Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Adozione- approvazione del 28.06.18

Art. 18 Vincoli sovraordinati e zone di rispetto

1. La Tavola QC - Vincoli sovraordinati e Beni paesaggistici del PO riporta il quadro di insieme dei vincoli sovraordinati e delle aree di rispetto che interessano il territorio comunale. Tale rappresentazione ha comunque valore ricognitivo e non dispositivo, rimandando agli specifici provvedimenti istitutivi per la verifica dell'effettiva natura ed estensione del vincolo.

2. Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004: il Piano Operativo individua gli edifici ed i complessi edilizi di rilevante valore monumentale vincolati ai sensi della L. 1089/39 convertita in D.Lgs 42/2004 e succ. mod. Per tali edifici ed i complessi edilizi sono consentiti interventi fino alla categoria del restauro conservativo, subordinati al preventivo nulla osta delle autorità competenti.

3. Beni paesaggistici tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs 42/2004: il Piano Operativo individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico e le aree tutelate per legge ai sensi artt. 136 e 142 del Codice. Per la disciplina di tali beni ed aree, definita in conformità alle disposizioni ed agli indirizzi del vigente PIT-PPR, si rinvia al Titolo IV Capo IV delle presenti norme.

4. Vincolo idrogeologico: Sono sottoposti a vincolo idrogeologico le aree coperte da boschi e quelle ricomprese nelle zone determinate ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani). In dette aree tutti gli interventi sono sottoposti al regime autorizzativo previsto dalla vigente normativa.

5. Aree di rispetto cimiteriale: Sono le aree limitrofe ai cimiteri, destinate alla protezione degli stessi ai sensi dell'articolo 338 del T.U. delle leggi sanitarie approvate con R.D. 27.7.1934 n. 1265 come modificato dalla L. 166/2002. Le zone di rispetto cimiteriale sono rappresentate nelle tavole di PO in scala 1/10.000. Sono comprese in queste aree zone omogenee B ed E ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.Nelle zone di rispetto cimiteriale sono vietati tutti gli interventi di nuova costruzione, ad eccezione degli ampliamenti delle stesse strutture cimiteriali nei limiti stabiliti dall'art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie. Gli interventi di ampliamento cimiteriale si attuano mediante progetti di iniziativa pubblica o privata convenzionata. Potrà essere consentita la realizzazione di parcheggi anche interrati o di infrastrutture che non richiedano la costruzione di nuove volumetrie, con l'eccezione di modeste strutture a servizio funzionale dei cimiteri, quali i chioschi per la vendita dei fiori. Gli interventi sulle aree e sugli edifici esistenti ricadenti nella zona di rispetto sono disciplinati dalle norme di cui al successivo Titolo IV, con le limitazioni stabilite dal presente articolo e dalla vigente normativa in materia. Ai fini dell'individuazione delle distanze di rispetto di cui all'art. 338 del RD 27.07.1934 n. 1265 come modificato dalla L. 166/2002, il perimetro del centro abitato a cui fare riferimento è quello individuato dal P.S. alla Tav. 30 - Elementi del Sistema Insediativo. Gli interventi di ampliamento cimiteriale in aree interessate da beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 (DM 108/1965 e D.M. 228/1970) devono essere realizzati nel rispetto del vigente PIT-PPR, con particolare riferimento alla disciplina d'uso di cui all'Elaborato 3B - Sezione 4.

6. Aree di rispetto ferroviario: Le aree destinate a ferrovia comprendono anche le pertinenze e le opere accessorie destinate ad assicurare, nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza degli utenti, i collegamenti di livello sia regionale che cittadino. Tali aree sono rappresentate nella cartografia di P.O. in scala 1/10.000, con le relative fasce di rispetto. Nelle aree per ferrovia esistenti e di progetto e relative pertinenze sono vietate le nuove costruzioni, ad eccezione di quelle legate alle necessità di traffico e di sicurezza delle linee. Ai sensi del DPR 11 luglio 1980 n. 753 nella fascia di 30 metri per lato misurati dal limite di occupazione della più vicina rotaia è vietata la costruzione, ricostruzione o l'ampliamento di edifici o manufatti. Per gli edifici esistenti, salvo specifica indicazione del P.O., sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa senza possibilità di aumento della consistenza, nel rispetto della specifica disciplina di zona. E' fatta salva la facoltà di autorizzazione in deroga da parte degli Enti competenti.

7. Aree di rispetto della viabilità: La viabilità comunale e sovracomunale è rappresentata nella cartografia in scala 1/10.000 e in scala 1/2000. Le aree destinate a viabilità pubblica comprendono anche le pertinenze e le opere accessorie dei corpi stradali. Nelle tavole del P.O. sono indicate anche le nuove previsioni di adeguamento delle sedi e delle relative varianti e le relative fasce di rispetto, come corridoi infrastrutturali. Tali aree sono classificate come zona F ai sensi del D.M. 2.04.68 n. 1444. All'esterno dei centri abitati, nelle fasce di rispetto stradale individuate ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, sono vietati gli interventi di nuova costruzione, di ricostruzione conseguente a demolizione integrale, di ampliamento fronteggiante il nastro stradale.

8. Rispetto dei corsi d'acqua: Si applicano le disposizioni del RD 523 del 25 luglio 1904 e smi.

9. Altre zone di rispetto: Queste aree sono destinate alla protezione ed alla salvaguardia di specifici luoghi o manufatti, in relazione ai quali è previsto un vincolo di inedificabilità assoluto o parziale derivante da leggi nazionali, regionali, ovvero dalle disposizioni del presente Piano Operativo. Per tali aree vige la disciplina prevista per il subsistema o la zona omogenea di appartenenza con le limitazioni imposte dal vincolo specifico. Per le aree di rispetto e vincolo definite da leggi nazionali o regionali vigenti, valgono le disposizioni in esse contenute. Dette aree sono automaticamente assoggettate a variazioni di estensione e di disciplina conseguenti a sopravvenienze normative. In particolare, nella Tavola QC 1 - Vincoli sovraordinati e Beni Paesaggistici sono individuatele fasce di rispetto degli elettrodotti definite ai sensi della legislazione vigente (DPCM 8 luglio 2003 e DM 29 maggio 2008), le fasce di rispetto da gasdotti e metanodotti (DM 16 aprile 2008 e DM 17 aprile 2008) , la zona di rispetto dei depuratori (Del. Comitato dei Ministri 4 febbraio 1977 e smi), la zona di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile (DL 152/2006).

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06