Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Adozione- approvazione del 28.06.18

Art. 14 Attuazione degli interventi

1. Gli interventi urbanistici ed edilizi si attuano attraverso:

  • Interventi edilizi diretti nel rispetto delle modalità previste dal comma 2 del presente articolo e dagli artt. 134, 135 e 136 della L.R.T. 65/2014, ivi incluso il Permesso di Costruire convenzionato di cui all'art. 28bis del DPR 380/2001.
  • Progetti Unitari Convenzionati di cui all'art. 121 della LR 65/2014;
  • Interventi di Rigenerazione Urbana di cui all'art.125 della LR 65/2014;
  • Progetti esecutivi di opere pubbliche;
  • Piani Attuativi di cui all'art. 107 della L.R. 65/2014.

2. Interventi diretti: si attuano attraverso intervento diretto (SCIA o Permesso di Costruire ai sensi degli artt. 134 e 135 della L.R. 65/14) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla sostituzione edilizia e quelli di nuova costruzione, nel rispetto della disciplina definita per le singole zone omogenee e nei casi non subordinati alle procedure di cui ai successivi commi 3 e 4.

3. Progetti Unitari Convenzionati ed Interventi di Rigenerazione Urbana: si attuano mediante permesso di costruire convenzionato, secondo le procedure di cui agli artt. 121 e 125 e seguenti della L.R. 65/14. Sono individuati in cartografia e disciplinati puntualmente nell'Allegato I - Schede Norma della NTA; tutti gli interventi devono essere realizzati in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 13 comma 2 delle presenti Norme nonché della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

4. Piani Attuativi: i Piani Attuativi (P.A.) sono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione del Piano Operativo, ai sensi degli artt. 107, 108, 109,110 della LR65/14.
Ciascun piano attuativo, in rapporto agli interventi previsti, può avere, i contenuti e l'efficacia di una o più delle tipologie di piano, di cui agli articoli 115-120 della LR 65/14.
I P.A.P.M.A.A. hanno valore di piani attuativi con durata decennale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74 della legge regionale 65/14, nei casi previsti all'art. 36 e 37 delle presenti Norme.
La loro approvazione costituisce condizione preliminare per il rilascio dei titoli abilitativi. L'atto di approvazione del P.A. individua le leggi di riferimento e gli eventuali immobili soggetti ad espropriazione ai sensi delle leggi stesse. La realizzazione dei P.A. di iniziativa privata è subordinata alla stipula della convenzione che regoli i rapporti tra soggetti attuatori ed Amministrazione Comunale.

5. Le aree interessate dagli interventi di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono individuate e campite con apposita simbologia sugli elaborati grafici del Piano Operativo e disciplinate attraverso le Schede Norma di cui all'Allegato I alle NTA. Le Schede Norma definiscono i parametri urbanistici ed edilizi da rispettare, nonché le indicazioni morfologiche, tipologiche e funzionali per la predisposizione dei Piani Attuativi o degli interventi convenzionati. Le Schede Norma individuano inoltre i vincoli da rispettare e le specifiche condizioni alla trasformazione cui gli interventi sono subordinati (paesaggistiche, ambientali, geologico idrauliche). All'interno dei singoli comparti dovrà essere garantito il soddisfacimento degli standard urbanistici in relazione alle quantità e alle tipologie prescritte dalle Schede di cui al relativo Allegato I, o, in assenza di specifiche indicazioni, in misura non inferiore alle quantità minime previste dal DM 1444/68 o Piano Strutturale.
Per i comparti che interessano beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs 42/04, è predisposto uno specifico Schema Direttore che costituisce riferimento vincolante per l'attuazione degli interventi in conformità disciplina ed agli indirizzi del vigente PIT-PPR.

6. Nelle aree soggette obbligatoriamente a P.A., nelle more di formazione dello stesso e salvo diverse indicazioni delle Schede Norma, sono ammessi unicamente interventi fino alla manutenzione straordinaria con esclusione di mutamento della destinazione d'uso, frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06