A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non possono essere più rilasciate né autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria, né certificazioni di assenza di danno ambientale, intese come atti conclusivi del procedimento sanzionatorio, ma, per le opere realizzate in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, dovranno essere irrogate le sanzioni amministrative previste dall’art. 167 del summenzionato decreto legislativo.
L'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori già compiuti rappresenta una sorta di autorizzazione successiva al compimento dell'intervento e può essere richiesta solo nei seguenti casi ( comma 4 dell'art. 167):
a) per lavori realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili, o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per i lavori realizzati con l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria, o manutenzione straordinaria.
Per i lavori elencati nella casistica di cui ai p.ti a), b), e c), se viene accertata la compatibilità paesaggistica delle opere abusivamente realizzate, l'interessato è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria, il cui importo va determinato mediante perizia di stima, pari al maggior valore tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
Relativamente a questo accertamento ci si riferisce a criteri estetici e visivi, propri della normativa di tutela del paesaggio, piuttosto che a parametri di tipo edilizio-urbanistico. Il Ministero sostiene infatti che ”la percepibilità della modificazione dell’aspetto esteriore del bene protetto costituisce un prerequisito di rilevanza paesaggistica. La non percepibilità della modificazione dell’aspetto esteriore del bene protetto elide in radice la sussistenza dell’illecito contestato”.
Modalità di richiesta
Si comunica che da Gennaio 2019, con l'attivazione del SUE, le pratiche edilizie dovranno essere presentate esclusivamente tramite portale telematico.
Le istanze trasmesse con altra modalità (pec o cartacea) saranno dichiarate irricevibili.
Documentazione da presentare
L'invio tramite portale prevede una procedura guidata, che recepisce la modulistica adottata da Regione Toscana.
Tutta la documentazione inviata deve essere firmata digitalmente, ovvero di regola avere il formato "p7m".
La procura speciale deve sempre essere allegata per ogni procedimento attivato (Permesso di costruire, Scia, Cila, Cil, Accertamento di conformità, ecc.ecc.).
Nel caso in cui i documenti siano stati firmati in originale cartaceo e successivamente acquisiti in formato .pdf, devono essere comunque firmati digitalmente e conservati presso lo studio o il domicilio dell'interessato.
Iter procedura
La domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica deve essere presentata precedentemente alla domanda di accertamento di conformità.
Dopo il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, può essere rilasciato il titolo edilizio in sanatoria.
Costi
Con Delibera di Giunta n. 186 del 21.10.2014 sono stati approvati gli importi dovuti per diritti di segreteria. Gli importi sono scaricabili qui.
Gli importi relativi a pratiche di edilizia produttiva sono consultabili alla seguente pagina del SUAP.
Si ricorda che le pratiche di edilizia produttiva presentate tramite il portale del SUE sono soggette al pagamento di entrambe le componenti.
Il rilascio in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione o sanzione amministrativa, di una somma non inferiore a € 516,00 oltre al pagamento dei contributi concessori, se dovuti.
Il rilascio dei titoli in sanatoria, per opere eseguite su immobili o aree soggette a tutela paesaggistica, è consentito esclusivamente a seguito dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 167 del D.Lgs. 42/2004.
Avvertenze
La procura speciale deve sempre essere allegata per ogni procedimento attivato (Permesso di costruire, Scia, Cila, Cil, Accertamento di conformità, ecc.ecc.)
Nel caso in cui la domanda sia stata firmata in originale cartaceo e successivamente acquisita in formato .pdf, deve essere comunque firmata digitalmente.