Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Adozione- approvazione del 28.06.18

Art. 48 Mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici

1. Nel patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale sono ammesse le destinazioni d'uso di cui all'art. 41 delle presenti norme.

2. Ferme restando le limitazioni al mutamento della destinazione d'uso agricola di cui all'articolo 81 della L.R. 65/14, gli interventi che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali sono consentiti previa sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale nella quale siano individuate anche le aree di pertinenza degli edifici (art. 83 L.R. 65/2014). Per le aree di pertinenza di dimensione inferiore ad un ettaro si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 comma 5 della L.R. 65/14.

3. Non possono comunque subire trasformazione della destinazione d'uso in residenza:

  • i manufatti che non posseggano requisiti minimi dimensionali, igienico-sanitari e tipologici (superficie abitabile > 60 mq, altezza media > 2,70 m per locali abitabili, > 2,40 per locali accessori);
  • i manufatti costituiti da materiali precari e/o tettoie, ecc.;
  • le serre di qualunque tipologia.

I requisiti e le caratteristiche di cui al presente comma devono essere verificati con riferimento allo stato legittimo alla data di adozione del Piano Operativo.

4. Nel mutamento di destinazione d'uso a residenza, o negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che comportano un aumento di unità abitative rispetto all'esistente, la superficie minima di ciascuna unità abitativa non potrà essere inferiore a 60 mq di superficie utile lorda.

Negli interventi che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola dovrà comunque essere mantenuta una superficie minima a destinazione non residenziale e/o accessoria finalizzata al mantenimento delle aree pertinenziali e/o agricole, nel rispetto dei parametri e dei criteri di cui all'art. 50 delle NTA e comunque in misura non inferiore a 10 mq per unità abitativa.

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83 comma 2 della L.R. 65/14, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e la ricostruzione di manufatti agricoli e contestuale mutamento della destinazione d'uso non possono comunque determinare aumento della superficie utile lorda legittimamente esistente.

Nel caso di accorpamento di volumi ad unità immobiliari esistenti con costituzione di nuove unità abitative, non si potrà avere più di una unità immobiliare in incremento rispetto allo stato di fatto.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06