Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Adozione- approvazione del 28.06.18

Art. 33 Aree miste interne o al margine degli insediamenti produttivi

1. Tali zone comprendono le parti di territorio caratterizzate da insediamenti misti interni o al margine del tessuto a prevalente destinazione produttiva delle UTOE 2 (Foci) e 5 (Pian dei Peschi). Detti ambiti sono assimilati alle zone omogenee D di cui al D.M. 1444/68. Il P.O. integra e specifica gli obiettivi e gli indirizzi del P.S., attraverso l'analisi dei tessuti urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2 del PIT "Linee guida per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati della città contemporanea". In particolare gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie T.P.S.1. Tessuto a proliferazione produttiva lineare a Pian dei Peschi, mentre a Foci quale T.P.S.2 Tessuto a piattaforme produttive - commerciali - direzionali.

2. In queste zone gli interventi sono prevalentemente finalizzati alla riqualificazione urbanistica e funzionale degli insediamenti esistenti, mediante criteri e modalità d'intervento tali da garantire prioritariamente la formazione di un tessuto urbano funzionalmente integrato con la struttura insediativa produttiva, il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio mediante l'attivazione di funzioni coerenti e compatibili, il miglioramento della dotazione di standard ove necessaria.

3. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi formulati dal Piano Strutturale e al fine di garantire la qualità e l'efficienza dell'insediamento, sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, finalizzati al riordino ed alla riqualificazione urbanistica e funzionale del tessuto. Gli interventi di sostituzione e/o ampliamento non possono comportare un aumento di SUL, volume o altezza superiore al 10% rispetto alla situazione esistente ed autorizzata.

4. Nel rispetto della disciplina di cui all'art. 57 delle NTA, all'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • Residenza (limitatamente al mantenimento delle legittime destinazioni in atto, senza aumento delle unità abitative)
  • Direzionale e di servizio;
  • Commerciale al dettaglio limitatamente ad attività di somministrazione alimenti e bevande.

Il passaggio tra le categorie suddette costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ai sensi art. 99 comma 2 della L.R. 65/14, ed è subordinato alla verifica del soddisfacimento degli standard urbanistici previsti dalla normativa vigente in relazione alle funzioni da introdurre.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06