Bonifiche di siti contaminati

Per “bonifica di un sito contaminato” si intende l’insieme di tutti gli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale e/o inferiore ai valori limite previsti dalla normativa vigente.

Le istanze di bonifica, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si presentano al Comune di Terranuova Bracciolini, Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica.                              

Competenze 

Quando parliamo di Bonifiche di Siti contaminati occorre innanzitutto verificare le competenze che la normativa assegna nei vari contesti della procedura. 
Vediamo come vengono diversificate le attività che ogni Ente deve svolgere:

Il ruolo della Regione

  • approva il piano regionale di bonifica delle aree inquinate;
  • adotta le direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti Locali e per l'attività di controllo (ricordiamo che le funzioni amministrative poste dal D.Lgs. 22/97 in capo alla Regione sono state attribuite alle Provincia con Legge regionale 25/98);
  • determina linee guida e criteri per la bonifica dei siti inquinanti;
  • eroga contributi per mandare ad effetto il programma pluriennale dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di bonifica delle aree inquinate;
  • sostiene economicamente i Comuni, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per gli interventi in sostituzione di soggetti inadempienti o che non siano individuabili;
  • partecipa ad Accordi di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con le Province e i Comuni interessati.
  • partecipa all'approvazione di progetti di bonifica relativi a siti definiti di "interesse nazionale" presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Il ruolo della Provincia

  • approva i Piani Provinciali di gestione di bonifica delle aree inquinate;
  • esercita le funzioni amministrative attribuite in materia di gestione di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, non espressamente attribuite ai comuni dalle leggi statali e regionali e non riservate dalla legge regionale alla competenza della Regione; fra le più significative:
    • approva i progetti e gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di siti inquinati compresi nel territorio di più Comuni.
    • richiede al Comune di apporre modifiche ed integrazioni ovvero stabilisce specifiche prescrizioni al progetto di bonifica
       
  • ha funzioni di vigilanza e controllo che sono esercitate avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (A.R.P.A.T);
  • attesta il completamento degli interventi previsti dai progetti;
  • predispone un'anagrafe dei siti da bonificare, sulla base delle notifiche dei soggetti interessati o in seguito agli accertamenti degli organi di controllo

Il ruolo del Comune:

  • provvede a verificare l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza adottati dai soggetti responsabili;
  • approva il progetto, suddiviso in successive fasi di approfondimento (Piano della Caratterizzazione, Progetto Preliminare e Progetto Definitivo) avvalendosi dell'A.R.P.A.T. e utilizzando lo strumento della Conferenza dei Servizi, e autorizza la realizzazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati;
  • stabilisce e riceve le garanzie finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi;
  • provvede ad emettere le Ordinanze per la bonifica dei siti inquinati;
  • si sostituisce d'ufficio nell'esecuzione degli interventi in caso d'inadempienza o di mancata identificazione dei soggetti responsabili.

 

Piano regionale di gestione dei rifiuti

La Legge Regionale n. 25 del 18 maggio 1998, in attuazione del D.Lgs n. 22 del 5 febbraio 1997, detta norme in materia di gestione dei rifiuti nonché per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati; l'art. 5 c.1 lettera a), stabilisce che è competenza della Regione l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e, all'articolo 10 c.1, afferma che il Piano può essere approvato anche per i seguenti stralci Funzionali e tematici:

  • rifiuti urbani;
  • rifiuti speciali anche pericolosi;
  • bonifica delle aree inquinate.

La procedura di approvazione
La proposta della Giunta regionale relativa allo stralcio di Piano di gestione dei rifiuti riferito alla "Bonifica delle aree inquinate" è stata approvata con Delibera n. 166 del 22 febbraio 1999. Questa è stata sottoposta alle procedure di consultazione previste dalla stessa L.R. 25/1998 all'art.10. In particolare sono stati consultati i Comuni e le Province, assicurando la pubblicità prevista e la massima partecipazione dei cittadini. Come previsto, le Amministrazioni Provinciali hanno garantito l'informazione al pubblico mediante la nomina di un garante dell'informazione, la messa in consultazione della proposta, la raccolta delle osservazioni e la Convocazione di apposite Conferenze di programmazione cui hanno partecipano i soggetti pubblici e le formazioni sociali. Le osservazioni complessivamente pervenute sono state oggetto di approfondite verifiche e hanno portato a modifiche e integrazioni al Piano. Questo è stato proposto al Consiglio Regionale con atto della Giunta n. 15 del 6 settembre 1999. Il Consiglio ha sottoposto la proposta di Piano (proposta di deliberazione n. 2112/99) alle consultazioni di legge, apportando sulla base di ulteriori osservazioni alcune modifiche e aggiornamenti. Infine, il Piano è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 384 del 21 dicembre 1999. Il Piano è stato pubblicato sul S.S n. 29 al B.U.R.T. del 1° marzo 2000.

I contenuti
Il Piano Regionale per la bonifica, la messa in sicurezza e il ripristino ambientale delle aree inquinate ha una struttura composta da una parte di testo e da 11 allegati, e, in attuazione della L.R. 25/1998, contiene:

  • gli obiettivi generali e i principi per la sua attuazione;
  • l'individuazione degli ambiti di bonifica con le caratteristiche generali degli inquinanti presenti, secondo il seguente ordine di priorità:

a) intervento a breve termine relativo alle aree da bonificare per le quali è stato constatato un danno ambientale in atto, con necessità di messa in sicurezza e/o bonifica urgente;
b) intervento a medio termine relativo alle aree da bonificare per le quali esiste un potenziale inquinamento, ma in cui non e' stato accertato un danno ambientale in atto;
l'individuazione dei siti con necessità di ripristino ambientale;

  • le prescrizioni per la definizione degli interventi di bonifica e risanamento ambientale;
  • il programma pluriennale dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano.

 

 

 

Terminologia di settore:

 

Che cosa sono le C.S.C. e le C.S.R.?

Le C.S.C. sono le Concentrazioni Soglia di Contaminazione stabilite dalla normativa, ovvero i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica.
Le C.S.R. sono, invece, le Concentrazioni di contaminazione delle matrici ambientali da determinare caso per caso con l’applicazione della procedura di Analisi di rischio sito specifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito. 

Che cos’è il SISBON?

Ai fini di una completa tracciabilità ogni sito ubicato nella Regione Toscana, e sottoposto a procedura di bonifica, è identificato da un codice relativo al Sistema Informativo Siti interessati da procedimento di BONifica (SISBON). Il SISBON è quindi una vera e propria banca dati condivisa su scala regionale realizzata in attuazione delle “Linee Guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati” di cui alla D.G.R.Toscana n. 301/2010. Il Codice SISBON è identificato con la sigla della Provincia seguito da un numero: LI….
Al SISBON possono accederci tutti, è quindi un portale di informazioni trasparente e completo. 

Che cosa sono i Piani di Indagine e i Piani di accertamento della qualità ambientale.?

Sono Documenti mirati a verificare l’effettivo inquinamento, individuare le fonti di ogni inquinamento, confermare e integrare dati relativi a geologia idrogeologia pedologia idrologia, definire accuratamente le caratteristiche dell’inquinamento del suolo, del sottosuolo, dei materiali di riporto, delle acque superficiali e sotterranee. Il Piano di indagine deve definire localizzazione, metodi e profondità dei campionamenti, lista delle sostanze da analizzare e metodologie di analisi. 

Che cos’è una sorgente contaminante e cos’è un bersaglio?  

La sorgente contaminante è il punto (quasi mai è un punto, è piuttosto una zona tridimensionale) da cui si origina una contaminazione. La contaminazione può essere relitta e/o quiescente ovvero derivata da attività storiche non più presenti nell’area, oppure attiva derivata cioè da attività presenti nell’area. Il bersaglio è un’area, un edificio sensibile (o più aree o più edifici) che possono essere interessati dalla contaminazione diffusa dalla sorgente. 

Come viene indetta la Conferenza dei Servizi bonifiche? 

Nel caso di Conferenze di Servizi coordinate dall’Amministrazione Comunale viene indetta ai sensi del D.Lgs. 152/2006, il D.Lgs 4/2008, la D.G.R.Toscana 301/2010 e il D.M. 31/2015, entro 30 giorni dall’invio della documentazione. Vengono invitati: Regione Toscana, ARPAT Livorno e ASL Nord Ovest Livorno oltre ad eventuali altri Enti e/o soggetti interessati quali A.I.T., Autorità Portuale, ASA, etc.. 

Che cosa significa ripristino e ripristino ambientale? 

Sono gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici. 

Perché viene richiesta una specifica fideiussione per i progetti di bonifica? 

Ogni volta che viene presentato un progetto di bonifica, i Soggetti interessati debbono stipulare, e inviare al Comune di Livorno a garanzia delle operazioni, una specifica polizza fideiussoria, stabilita in quota % dalla normativa vigente sull’importo dei lavori e che può essere svincolata solo al rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Regione Toscana subentrata dal 2015 alla Provincia di Livorno.

Che cosa sono le B.A.T.N.E.E.C.? 

La sigla sta per Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs, ovvero le migliori tecniche di intervento a costi sostenibili per l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale. 

Che cosa significa restituire agli usi legittimi un’area sottoposta a procedura di bonifica? 

Significa che l’area, congelata urbanisticamente durante l’intera procedura di bonifica (ovvero nella quale non possono essere eseguiti interventi edilizi stabiliti dal Regolamento Urbanistico), può tornare nella piena disponibilità del proprietario dopo che la Regione Toscana ha rilasciato la Certificazione di avvenuta bonifica o di non necessità di procedere ad attività di bonifica.

 

Normativa di riferimento

Regione Toscana:

Norme nazionali:

 

Ultima modifica 12.07.2024 - 12:06