Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Adozione- approvazione del 28.06.18

Art. 30 Tessuto produttivo consolidato

1. Tali zone comprendono le parti di territorio interessate da insediamenti a prevalente destinazione produttiva, caratterizzate da un tessuto consolidato formatisi mediante interventi diretti o piani attuativi ormai conclusi. Tali ambiti sono assimilati alle zone omogenee D di cui al D.M. 1444/68. Il P.O. integra e specifica gli obiettivi e gli indirizzi del P.S., attraverso l'analisi dei tessuti urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2 del PIT "Linee guida per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati della città contemporanea".

In particolare a Foci gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie T.P.S.2 Tessuto a piattaforme produttive - commerciali - direzionali, mentre a Drove e Pian dei Peschi gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie T.P.S.1. Tessuto a proliferazione produttiva lineare.

2. In queste zone gli interventi sono prevalentemente finalizzati al completamento ed alla riqualificazione degli insediamenti produttivi esistenti, mediante criteri e modalità d'intervento tali da garantire prioritariamente il mantenimento della capacità produttiva, il miglioramento e la riqualificazione del patrimonio edilizio, la dotazione di standard urbanistici, il miglioramento dell'immagine urbana e paesaggistica, anche attraverso la qualificazione dei margini edificati.

Il Piano Operativo promuove ed incentiva la capacità di riqualificazione ed innovazione degli insediamenti produttivi verso i settori dell'innovazione tecnologica e della ricerca scientifica, nonché la loro qualità ambientale ed ecologica (uso di energie rinnovabili, efficientamento energetico, integrazione nel paesaggio). In tal senso sono da favorire interventi che comportino offerta di spazi ed opportunità per la ricerca e la formazione avanzata, anche legate alle vocazioni del territorio, contribuendo alla competitività dell'economia poggibonsese e del suo sistema produttivo.

3. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi formulati dal Piano Strutturale e al fine di garantire la qualità e l'efficienza dell'insediamento, sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, finalizzati al riordino ed alla riqualificazione urbanistica e funzionale del tessuto produttivo esistente, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

  • Rapporto di copertura: Rf = 56%
  • SUL massima: Il doppio della superficie coperta
  • Altezza massima degli edifici: 10,00 m.
  • Piani utili massimi: 2

Nei lotti liberi sono consentiti interventi di nuova edificazione, nel rispetto dei parametri di cui sopra ed a condizione che le aree interessate non siano pertinenze di edifici o aree comunque già edificate e/o che non abbiano concorso a determinare in qualsiasi modo l'edificazione di edifici esistenti, salvo che siano ricondotti a tale condizione con interventi di demolizione.

4. Le nuove costruzioni e gli interventi di ampliamento dovranno rispettare la distanza dalla viabilità pubblica previste dalla normativa vigente (cfr art. 18) e gli allineamenti esistenti, ove abbiano carattere prevalente sul fronte interessato.

1. Nelle aree identificate negli elaborati di PO con il simbolo "ID", derivanti da Piani Attuativi convenzionati le cui opere di urbanizzazione sono state interamente collaudate e cedute all'Amministrazione Comunale, nei residui lotti liberi sono ammessi interventi di interventi di nuova edificazione a completamento dei piani attuativi realizzati, nel rispetto dei parametri sotto indicati:

  1. ID1 (Tigli 1):
    • Rapporto di copertura: Rf = 35%
    • SUL massima: Il doppio della superficie coperta
    • Altezza massima degli edifici: 11,00 m.
    • Piani utili massimi: 2
  2. ID2 (Foci):
    • Rapporto di copertura: Rf = 46%
    • SUL massima: Il doppio della superficie coperta
    • Altezza massima degli edifici: 10,00 m.
    • Piani utili massimi: 2
  3. ID3 (San Michele):
    • Rapporto di copertura: Rf = 46%
    • SUL massima: Il doppio della superficie coperta
    • Altezza massima degli edifici: 10,00 m.
    • Piani utili massimi: 2

Fermi restando i parametri di cui sopra, in tali ambiti l'edificazione avverrà con intervento diretto nel rispetto dell'impianto urbanistico, degli allineamenti, delle altezze, e delle prescrizioni contenute nei Piani Attuativi approvati e nelle eventuali successive varianti al RU.

Nei lotti già edificati sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni sopra richiamate.

5. Nelle aree individuate negli elaborati grafici di PO come "Aree per deposito, stoccaggio ed esposizione di beni e materiali connessi alle attività produttive" è ammessa unicamente la realizzazione di strutture di servizio all'attività fino ad un rapporto di copertura massimo del 5% dell'area. Tali strutture devono avere carattere non permanente ed essere rimosse alla cessazione dell'attività.

6. In attuazione degli obiettivi di riqualificazione del tessuto produttivo, gli interventi di ampliamento e sostituzione edilizia, di cui al comma 3, possono prevedere anche l'accorpamento e la riorganizzazione planivolumetrica unitaria di organismi edilizi ubicati in lotti adiacenti, al fine di migliorare l'efficienza dell'assetto urbanistico e di garantire il reperimento di standard. Per gli interventi di cui al presente comma è applicabile un incremento premiale fino al 10% della SUL complessiva consentita, in deroga ai parametri di cui al comma 3 e fermo restando il rispetto degli standard. Gli interventi sono subordinati alla formazione di un Progetto Unitario Convenzionato qualora collegati alla realizzazione di standard e/o opere di urbanizzazione pubblica.

7. Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Edilizio, è ammessa la realizzazione di volumi tecnici necessari per la conduzione dell'attività produttiva.

8. All'interno del tessuto produttivo consolidato sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • Industriale ed artigianale;
  • Direzionale e di servizio, limitatamente alle attività di supporto alle funzioni produttive, come individuate nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui al Titolo IV Capo V delle presenti Norme;
  • Commerciale al dettaglio di medie strutture, limitatamente alle categorie merceologiche non compatibili con il tessuto residenziale, come individuate nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui al Titolo IV Capo V delle presenti Norme;
  • Commerciale all'ingrosso e depositi

Il passaggio tra le categorie suddette costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ai sensi art. 99 comma 2 della L.R. 65/14, ed è subordinato alla verifica del soddisfacimento degli standard urbanistici previsti dalla normativa vigente in relazione alle funzioni da introdurre. Nel caso che le variazioni d'uso interessino unità immobiliari ubicate in più ampi comparti o complessi edilizi, le verifiche dovranno essere estese alla totalità dei lotti o fabbricati.

Per gli immobili aventi legittime destinazioni diverse da quelle sopra elencate, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa con divieto di frazionamento e/o aumento delle unità immobiliari.

9. Tutti gli interventi che comportano incremento dei carichi urbanistici ai sensi dell'art. 184 comma 1 della L.R. 65/14 sono subordinati al reperimento delle dotazioni di standard e di parcheggi privati e di relazione previste dalla normativa vigente. Fermo restando il rispetto delle dotazioni private previste per le singole destinazioni, la dotazione di standard pubblici potrà essere garantita anche attraverso procedure di monetizzazione vincolate alla progressiva attuazione delle aree di standard e qualificazione paesaggistica individuata dal PO in coerenza con il PS.

10. Nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento Edilizio, è consentita la realizzazione di strutture temporanee finalizzate al soddisfacimento di esigenze produttive aventi carattere di straordinarietà ed urgenza, purché siano rispettate le quantità minime di superficie permeabile previste dalla normativa vigente.

11. All'interno degli ambiti di cui al presente articolo, il P.O. evidenzia con il simbolo CA l'area occupata dal Consorzio Agrario esistente. In tale area sono ammessi interventi finalizzati al mantenimento ed al potenziamento dell'attività in essere, con mantenimento della destinazione specifica (servizi di supporto alle attività agricole). Sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, finalizzati al riordino ed alla riqualificazione urbanistica e funzionale del complesso esistente, nel limite di un incremento non superiore al 10% della SUL.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06