Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Adozione- approvazione del 28.06.18

Art. 11 Disciplina generale per gli interventi a scala urbanistica ed edilizia

1. Il Piano Operativo definisce, in coerenza con la legislazione nazionale e regionale vigente, le trasformazioni edilizie ammesse per ogni zona o edificio. Ciascun immobile può essere oggetto esclusivamente delle trasformazioni per esso individualmente previste, cioè riconducibili e ricomprese nella categoria di intervento indicata dal P.O.; in mancanza di indicazioni puntuali si intende applicabile la totalità delle trasformazioni edilizie nel rispetto dei parametri urbanistici stabiliti per la zona di appartenenza.

2. Qualora la documentazione di rilievo in accompagnamento a richieste di titolo abilitativo, relative ad edifici di cui al successivo art. 17, evidenzi la presenza di particolari elementi di valore architettonico, tipologico storico o ambientale, l'Amministrazione, in coerenza con gli indirizzi e le disposizioni di cui all'art. 138 della L.R. 65/2014, può ricondurre la trasformazione edilizia entro categorie compatibili con le esigenze di tutela e conservazione dei suddetti elementi, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.

3. Gli interventi urbanistici ed edilizi sono classificati in conformità alle definizioni del DPR 380/2001 come declinato dalla Legge LR 65/2014. Al fine della corretta applicazione della disciplina del patrimonio edilizio di interesse storico architettonico e/o testimoniale di cui all'art. 17 delle presenti Norme, il P.O. introduce specifiche sotto articolazioni relativamente alla categoria della Ristrutturazione Edilizia.

4. Gli interventi urbanistici ed edilizi si distinguono in:

  • interventi di conservazione, di cui al successivo art. 12
  • interventi di trasformazione, di cui al successivo art. 13

5. Il P.O. definisce le modalità di attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi di cui ai precedenti commi, secondo la disciplina di cui al successivo art. 14.

6. Tutti gli interventi di cui ai successivi articoli 12 e 13 sono condizionati alla verifica delle fattibilità geologica ed idraulica, nonché alle specifiche disposizioni dell'art. 68 delle presenti norme.

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06