Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Adozione- approvazione del 28.06.18

Art. 30 Tessuto produttivo consolidato

1. Tali zone comprendono le parti di territorio interessate da insediamenti a prevalente destinazione produttiva, caratterizzate da un tessuto consolidato formatisi mediante interventi diretti o piani attuativi ormai conclusi. Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee D di cui al D.M. 1444/68. Il P.O. integra e specifica gli obiettivi e gli indirizzi del P.S., attraverso l'analisi dei tessuti urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2 del PIT "Linee guida per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati della città contemporanea".

In particolare a Foci gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie T.P.S.2 Tessuto a piattaforme produttive - commerciali - direzionali, mentre a Drove e Pian dei Peschi gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie T.P.S.1. Tessuto a proliferazione produttiva lineare.

2. In queste zone gli interventi sono prevalentemente finalizzati al completamento ed alla riqualificazione degli insediamenti produttivi esistenti, mediante criteri e modalità d'intervento tali da garantire prioritariamente il mantenimento della capacità produttiva, il miglioramento e la riqualificazione del patrimonio edilizio, la dotazione di standard urbanistici, il miglioramento dell'immagine urbana e paesaggistica, anche attraverso la qualificazione dei margini edificati.

Il Piano Operativo promuove ed incentiva la capacità di riqualificazione ed innovazione degli insediamenti produttivi verso i settori dell'innovazione tecnologica e della ricerca scientifica, nonché la loro qualità ambientale ed ecologica (uso di energie rinnovabili, efficientamento energetico, integrazione nel paesaggio). In tal senso sono da favorire interventi che comportino offerta di spazi ed opportunità per la ricerca e la formazione avanzata, anche legate alle vocazioni del territorio, contribuendo alla competitività dell'economia poggibonsese e del suo sistema produttivo.

3. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi formulati dal Piano Strutturale e al fine di garantire la qualità e l'efficienza dell'insediamento, sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, finalizzati al riordino ed alla riqualificazione urbanistica e funzionale del tessuto produttivo esistente, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

  • Rapporto di copertura: Rf = 56%
  • SUL massima: Il doppio della superficie coperta
  • Altezza massima degli edifici: 10,00 m.
  • Piani utili massimi: 2

Nei lotti liberi sono consentiti interventi di nuova edificazione, nel rispetto dei parametri di cui sopra ed a condizione che le aree interessate non siano pertinenze di edifici o aree comunque già edificate e/o che non abbiano concorso a determinare in qualsiasi modo l'edificazione di edifici esistenti, salvo che siano ricondotti a tale condizione con interventi di demolizione.

4. Le nuove costruzioni e gli interventi di ampliamento dovranno rispettare la distanza dalla viabilità pubblica previste dalla normativa vigente (cfr art. 18) e gli allineamenti esistenti, ove abbiano carattere prevalente sul fronte interessato.

1. Nelle aree identificate negli elaborati di PO con il simbolo "ID", derivanti da Piani Attuativi convenzionati le cui opere di urbanizzazione sono state interamente collaudate e cedute all'Amministrazione Comunale, nei residui lotti liberi sono ammessi interventi di interventi di nuova edificazione a completamento dei piani attuativi realizzati, nel rispetto dei parametri sotto indicati:

  1. ID1 (Tigli 1):
    • Rapporto di copertura: Rf = 35%
    • SUL massima: Il doppio della superficie coperta
    • Altezza massima degli edifici: 11,00 m.
    • Piani utili massimi: 2
  2. ID2 (Foci):
    • Rapporto di copertura: Rf = 46%
    • SUL massima: Il doppio della superficie coperta
    • Altezza massima degli edifici: 10,00 m.
    • Piani utili massimi: 2
  3. ID3 (San Michele):
    • Rapporto di copertura: Rf = 46%
    • SUL massima: Il doppio della superficie coperta
    • Altezza massima degli edifici: 10,00 m.
    • Piani utili massimi: 2

Fermi restando i parametri di cui sopra, in tali ambiti l'edificazione avverrà con intervento diretto nel rispetto dell'impianto urbanistico, degli allineamenti, delle altezze, e delle prescrizioni contenute nei Piani Attuativi approvati e nelle eventuali successive varianti al RU.

Nei lotti già edificati sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni sopra richiamate.

5. Nelle aree individuate negli elaborati grafici di PO come "Aree per deposito, stoccaggio ed esposizione di beni e materiali connessi alle attività produttive" è ammessa unicamente la realizzazione di strutture di servizio all'attività fino ad un rapporto di copertura massimo del 5% dell'area. Tali strutture devono avere carattere non permanente ed essere rimosse alla cessazione dell'attività.

6. In attuazione degli obiettivi di riqualificazione del tessuto produttivo, gli interventi di ampliamento e sostituzione edilizia, di cui al comma 3, possono prevedere anche l'accorpamento e la riorganizzazione planivolumetrica unitaria di organismi edilizi ubicati in lotti adiacenti, al fine di migliorare l'efficienza dell'assetto urbanistico e di garantire il reperimento di standard. Per gli interventi di cui al presente comma è applicabile un incremento premiale fino al 10% della SUL complessiva consentita, in deroga ai parametri di cui al comma 3 e fermo restando il rispetto degli standard. Gli interventi sono subordinati alla formazione di un Progetto Unitario Convenzionato qualora collegati alla realizzazione di standard e/o opere di urbanizzazione pubblica.

7. Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Edilizio, è ammessa la realizzazione di volumi tecnici necessari per la conduzione dell'attività produttiva.

8. All'interno del tessuto produttivo consolidato sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • Industriale ed artigianale;
  • Direzionale e di servizio, limitatamente alle attività di supporto alle funzioni produttive, come individuate nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui al Titolo IV Capo V delle presenti Norme;
  • Commerciale al dettaglio di medie strutture, limitatamente alle categorie merceologiche non compatibili con il tessuto residenziale, come individuate nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui al Titolo IV Capo V delle presenti Norme;
  • Commerciale all'ingrosso e depositi

Il passaggio tra le categorie suddette costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ai sensi art. 99 comma 2 della L.R. 65/14, ed è subordinato alla verifica del soddisfacimento degli standard urbanistici previsti dalla normativa vigente in relazione alle funzioni da introdurre. Nel caso che le variazioni d'uso interessino unità immobiliari ubicate in più ampi comparti o complessi edilizi, le verifiche dovranno essere estese alla totalità dei lotti o fabbricati.

Per gli immobili aventi legittime destinazioni diverse da quelle sopra elencate, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa con divieto di frazionamento e/o aumento delle unità immobiliari.

9. Tutti gli interventi che comportano incremento dei carichi urbanistici ai sensi dell'art. 184 comma 1 della L.R. 65/14 sono subordinati al reperimento delle dotazioni di standard e di parcheggi privati e di relazione previste dalla normativa vigente. Fermo restando il rispetto delle dotazioni private previste per le singole destinazioni, la dotazione di standard pubblici potrà essere garantita anche attraverso procedure di monetizzazione vincolate alla progressiva attuazione delle aree di standard e qualificazione paesaggistica individuata dal PO in coerenza con il PS.

10. Nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento Edilizio, è consentita la realizzazione di strutture temporanee finalizzate al soddisfacimento di esigenze produttive aventi carattere di straordinarietà ed urgenza, purché siano rispettate le quantità minime di superficie permeabile previste dalla normativa vigente.

11. All'interno degli ambiti di cui al presente articolo, il P.O. evidenzia con il simbolo CA l'area occupata dal Consorzio Agrario esistente. In tale area sono ammessi interventi finalizzati al mantenimento ed al potenziamento dell'attività in essere, con mantenimento della destinazione specifica (servizi di supporto alle attività agricole). Sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, finalizzati al riordino ed alla riqualificazione urbanistica e funzionale del complesso esistente, nel limite di un incremento non superiore al 10% della SUL.

Art. 31 Insediamenti produttivi in fase di attuazione

1. Tali zone comprendono le aree facenti parte di comparti urbanistici la cui attuazione è regolata da atti pubblici o convenzioni antecedenti all'entrata in vigore del P.O.; in tali aree sono ammessi, fino alla decadenza dei rapporti convenzionali, gli interventi previsti dai Piani Attuativi convenzionati, cos&igrave come modificati da successive Varianti anche di RU. Eventuali varianti ai Piani Attuativi sono subordinate alla verifica di conformità con la disciplina di P.S. e di P.O.

2. Alla conclusione del Piano Attuativo e dei relativi impegni convenzionali, subordinatamente al collaudo ed accettazione delle opere di urbanizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, le aree private ricadenti all'interno dei comparti di cui al comma 1 sono assimilate alla disciplina delle aree di cui al precedente art. 30 comma 4.

3. Per i comparti per i quali sia decaduto il piano attuativo e la relativa convenzione, qualsiasi intervento è subordinato alla verifica dello stato di attuazione dell'area, al fine di individuare la presenza di eventuali sub comparti funzionali dotati di opere di urbanizzazione, per i quali siano assentibili interventi di ristrutturazione e completamento dei lotti residui. Il dimensionamento relativo alle parti non attuate del piano attuativo potrà essere riallocato dall'AC con successivi atti di programmazione.

Art. 32 Aree a prevalente destinazione commerciale direzionale

1. Tali zone comprendono le parti di territorio originate da interventi pianificati e/o caratterizzate da un tessuto produttivo consolidato che nel tempo ha perso il carattere di zona industriale artigianale per assumere una connotazione prevalentemente commerciale, anche in relazione al posizionamento sugli assi viari di accesso alla città (via Pisana). Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee D di cui al D.M. 1444/68. Il P.O. integra e specifica gli obiettivi e gli indirizzi del P.S., attraverso l'analisi dei tessuti urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2 del PIT "Linee guida per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati della città contemporanea". In particolare a Foci Lame gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie T.P.S.2 Tessuto a piattaforme produttive - commerciali - direzionali.

2. In queste zone gli interventi sono prevalentemente finalizzati alla riqualificazione urbanistica e funzionale degli insediamenti esistenti, mediante criteri e modalità d'intervento tali da garantire prioritariamente la riqualificazione del tessuto, la dotazione di standard urbanistici e spazi pubblici, il miglioramento dell'immagine urbana e paesaggistica, da perseguire prioritariamente attraverso la riqualificazione degli assi viari principali ed il potenziamento delle connessioni funzionali ed ecologiche con gli ambiti fluviali limitrofi.

Il Piano Operativo promuove ed incentiva per queste aree la formazione di un tessuto organicamente integrato con la struttura urbana, caratterizzato da una adeguata pluralità di funzioni (commerciali, direzionali e di servizio). E' comunque consentito il mantenimento delle attività artigianali industriali in atto, ove non diano luogo a situazioni di degrado e/o incompatibilità con il contesto urbanistico ed ambientale.

Negli interventi che comportano la riorganizzazione planivolumetrica degli organismi edilizi esistenti deve essere garantita la permeabilità visiva ed il collegamento pedonale con gli ambiti fluviali al contorno, nonché il miglioramento dei rapporti mutui con gli insediamenti residenziali a margine.

Dovrà essere inoltre assicurata l'individuazione di adeguate fasce di rispetto a fini di salvaguardia e sicurezza idraulica, nel rispetto delle specifiche condizioni alla trasformazione contenute nel P.O.

3. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi formulati dal Piano Strutturale e al fine di garantire la qualità e l'efficienza dell'insediamento, sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, finalizzati al riordino ed alla riqualificazione urbanistica e funzionale del tessuto produttivo esistente, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

  • Rapporto di copertura: Rf = 56%
  • SUL massima: Il doppio della superficie coperta
  • Altezza massima degli edifici: 10,00 m.
  • Piani utili massimi: 2

4. In attuazione degli obiettivi di riqualificazione del tessuto urbano, gli interventi di ampliamento e sostituzione edilizia di cui al comma 3 possono prevedere anche l'accorpamento e la riorganizzazione planivolumetrica unitaria di organismi edilizi ubicati in lotti contigui, al fine di migliorare l'efficienza dell'assetto urbanistico e di garantire il reperimento di standard urbanistici. Al fine di incentivare tali operazioni di riqualificazione urbanistica, per gli interventi di cui al presente comma è applicabile un incremento premiale fino al 10% della SUL massima consentita. Gli interventi sono subordinati alla formazione di un Progetto Unitario Convenzionato qualora collegati alla realizzazione di standard e/o opere di urbanizzazione pubblica.

5. All'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • Direzionale e di servizio;
  • Commerciale al dettaglio nelle forme della media struttura

Il passaggio tra le categorie suddette costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ai sensi art. 99 comma 2 della L.R. 65/14, ed è subordinato alla verifica del soddisfacimento degli standard urbanistici previsti dalla normativa vigente in relazione alle funzioni da introdurre.

Per gli immobili aventi legittime destinazioni diverse da quelle ivi elencate, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa con divieto di frazionamento e/o aumento delle unità immobiliari.

6. Tutti gli interventi che comportano incremento dei carichi urbanistici ai sensi dell'art. 184 comma 1 della L.R. 65/14 sono subordinati al reperimento delle dotazioni di standard e di parcheggi privati e di relazione previste dalla normativa vigente e devono essere attuati attraverso Progetto Unitario Convenzionato.

In relazione agli obiettivi di riqualificazione urbanistica, funzionale e percettiva dell'asse stradale di Via Pisana, per gli interventi che interessano tale ambito deve essere destinata a standard urbanistici una fascia fronte strada di profondità non inferiore a quella indicata negli elaborati di PO, nella quale prevedere la realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto, messa a dimora di alberature e sistemazioni a verde, di parcheggi pubblici e/o spazi pubblici attrezzati e delle relative opere di arredo, secondo le indicazioni e le specifiche fornite dall'Amministrazione Comunale.

Gli spazi a parcheggio pubblico da cedere all'AC ai sensi del DM 1444/68 dovranno essere ubicati in prossimità della viabilità pubblica e direttamente accessibili da questi. Gli spazi a verde pubblico potranno anche essere ubicati in aree esterne al comparto, purché funzionalmente collegate alla rete dei percorsi ciclopedonali esistenti e/o programmati dall'AC.

In alternativa, l'AC potrà prevedere la monetizzazione degli stessi, finalizzata alla realizzazione di aree a verde strategiche per la rete del verde urbano comunale.

Art. 33 Aree miste interne o al margine degli insediamenti produttivi

1. Tali zone comprendono le parti di territorio caratterizzate da insediamenti misti interni o al margine del tessuto a prevalente destinazione produttiva delle UTOE 2 (Foci) e 5 (Pian dei Peschi). Detti ambiti sono assimilati alle zone omogenee D di cui al D.M. 1444/68. Il P.O. integra e specifica gli obiettivi e gli indirizzi del P.S., attraverso l'analisi dei tessuti urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2 del PIT "Linee guida per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati della città contemporanea". In particolare gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie T.P.S.1. Tessuto a proliferazione produttiva lineare a Pian dei Peschi, mentre a Foci quale T.P.S.2 Tessuto a piattaforme produttive - commerciali - direzionali.

2. In queste zone gli interventi sono prevalentemente finalizzati alla riqualificazione urbanistica e funzionale degli insediamenti esistenti, mediante criteri e modalità d'intervento tali da garantire prioritariamente la formazione di un tessuto urbano funzionalmente integrato con la struttura insediativa produttiva, il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio mediante l'attivazione di funzioni coerenti e compatibili, il miglioramento della dotazione di standard ove necessaria.

3. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi formulati dal Piano Strutturale e al fine di garantire la qualità e l'efficienza dell'insediamento, sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, finalizzati al riordino ed alla riqualificazione urbanistica e funzionale del tessuto. Gli interventi di sostituzione e/o ampliamento non possono comportare un aumento di SUL, volume o altezza superiore al 10% rispetto alla situazione esistente ed autorizzata.

4. Nel rispetto della disciplina di cui all'art. 57 delle NTA, all'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • Residenza (limitatamente al mantenimento delle legittime destinazioni in atto, senza aumento delle unità abitative)
  • Direzionale e di servizio;
  • Commerciale al dettaglio limitatamente ad attività di somministrazione alimenti e bevande.

Il passaggio tra le categorie suddette costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ai sensi art. 99 comma 2 della L.R. 65/14, ed è subordinato alla verifica del soddisfacimento degli standard urbanistici previsti dalla normativa vigente in relazione alle funzioni da introdurre.

Art. 34 Aree per attività estrattive

1. Sono le zone del territorio comunale (Villore e Lisoia) destinate ad attività estrattive di materiali inerti, nel rispetto dei vigenti Piani di Settore. Le attività ammesse sono esclusivamente quelle previste dai suddetti Piani, limitatamente al completamento delle potenzialità residue, come disciplinate da specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale. Il P.O. disciplina tali attività mediante specifiche Schede Norma di cui all'Allegato I alle NTA.

2. Le aree sono classificate D ai sensi del D.M. 1444 del 2 aprile 1968 fintanto che permane l'attività estrattiva. Concluso il piano di coltivazione e le relative sistemazioni, se non diversamente previsto da specifico piano di recupero ambientale, assumono la destinazione delle aree agricole contermini.

3. Nelle aree ricadenti nel perimetro dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e smi (DM 108/1965 e DM 228/1970) per l’installazione di impianti solari valgono le limitazioni di cui agli artt. 17 comma 7 e 53 delle presenti NTA.
Nelle aree non interessate da tali vincoli è invece ammessa l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in copertura che dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui all’art. 17 comma 7 delle NTA.
È ammessa, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra con i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente in materia, nell’area o resede di pertinenza. Per gli impianti a terra è fatta salva la specifica eccezione (**, lett. a) per “aree degradate” prevista all’Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all’art. 6 della medesima. Gli impianti fotovoltaici a terra dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi e dovranno essere realizzati con sistemi fondali tali da ridurre al minimo la nuova impermeabilizzazione dei suoli e sostenere per quanto possibile la naturale infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06