nel mutamento di destinazione d'uso a residenza, o negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che comportano un aumento di unità abitative rispetto all'esistente, la superficie minima di ciascuna unità abitativa non potrà essere inferiore a 60 mq di superficie utile lorda.

Negli interventi che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola dovrà comunque essere mantenuta una superficie minima a destinazione non residenziale e/o accessoria finalizzata al mantenimento delle aree pertinenziali e/o agricole, nel rispetto dei parametri e dei criteri di cui all'art. 50 delle NTA e comunque in misura non inferiore a 10 mq per unità abitativa.

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83 comma 2 della L.R. 65/14, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e la ricostruzione di manufatti agricoli e contestuale mutamento della destinazione d'uso non possono comunque determinare aumento della superficie utile lorda legittimamente esistente.

Nel caso di accorpamento di volumi ad unità immobiliari esistenti con costituzione di nuove unità abitative, non si potrà avere più di una unità immobiliare in incremento rispetto allo stato di fatto.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06