Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Adozione- approvazione del 28.06.18

Art. 68 Fattibilità degli interventi

1. Nelle presenti norme sono riportate, come previsto dal Regolamento regionale 53/R/2011, le prescrizioni corrispondenti alle aree ricadenti in classe di fattibilità condizionata (F3) oppure in classe di fattibilità limitata (F4). Dette prescrizioni, redatte per le tre tipologie di fattibilità, derivano direttamente dalle condizioni di pericolosità che hanno determinato, in relazione alla tipologia della previsione urbanistica, la classe di fattibilità.

2. Nelle aree a pericolosità idraulica I.3 e I.4 non è consentita la realizzazione di locali interrati o parzialmente interrati. La realizzazione di locali interrati o parzialmente interrati non è altresì consentita nei casi in cui un fabbricato esistente, ancorché ricadente in pericolosità idraulica I.2, risulti lambito su due o più lati da pericolosità idraulica I.3 o I.4. Tale limitazione si applica anche in caso di demolizione e successiva ricostruzione.

3. Nelle aree a pericolosità idraulica I.3 e I.4 non sono consentiti i cambi di destinazione d'uso di locali interrati o parzialmente interrati in funzione residenziale o turistico-ricettiva o comunque adibiti al pernottamento, se non a condizione che siano realizzati interventi di messa in sicurezza idraulica o azioni di difesa locale rispetto all'evento di piena con tempo di ritorno duecentennale. Tale limitazione si applica anche nel caso di fabbricato esistente che risulti lambito su due o più lati da pericolosità idraulica I.3 o I.4.

4. Nei casi in cui un fabbricato esistente, ancorché ricadente in pericolosità idraulica I.2, risulti lambito su due o più lati da pericolosità idraulica I.3 o I.4, sono consentiti tutti gli interventi edilizi purché riguardanti esclusivamente le parti in pericolosità idraulica I.2 e a condizione che siano previste opere di messa in sicurezza idraulica o azioni di difesa locale anche a favore delle porzioni di fabbricato non oggetto di intervento. A tale scopo sono prioritariamente realizzate opere di rialzamento a quota di sicurezza rispetto ai battenti idrici duecentennali al contorno, con adeguato franco, e, in subordine, misure di autosicurezza quali l'installazione di porte o finestre a tenuta stagna, realizzazione di locali isolati idraulicamente o misure equivalenti.

5. Per gli interventi non localizzati eseguibili nelle aree urbane e per gli interventi non localizzabili eseguibili nel territorio aperto, l'attribuzione della classe di fattibilità in relazione agli aspetti geologici, in relazione agli aspetti sismici e in relazione agli aspetti idraulici non è stata rappresentata nelle carte della fattibilità ma viene fatta mediante un abaco riportato di seguito. L'utilizzo dell'abaco che è stato predisposto è molto semplice: nella tabella a doppia entrata si va ad individuare dapprima l'intervento nelle righe e successivamente la classe di pericolosità (geologica/sismica/idraulica) indicata sulle apposite cartografie, nelle colonne; all'incrocio tra la riga e la colonna così individuato si leggerà la classe di fattibilità da attribuire all'intervento in progetto. La modifica di opere non presenti nell'abaco possono essere trattate per analogia trovando l'intervento che più si avvicina a quello in progetto. Qualora in un intervento vi siamo più tipologie di opere previste verranno trattate tutte separatamente, attribuendo a ognuna di loro la fattibilità che compete. Talvolta, in alcune aree del territorio comunale, può mancare la pericolosità sismica la quale, come previsto dal regolamento regionale 53/R/2011, non è redatta ovunque: in quel caso la fattibilità sismica non verrà attribuita.

classe e tipo di pericolosità del Piano Strutturale
geologica sismica idraulica
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
tipo di intervento edilizio classe e tipo di fattibilità corrispondente
per gli aspetti geologici per gli aspetti sismici per gli aspetti idraulici
Scavi e rinterri di qualsiasi genere connessi alle opere di cui al presente abaco:
a) di altezza modesta;
b) di altezza non modesta.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, interventi di conservazione e/o ripristino delle caratteristiche tradizionali del manufatto ed altri interventi che non comportino sovraccarichi sulle fondazioni. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Nuovi edifici e/o limitati ampliamenti inferiori a 50 mq, sopraelevazioni, e in altri interventi che comportino modesti sovraccarichi sul terreno e/o sulle fondazioni o nuovi modesti carichi. 2 2 3 4 2 2 3 4 1 2 3 4
Nuovi edifici e/o consistenti ampliamenti o sopraelevazioni superiori a 50 mq, demolizione e ricostruzione ed altri interventi che comportino significativi carichi/sovraccarichi sul terreno e/o sulle fondazioni. 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4
Nuova viabilità. 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4
Ristrutturazione edilizia caratterizzata da interventi di poco superiori alla manutenzione e che non eccedano la possibilità di elevare la linea di gronda degli edifici oltre 0,30 m. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ristrutturazione edilizia caratterizzata da demolizione dei volumi secondari e loro ricostruzione anche a parità di quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa posizione sul lotto di pertinenza:
a) inferiore a 50 mq;
b) Superiore a 50 mq.
2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4
Ristrutturazione edilizia caratterizzata da addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti e limitati interventi per adeguamento alla norma antisismica, a necessità igienico funzionale, volumi tecnici ed autorimesse:
a)inferiore a 50 mq;
b) superiore a 50 mq.
2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4
Ristrutturazione edilizia ricostruttiva caratterizzata da demolizione con fedele ricostruzione degli edifici, nella stessa collocazione e stesso ingombro planovolumetrico, fatti salvi le innovazioni necessarie per adeguamenti antisismici e sostituzione edilizia:
a) inferiore a 50 mq;
b) superiore a 50 mq.
2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4
Demolizione senza ricostruzione. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sostituzione edilizia / ristrutturazione urbanistica. 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4
Verde attrezzato senza opere murarie, aree verdi a corredo della viabilità di arredo urbano e decoro, area a verde di rispetto, verde privato, giardini, orti, serre con copertura stagionale. 1 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 4
Opere murarie di piccole dimensioni e/o temporanee (anche connesse con verde attrezzato), piccoli edifici tecnici, di servizio e per funzioni igienico sanitarie. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Serre con coperture permanenti. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Aree destinate all'ampliamento di sede stradale esistente o alla realizzazione di nuovi brevi tratti di viabilità di ingresso, servizio o per il miglioramento dell'attuale viabilità, nuova viabilità forestale e antincendio. 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4
Aree destinate a parcheggi pubblici e/o privati:
a) a raso (realizzate con mantenimento delle attuali quote e/o morfologia);
b) con modesti sbancamenti e riporti;
c) con sbancamenti o riporti non modesti o in sotterraneo.
2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4
Percorsi e aree di sosta pedonale. 1 1 3 4 1 1 3 4 1 2 3 4
Piccoli edifici e impianti di servizio di infrastrutture a rete inferiori a 50 mq (acquedotto impianti adduzione e distribuzione gas, cabine trasformazioni ENEL, impianti telefonia fissa e mobile). 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo. 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4
Realizzazione di annessi agricoli, manufatti per alloggio bestiame e trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ecc.:
a) per dimensioni <50mq;
b) per dimensione >50mq.
2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4
Realizzazioni di tettoie, scuderie e altri annessi di servizio anche precari con funzione esclusivamente agricola e zootecnica:
a) per dimensioni <50mq;
b) per dimensione >50mq.
1 1 3 4 1 1 3 4 1 2 3 4
Realizzazione di invasi e/o laghetti collinari. 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4
Realizzazione di piccoli impianti sportivi e piscine all'aperto e relativi locali di servizio:
a) per dimensioni <50mq;
b) per dimensione >50mq.
2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4
Depositi all'aperto (esclusi locali di servizio) per materiali vari. 1 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 4

6. Per tutti gli interventi soggetti a pericolosità idraulica dovranno essere rispettate le norme di cui alla L.R. 21/2012 e successive modifiche e integrazioni (Disposizioni urgenti in materia di difesa da rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua).

Ultimo aggiornamento 09.05.2023 - 15:06