Disciplina del Piano Strutturale


Capo I Struttura del Territoro, articolazione del Piano, Invarianti Strutturali

Art. 6 Struttura del territorio e invarianti strutturali

1. La struttura identitaria, o struttura profonda, del territorio è prodotta dalla contemporanea evoluzione dell'ambiente naturale e degli insediamenti umani, dalla morfologia dei luoghi e dagli elementi naturali ed antropici che la costituiscono.

2. Il telaio insediativo principale del territorio, l'ossatura, la parte più resistente alla trasformazione, è definita dalle risorse che costituiscono il patrimonio territoriale e dal rapporto che si stabilisce fra di esse.

3. Le componenti del patrimonio territoriale sono costituite dalla struttura idrogeomorfologica, dalla struttura ecosistemica, dalla struttura insediativa, dalla struttura agro-forestale, dai beni culturali e paesaggistici. in coerenza con quanto disposto dall'art. 3 commi 2 e 4 della L.R. 65/14.

4. Gli elementi cardine dell'identità dei luoghi sono costituiti dalle invarianti strutturali. Per invarianti strutturali si intendono i caratteri identitari, i principi generativi e le regole di riproduzione del patrimonio territoriale, in coerenza con quanto disposto dall'art. 5 comma 1 della L.R. 65/14.

5.Ai fini dell'articolazione del Piano Strutturale, le strutture del patrimonio territoriale sono accorpate in sistemi funzionali. La definizione delle invarianti strutturali mediante individuazione dei caratteri identitari, principi generativi e regole di riproduzione relative alle risorse e beni del patrimonio territoriale è pertanto contenuta nella parte dello statuto relativa ai sistemi funzionali.

Art. 7 Articolazione del territorio

1. Ai fini della articolazione del piano Strutturale, Il territorio del Comune di Poggibonsi è suddiviso in due sistemi territoriali: il territorio urbanizzato e il territorio rurale.

2. Il territorio urbanizzato è costituito dai centri abitati (centri storici, aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico ricettiva, attrezzature e servizi, parchi urbani, impianti tecnologici, lotti e spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria) e dalle relative aree di pertinenza (zone comprese entro le utoe ma esterne ai centri abitati).

3. A partire dalla seconda metà del ventesimo secolo si è formata una direttrice di sviluppo, programmata in più fasi con il succedersi dei piani urbanistici comunali e recepita compiutamente dal vigente PTCP, che articola il territorio urbanizzato nei centri di Poggibonsi, Bellavista, Staggia e nelle zone produttive di Foci-Lame, di Drove e di Pian dei Peschi.

4. Il territorio rurale è costituito da tutto ciò che è esterno al territorio urbanizzato: aree rurali, nuclei rurali ed insediamenti sparsi con le relative aree di pertinenza, ambiti periurbani.

5. Il territorio rurale è suddiviso nei seguenti sub sistemi

  • - Cinciano;
  • - Crinali a pettine;
  • - Valle del Carfini;
  • - Lecchi Megognano,
  • - Valle dello Staggia;
  • - Maltraverso S.Antonio;
  • - Valle dell'Elsa sud;
  • - Montemorli;
  • - Montefalconi;
  • - Valle dell'Elsa nord.

6. Allo scopo di poter articolare adeguatamente la parte strategica del PS, si individuano, all'interno del Sistema del territorio urbanizzato, sei Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE).

  • - UTOE 1 - Poggibonsi;
  • - UTOE 2 - Foci - Lame;
  • - UTOE 3 - Drove;
  • - UTOE 4 - Bellavista;
  • - UTOE 5 - Pian dei Peschi;
  • - UTOE 6 - Staggia Senese.

7. Nelle more dell'approvazione della Variante generale al P.S. in conformazione alla L.R. 65/14 ed al PIT-PPR, il perimetro del territorio urbanizzato è individuato ai sensi dell'art. 224 della legge medesima ed è corrispondente agli ambiti individuati come "territorio urbanizzato" nella Tav. 28 – "Sistemi e Subsistemi Territoriali" del presente Piano Strutturale.

Art. 8 Sistemi funzionali

1. Il PS si articola in quattro sistemi funzionali. Essi presentano ambiti di influenza trasversali rispetto ai sistemi territoriali e sono definiti in considerazione delle risorse essenziali che costituiscono il patrimonio territoriale:

  • - Sistema dell'ambiente: riferito alla struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, idrologici, e idraulici, ed alla struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della flora e della fauna; gli elementi costitutivi del sistema sono individuati in relazione alle componenti del patrimonio territoriale di cui al comma 2 lettere a) e b) dell’art. 3 della L.R. 65/14, nonché alle Invarianti Strutturali di cui agli artt. 7 e 8 della Disciplina di Piano del vigente PIT-PPR.
  • - Sistema dalla struttura insediativa: riferito alla città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, sistemi della capacità produttiva, sistemi tecnologici; gli elementi costitutivi del sistema sono individuati in relazione alle componenti del patrimonio territoriale di cui al comma 2 lettera c) dell’art. 3 della L.R. 65/14, nonché alle Invarianti Strutturali di cui agli artt. 9 e 10 della Disciplina di Piano del vigente PIT-PPR.
  • - Sistema agro-forestale, riferito alle strutture ed infrastrutture agricole produttive e agli assetti agrari rilevati sul territorio, alla capacità di uso dei suoli, ai boschi, ai terreni coltivati, ed ai manufatti dell'edilizia rurale; gli elementi costitutivi del sistema sono individuati in relazione alle componenti del patrimonio territoriale di cui al comma 2 lettera d) dell’art. 3 della L.R. 65/14, nonché alle Invarianti Strutturali di cui all’art. 11 della Disciplina di Piano del vigente PIT-PPR.
  • -Sistema del paesaggio: riferito ai beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed alle principali componenti paesaggistiche rilevate nel territorio comunale quali il paesaggio dei crinali ed il paesaggio del fondovalle e dei ripiani travertinosi che si sono prodotti e mantengono leggibili gli effetti della costante interazione e coevoluzione tra risorse naturali ed attività umane. gli elementi costitutivi del sistema sono individuati in relazione alle componenti del patrimonio territoriale di cui al comma 4 dell’art. 3 della L.R. 65/14, nonché all’art. 14 della Disciplina di Piano del vigente PIT-PPR.

Capo II Sistema dell'ambiente

Art. 9 Elementi del sistema dell'ambiente

1. I componenti del sistema dell’ambiente sono quelli appartenenti alla struttura idrogeomorfologica e quelli appartenenti alla struttura ecosistemica, corrispondenti alle componenti del patrimonio territoriale di cui ai punti a) e b) del comma 2 art. 3 della L.R. 65/14, nonché alle Invarianti Strutturali di cui agli artt. 7 e 8 della Disciplina di Piano del vigente PIT-PPR. La struttura idrogeomorfologica è riferita al sistema delle acque superficiali e profonde, alle strutture geologiche, litologiche e pedologiche, alla dinamica geomorfologica, ai caratteri morfologici del suolo. La struttura ecosistemica comprende le risorse naturali, aria, acqua, suolo ed ecosistemi della flora e della fauna.

Art. 10 Invarianti strutturali del sistema ambientale

1. Gli elementi del sistema funzionale dell'ambiente appartengono alla struttura profonda del territorio in quanto elementi fondativi dei caratteri identitari più persistenti di quei paesaggi che proprio il sistema delle acque, i caratteri geologici e l'evoluzione dei processi geomorfologici, insieme all'uso del suolo, alle dinamiche evolutive della vegetazione e al formarsi di una vasta rete ecologica, hanno generato nel corso dei secoli.

2. La tutela e la riproduzione delle risorse e del patrimonio territoriale riferibili al sistema funzionale dell'ambiente sono garantiti dalle regole per la tutela degli acquiferi e delle opere di captazione delle acque per usi idropotabili, dai criteri per la protezione dai rischi idraulici e da quelli connessi alla instabilità dei versanti e dai processi di erosione del suolo, dalle misure per la prevenzione degli inquinamenti dell'aria, dell'acqua e del suolo, dalle strategie per la salvaguardia, l'estensione e la valorizzazione della rete ecologica.

Art. 11 Tutela dell'acqua

1. L'acqua è elemento fondamentale per la vita, insostituibile, raro nell'universo, non diffuso ovunque, rinnovabile, non incrementabile, tende a soffrire di criticità dovute alla scarsità relativa (tensione fra domanda e offerta), agli inquinamenti, alle interazioni con il suolo, ai cambiamenti climatici, alle modalità gestionali. Il Comune di Poggibonsi si propone l'obiettivo, per quanto di competenza, di garantire la qualità, la rinnovabilità ed un uso appropriato della risorsa idrica.

2. Per il ciclo dell'acqua, il Comune, con le autorità e le aziende pubbliche o private, dovrà promuovere il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • - assicurare la manutenzione e l'ammodernamento della rete di adduzione e distribuzione dell'acqua per usi civili ed industriali, nonché della rete per la raccolta ed il collettamento delle acque reflue, al fine di limitare le perdite e di evitare quindi sia lo spreco della risorsa che la diffusione di inquinanti;
  • - assicurare la manutenzione e l'ammodernamento degli impianti di depurazione delle acque reflue;
  • - programmare e garantire il fabbisogno aggiuntivo di risorse idriche indotto dai processi evolutivi del sistema insediativo (incremento di abitanti, di attività, di servizi).
  • - garantire la persistenza della disponibilità della risorsa idrica attraverso attività di monitoraggio delle captazioni e degli acquiferi, nonché attraverso la formulazione di piani di emergenza finalizzati a fronteggiare casi di inquinamento accidentale delle falde;
  • - verificare l'efficacia degli impianti di depurazione delle case sparse, in specie nelle aree sovrastanti gli acquiferi vulnerabili di classe 1 e 2;
  • - introduzione negli atti operativi di pianificazione di misure per il risparmio, il riuso ed il riciclo dell'acqua.

Art. 12 Acque sotterranee

1. Il territorio del Comune di Poggibonsi è interessato dalla presenza di acquiferi con diverse caratteristiche e diversa importanza. L'elemento di maggior rilievo è costituito dal concentramento di acque sotterranee che, in continuità con l'acquifero strategico del Montemaggio -Montagnola, percorre i ripiani travertinosi presenti sia nelle valli dello Staggia e dell'Elsa sia sull'altopiano che a partire dal lago di S.Antonio si estende nel territorio comunale fino ai margini della città. Altri acquiferi di minore importanza accompagnano poi lo sviluppo del reticolo idrografico. In ragione di tale distinzione e della loro vulnerabilità, le aree interessate dalla presenza degli acquiferi sono suddivise in classi di sensibilità. Per le aree sensibili di classe 1 e di classe 2 sono stabiliti particolari criteri di tutela.

2. Per le aree in questione è tuttavia possibile, nell'ambito di piani urbanistici comunali o in occasione di piani attuativi di iniziativa privata, richiedere la riclassificazione delle aree con le modalità di cui all'art. 10.1.4 del vigente PTCP.

Art. 13 Tutela degli acquiferi nelle aree sensibili di classe 1

1. Nelle aree sensibili di classe 1 sono esclusi qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa, l'infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire in modo significativo -ad esempio a causa di scavi, perforazioni o movimenti di terra rilevanti -il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all'acquifero soggiacente, così come specificato nei commi successivi.

2. Tra gli usi e le attività di nuova realizzazione o di loro ampliamento, da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe 1 sono annoverati:

  • - la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche, di centri di raccolta di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni finalizzati al supporto ed all'incremento della raccolta differenziata di RSU e degli impianti di recupero rifiuti speciali non pericolosi da demolizione e costruzione esercitati all'interno delle aree di cava, per la cui disciplina si rimanda al PAERP;
  • - la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al D.Lgs. 209/2003, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
  • - attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
  • - la realizzazione di oleodotti.

3. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile nella Tab. 1/A (classe A3) dell'Allegato 2 del D.Lgs. 152/2006. Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.

4. Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti. Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano.

5. Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona pratica agricola redatto dall'ARSIA.

6. Nell'esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare l'apporto di azoto per ettaro, così come previsto dall'Allegato 7, Parte A IV del D.Lgs. 152/2006.

7. Negli insediamenti urbani e comprendendo in questi anche tutte le tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo-Ambientale, sia in fase di ristrutturazione e/o recupero, sia in fase di nuova edificazione e/o cambiamento di destinazione d'uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 1, gli strumenti operativi della pianificazione e il Regolamento Edilizio dovranno prevedere misure tese a limitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti. A tal proposito le nuove fognature ed eventuali fosse biologiche dovranno essere alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

8. Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.

9. Le aree sensibili di classe 1 ubicate al di fuori del territorio urbanizzato, come individuato nell'articolazione territoriale del PS, dovranno rimanere preferibilmente inedificate. Eventuali previsioni edificatorie dovranno essere corredate di appositi specifici studi, da redigersi secondo quanto previsto dal vigente PTCP, a dimostrazione della compatibilità con gli obiettivi di tutela quali-quantitativa degli acquiferi. In ogni modo, dovranno essere rispettati i criteri di cui al successivo comma 11.

10. Nell'ambito delle aree già edificate, individuate dagli strumenti urbanistici con la perimetrazione del territorio urbanizzato, è consentito il riutilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente a condizione che gli interventi di trasformazione, comunque denominati (nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica ... ), permettano una tutela degli acquiferi interessati commisurata al loro valore strategico ed alla effettiva qualità delle acque. In tale prospettiva, debbono considerarsi elementi di miglioramento dell'azione di tutela:

  • - la previsione di destinazioni d'uso potenzialmente meno inquinanti di quelle cui risultano attualmente destinati gli edifici ed i comparti urbani oggetto di trasformazione;
  • - l'incremento della quantità di superficie di suolo permeabile nell'ambito delle aree di intervento;
  • - l'attivazione di processi di investigazione e, se necessario, caratterizzazione ed eventuale valutazione di rischio o bonifica in coincidenza con la progettazione di interventi di trasformazione;
  • - l'individuazione, sulla base di specifiche disposizioni del RU, di tipologie costruttive che non creino vie preferenziali di infiltrazione di inquinanti dal suolo alle falde sottostanti;

11. L'esecuzione di scavi per realizzare volumi interrati, come quelli necessari per la realizzazione di invasi o piscine, è da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda è minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto). Per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna è possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m.

12. In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello piezometrico massimo della falda, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:

  • - incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;
  • - compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 10 % della reale soggiacenza locale;
  • - compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 100 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 15 % della reale soggiacenza locale;
  • - compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 100 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;
  • - compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30% della reale soggiacenza locale.

Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

13. Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto negli Artt. 10.6.4 e 10.6.5 del vigente PTCP.

14. Dalle limitazioni di cui al presente articolo sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed infrastrutture, nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche "strategiche".

Art. 14 Disciplina delle aree sensibili di classe 2

1. Nelle aree sensibili di classe 2 le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.

2. I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti.

3. Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.

4. Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:

  • - impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;
  • - impianti di raccolta, recupero, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;
  • - centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al D.Lgs. 209/2003, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
  • - attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
  • - tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua.

5. Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona pratica agricola redatto dall'ARSIA.

6. Nell'esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento, che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa acqua e del paesaggio.

7. In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.

8. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell'Allegato 2 del D.Lgs. 152/06, fatti salvi i casi citati al terzo comma del punto 10.1.2.

9. Negli insediamenti urbani e comprendendo in questi anche tutte le tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo-Ambientale, sia in fase di ristrutturazione e/o recupero, sia in fase di nuova edificazione o cambiamento di destinazione d'uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 2, gli strumenti operativi della pianificazione e il Regolamento Edilizio dovranno prevedere misure tese a limitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti. A tal proposito le nuove fognature ed eventuali fosse biologiche dovranno essere alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

10. Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.

11. La previsione di nuovi insediamenti urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 2 dovrà sempre essere accompagnata da appositi specifici studi, da redigersi secondo quanto previsto all'art. 10.1.4 del vigente PTCP, a dimostrazione della compatibilità con gli obiettivi di tutela quali-quantitativa degli acquiferi. In ogni modo, dovranno essere rispettati i criteri di cui al successivo comma 13.

12. In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti, il Piano Operativo dovrà indirizzare l'uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino "viacoli" di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che non creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

13. La esecuzione di scavi per realizzare volumi interrati, come quelli necessari per la realizzazione di invasi o piscine, è da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda è minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto. La esecuzione di scavi per realizzare volumi interrati è consentita dove la soggiacenza minima annua della falda è maggiore di 10 m dal piano campagna a condizione i che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m.

14. In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello piezometrico massimo annuo della falda, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:

  • - incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;
  • - compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 15% della reale soggiacenza locale;
  • - compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;
  • - compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30% della reale soggiacenza locale.

15. Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

16. Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto negli artt. 10.6.4 e 10.6.5 delle norme del vigente PTCP.

17. Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed infrastrutture nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche "strategiche".

Art. 15 Tutela delle opere di captazione

Ai fini della tutela delle opere di captazione di acqua destinata al consumo umano sono individuate le relative aree di salvaguardia ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs 152/2006:

  • - Zona di tutela assoluta. Si estende per almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e destinata esclusivamente alle stesse opere di captazione o di presa e ad infrastrutture di servizio.
  • - Zona di rispetto. In assenza di specifica individuazione da parte della Regione ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione ed è soggetta al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento delle attività elencate all'art. 94, comma 4, del D.Lgs 152/2006.
  • - Nelle aree di tutela delle opere di captazione di acqua destinata al consumo umano si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della presente Disciplina.

Art. 16 Acque superficiali: fiumi torrenti e corsi d'acqua

1. I fiumi, torrenti e corsi d'acqua presentano uno specifico valore nell'ambito del sistema funzionale dell'ambiente in quanto riferibili sia alla struttura idrogeomorfologica che a quella eco sistemica.

2. I principali fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Comune di Poggibonsi, secondo il censimento del SIRA, sono i seguenti: Borro del Cepparello, Borro del Molinuzzo, Borro della Valle, Borro di Granaio, Borro di Lecchi, Borro di Melachecca, Borro di Papaiano, Borro Gamberana, Borro Gli Amaioni, Borro Ribaldoni, Borro Ritorti, Borro Santa Lucia, Borro Senese, Borro Sornano, Borro Staffa, Borro Strolla, Botro del Bacchereto, Botro del Pescinale, Botro dell'osole, Botro di Liscia, Botro di Monte Cuccheri, Botro di Vallebona, Fiume Elsa, Fosso Amboiana, Fosso di Bacio, Fosso di Cedda, Fosso di Talciona, fosso di Vallina, Torrente Bozzone, Torrente Carfini, Torrente Drove, Torrente Drove di Cinciano, Torrente Drove di Tattera, Torrente Foci, Torrente Staggia.
Appartiene alle acque superficiali anche il lago di S.Antonio.

Art. 17 Aree interessate dal rischio idraulico

1. Come rappresentato nella Carta della Pericolosità Idraulica e nelle tavole grafiche e negli elaborati analitici dello studio idraulico, le verifiche eseguite evidenziano l’esistenza di rischi di esondazione in alcune aree del territorio comunale. Gli strumenti operativi della pianificazione dovranno approfondire gli studi in funzione delle specifiche previsioni urbanistiche. In particolare, sono state riscontrate criticità lungo il fiume Elsa, il torrente Staggia, il torrente Foci, il torrente Drove, e altri corsi d’acqua minori.

2. Criticità lungo il fiume Elsa:

  • - Allagamento in sinistra idraulica in Loc. Molino d’Elsa per eventi con TTR=30 anni o maggiori e battenti di TR200 superiori ad 1.5 metri;
  • - Allagamento in sinistra idraulica presso l’area sportiva per eventi con TR=30 o maggiori e battenti di TR200 anche superiori 2 metri;
  • - Allagamento in destra idraulica in Loc. La Gora per eventi con TR=30 anni o maggiori con interessamento dei fabbricati più prossimi al corso d’acqua;
  • - Allagamento in sinistra idraulica in Loc. Bocca d’Elsa per eventi con TR=30 anni o maggiori con battenti di TR200 anche superiori a 2 metri ed interessamento dei primi fabbricati industriali verso Loc. Palagetto;
  • - Allagamento in destra idraulica in Loc. Lame di Fondo per eventi con TR=30 anni o maggiori con battenti di TR200 anche superiori a 2 metri.

3. Criticità lungo il Torrente Staggia:

  • - Allagamento in destra idraulica in Loc. La Magione per eventi con TR=30 anni o maggiori e battenti di TR200 anche superiori a 2 metri;
  • -Allagamento in destra idraulica in Loc. Bernino per eventi con TR=30 anni o maggiori e battenti di TR200 compresi tra 2 e 3.5 metri, con interessamento degli impianti sportivi e dell’acquedotto;
  • - Allagamento in sinistra idraulica all’altezza del ponte in Loc. Bernino con interessamento di un’ampia porzione del centro urbano per eventi con TR=200 o maggiori e battenti fino a circa 80 cm, oltre ad allagamento dei piani interrati;
  • - Allagamento in sinistra e destra idraulica all’altezza del ponte di Via della Costituzione con interessamento di un’ampia porzione del centro urbano per eventi con TR=200 o maggiori e battenti fino a circa 80 cm, oltre ad allagamento dei piani interrati;
  • - Allagamento in destra idraulica a partire dallo stadio fino alla confluenza con il Torrente Drove per eventi con TR=200 o maggiori e battenti fino a circa 1.5-2 m;
  • - Allagamento in sinistra idraulica in prossimità della confluenza con il Torrente Drove per eventi con TR=200 anni o maggiori con battenti esigui;
  • - Presenza di franchi di sicurezza minimi (anche pochi centimetri) sugli argini di contenimento lungo il tratto urbano e su alcuni attraversamenti, anche per eventi con tempo di ritorno pari a 30 anni.

4. Criticità lungo il torrente Foci:

  • - Allagamento in destra idraulica in prossimità della confluenza con il Fiume Elsa per eventi con TR=30 anni o maggiori, con interessamento di numerosi fabbricati industriali adiacenti al corso d’acqua;
  • - Allagamento in destra idraulica nella porzione di monte dell’area industriale, con interessamento della viabilità principale ed alcuni fabbricati industriali per eventi con TR=200 anni o maggiori;
  • - Allagamenti diffusi lungo il Borro della Valle/Borro di Orneto ed il Borro di Vallina con interessamento di numerosi fabbricati industriali per eventi con TR=30 anni o maggiori;
  • - Presenza di franchi di sicurezza esigui (inferiori a 50 centimetri) rispetto ai piazzali dei fabbricati industriali e alla viabilità più prossimi al corso d’acqua;

5. Criticità lungo il torrente Drove:

  • - Allagamento in sinistra idraulica in corrispondenza dell’area industriale Drove per eventi con TR=30 anni o maggiori e battenti di TR200 fino a circa 2 metri, con interessamento di numerosi fabbricati industriali;
  • - Allagamento a valle della confluenza con il Torrente Staggia per effetto di esondazione da monte in prossimità dell’area artigianale-commerciale di Via Pisana per eventi con TR=30 anni o maggiori, con interessamento di numerosi fabbricati.

Art. 18. Classi di pericolosità idraulica

1. Il territorio comunale è suddiviso in 4 classi di pericolosità idraulica sulla base delle quali verrà determinata in fase di R.U., in rapporto alle singole previsioni urbanistiche, la fattibilità degli interventi sulla base di quattro diverse classi.

2. Pericolosità idraulica molto elevata (I.4). Sono le aree interessate da allagamenti per eventi con tempo di ritorno trentennale. Fuori dalle aree potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche e per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

  • - vi siano notizie storiche di inondazioni;
  • - siano morfologicamente in situazione sfavorevole: di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

3. Pericolosità idraulica elevata (I.3) Sono le aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra un tempo di ritorno di trenta anni e un tempo di ritorno di duecento anni. Fuori dalle aree potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  • - vi siano notizie storiche di inondazioni;
  • - siano morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

4. Pericolosità idraulica media (I.2). Sono le aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra un tempo di ritorno di duecento anni e un tempo di ritorno di cinquecento anni. Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni:

  • - non vi siano notizie storiche di inondazioni;
  • - siano in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

5. Pericolosità idraulica bassa (I.1): Sono le aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:

  • - non vi siano notizie storiche di inondazioni;
  • - siano in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

6. Sulla base delle classi di pericolosità stabilite dal P.S. e dal P.G.R.A., gli strumenti operativi della pianificazione individuano, mediante integrazioni ed approfondimenti delle indagini svolte con il PS, gli interventi realizzabili nelle diverse aree del territorio comunale nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 6, 7 e 8 del DPCM 06/05/2005.

Art. 19 Opere di protezione e prevenzione del rischio idraulico

1. La manutenzione di sponde, argini e opere idrauliche in funzione della protezione e della prevenzione del rischio idraulico, è attuata mediante opere di difesa passiva (briglie,argini, casse di laminazione, etc.) e interventi di difesa attiva volti ad un incremento della capacità di ritenzione idrica del suolo e l'aumento dei tempi di concentrazione e corrivazione delle acque di ruscellamento superficiale. A tal fine sono individuate le pertinenze degli ambiti fluviali come luoghi privilegiati per eventuali interventi di naturalizzazione.

Art. 20 Tutela del suolo

1. Il miglioramento prestazionale complessivo della risorsa suolo è legato:

  • - all'innalzamento qualitativo e quantitativo della biodiversità;
  • - all'incremento degli spazi vegetati nei tessuti urbani;
  • - al mantenimento dei corridoi biologici e alla realizzazione della rete ecologica;
  • - al contenimento del nuovo consumo di suolo;
  • - al contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo.

2. Il consumo di suolo è inteso sia come erosione dei terreni liberi tramite la crescita urbana attuata con modelli estranei rispetto ai contesti urbanizzati e storicamente consolidati, sia come privazione di qualità dei suoli e come danneggiamento dei valori estetico percettivi dei luoghi. Il contenimento del nuovo consumo di suolo contribuisce, infatti, a raggiungere obiettivi di tutela paesistica, di salvaguardia ambientale,di efficienza insediativa. Il Comune di Poggibonsi si propone, pertanto, di non incrementare il consumo di nuovo suolo e di assumere il patrimonio edilizio non utilizzato o utilizzato impropriamente e l'uso efficiente del territorio urbanizzato quali fattori per il controllo dello sviluppo insediativo e per il dimensionamento del Piano Strutturale.

3. In conformità al PTCP, si definisce utilizzo di suolo, diverso dal consumo di nuovo suolo, l'insieme di interventi necessari a dare risposta a esigenze di sviluppo sociale ed economico e a fabbisogni abitativi che siano conformi alle condizioni statutarie definite dal PS. Sono componenti dell'utilizzo di suolo:

  • - le opzioni di recupero di suolo già urbanizzato;
  • - le saturazioni urbane e i completamenti dei centri abitati che rispettano i modelli insediativi consolidati e ne costituiscono evoluzioni compatibili con il mantenimento dei valori paesistici e delle prestazioni di efficienza ambientale.

4. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il PS contiene dati relativi alla capacità massima di carico insediativo, espressa per funzioni e in superficie utile lorda, valutato in ordine alla sostenibilità ambientale e tenendo conto delle prospettive di sviluppo, delle condizioni di disagio abitativo, delle possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente, delle possibilità di ripristino di aree degradate, delle opportunità di utilizzo di suolo già urbanizzato o "compromesso". La definizione delle dimensioni massime sostenibili di PS è effettuata in coerenza con i criteri e le disposizioni di cui all’art. 92 comma 4 lettera c) della L.R. 65/14, nonché all’art. 5 del DPGR 32/R/2017.

5. Le esigenze legate al fabbisogno abitativo potranno essere soddisfatte, oltre che con il riutilizzo di edifici esistenti nel territorio comunale, mediante la rigenerazione di aree urbane, le saturazioni o completamenti che, nel rispetto del PIT e del PTCP vigenti, dovranno collocarsi in aree strettamente contigue ai centri abitati esistenti, in maniera che costituiscano e vengano percepiti come la naturale evoluzione degli stessi, nel rispetto dei criteri di efficienza urbana e dei valori paesistici.

6. Laddove il PO preveda la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di edifici esistenti che comportino rilevante incremento della superficie coperta, dovranno essere previsti impianti di accumulo per l'immagazzinamento e il riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti non contaminate. Tali impianti dovranno essere dimensionati in relazione alla maggiore superficie impermeabile degli interventi e dovranno evitare incrementi di carico idraulico sulla rete fognaria e sul reticolo idraulico superficiale.

Art. 21 Erosione e dissesti

1. In materia di erosione e dissesti, secondo la legislazione vigente in materia e secondo il vigente PTCP, il PS persegue i seguenti obiettivi:

  • - eliminare i rischi per gli insediamenti connessi alla instabilità dei versanti;
  • - ricondurre ad una dimensione fisiologica i processi di erosione del Suolo.

2. Per la caratterizzazione del territorio in funzione della pericolosità, le criticità riscontrate sono state integrate con quelle individuate nel piano di bacino ed il il territorio comunale è stato conseguentemente suddiviso nelle seguenti classi:

  1. G4. Pericolosità geologica molto elevata: aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza, aree interessate da soli flussi.
  2. G.3. Pericolosità geologica elevata: aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche; corpi detritici su versanti con pendenze superiori al 25%.
  3. G.2. Pericolosità geologica media: aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%.
  4. G.1. Pericolosità geologica bassa: aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di processi morfoevolutivi.

3. Sulla base delle criticità riscontrate, delle classi di pericolosità attribuite e della normativa del PAI dell'Arno, nella fase operativa della pianificazione saranno stabiliti i tipi di intervento consentiti e le eventuali prescrizioni per la realizzazione degli stessi.

Art. 22 Rischio sismico

1. In materia di rischio sismico, secondo la legislazione vigente in materia, il PS persegue l'obiettivo di determinare negli strumenti operativi della pianificazione scelte mirate e idonee che tendano ad assicurare la riduzione del rischio sismico mediante la valutazione preliminare degli effetti locali o di sito ai fini della riduzione di tale rischio, che consente di individuare:

  • - probabili fenomeni di amplificazione stratigrafica, topografica e per morfologie sepolte;
  • - presenza di faglie e/o strutture tettoniche;
  • - contatti tra litotipi a caratteristiche fisico-meccaniche significativamente differenti;
  • - accentuazione della instabilità dei pendii;
  • - terreni suscettibili a liquefazione e/o addensamento;
  • - terreni soggetti a cedimenti diffusi e differenziali.

Tale valutazione viene rappresentata nel PS da uno studio di Microzonazione Sismica (MS) di livello 1 secondo i criteri definiti nelle specifiche tecniche di cui all'O.D.P.C.M. n. 3907/2010.

2. Per la caratterizzazione del territorio in funzione della pericolosità sismica i risultati dello studio di MS di livello 1 sono stati correlati alla classificazione sismica attribuita al Comune di Poggibonsi dalla D.G.R. n. 878 del 08.10.2012, per cui il territorio comunale è stato conseguentemente suddiviso nelle seguenti classi:

  • - S.4 Pericolosità sismica molto elevata: zone suscettibili di instabilità di versante attiva che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici.
  • - S.3 Pericolosità sismica elevata: zone suscettibili di instabilità di versante quiesciente che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi; terreni suscettibili di liquefazione dinamica; zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse; aree interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e faglie capaci (faglie che potenzialmente possono creare deformazione in superficie); zone stabili suscettibili di amplificazione locale caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri.
  • S.2 Pericolosità sismica media: zone suscettibili di instabilità di versante inattiva e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (che non rientrano tra quelli previsti per la classe di pericolosità sismica S.3).
  • S.1 Pericolosità sismica bassa: zone stabili caratterizzate dalla presenza di litotipi assimilabili al substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata e dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.

3. Sulla base delle criticità riscontrate, delle classi di pericolosità sismica attribuite e della normativa vigente, nella fase operativa della pianificazione saranno stabiliti i tipi di intervento consentiti e le eventuali prescrizioni per la realizzazione degli stessi.

Art. 23 Attività estrattive

1. L'attività estrattiva è consentita nei siti previsti nel PAERP, compatibilmente con la normativa in esso contenuta e con la relativa disciplina del PTCP.

2. Per le aree estrattive si dovranno perseguire, per quanto di competenza, i seguenti obiettivi:

  • - disciplinare le modalità di estrazione dei materiali e lo svolgimento dell'intero ciclo produttivo;
  • - minimizzare l'impatto sulle risorse essenziali con particolare attenzione al paesaggio, agli ecosistemi e agli acquiferi sotterranei sia delle cave in attività che dismesse, associando interventi di naturalizzazione alla rimessa in pristino dei siti utilizzati;
  • - monitorare costantemente il quadro delle attività e dei progetti in corso al fine di rappresentare in modo completo ed affidabile lo stato delle grandezze significative per il comparto;
  • - implementare lo sviluppo e l'applicazione di tecniche di escavazione, di recupero e di riutilizzo dei siti di cava che riducano gli impatti delle varie attività ed ottimizzino le potenzialità naturali ed operative dei siti;
  • - implementare il riutilizzo delle terre e rocce da scavo e dei materiali derivanti dal recupero di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da costruzione e demolizione.

Art. 24 Tutela della qualità dell'aria

1. L'aria costituisce un bene comune rinnovabile e libero. Come tale subisce cambiamenti legati ai fenomeni della circolazione atmosferica, del clima e delle attività antropiche. Le criticità legate a tali fenomeni hanno effetti diretti sulle condizioni di sicurezza, di salute e di comfort della vita umana e animale.

2. La tutela della qualità dell'aria si attua mediante azioni di prevenzione e di riduzione dei fenomeni di inquinamento acustico, atmosferico, elettromagnetico e luminoso da prevedersi negli strumenti della pianificazione e nei progetti sia pubblici che privati, con particolare riferimento ai settori delle attività produttive, trasporti, Energia, Agricoltura, Rifiuti, Territorio.

3. Nella previsione di nuovi insediamenti sono da evitare siti ove, a causa di attività esistenti o programmate, siano riscontrabili o prevedibili livelli di inquinamento atmosferico o elettromagnetico superiori alle soglie di legge, e ove risultino superati i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno indicati dalla normativa vigente.

Art. 25 Inquinamento acustico

1. Il PS assume come obiettivo prestazionale in materia di inquinamento acustico il mantenimento delle soglie di attenzione all'interno dei limiti fissati dalla normativa nazionale e regionale.

2. Tale obiettivo viene perseguito con riferimento alla Classificazione acustica del territorio comunale approvata con delibera del Consiglio comunale n.73 del 28 Settembre 2004, modificato con Delibera di Consiglio Comunale 33 del 5 Giugno 2006, e con le conseguenti misure relative a:

  1. a) la regolamentazione delle attività in deroga ai limiti;
  2. b) la previsione di specifici requisiti nel Regolamento Edilizio e nel Regolamento di Polizia urbana;
  3. c) la definizione delle attività soggette a presentazione di valutazione di impatto acustico;
  4. d) gli interventi di bonifica acustica da prevedere nell'ambito del Piano comunale di risanamento acustico.

3. Le aree interessate da nuove edificazioni in attuazione dei RU sono verificate sotto il profilo del comfort acustico mediante la presentazione obbligatoria di una valutazione di clima acustico.

4. La realizzazione di nuove infrastrutture viarie è subordinata alla presentazione obbligatoria di una valutazione di impatto acustico e, se necessario, alla realizzazione di modellazioni del suolo e schermi vegetali in grado di assicurare agli insediamenti limitrofi, anche di progetto, un comfort acustico coerente con la Classificazione acustica del territorio comunale.

Art. 26 Inquinamento elettromagnetico

1. Con riferimento alla normativa vigente in materia (L.36/2001, DPCM 8/7/2003, DM29/5/2008 ...), il Comune di Poggibonsi persegue l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico.

2. Per le reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica sono seguiti i seguenti criteri:

  • - considerare l'impatto paesaggistico delle linee aeree, promuovendone nelle situazioni maggiormente critiche, la sostituzione con linee interrate;
  • - promuovere lo spostamento di linee ed impianti (ad esempio centraline di trasformazione) caratterizzati da bassi profili di compatibilità con gli insediamenti urbani;
  • - Individuare nelle zone attraversate da elettrodotti opportune fasce di rispetto. A tal proposito, gli elaborati grafici del PS contengono la rappresentazione delle Distanze di Prima Approssimazione sulla base delle indicazioni fornite da Terna SpA, da Enel Distribuzione e da Arpat;
  • - individuare le localizzazioni di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore in posizioni, che garantiscano una distanza maggiore della fascia di rispetto (o, in via cautelativa, Distanza di prima approssimazione) dagli elettrodotti;
  • - per le trasformazioni urbanistiche che prevedano la realizzazione di siti destinati a permanenze umane prolungate in prossimità degli impianti di radiocomunicazione esistenti, gli atti di governo del territorio dovranno prescrivere preventive valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici indotti da questi ultimi, al fine di ridurre le nuove esposizioni al minimo livello possibile ed evitare l'insorgenza di incompatibilità elettromagnetiche;
  • - si dovrà evitare la localizzazione di stazioni e cabine primarie all'interno di siti interessati dalla previsione di insediamenti o nelle aree adiacenti. Allo stesso modo, dovrà essere evitata la collocazione di cabine secondarie (MT/BT) in spazi esterni in cui è prevedibile la presenza di individui per un significativo periodo di tempo.

3. Per gli impianti di telecomunicazione si dovrà privilegiare la condivisione dei siti tra gestori diversi e/o la installazione in aree pubbliche mediante concertazione con l'amministrazione comunale.

Art. 27 Inquinamento atmosferico

1. Il PS assume l'obiettivo di contenere entro i limiti di legge i livelli di inquinamento atmosferico.
L'obiettivo viene perseguito:

  1. a) assicurando l'operatività dei monitoraggi;
  2. b) attraverso misure di controllo degli scarichi in atmosfera sia delle aziende che dei sistemi di riscaldamento civili;
  3. c) attraverso una adeguata regolamentazione del traffico, lo sviluppo e l'incentivazione di forme di mobilità sostenibile;
  4. d) attraverso lo sviluppo di fonti rinnovabili e il contenimento dei consumi energetici.

Art. 28 Risparmio energetico

1. Pur non essendo tra i comuni obbligati a dotarsi di Piano Energetico Comunale, è auspicabile che il Comune di Poggibonsi definisca, con atto di governo del territorio parallelo al PO o all'interno di quest'ultimo, un quadro conoscitivo ed un conseguente indirizzo per l'individuazione e lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, geotermia ...), assimilate (cogenerazione, recupero di calore ...) o virtuali (risparmi di energia).

2. Gli strumenti operativi della pianificazione e il Regolamento Edilizio dovranno favorire e promuovere soluzioni insediative che, sia in fase di progettazione urbana che di progettazione edilizia, tendano a ottenere con modalità passive la maggior parte dell'energia necessaria al riscaldamento, al raffrescamento, all'illuminazione e alla ventilazione.

3. Devono altresì essere garantite le tecniche necessarie al risparmio energetico e le tecnologie finalizzate all'utilizzo di fonti rinnovabili per l'autoconsumo, fermi restando i prevalenti limiti dettati dalla tutela paesaggistica e dei valori architettonici.

4. nel rispetto delle esigenze di economicità e di programmazione,dovrà essere estesa la rete di distribuzione del gas metano accordando priorità alle residenze e ad attività collocate in aree sovrastanti acquiferi sensibili di classe 1.

Art. 29 Inquinamento luminoso

1. Il PS assume gli obiettivi del risparmio energetico nella illuminazione esterna e del contenimento delle emissioni luminose verso l'alto contenuti nella L.R. 21 marzo 2000, n. 37. Il perseguimento di tali obiettivi è affidato ad un Piano Comunale per l'Illuminazione Pubblica ed alle forme di contenimento dell'inquinamento luminoso da prevedersi nei piani attuativi per la realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica.

2. Nella progettazione degli insediamenti, come nella sistemazione di aree pubbliche o private, sia urbane che extraurbane, dovrà essere evitato quell'eccesso di illuminazione e quella tendenza ad illuminare anche le viabilità di accesso ai poderi e agli agriturismi che, oltre a costituire un enorme costo energetico, crea paesaggi notturni dominati da colori artificiali che alterano i naturali rapporti percettivi.

Art. 30 Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti deve garantire la protezione dell'ambiente,tramite corrette scelte localizzative, idonee soluzioni tecnologiche, pratiche di sensibilizzazione della cultura generale e controlli efficaci.

2. Il PS condivide con il piano provinciale di specifico settore gli obiettivi generali della riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti; del riutilizzo e valorizzazione dei rifiuti sotto forma di materia; della individuazione e realizzazione di un sistema di gestione che dia priorità al reimpiego, al riciclaggio e ad altre forme di recupero di materia, rispetto alla utilizzazione per produzione energetica; dello smaltimento in condizioni di sicurezza dei soli rifiuti che non hanno altra possibilità di recupero o trattamento.

Art. 31 Tutela della biodiversità

1. Le forme di vita non umana rappresentano un utile ed insostituibile elemento che, a causa della trasformazione dell'ambiente naturale in territorio urbanizzato, subisce riduzioni in quantità e qualità. La necessità di conservare le specie ed il loro ecosistema vitale dovrà pertanto essere tenuta in considerazione nelle scelte territoriali e insediative tendendo ad incrementare la disponibilità di spazi naturali o seminaturali da utilizzare a fini didattici, educativi, ambientali, sportivi. Elementi da sottoporre a tutela e valorizzazione sono la rete ecologica, le aree boscate e le loro fasce ecotonali, gli agroecosistemi tradizionali identificati con le tessiture agrarie a maglia fitta di pregio per la maggiore complessità e biodiversità che le caratterizza.

2. Gli indirizzi ed i criteri di cui sopra, da approfondire e dettagliare nel Piano Operativo, sono applicati anche nella redazione di progetti pubblici o privati, con particolare riferimento alle richieste di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ed ai PAPMAA.

3. Una particolare importanza per la tutela della biodiversità è rivestita dalla "rete ecologica" e, all'interno di questa, dall'area individuata per la formazione di una ANPIL.

Art. 32 Vegetazione e Rete ecologica

1. Come stabilito dal Dpr 357/97, dalla L.R. 56/2000 e dalla D.G.R. 1148/2001, la rete ecologica corrisponde ad un'area che per la sua struttura lineare e continua o per il suo ruolo di collegamento è essenziale per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

2. La rete ecologica così come individuata dalla "carta della vegetazione e della rete ecologica" è composta da:

  • - le aree boscate,
  • - colture permanenti, arboricoltura
  • - aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
  • - corridoi ecologici, formazioni lineari arboree e arbustive ovvero elementi vegetazionali a macchia, lineari o isolati che strutturano il territorio rurale o sono di corredo alla viabilità (siepi, siepi arborate, macchie di bosco, filari alberati, ecc.).
  • - vegetazione di ripa ovvero le formazioni vegetazionali riparie e igrofile del sistema idrografico,
  • - l'intero sistema idrografico

3. Costituiscono elemento di tutela:

  • - La conservazione delle rete ecologica dove esistente;
  • - l'assetto fisico e vegetazionale esistente dove stabilito dai regolamenti comunali o dove l'area sia classificabile bosco dagli Enti competenti in materia ed ai sensi della normativa nazionale(DLgs 227/2001 ) e della LRT 39/2000 e suo regolamento di attuazione;
  • - la continuità ambientale nei corpi idrici, nella vegetazione e nei cigli di sponda;
  • - la connettività tra elementi non fisicamente contigui;
  • - la tutela degli ambienti acquatici;
  • - la non trasformabilità delle aree a fini insediativi, infrastrutturali o impiantistici con l'eccezione di eventuali manufatti di attraversamento dei corsi d'acqua o di difesa idraulica a condizione che sia garantito il mantenimento della continuità ambientale;
  • - Il consolidamento o ripristino, ove carenti o assenti, dei sistemi di interconnessione tra elementi di naturalità;
  • - Il risanamento delle aree compromesse, guida ai processi di rinaturalizzazione in aree agricole marginali e dismesse e non recuperabili allo stesso uso.

4. Una importanza particolare all'interno della rete ecologica è da attribuirsi all'area individuata con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 08.04.1999. per la istutuzione di una ANPIL finalizzata a favorire la vita e la riproduzione di specie vegetali e animali di rilevante valore mediante la salvaguardia del loro habitat. Lo stesso perimetro sarà recepito nel PO e la procedura per la effettiva istituzione dell'Anpil procederà con le scadenze di legge e con le modalità di gestione previste, nell'ambito della rete provinciale delle aree protette, dal vigente PTCP. In ogni modo, entro tale area è vietato ogni intervento che possa provocare la perdita di biodiversità in varietà, integrità o qualità.

5. I criteri di tutela, da precisare ulteriormente nelle parti operative della pianificazione, devono valere al momento della valutazione dei progetti urbanistico edilizi e del rilascio di atti abilitativi edilizi. Per gli elementi la cui trasformazione non è assoggettata al rilascio di atti abilitativi da parte del comune o di altri enti pubblici si potrà procedere mediante una concertazione con gli operatori del settore o facendo valere i principi del miglioramento ambientale in occasione della presentazione di PAPMAA o di autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico.

Art. 33 Aree tartufigene

Le aree tartufigene presentano un particolare valore ambientale ed ecosistemico, oltre che produttivo, e sono pertanto da preservare, salvaguardare, migliorare e coltivare secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. In queste aree, oltre agli indirizzi e prescrizioni di legge, sono vietati interventi che non si riferiscano a pratiche colturali di salvaguardia o di miglioramento della tartufaia e del suo ecosistema. A questo fine sono ammesse le opere facenti parte di specifico progetto di coltivazione della tartufaia approvato dall'Ente competente. Nell'area tartufigena sono comunque vietati interventi di nuova edificazione, permanente o temporanea, apertura di strade di qualsiasi tipo e sezione, passaggio di infrastrutture a rete interrate, drenaggi, pozzi perdenti, i cambi di destinazione d'uso dei suoli e qualsiasi altro intervento estraneo alla coltivazione, in grado di alterare in provvisoriamente o permanentemente l'area tartufigena. Le pratiche agricole ordinarie sono realizzate alla distanza minima di 10 metri dalla tartufaia o comunque tale da non creare disturbo al suo ecosistema. Il PO predispone adeguata normativa di tutela e valorizzazione

Capo III STRUTTURA INSEDIATIVA

Art. 34 Articolazione della struttura insediativa

1. Sono componenti della struttura insediativa:

  • - Il sistema urbano;
  • - gli insediamenti minori;
  • - i sistemi infrastrutturali
  • - i sistemi produttivi
  • - i sistemi tecnologici

2. Gli insediamenti del territorio urbanizzato e quelli del territorio rurale sono analizzati in ragione del periodo della loro edificazione, dell'ambito di appartenenza, della destinazione d'uso al piano terra e di quella dei piani superiori, della estensione dell'area di pertinenza. I caratteri architettonici e l'inserimento paesaggistico dei fabbricati, compreso l'edificato minore, sono rappresentati mediante un'ampia documentazione fotografica estesa generalmente a tutti i lati degli edifici ed alla loro visione d'insieme nel contesto in cui si collocano. Le informazioni di cui sopra, reperite mediante schedatura capillare dell'edificato, sono tutte confluite nel SIT del Comune di Poggibonsi in maniera che ne sia consentito l'aggiornamento. Le schede confluite nel SIT sono alla base delle previsioni del PS in ordine alla definizione degli ambiti di appartenenza, al dimensionamento del massimo carico sostenibile, alla previsione degli standard urbanistici. Con il PO, le schede dovranno essere opportunamente sviluppate fino a contenere la previsione delle categorie di intervento consentite su ogni edificio.

Art. 35 Invarianti strutturali della struttura insediativa

1. I principali caratteri identitari della struttura insediativa nel Comune di Poggibonsi sono costituiti dalla configurazione morfotipologica del sistema urbano che si sviluppa in forma lineare nella valle dello Staggia, dalla forma dei centri urbani, dall'ordinato e netto rapporto di alterità fra tessiture urbane e tessiture agrarie rurali, dal dispiegarsi della trama degli spazi pubblici e collettivi della città, dalla costellazione di nuclei rurali, beni storico architettonici e case coloniche che caratterizzano il territorio rurale, dalla viabilità storica. L'attuale struttura insediativa è generata dalla evoluzione dei nuclei storici e dal formarsi di un sistema di spazi pubblici e collettivi che ha accompagnato l'espansione urbana della seconda metà del XX secolo. Per il territorio rurale il principio generatore risiede, invece, nella gerarchia di componenti che si è formata nel corso dei secoli tra centri aziendali (Ville fattoria) o centri religiosi e la costellazione dei nuclei rurali e poderali, fino alle singole case coloniche.

2. Le regole relative all'uso e riproduzione degli elementi che caratterizzano positivamente la struttura insediativa sono stabilite al presente capo con riferimento agli spazi insediativi, al patrimonio edilizio esistente, allo spazio collettivo nel sistema urbano, ai centri storici, ai margini della città, alle aree produttive, al sistema insediativo nel territorio rurale ed ai suoi capisaldi, alle infrastrutture.

Art. 36 Spazi insediativi nel territorio comunale

1. Il territorio comunale di Poggibonsi è connotato da una modalità insediativa ove le componenti urbane e quelle del territorio aperto caratterizzano il paesaggio per la forte riconoscibilità delle une e delle altre. Nell'ambito di tale configurazione spaziale si presentano come risorse costitutive del sistema del policentrismo insediativo:

  1. a) Il sistema urbano, formato dai centri di Poggibonsi, Bellavista e Staggia Senese, che, con le rispettive aree di pertinenza, costituiscono il sistema del territorio urbanizzato.
  2. b) Le aree produttive di Foci-Lame, Drove, Piandipeschi, anch'esse appartenenti al sistema del territorio urbanizzato;
  3. c) I principali nuclei rurali ed insediamenti sparsi che costellano il territorio sono i seguenti:
    • BENI STORICO ARCHITETTONICI E RELATIVE AREE DI PERTINENZA: Piecorto, Torre del Chito, il Poggio, Villa Cinciano, Villa Ellerone, Case Torri, Sornano, Pancole, Casalino, Poggiagrilli, Gavignano, Agresto, Ormanni, Gaggiano, Giuggiolo, Montefalconi, La Collina, La Palma, Canonica, Montelonti, Villore di sopra Badia, Fonte delle Fate Tresto, Strozzavolpe, Villore di Sotto, San Lucchese, Villa Frosini, San Pietro a Megognano, Rocchetta, Megognano Poggiarello, Gruccia, Villa Pini, Villa Lecchi, Santa Lucia, Vianci, Caligiano, Fontana, San Silvestro, Verrucola, Caduta, Vivaia, S.Antonio al Bosco.
    • AGGREGATI: Ellerone, San Giorgio Vecchio, San Giorgio, Poggiagrilli, Gavignano, Mocarello, Papaiano, Calcinaia, Luco, Talciona, Poggio di Villore, Montemorli, Case San Lorenzo, Podere Spedaletto, Torrione, San Fabiano, Castiglioni, Pian di Pini, Lecchi, Case Bolzano.

Quando l'area di pertinenza dell'aggregato è anche area di pertinenza di un BSA prevalgono le disposizioni relative a queste ultime, fatte salve comunque quelle regole d'uso contenute nella disciplina degli aggregati, se non contrastano con i criteri insediativi definiti per le pertinenze dei BSA.

Art. 37 Il patrimonio edilizio e urbanistico esistente

1. Allo scopo di poter definire adeguate strategie di valorizzazione degli insediamenti che costituiscono il sistema policentrico del Comune di Poggibonsi, il PS contiene una rilevazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente articolata come segue:

  1. a) Patrimonio edilizio urbano suddiviso in:
    • - Insediamento storico: edifici presenti al 1825 e edifici costruiti fra il 1825v e il 1939;
    • - Insediamento recente, suddiviso nei periodi 1939-1971, 1971-2001-2001-2012, con la specificazione degli interventi diretti e quelli derivanti da piani attuativi;
  2. b) Patrimonio edilizio extraurbano suddiviso in:
    • - Insediamento storico: edifici presenti al 1825 e edifici costruiti fra il 1825 e il 1939;
    • - Insediamento recente, suddiviso nei periodi 1939-1979, 1979-2012;

2. Il sistema del territorio urbanizzato è articolato come segue:

  • ambiti interni ai centri abitati
    • - nucleo storico;
    • - tessuto compatto di formazione otto-novecentesca;
    • - edificato recente di prima periferia;
    • - edificato recente collinare;
    • - edificato recente di tipo produttivo;
    • - aree miste urbane
    • - aree miste di margine
    • - cintura verde dei servizi e dei monumenti (parte interna).
  • ambiti esterni ai centri abitati
    • - cintura verde dei servizi e dei monumenti (parte esterna);
    • - spazi verdi del margine urbano
    • - zona di rispetto del nucleo storico di Staggia Senese.

3. Il sistema insediativo del territorio aperto è suddiviso nei seguenti ambiti:

  • - edifici appartenenti alla trama dei nuclei rurali;
  • - edificato sparso.

Nella cartografia relativa agli ambiti dell'edificato sono poi individuati, per il territorio rurale, i contesti periurbani e le aree di pertinenza dei beni storico architettonici. Questi ultimi derivano direttamente dal PTCP. I primi corrispondono, invece, alle aree che, pur essendo classificate nel PTCP come pertinenze dei centri urbani, appartengono al territorio rurale per le loro caratteristiche fisiche e funzionali.

4. Il RU, sviluppando gli elementi contenuti nelle schede di rilievo, dovrà predisporre una disciplina che regoli le trasformazioni del patrimonio edilizio esistente sulla base del valore ad essi attribuito, tuteli la integrità fisica e tipologica degli edifici di maggior valore, gradui la modificazione degli edifici più modesti in funzione del contesto in cui si collocano, sviluppi una definizione morfotipologica degli interventi più complessi di rigenerazione urbana.

Art. 38 Lo spazio collettivo nei centri del sistema urbano

1. lo spazio collettivo della città è costituito da un sistema unitario di aree e di edifici inglobati nel territorio urbanizzato. Sono spazi interessati da un uso comune per larghi strati della popolazione, per i quali rappresentano la sede e i luoghi dell'esperienza collettiva.

2. Lo spazio collettivo è diffuso in tutti gli ambiti urbani ed è tendenzialmente definito da una serie di componenti: spazi ed edifici pubblici, attività centrali ed aree centrali, monumenti, servizi urbani, verde e spazi aperti. La qualità e la dimensione dello spazio collettivo sono elementi costitutivi del carattere accessibile ed inclusivo di una città. La loro definizione si inserisce, pertanto, entro i processi di integrazione di tutti i cittadini nella vita urbana e rappresenta, insieme alle forme sociali di accesso alla residenza, una concreta modalità di sviluppo della democrazia e di riduzione delle disuguaglianze nella utilizzazione dello spazio urbano.

3. Nello spazio collettivo del sistema urbano di Poggibonsi si individuano i seguenti capisaldi:

  • - Polo monumentale fortezza/San Lucchese.
  • - Città di impianto storico/centro civico/ centro commerciale naturale;
  • - Nodo stazione/ferrovia;
  • - Aggregazioni, rete del verde urbano e servizi nella città contemporanea;

4. Entro lo spazio collettivo trovano posto e svolgono un ruolo preminente gli spazi pubblici del verde, dei servizi e della socialità riferiti, in linea generale, alle attrezzature per l'istruzione, attrezzature culturali, attrezzature religiose, attrezzature sanitarie, attrezzature sociali, attrezzature sportive, parchi, verde e spazi aperti;

5. Alcuni spazi fra quelli sopra elencati sono compresi fra i cosiddetti "standard" individuati dal DM 1444/68. In tali casi, ottemperando alle disposizioni di cui all'art,53, comma 2-lettera c) della LR 1/2005, la parte strategica del PS dovrà individuare le modalità di reperimento delle infrastrutture ed i servizi necessari a soddisfare le esigenze degli insediamenti nelle quantità stabilite dal citato DM 1444/68 e dalle specifiche normative di settore.

6. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente e preso atto che in tema di standard urbanistici la quantità rappresenta presupposto e supporto della qualità, l'obiettivo assegnato alla parte operativa della pianificazione è quello di definire un sistema urbano che riesca a fornire un adeguato livello di benessere attraverso la realizzazione delle attrezzature e degli spazi di interesse collettivo che, riconducibili o meno al tradizionale concetto di standard, risultino utili al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. In ottemperanza a tale principio tutti gli interventi di rigenerazione urbana previsti dagli atti di governo del territorio dovranno incrementare la superficie dello spazio collettivo e accrescerne la qualità. Gli stessi atti di governo del territorio dovranno dare priorità alla trasformazione di quelle aree che per le loro caratteristiche e la loro collocazione consentono un collegamento diretto con le altre aree del sistema dello spazio collettivo.

7. Tenendo in considerazione le caratteristiche del sistema insediativo del Comune di Poggibonsi, le sue peculiarità storiche, naturali ed i criteri generali cui si ispira il PS, la eventuale riorganizzazione territoriale dei servizi scolastici dovrà svilupparsi eliminando quei frazionamenti ritenuti inopportuni sotto il profilo didattico ed economico, accorpando le attrezzature entro più funzionali poli scolastici o localizzandole in ambiti di rigenerazione urbana.

8 . Con gli atti di governo del territorio si dovrà inoltre razionalizzare il processo di formazione del "sistema dei servizi" coordinando gli interventi di trasformazione urbanistica con gli strumenti di programmazione comunale in tema di opere pubbliche, mirando in tal modo a consentire una migliore fruizione dei servizi ed una contestuale riduzione dei costi di gestione e manutenzione degli stessi.

9. Le componenti del sistema del verde sono individuate dal Dpgr 2/R/2007 come modificato dal Dpgr 32/R/2017, con le categorie del verde urbano, del verde di connettività urbana e del verde attrezzato, il PS persegue l'obiettivo di un disegno urbanistico-paesistico nel quale si compongono e si organizzano rapporti fra i diversi spazi verdi urbani, fra gli spazi verdi urbani e le aree verdi extraurbane, fra il territorio urbanizzato ed il territorio rurale circostante.

Art. 39 Centri storici

1. Nell'ambito del sistema urbano, i centri storici costituiscono i nuclei originari dello spazio collettivo, coincidono con il centro istituzionale, religioso e commerciale dei rispettivi ambiti urbani definendone, con particolare significatività, i caratteri identitari. Essi appartengono al patrimonio culturale collettivo e svolgono un ruolo particolarmente importante nella definizione delle invarianti strutturali.

2. Per i centri storici le scelte strategiche ed operative della pianificazione dovranno orientarsi verso la continuità del ruolo e della identità culturale connessi all'equilibrio delle funzioni residenziali, commerciali e terziarie, alla fruibilità degli spazi pubblici, alla permanenza delle funzioni civili e culturali, alla tutela dell'immagine architettonica e urbana connessa alla conservazione degli edifici di antica formazione. Dovrà essere inoltre tutelata la permanenza e la valorizzazione della rete commerciale minore, strettamente integrata alla configurazione dei centri storici, secondo una composizione equilibrata che lasci spazi significativi anche per i consumi quotidiani e di prima necessità, orientando scelte conseguenti nei confronti della grande distribuzione.

Art. 40 I margini della città

1. La definizione del paesaggio urbano e dei suoi margini è affidata alla presenza di cinture verdi e di parti di rete ecologica: tessuto connettivo di un sistema di parchi urbani, periurbani, agricoli o fluviali che, circondando e penetrando la città, ne riqualificano gli spazi pubblici e ne costituiscono le nuove "mura",. In particolare, nell'ambito del centro urbano di Poggibonsi e della relativa area di pertinenza, viene individuata una "cintura verde", interessata dalla presenza cospicua di servizi e monumenti, che caratterizza l'identità territoriale e paesaggistica della città e contribuisce a definirne l'immagine percepibile dai principali punti di osservazione, dalle più importanti arterie viarie e dai numerosi varchi visuali che si aprono nel contesto edificato dello stesso centro urbano.

2. All'interno dell'area sono da garantire le seguenti prestazioni:

  1. a) mantenimento della matrice agricola nella parte rurale dell'area, sia attraverso il recupero delle coltivazioni sia con la limitazione della edificazione aggiuntiva non contigua all'edificato esistente;
  2. b) reperimento di aree vocate da destinare a orti urbani;
  3. c) elevata qualità percettiva ed ecologica della fascia di contatto tra edificato, infrastrutture e territorio aperto, da mantenere ed incrementare attraverso una adeguata progettazione paesistica ed una limitazione degli interventi di trasformazione alle sole funzioni pubbliche o di interesse collettivo (Attrezzature pubbliche, aree scolastiche, impianti sportivi, housing sociale ...);
  4. d) costituzione di una rete estesa di percorsi pedonali e/o ciclabili fruibili pubblicamente;

3. In alcune parti del territorio, il limite delle Utoe, laddove non si estende la cintura verde dei servizi e dei monumenti o l'area di pertinenza del centro storico di Staggia, è sottolineato dalla presenza di "spazi verdi del margine urbano" che separano tale limite dal centro abitato. Si tratta di aree soggette esclusivamente alla sistemazione paesaggistica per la costituzione del margine urbano, alla riqualificazione dell'edificato eventualmente esistente senza aumento della SUL, alla funzione di verde privato, verde pubblico, parcheggi, attrezzature pubbliche o servizi collettivi che non comportino la occupazione del suolo inedificato con nuove unità volumetriche di tipo permanente.

4. Per le aree individuate nel PTCP come pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano provinciale, quando non interessate da più restrittivi vincoli e limitazioni imposti dalla disciplina di PS, valgono le disposizioni di cui all'art. 13.12 della disciplina di PTCP che, con particolare riferimento ai criteri di ammissibilità della nuova edificazione, dovrà produrre effetti positivi quali:

  • - la tutela della tessitura agraria;
  • - il restauro degli elementi del paesaggio agrario tradizionale in stato di abbandono;
  • - il recupero delle relazioni funzionali, ambientali e visive;
  • - la formazione di orti per autoconsumo con annessi concentrati o unificati;
  • - il riordino delle recinzioni da realizzare prevalentemente con siepi vive;
  • - la riconfigurazione del paesaggio urbano di margine attraverso la ricontestualizzazione dell'edilizia periferica, da riqualificare sul piano architettonico, degli annessi, della vegetazione arborea di corredo, degli spazi aperti, del margine urbano;
  • - il riordino della viabilità di servizio da equipaggiare mediante filari arborei e/o arbustivi collegati al disegno d'insieme del paesaggio.

Art. 41 Caratteri generali delle scelte insediative

1. Allo scopo di valorizzare gli elementi che caratterizzano positivamente la struttura policentrica del territorio comunale, le scelte insediative dovranno inserirsi entro un quadro complessivo di progettazione paesistica che comprenda e definisca compiutamente l'assetto delle aree del margine urbano nel più generale insieme costituito dal paesaggio collinare, dalla trama delle aree verdi interne agli insediamenti e dei vuoti urbani.

2. In particolare, le scelte insediative dovranno:

  • - rispettare gli andamenti morfologici dei suoli e la percezione degli elementi significativi del paesaggio;
  • - considerare le caratteristiche fisico-naturali dei suoli e le tracce storicamente consolidate ancora visibili;
  • - Mantenere i centri urbani entro una dimensione che consenta agli abitanti di raggiungere a piedi la maggior parte delle destinazioni, soddisfacendo le esigenze di urbanità e di socialità a breve distanza dalle proprie abitazioni.
  • - privilegiare le forme insediative compatte rispetto alle forme frammentate e polverizzate, riducendo in tal modo i costi di infrastrutturazione e aumentando l'accessibilità ai servizi tramite forme di mobilità "lenta" o, comunque, alternative a quella motorizzata privata. Le eventuali addizioni residenziali dovranno essere realizzate con forme compatte ed in stretta contiguità ad insediamenti esistenti, in modo da contenere il consumo di suolo;
  • - privilegiare la riqualificazione funzionale e la ristrutturazione urbanistica delle aree di frangia e delle aree urbane dismesse, favorendo la utilizzazione come spazi pubblici dei cosiddetti "vuoti urbani" ed incrementando la qualità delle aree verdi in ambito urbano;
  • - evitare le espansioni insediative lineari lungo gli assi stradali;
  • - evitare le conurbazioni diffuse e l'esportazione di modelli urbani in territorio rurale.
  • - assicurare la persistenza delle relazioni storicamente consolidate tra insediamenti e contesto agricolo circostante garantendo in particolare la permanenza delle coltivazioni a maglia fitta circostanti gli abitati;
  • - promuovere la tutela dei complessi edilizi censiti nel Ptcp, mantenendo le relazioni storicamente consolidate degli stessi con le rispettive aree di pertinenza.
  • - in coerenza con gli obiettivi di qualità e le direttive della Scheda d'Ambito n. 9 del vigente PIT-PPR, assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva.

3. Sono comunque vietate forme frammentate e polverizzate, dispersioni insediative urbane nel territorio rurale, saldature fra centri dotati di propria configurazione, crescite lineari lungo la viabilità, modelli insediativi in contrasto con gli andamenti morfologici e con la percezione degli elementi significativi del paesaggio.

Art. 42 Individuazione delle risorse relative alla capacità produttiva

1. La connotazione di città produttiva è percepita come uno dei principali elementi identitari dai cittadini di Poggibonsi. Il carattere produttivo, di tipo segnatamente manifatturiero, è fisicamente rappresentato dalle zone industriali di Foci, di Pian di Peschi e di Drove. Nell'ambito del PS, tali zone costituiscono, pertanto, le risorse relative alla capacità produttiva, da incrementare anche mediante politiche finalizzate ad attrarre nuovi investimenti e ad introdurre settori produttivi tecnologicamente avanzati.

2. Nell'ambito di una visione d'insieme, le parti strategiche ed operative della pianificazione dovranno definire una specifica articolazione di contenuti insediativi correlata ai caratteri paesaggistici, urbanistici e infrastrutturali di ogni singola area. Fermo restando che ognuna di esse appartiene a pieno titolo al Circondario ad elevata densità produttiva della Val d'Elsa.

Art. 43 Caratteristiche delle aree produttive

1. La struttura produttiva di Foci, per il livello delle infrastrutture e della funzionalità, come per l'inserimento in sistemi e reti di ampio raggio, costituisce un polo di vasto interesse, con una influenza che va anche oltre l'ambito provinciale. La vocazione naturale delle aree produttive di Poggibonsi, ed in particolare quella di Foci, è pertanto di organizzare un'offerta localizzativa di elevate capacità, altamente infrastrutturata e funzionale alle esigenze competitive delle imprese. Le aree produttive di Poggibonsi dovranno, di conseguenza, mantenere il loro carattere prevalentemente manifatturiero e tecnologico, evitando di trasformare i poli industriali in centri commerciali con conseguente depauperamento dei "centri commerciali naturali" e dei centri urbani in generale.

2. Oltre alle attività artigianali e industriali, le aree produttive potranno ospitare, in misura complementare e funzionale alla loro vocazione produttiva, le attività di servizio e quei tipi di commercio che, per le loro caratteristiche merceologiche e/o dimensionali, non possano trovare posto nell'ambito di zone prevalentemente residenziali.

3. In coerenza con gli obiettivi di qualità e le direttive della Scheda d’Ambito n. 9 del vigente PIT-PPR, nell’ambito della redazione dei Piani Operativi dovrà essere valutata la possibilità di promuovere il recupero ambientale, urbanistico e architettonico delle piattaforme produttive esistenti come “Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate” (A.P.E.A.), laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità.

Art. 44 Nuove aree produttive

1. Quando si ritengano esaurite, o in via di esaurimento, le possibilità edificatorie nelle aree esistenti e si ravvisi, allo stesso tempo, l'esistenza di una domanda per l'insediamento di nuove attività produttive, si procederà, preferibilmente, con l'aumento della densità edificatoria degli insediamenti produttivi esistenti, ampliandone contestualmente la superficie complessiva per poter adeguare gli standard urbanistici ed inserire le aree produttive in un più ampio contesto paesaggistico. Il procedimento di cui sopra è, ovviamente, riferito alle previsioni da inserire nel PO, nel rispetto della SUL compresa nel dimensionamento di PS e non in aggiunta ad essa.

2. Qualora le caratteristiche delle nuove attività produttive da insediare differiscano dalle usuali attività manifatturiere (come ad es. le attività di servizio o legate alla logistica), oppure presentino necessità specifiche che non possono essere adeguatamente soddisfatte dagli insediamenti produttivi esistenti, si potranno prevedere nuove aree produttive rispettando i seguenti criteri:

  • - la compattezza del disegno organizzativo, con conseguente risparmio della risorsa suolo;
  • - la creazione di margini ben identificati in maniera da assicurare l'ordinato e netto rapporto di alterità tra il costruito e le tessiture agrarie, rispettando in tal modo i modelli insediativi consolidati;
  • - la prossimità con altre aree per insediamenti produttivi al fine di poter beneficiare di una "economia di scala" nella dotazione di servizi e infrastrutture, configurandosi in tal modo come completamento e naturale sviluppo del comprensorio produttivo esistente;
  • - la prossimità di adeguate infrastrutture di collegamento con arterie stradali importanti e con altre zone della toscana, evitando in tal modo la necessità di costose opere di urbanizzazione e di ulteriore consumo di suolo;
  • - la collocazione entro il perimetro del territorio urbanizzato come si è venuto configurando col succedersi degli strumenti urbanistici, recepito nel PTCP e riproposto con il presente PS.

3. La previsione, negli strumenti operativi della pianificazione, di nuove aree produttive dovrà prendere in considerazione un ambito più ampio dell'area da qualificare come zona industriale in maniera che sia definito un adeguato inserimento di queste ultime nel contesto paesaggistico in cui si collocano.

Art. 45 Struttura insediativa del territorio rurale

1. La struttura insediativa del territorio rurale si colloca all'interno di un contesto caratterizzato in maniera significativa sotto il profilo paesaggistico e conseguentemente interessato dalla presenza di emergenze paesaggistiche come la viabilità storica o la rete ecologica. Per il sistema insediativo del territorio rurale viene pertanto definito un quadro generale che, nel rispetto dei criteri derivanti dal riconoscimento dei caratteri identitari e dei principi generativi, individui i criteri di miglioramento ambientale e stabilisca le attività e le trasformazioni che gli atti di governo del territorio potranno prevedere.

2. Il riuso di edifici nel territorio aperto dovrà essere previsto con criteri tali da non comprometterne il carattere originario o da danneggiare il contesto paesistico di tipo rurale con diffusione di carico urbanistico tale da gravare impropriamente sulla rete insediativa e infrastrutturale minore con insostenibili aumenti di popolazione residente.

3. Le riconversioni residenziali del patrimonio edilizio rurale potranno essere consentite dal PO a condizione che non si introducano elementi dissonanti nel paesaggio agrario, con eccessiva frammentazione dei volumi e delle aree di pertinenza o con la realizzazione di nuovi "volumi di servizio". Dovranno essere disincentivati, mediante limitazioni alla possibilità di riutilizzo dei fabbricati, quei frazionamenti che determinino la separazione dei fondi dagli immobili

4. Nella definizione degli interventi urbanistico edilizi ammissibili, la tutela e valorizzazione di edifici e manufatti di interesse testimoniale o di valore storico architettonico prevale su eventuali esigenze di carattere economico produttivo.

5. Nel territorio rurale, gli impegni di nuovo suolo sono consentiti esclusivamente per finalità collegate con la conservazione o lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività integrative, con i criteri e le modalità definiti al Titolo IV, Capo III della L.R. 65/14.

Art. 46 Capisaldi del sistema insediativo del territorio rurale

1. Il sistema insediativo storicamente consolidato nel territorio aperto è formato dalla costellazione di beni storico architettonici e aggregati di antica formazione che, con le rispettive aree di pertinenza, costituiscono, mediante una trama consolidata di relazioni ed il susseguirsi delle diverse tessiture agrarie, l'ossatura del sistema insediativo nel paesaggio collinare. Gli elementi da tutelare sono rappresentati principalmente dagli edifici rurali di tipologia tradizionale.

2. La casa rurale di impianto storico, compresa nei nuclei rurali o di insediamento sparso, anche quando abbandonata, utilizzata al solo scopo residenziale o, comunque, non collegata a strutture produttive agrarie, rappresenta uno degli elementi più importanti per la caratterizzazione del paesaggio agrario e deve, pertanto, essere tutelata nel suo aspetto esteriore, nell'ambiente circostante e nelle principali caratteristiche degli spazi interni. Gli strumenti operativi della pianificazione dovranno individuare le regole per il recupero dei paramenti murari, tetti, porte e finestre, per il disegno di nuove aperture e per il recupero dell'ambiente circostante. Tali regole dovranno orientarsi:

  • - al mantenimento delle dimensioni di porte e finestre, in quanto l'equilibrio compositivo delle facciate di una casa contadina si basa principalmente sulle proporzioni tra murature e aperture;
  • - alla definizione dei caratteri di eventuali nuove aperture sulla base di quelle tradizionali;
  • - alla conservazione, nei casi in cui ciò non sia impossibile, dei vecchi paramenti murari;
  • - alla definizione dei caratteri di eventuali nuovi paramenti sulla base di quelli preesistenti;
  • - alla conservazione, o alla riproduzione, dei tetti;
  • - alla interpretazione della casa rurale e del suo intorno come elementi inseparabili e complementari, con sistemazione semplice e sobria dello spazio aperto ed il rispetto dei dislivelli naturali.

3. Sono altresì da tutelare l'integrità percettiva dei nuclei rurali e degli scenari da essi percepiti, le visuali panoramiche che traguardano i nuclei lungo i tratti di viabilità panoramici, le forme del rapporto edifici/paesaggio come definite dagli elementi che si combinano con l'ambiente naturale (percorsi pedonali, viali alberati, vegetazione, sistemazioni agrarie etc.), con particolare riferimento alla tessitura agraria di impianto mezzadrile ancora esistente e con particolare attenzione alla coltivazione dell'olivo.

4. Le parti strategiche ed operative della pianificazione dovranno prevedere particolari forme di tutela per gli edifici individuati come beni storico architettonici e per le loro aree di pertinenza.

Art. 47 Le reti

1. Il sistema delle reti è composto dalla rete del trasporto e dalle reti tecnologiche.

2. Il sistema della rete del trasporto riguarda la struttura viaria, comprensiva delle differenti categorie di strade classificate ai sensi del Nuovo Codice della Strada, e la linea ferroviaria.

3. Le reti tecnologiche sono costituite dalle strutture riguardanti l'adduzione e distribuzione dell'acqua per fini idropotabili, il colletta mento delle acque usate, gli impianti di trattamento dei reflui pubblici e privati, i luoghi destinati alla raccolta, trattamento e stoccaggio dei rifiuti, il trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, il trasporto e distribuzione del gas metano, le reti di telecomunicazione.

4. I criteri di tutela e di sviluppo per la rete del trasporto sono specificati al presente capo mentre per le reti tecnologiche valgono le disposizioni del capo II relativamente alla tutela della qualità dell'aria e dell'acqua.

Art. 48 Rete viaria

La rete viaria del Comune di Poggibonsi è composta, oltre che dalle strade urbane, dalla viabilità extraurbana principale, dalla viabilità extraurbana secondaria, dalle strade locali e dagli itinerari ciclopedonali.

Art. 49 Viabilità principale

La viabilità principale, corrispondente alla categoria di tipo B "Strade extraurbane principali" nella classificazione funzionale del Nuovo codice della strada, è costituita dalla strada Siena Firenze. L'obiettivo del PS è quello di una maggiore caratterizzazione di tale strada come arteria che nel tratto in cui attraversa il territorio comunale riesca a servire con maggiore efficacia e adeguata dotazione di svincoli gli insediamenti del sistema urbano di Poggibonsi ed in particolare l'insediamento industriale di Pian dei peschi e quello residenziale di Bellavista

Art. 50 Rete stradale secondaria

La rete stradale secondaria comprende alcuni tratti delle seguenti strade: S.R.2 Cassia, S.R. 68 Val di Cecina, S.R.429 Val d'Elsa, S.P.1 San Gimignano, S.P 51 Castellina in Chianti, S.P.70 Castello di staggia, S.P. 131 Castagnoli. Fanno inoltre parte della rete stradale secondaria le arterie che, nell'attraversamento urbano, consentono il collegamento fra i vari rami delle strade extraurbane sopra elencate. L'obiettivo del PS è quello di massimizzare, sia attraverso integrazioni infrastrutturali sia con misure gestionali di regolamentazione della viabilità e della sosta, la compatibilità tra le esigenze della mobilità urbana con quelle della fruizione in sicurezza degli spazi pubblici, del comfort acustico, della tutela dell'inquinamento atmosferico, privilegiando forme di mobilità alternativa a quella meccanizzata privata.

Art. 51 Rete locale

1. La rete locale è formata, oltre che dalle strade urbane, dalle strade vicinali ad uso pubblico e dalle strade comunali. Il Comune di Poggibonsi, con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n.97/1966, ha classificato le strade vicinali di uso pubblico e le strade comunali extraurbane.

2. Sono strade vicinali di uso pubblico: strada di Badia. Strada Buia, strada della Leccia, strada delle Piaggiole, strada di Fossoli, strada di Sornano, strada di Cepparello, strada di Scarni, strada di Cavalle, strada della Gruccia, strada di Campo a Peri, strada di San Fabiano, strada dei Carfini,strada Maremmana, strada della Collina, strada della Bossola, strada di San Pietro a Padule, strada di Orneto, strada di Ceneracola, strada della Rocchetta, strada della Mutola, strada delle Cantine, strada delle Pietre, strada di Vivaia, strada di Novoli, strada della Verrucola, strada degli Ormanni, strada di Piandicampi, strada della Chiesa vecchia di San Giorgio, strada di Papaiano di sopra, strada della Querciola, strada di Poggi di Villore, strada di Sotterra, strada di Cedda, strada di Montecuccheri, strada di Bolzano.

3. Sono strade comunali extraurbane: strada Megognano-Bellavista, strada S.Giorgio-Cinciano-Piecorto, strada della Paneretta, strada del Cimitero di San Giorgio, strada del Cimitero di Cedda, strada di Montefalconi, strada di Montemorli, strada di Canonica, strada del Cimitero del Capoluogo, strada di Talciona, strada di Casamaggiore, strada di Lecchi, strada del Cimitero di Staggia e della stazione Ferroviaria, strada di Spedaletto, strada di S. Antonio al Bosco, strada di S.Lucia, strada di San Lucchese, strada di Luco, strada di Castiglioni.

4. L'assetto attuale delle strade vicinali dovrebbe essere riconfigurato prendendo atto delle modifiche intervenute nel periodo che intercorre dal 1966 ad oggi. Anche sotto il profilo funzionale dovrebbe esserne incrementato l'utilizzo ciclopedonale, anche con finalità turistiche o ricreative, curandone ove possibile la connessione con la direttrice ciclopedonale Poggibonsi-Buonconvento, da estendersi anchealla zona industriale dei Foci.

5. Per le strade comunali, l'obiettivo del PS è quello del mantenimento dell'efficienza della rete extraurbana secondaria, limitando gli ampliamenti alle necessità create dalla evoluzione degli insediamenti, nonché alla risoluzione di problematiche pregresse.

6. In coerenza con gli obiettivi di qualità e le direttive della Scheda d’Ambito n. 9 del vigente PIT-PPR, l’obiettivo del PS è favorire il potenziamento di una rete di fruizione lenta del territorio, valorizzando viabilità minore e sentieri esistenti, compresi i percorsi di fondovalle, e qualificando nuclei storici e borghi rurali come nodi e punti di sosta di un sistema di itinerari.

Art. 52 rete ferroviaria

Il PS considera la rete ferroviaria come una opportunità fondamentale per l'incremento della offerta di Trasporto Pubblico Locale nel medio-lungo periodo e considera essenziale incrementare l'offerta di mobilità su ferro favorendone l'interconnessione sia con il TPL su gomma che con la mobilità su mezzi privati con adeguati parcheggi scambiatori in corrispondenza della stazione.

Art. 53 Viabilità storica

1. Nell'ambito del sistema infrastrutturale, la viabilità storica è quella dotata di permanenza, riconoscibile nelle cartografie catastali leopoldine o di impianto e rintracciabile sul territorio. Essa appartiene alla struttura profonda del territorio e rappresenta la rete di fruizione storica dello stesso in armonia con i contesti paesaggistici attraversati.

2. La rete della viabilità storica si è strutturata nel tempo conformandosi alla morfologia del territorio con due diverse modalità: la prima è costituita dall'attraversamento longitudinale dei fondovalle insediati da parte delle principali arterie stradali; la seconda prevede una serie di rami stradali che, partendo dal fondovalle, percorrono i crinali e le loro aree di contesto, formando entità omogenee con queste ultime e con i nuclei rurali intercettati.

3. La categoria della viabilità storica comprende anche le strade di interesse paesistico, la viabilità minore e le strade bianche.

4. La viabilità storica costituisce elemento di primaria importanza nella definizione della struttura identitaria dell territorio ed i relativi elementi di tutela sono costituiti da:

  • - la garanzia della fruizione pubblica
  • - i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali;
  • - i manufatti di arredo (lavatoi, fontanili, pozzi, muretti, elementi arborei, siepi).

5. Eventuali modifiche di tracciato dovranno essere disciplinate in sede di Piano Operativo che dovrà contenere, in base a valutazione storico-paesaggistica ed in conformità al vigente PTCP, specifici criteri e prescrizioni (caratteristiche geometriche, raggi di curvatura, materiali, sistemazioni circostanti etc.).

6. Una particolare attenzione dovrà essere dedicata alla larghezza ed all’andamento dei tracciati originari. Il PO potrà prevederne limitate modifiche, se finalizzate alla sicurezza delle persone, a condizione che ne venga mantenuto il ruolo paesaggistico, assicurando che eventuali modifiche del tracciato stradale posto sulle dorsali mantengano una posizione di crinale e si adattino alla morfologia del terreno.

7. Per le strade bianche dovranno essere vietate asfaltature con asfalto tradizionale - bitume. Per le strade bianche, la modifica del tipo di fondo stradale sarà ammessa solo nei tratti particolarmente impervi, per tratti da rendere più sicuri in funzione di insediamenti, nuclei o complessi e per le destinazioni e attività ivi svolte nonché in prossimità dei nuclei abitati. In tali casi si dovranno comunque prevedere sistemazioni con terre stabilizzate, asfalti ecologici o altri materiali che garantiscano un buon risultato dal punto di vista paesaggistico;

8. La viabilità storica comprende anche il tracciato ferroviario dismesso tra Poggibonsi e Colle di val d'elsa. Tale infrastruttura offre una fruizione originale del paesaggio permettendo spostamenti in forma alternativa a quelli meccanizzati. Tale caratteristica dovrà essere conservata e la pista pedociclabile potrà essere dotata di adeguate strutture che ne favoriscano la utilizzazione da parte dei cittadini.

9. In coerenza con gli obiettivi di qualità e le direttive della Scheda d’Ambito n. 9 del vigente PIT-PPR, dovranno essere tutelate e riqualificate le relazioni tra viabilità storica e territorio agricolo mediante la conservazione o ricostituzione del corredo arboreo, dei manufatti minori, delle opere di sostegno.

Art. 54 Fasce di ambientazione delle infrastrutture lineari di trasporto

1. La realizzazione e l'ampliamento delle infrastrutture lineari di trasporto di interesse sovracomunale si attua all'interno dei corridoi infrastrutturali da individuare esattamente nel PO.

2. Nella progettazione di nuove infrastrutture di trasporto lineari, nonché nella progettazione di ampliamenti e varianti di tracciati esistenti, è da prevedersi una fascia di ambientazione all'interno della quale realizzare interventi specifici finalizzati a raccordare in termini ecosistemici, funzionali e percettivi l'infrastruttura con i contesti attraversati.

3. Gli interventi da realizzarsi all'interno delle fasce di ambientazione dovranno in particolare assicurare: a) il raccordo del sedime infrastrutturale con la morfologia circostante, da ottenersi mediante modellazioni del suolo che adottino livelli di acclività compatibili con lo sviluppo delle fitocenosi autoctone, limitando ai casi di dimostrata necessità il ricorso ai muri di contenimento; b) il raccordo del sedime infrastrutturale con la tessitura agraria attraversata, da ottenersi con specie arboree ed arbustive coerenti con i caratteri del paesaggio; c) la riconduzione alle soglie di legge dei livelli di inquinamento acustico, da ottenersi sia con strutture realizzate mediante elementi naturali quali terreno e fitocenosi sia con pannelli fonoassorbenti; d) la possibilità per i piccoli animali di sottopassare o sovrapassare il sedime della infrastruttura, con intervalli tra i passaggi da definire in fase progettuale, ma comunque non superiori ai 500m.

4. Gli strumenti operativi della pianificazione dovranno garantire che non sia consentita la realizzazione di insediamenti che, per forma e dimensione, impediscano o limitino in maniera significativa l'immediata percezione dei contesti di valore paesaggistico dalle strade principali o dalle direttrici storiche e che non sia consentita, in linea generale, l'apertura di nuovi fronti di costruito lungo viabilità panoramiche prive di insediamenti. 5.Nell'ambito degli strumenti operativi della pianificazione dovrà essere valutata la possibilità di realizzare punti di sosta di interesse panoramico previo censimento di quelli esistenti. Per punti di sosta panoramici debbono intendersi quelli, esistenti o da realizzare, che si collocano nelle aree di massima intervisibilità rappresentate negli elaborati grafici del PS.

5. Gli strumenti operativi della pianificazione dovranno stabilire le regole per il recupero e manutenzione dei muri a secco che delimitano la viabilità previo censimento degli stessi con riferimento particolare alla viabilità storica, alle zone soggette a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/2004, alle aree di contesto dei crinali.

6. Gli strumenti operativi della pianificazione, nel rispetto delle normative di settore e dei criteri di cui ai commi precedenti, potranno prevedere anche nuovi assetti per gli impianti di distribuzione dei carburanti e relative strutture di servizio.

Art. 55 Servizi di livello intercomunale

Sul territorio del Comune di Poggibonsi insistono i seguenti servizi di livello intercomunale.

  • -Ospedale
  • -Scuole medie superiori
  • -Vigili del Fuoco
  • -Depuratore
  • -Termovalorizzatore
  • -Centro per lo sviluppo di nuove tecnologie

Capo IV SISTEMA DELLA STRUTTURA AGRO-FORESTALE.

Art. 56 Struttura agro forestale

Il sistema della struttura agro-forestale, comprende strutture/aziende ed infrastrutture produttive agricole funzionali all'esercizio delle attività agrosilvopastorali, principalmente tese alla produzione per consumo umano, aree boscate, pascoli e spazi seminaturali, coltivi (rappresentati nella carta dell'uso del suolo) e relative sistemazioni idraulico agrarie e idraulico forestali oltre ai manufatti dell'edilizia rurale. La struttura agro forestale comprende anche quelle attività connesse ed integrative riferibili alla "multifunzionalità" dell'azienda agricola agricola come definite dall'art. 2135 del Codice Civile (ad es. attività agrituristiche nel senso più lato e attività di presidio del territorio vedi art 58) si sviluppa nell'ambito del territorio rurale e lo per la quasi totalità. Fanno eccezione alcune aree interessate dalla presenza di elementi "estranei", quali in particolare piccoli nuclei abitati, edifici produttivi isolati, impianti, servizi e strutture tecnologiche e,più in generale, gli ambiti periurbani.
Gli ambiti periurbani sono costituiti da aree che, pur collocandosi in prossimità dei centri urbani ed ospitando talvolta attrezzature funzionali al soddisfacimento di esigenze ricreative di tipo urbano (maneggi, impianti sportivi, orti urbani ...), presentano caratteri riconoscibili di ruralità (boschi, tessiture agrarie ...).

Art. 57 Invarianti strutturali della struttura agro forestale

1. I caratteri identitari della struttura agro-forestale sono fondati sulla gestione a fini agrosilvopastorali del territorio e sono rappresentati principalmente dall'insieme degli elementi che formano il disegno del suolo:

  • - tipi di coltura e combinazioni colturali prevalenti;
  • - caratteri e densità delle partizioni colturali (maglia fitta, maglia media, siepi intercolturali, rete scolante, solcature, colture arboree, piante arboree non colturali, viabilità campestre . . );
  • - sistemazioni idraulico agrarie e idraulico forestali dei suoli (terrazzamenti, ciglionamenti, sistemazioni di piano, argini longitudinali e trasversali, ecc.);

In coerenza con gli obiettivi di qualità e le direttive della Scheda d’Ambito del vigente PIT-PPR, il PS promuove il mantenimento dell’infrastruttura rurale storica (viabilità poderale e interpoderale, corredo vegetazionale, sistemazioni idraulico-agrarie) in termini di integrità e continuità.

2. In tutti i paesaggi caratterizzati dalla attività agricola, la riproduzione della risorsa è affidata alle regole di buona conduzione dei suoli e degli agroecosistemi, con riferimento anche ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) definiti, per l'erogazione dei contributi, dalle Politiche agricole dell'Unione europea e periodicamente aggiornate dalla Regione Toscana, (cd. condizionalità).

3. Il PS, al fine aumentare la biodiversità dell'agroecosistema, identifica nelle tessiture agrarie di pregio a maglia fitta un elemento da sottoporre a tutela o da ricostituire con tecniche agrarie aggiornate, per i molteplici ruoli svolti, sia sotto il profilo paesaggistico che sotto quello ecologico e di difesa del suolo (ecologico-ambientali, storico-culturali, estetico-percettivi e dell'aspetto sensibile).

4. Il PS valorizza pratiche agricole a minore emissione di gas serra, disincentiva l'abbandono dei suoli agrari e gli interventi di intensivizzazione colturale quando questi possano alterare sensibilmente ed irreversibilmente l'agroecosistema favorendo, in coerenza con gli obiettivi di qualità e le direttive del vigente PIT-PPR, il mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio.

5. Il PS, nell'ambito della rappresentazione delle sistemazioni agrarie e del paesaggio, per evidenziare la progressiva semplificazione ed ampliamento della struttura dei campi, fa propria la classificazione delle tessiture agrarie proposta dal PTCP di Siena, rielaborate rispetto alle specifiche del contesto comunale nella carta delle tessiture agrarie. Vengono quindi identificati tre macrogruppi di tessiture: la maglia fitta che conserva una struttura tradizionale delle sistemazioni e del paesaggio (sistemazioni idrauliche, partizione dei campi, vegetazione non colturale e viabilità poderale), la maglia media che mantiene tracce di questi elementi strutturanti e la maglia larga in cui l'alterazione è più spinta. La struttura del paesaggio agrario come sopra declinata, è rappresentata negli elaborati del PS e ulteriormente approfondita e specificata negli strumenti operativi della pianificazione, nei PAPMAA, nei progetti finalizzati alla acquisizione di atti abilitativi edilizi o di autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico ed in qualsiasi intervento di trasformazione che interessi il sistema agroforestale.

6. Qualora la tessitura abbia subito gravi processi di semplificazione rispetto ai tre predetti tipi di maglia, ogni nuovo intervento deve prevedere la conservazione, la valorizzazione e/o il ripristino della tessitura agraria in modo da ricucire le relazioni paesaggistiche interrotte. Le trasformazioni che interessano il paesaggio agrario devono pertanto dimostrare un miglioramento della funzionalità idrogeologica e/o della gestione delle acque superficiali (processi di erosione, dilavamento, stabilità dei versanti), ecosistemica (ricostituzione della rete di infrastrutturazione ecologica e paesaggistica, aumento della biodiversità), ricchezza visiva e percettiva, e riconoscibilità. Negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione idrogeologica ed incidenti sull’assetto idrogeomorfologico, si dovranno prevedere, nel caso di modifiche sostanziali della maglia agraria, soluzioni coerenti (per forma e dimensione) con il contesto paesaggistico, anche attraverso adeguate dotazioni ecologiche in grado di migliorarne i livelli di permeabilità.

7. Gli interventi che interessano il paesaggio agrario dovranno comprendere anche la conservazione e valorizzazione dei manufatti testimoniali dell'edilizia rurale quali fonti, vasche, cippi, tabernacoli, muretti, che rafforzano il mantenimento della riconoscibilità del paesaggio e dei luoghi

8. Nell'ambito delle aree a funzione agricola, gli strumenti operativi della pianificazione, i PAPMAA, i progetti finalizzati alla acquisizione di atti abilitativi edilizi o di autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico dovranno prevedere, quando non eccessivamente limitative per l'esercizio delle attività agricole e dell'introduzione di innovazioni tecniche, quali opere di miglioramento agricolo e ambientale:

  • - la conservazione, tutela e restauro del paesaggio agrario costituito dalle sistemazioni colturali tradizionali, dalle colture promiscue tradizionali, con particolare riferimento ai tessuti agrari con prevalenza dell'olivo e del promiscuo posto a corona o comunque in prossimità degli edifici rurali (ville, fattorie, poderi) o sui crinali; dai tessuti agrari con colture miste posti nei ripiani travertinosi, dai prati pascolo con alberi isolati; dai tessuti agrari di pianura e di fondovalle in cui le sistemazioni idraulico agrarie sono direttamente influenzate dalla idrogeomorfologia del territorio;
  • - la conservazione e la tutela delle piantate residuali, come gelsi, filari di vite arborata, aceri a spalliera, in particolare se poste a bordo strada (sia principale che campestre), sul limitare dei campi coltivati, lungo la rete scolante o comunque visibili dalla viabilità;
  • - la conservazione e la tutela degli alberi isolati;
  • - il mantenimento della vegetazione igrofila spontanea naturale (non infestante) lungo i fossi e le canalette (es. salici,, canneti, etc.), -il mantenimento della vegetazione arborea ed arbustiva lungo la viabilità sia principale che campestre, e posta sul limitare dei campi coltivati, i ciglioni e le scarpate, (alberi, arbusti e specie erbacee tradizionali);
  • - la conservazione e la tutela delle sistemazioni idraulico-agrarie. Il recupero delle sistemazioni idraulico agrarie laddove queste si presentino completamente degradate (crolli totali) può avvenire anche con soluzioni alternative purché le tecniche costruttive e l'utilizzo del materiale siano coerenti con il contesto paesaggistico sia dal punto di vista ecologico, storico-culturale e percettivo-visivo, e migliorative dal punto di vista idrogeologico;
  • - la conservazione e la valorizzazione dei manufatti di antica formazione sia nella loro efficienza che come testimonianze storico-culturali;
  • - il mantenimento dei caratteri della viabilità campestre.

9. In fase di redazione e valutazione di piani o progetti, pubblici o privati, riguardanti il paesaggio agrario si dovrà tener conto delle seguenti indicazioni:

  • - limitare l'accorpamento dei campi coltivati;
  • - impedire di introdurre caratteri urbani all'interno dei paesaggi agrari, quali recinzioni con muretti, cancellate ecc, siepi topiarizzate (geometriche) con specie arbustive invasive e decontestualizzate, in particolare a delimitazione delle proprietà private (anche se di insediamenti recenti). Generalmente sono consigliate reti metalliche. accompagnate da siepi arbustive informali che riprendono la composizione delle fasce di vegetazione naturale presenti nel contesto paesaggistico o comunque tipologie di recinzioni che siano coerenti con i caratteri architettonici locali;
  • - controllare l'inserimento di specie arboree ed arbustive sia a fini ornamentali che per opere di consolidamento. L'introduzione della vegetazione arborea e arbustiva in genere nei paesaggi a carattere agrario deve utilizzare specie autoctone e coerenti al loro ruolo nel contesto paesaggistico, impedendo l'inserimento di piante esotiche decontestualizzate quali ad esempio il cipresso dell'Arizona e leyland, thuje, lauroceraso e specie simili. Si deve inoltre limitare il proliferare di nuove alberature di cipressi comuni (Cupressus sempervirens), in particolare come elementi di arredo di viali o disposti lungo i confini delle proprietà delle pertinenze degli edifici rurali che tendono a banalizzare, omologare il paesaggio e a diffondere ormai immagini stereotipate. In ogni caso la creazione di filari alberati o di piantagioni di alberature, ad esempio per il consolidamento di versanti, per la realizzazione di viali a carattere ornamentale a supporto di poderi, in particolare se costituiti da alberi di prima grandezza, devono essere attentamente progettati e valutati anche sotto l'aspetto della visibilità, in modo da comprendere se le piante, raggiunta la propria maturità e quindi la massima altezza, non obliterino la visibilità dei luoghi, o interrompano le relazioni visive e percettive che si instaurano fra viabilità - o luoghi comunque fruiti dalla collettività - e il paesaggio circostante;
  • - riconferire dignità al paesaggio agrario di pianura e di fondovalle;
  • - evitare processi di urbanizzazione, in particolar modo casuali e/o destrutturati, che introducono modelli urbani nelle tessiture rurali;
  • - evitare espansioni lineari continue lungo viabilità, che interrompono l'ordinato rapporto tra abitati e territorio rurale, i corridoi ecologici, l'armonico alternarsi di "pieni" e di "vuoti"
  • - prevenire e impedire i processi di frammentazione paesistica;
  • - incentivare progetti di riqualificazione e di riordino agro-ambientale, ecologico e funzionale attraverso la dotazione di equipaggiamento vegetale (poggiante sulla struttura paesaggistica) per la realizzazione di reti ecologiche e greenways (percorsi verdi), in modo da ripristinare le relazioni paesaggistiche, arginare fenomeni di marginalizzazione, riconferire ricchezza visiva e naturalità ai luoghi;
  • - evitare processi di urbanizzazione lungo strada o diffusa in particolare sui crinali e nei paesaggi di pianura e di fondovalle;
  • - collocare i nuovi annessi agricoli, previa valutazione di compatibilità paesistica, preferibilmente in contiguità con i complessi rurali esistenti.

10. In coerenza con gli obiettivi di qualità e le direttive della Scheda d’Ambito del vigente PIT-PPR, la progettazione di infrastrutture e altri manufatti permanenti di servizio alla produzione anche agricola dovrà perseguire la migliore integrazione paesaggistica e idrogeologica, valutando la compatibilità con la morfologia dei luoghi, evitando soluzioni progettuali “fuori scala” rispetto al contesto paesaggistico; favorendo localizzazioni che limitino ove possibile gli interventi di sbancamento, non interferiscano visivamente con gli elementi del sistema insediativo storico e non coincidano con porzioni di territorio caratterizzate da elevata intervisibilità (linee di crinale, sommità di poggi); progettando le opere in modo da prevenire effetti di impermeabilizzazione al fine di garantire l’alimentazione delle falde acquifere. Per gli interventi nel territorio rurale dovranno essere garantite qualità specifiche mediante l'utilizzo di tecniche, forme e materiali consolidati senza escludere quelle dell'architettura contemporanea, purché sia indotta una percezione armonica, di completamento o di evoluzione, secondo approcci mimetici positivi, che permettano il rafforzamento dei rapporti esistenti. È da evitare l'uso di elementi e materiali tradizionali se non più attuali e se utilizzati tramite approcci mimetici falsati, che producono effetti dannosi di vernacolarismo. Gli strumenti operativi della pianificazione dovranno preferibilmente orientare verso l'utilizzo del legno per tutti i casi in cui tale scelta non sia resa impossibile dalle condizioni ambientali o dal tipo di utilizzazione. Si dovrà sempre rispettare la morfologia dei suoli per non alterare il rapporto edificio/terreno che è componente della percezione paesistica.

11. negli strumenti operativi della pianificazione, la previsione di trasformazioni d'uso del patrimonio edilizio e infrastrutturale dovrà essere sempre accompagnata dalla individuazione di specifici criteri di manutenzione o di ripristino degli elementi di valore paesaggistico nel rispetto delle indicazioni contenute nella presente disciplina, disincentivando i frazionamenti che determinino la separazione dei fondi dagli immobili agricoli e dagli annessi rurali.

Art. 58 Attività nel territorio rurale

1. Al fine di una valorizzazione e di una corretta ed equilibrata gestione della struttura agro forestale, riveste una particolare importanza la definizione delle attività che possono essere svolte nel territorio rurale senza mettere a rischio l'identità del sistema stesso, aggravare impropriamente il carico urbanistico e generare una pericolosa necessità di realizzare infrastrutture invasive e contrastanti con il valore paesaggistico del contesto. Nel territorio rurale si dovranno pertanto realizzare, in via esclusiva, le attività agrosilvopastorali, come descritte dall'art. 2135 del Codice Civile, quelle connesse ed integrative di queste ultime e quelle ritenute compatibili. Un territorio rurale ben curato e conservato in tutte le sue componenti rappresenta una condizione indispensabile per intercettare i flussi turistici che attraversano la toscana e che possono costituire un parziale ma importantissimo supporto allo sviluppo di tutta l'area.

2. Ai fini della redazione degli atti di governo del territorio devono considerarsi attività agricole:

  • - la conduzione dei fondi agricoli a fini colturali e di pascolo,
  • - la silvicoltura,
  • - la raccolta dei prodotti del bosco e sottobosco,
  • - gli allevamenti zootecnici,
  • - gli impianti di acquacoltura ed ogni altra attività preordinata alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici. L'attività agrituristica è attività connessa e complementare a quella agricola, ai sensi delle leggi vigenti in materia. In essa oltre all'ospitalità ed alla somministrazione di alimenti e bevande sono incluse attività didattiche e ricreative svolte da aziende agricole.

3. Sono attività integrative di quelle agricole:

  • - attività di valorizzazione, di degustazione e di vendita di prodotti tipici locali di produzione aziendale;
  • - attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnica e della forestazione;
  • - turismo ambientale -attività faunistico-venatorie;
  • - attività comunque definite integrative dell'agricoltura dalle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

4. Gli atti di governo del territorio potranno prevedere, previa valutazione della fattibilità sotto il profilo ambientale, paesaggistico e di rispondenza ai criteri insediativi degli strumenti di pianificazione, anche le seguenti attività compatibili:

  • - attività estrattive in conformità ai piani di settore della Regione Toscana e della Provincia di Siena;
  • - attività pubbliche e/o di interesse pubblico quali realizzazione e manutenzione di reti tecnologiche, opere di difesa del suolo, infrastrutture a servizio delle attività principali;
  • - produzione di energia, secondo quanto stabilito dal vigente PTCP e dal piano di settore provinciale
  • - attività turistico ricettive e di ristorazione;
  • - attività per la promozione e la vendita di prodotti tipici e attività artigianali tipiche e di interesse storico-culturale;
  • - attività sportive, per il tempo libero, per la motorietà, ricreative compatibili con il territorio aperto anche non collegate con le aziende agricole o con le strutture turistico ricettive;
  • - attività di aviosuperficie nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  • - vivaismo;
  • - attività professionali collegate al sistema agro-forestale, attività veterinarie e attività ad esse collegate o di supporto comprese le riabilitazioni degli animali e le attività di relazione uomo
  • - animale,i pensionati, le cliniche e i cimiteri per animali domestici;
  • - maneggi e pensioni per cavalli ed equini in genere;
  • - residenziali civili;
  • - impianti cimiteriali.

Capo V SISTEMA DEL PAESAGGIO.

Art. 59 Beni culturali e paesaggistici

1. Il concetto di paesaggio può estendersi, come stabilisce la apposita Convenzione Europea ed in coerenza con i principi del vigente PIT-PPR, sia agli spazi naturali e rurali che a quelli urbani o periurbani, concernendo paesaggi eccezionali, paesaggi della vita quotidiana o paesaggi degradati.

2. Nel territorio di Poggibonsi si individuano, come sintesi delle interrelazioni tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale e la diffusa percezione degli stessi, due principali morfotipi costituiti dal paesaggio dei crinali e da quello del fondovalle e dei ripiani travertinosi:

  • - Il paesaggio dei crinali, rappresentato dal susseguirsi di colline e percepito con particolare riferimento alle aree di contesto dei crinali, alle aree di massima intervisibilità, alla costellazione dei nuclei rurali, ai filamenti della viabilità storica, ai boschi, alla tessitura agraria a maglia fitta;
  • - Il contesto definito dalle aree dei depositi alluvionali, dai ripiani travertinosi e dal reticolo idrografico che, con le sue aree di pertinenza, ne connota in maniera significativa il paesaggio ed accompagna lo svilupparsi dei corridoi ecologici, oltre a rappresentare il basamento su cui trovano forma i centri del sistema urbano costituitosi sui poli di Poggibonsi, di Bellavista e di Staggia

3. Nell'ambito dei due tipi di paesaggio, e collocati talvolta in maniera trasversale rispetto ad essi, rivestono un particolare valore le seguenti aree e beni tutelati per legge o sulla base di appositi Decreti ministeriali:

  • - I beni culturali tutelati ex lege o mediante apposita dichiarazione di interesse culturale;
  • - Le aree di cui al DM 6/4/1965, vincolate ai sensi della parte terza del D Lgs 42/2004;
  • - Le aree di cui al DM 29/08/70, vincolate ai sensi della parte terza del D Lgs 42/2004;
  • - le aree boscate;
  • - I fiumi, torrenti e corsi d'acqua.

Art. 60 Invarianti strutturali del paesaggio

I caratteri identitari del paesaggio nel Comune di Poggibonsi sono rappresentati in linea generale dai morfotipi e dai beni culturali e paesaggistici sopra elencati. Gli articoli del presente capo contengono la individuazione dei principi generativi e la definizione delle regole per la riproduzione di tali beni costitutivi del patrimonio territoriale.

Art. 61 Paesaggio dei crinali

1. I crinali insediati costituiscono un importante elemento identitario del territorio di Poggibonsi. I rilievi sono costituiti in prevalenza, sotto il profilo geologico, da formazioni marine plioceniche (sabbie e argille), e, verso nord, da formazioni del dominio ligure. Essi presentano la tipica morfologia del paesaggio toscano, percepito come susseguirsi di colline, attraversato dalla viabilità matrice e costellato da quel sistema di nuclei rurali che il PS individua come capisaldi del sistema insediativo nel territorio rurale. Le linee di crinale sono quasi sempre affiancate da aree che ne definiscono lo "spessore" storico e antropico". Entro tale spessore sono compresi i tracciati della viabilità matrice, le sistemazioni agrarie tradizionali (maglia fitta con prevalenza di oliveti, ciglioni, terrazzamenti, muri di sostegno, ecc ...) fino ad un limite significativo (limite dei coltivi, cambio di pendenza, ecc ...), le strade secondarie innestate sulla viabilità matrice ed i relativi insediamenti.

2. Nelle aree di contesto dei crinali e in quelle di massima intervisibilità che ne definiscono l'orizzonte paesaggistico dovrà essere vietato qualsiasi intervento che possa comprometterne la visibilità e la panoramicità, come la costruzione in sommità di tralicci per il trasporto di energia elettrica, ripetitori televisivi, serbatoi ecc. . Qualsiasi intervento di trasformazione sul territorio dovrà pertanto tenere nella massima considerazione i varchi, i punti di vista e i tracciati, i belvedere, le visuali e le percezioni dalla viabilità quali componenti del progetto dei luoghi e del paesaggio.

3. Entro le aree di contesto dei crinali ricadono in maniera significativa gli elementi formatisi in ragione delle particolari strutture sociali, come quella mezzadrile, che hanno messo in atto modalità tendenti a bilanciare la quantità di suolo agrario eroso per dilavamento con quello che si rigenera per processi di pedogenesi, come le sistemazioni a "terrazzi" e la copertura boschiva dei terreni che superano una certa soglia di acclività o che sono poco vocati per le coltivazioni agrarie; la disposizione lungo le curve di livello dei muri a secco che sostengono i terrazzamenti; la creazione di acquidocci e fossi che permettono un funzionamento unitario del sistema di drenaggio; le forme della viabilità poderale. Tali elementi dovranno essere conservati e tutelati anche quando le aree su cui insistono dovessero essere interessate da mutamenti di destinazione d'uso o da processi di trasformazione, anche nell'ambito della funzione agricola.

4. La configurazione paesaggistica legata alle tecniche agrarie e alle modalità di coltivazione è rappresentata nelle aree di crinale dalla cospicua presenza di coltivazioni a maglia fitta con prevalenza di oliveti. Tale configurazione è quella che offre minore resistenza ai processi di modificazione. Entro tale ambito possono essere consentite trasformazioni a condizione che queste si accordino alla struttura complessiva e siano fatte derivare dalla rielaborazione della precedente configurazione, rispettandone il senso e marcando una continuità con la storia di quel paesaggio.

5. I criteri di tutela, da precisare ulteriormente nelle parti strategiche ed operative della pianificazione, devono valere al momento della valutazione dei progetti urbanistico edilizi e del rilascio di atti abilitativi edilizi. Per gli elementi la cui trasformazione non è assoggettata al rilascio di atti abilitativi da parte del comune o di altri enti pubblici si potrà procedere mediante una concertazione con gli operatori del settore o facendo valere i principi del miglioramento ambientale in occasione della presentazione di PAPMAA o di autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico

Art. 62 Paesaggio di fondovalle e dei ripiani travertinosi.

1. I paesaggi di fondovalle che attraversano il territorio di Poggibonsi si sviluppano su formazioni geologiche costituite da depositi alluvionali e ripiani travertinosi. Questi ultimi si estendono anche all'area che circonda il lago di S.Antonio per svilupparsi su tutto l'altipiano che, interrotto dal taglio della strada Siene-Firenze in prossimità di Maltraverso, arriva fino a San Lucchese, alla fortezza di Poggio Imperiale e, intersecato dalla valle dell'Elsa, fino a Montemorli.

2. La morfologia pianeggiante dei suoli, la significativa presenza dei corsi fluviali, la vegetazione di ripa ed una coltivazione orientata in maniera assolutamente prevalente verso il seminativo, producono nel fondovalle extraurbano il basamento figurativo su cui poggiano, come entità compatte, nettamente distinte e separate l'una dall'altra, i tre centri del l sistema insediativo principale, dando luogo ad un contesto paesaggistico fortemente percepito come elemento caratteristico della identita' territoriale di Poggibonsi.

3. I ripiani travertinosi, pur costituendo uno dei terreni privilegiati per la allocazione dei centri urbani, intercettano le più consistenti riserve acquifere del comune e sono destinati, di conseguenza, ad incidere in maniera particolare nella definizione dei criteri di sostenibilità nelle scelte di utilizzazione del patrimonio territoriale.

4. Nel rapporto tra la formazione geologica, la morfologia, l'idrologia e le forme di utilizzazione del suolo si costituisce, quindi, una invariante strutturale di particolare rilevanza in base alla quale le scelte strategiche ed operative della pianificazione dovranno tenere in considerazione la necessità di garantire la tutela delle risorse acquifere, la netta separazione tra i centri del sistema insediativo e la percepibilità paesaggistica dei ripiani alluvionali e di quelli travertinosi come basamento degli insediamenti urbani e dei rilievi collinari. Tale criterio vale anche per quei ripiani che si caratterizzano per la funzione di basamento figurativo di insediamenti e rilievi orografici che, come il castello di Monteriggioni o il Montemaggio, si trovano al di fuori dei confini comunali.

Art. 63 Aree vincolate con Decreto Ministeriale 6/4/1965

1. Sono le aree identificate dal D.M. 6/4/1965 come "Zona delle colline a ovest del centro abitato di Poggibonsi " e vincolate in quanto: "Le colline predette hanno notevole interesse pubblico perché formano una serie di quadri naturali d'incomparabile bellezza, offrendo inoltre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali sono godibili tali bellezze nonché le visioni panoramiche dei nuclei monumentali circostanti l'abitato del comune di Poggibonsi"

2. Si tratta di un sistema collinare con la tipica vegetazione di oliveti, vigneti e cipressi ed un sistema insediativo imperniato sulla fortezza di Poggio Imperiale, il convento di San Lucchese, il castello di Badia e la villa di Montelonti.

3. Permane tutt'oggi il valore estetico percettivo del vasto comprensorio collinare, nonostante l'aggressione" dello sviluppo urbano di Poggibonsi e nonostante che il processo di rinnovamento dell'agricoltura abbia portato ad una sostituzione della coltura promiscua con vigneti e oliveti specializzati e conseguente semplificazione particellare e rimodellamento dei suoli.

4. Nella definizione delle scelte insediative e delle categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente, da inserire nella parte strategica e operativa della pianificazione, dovranno essere tenute in considerazione le ragioni del vincolo come descritte nel D.M. in questione e nella specifica disciplina del PIT/PPR. In particolare, con la presente disciplina vengono perseguiti i seguenti obiettivi e strategie:

  1. a) obiettivi:
    • - Tutela integrale dei pochi brani di coltura promiscua esistente anche attraverso il recupero degli oliveti abbandonati e l'eliminazione delle forme invasive del bosco;
    • - Conservazione della configurazione esterna delle aree pertinenziali, dei tipi edilizi e dei caratteri architettonici più significativi dei complessi colonici presenti nel territorio aperto;
    • - Conservazione del rapporto diretto tra aree pertinenziali dei complessi colonici e territorio agricolo;
    • - Tutela dell'ampia percezione visiva goduta dai tracciati di interesse paesistico, storico e di crinale;
    • - Tutela dei punti di sosta di interesse panoramico accessibili al pubblico, impedendo la realizzazione di barriere visive di qualunque tipo e la privatizzazione delle viste nei luoghi a maggiore panoramicità;
  2. b) strategie:
    • - Incremento della qualità architettonica e paesaggistica mediante la ricerca di una articolazione equilibrata di tipi edilizi e spazi pubblici che concorra alla formazione di ambienti urbani armonici sia sul piano delle forme architettoniche che della qualità insediativa, evitando la privatizzazione delle viste nei luoghi a maggiore panoramicità sia una maggiore attenzione alla progettazione delle aree verdi, interposte tra aree agricole, espansioni residenziali e centro storico, quali elementi di definizione del margine urbano.
    • - Contenimento degli insediamenti entro l'attuale limite del territorio urbanizzato;
    • - Definizione di modalità di riuso del patrimonio insediativo del territorio rurale compatibili con i tipi edilizi che lo caratterizzano;
    • - Divieto di realizzare nuovi locali destinati ad autorimessa nelle aree di pertinenza paesaggistica dei complessi colonici
    • - Definizione di regole che dettino criteri e modi per la realizzazione di tettoie, recinzioni, schermature, sistemazione della viabilità di servizio e impianti di vegetazione arborea;
    • - Gli interventi di riqualificazione che intervengono sulla sagoma e sui prospetti o che comportano aumento di volume o di SUL dovranno studiare con particolare attenzione il rapporto tra vuoti e pieni, attraverso uno studio dei vuoti e dei pieni e degli elementi in aggetto e che comportano aumento di volume o di SUL, devono porsi in coerenza con gli elementi costitutivi dei luoghi.
    • - Riprogettazione delle aree verdi poste a sutura tra aree agricole e nuove espansioni residenziali, quali elementi di definizione del margine urbano,ponendo una particolare attenzione alla qualità di quelle nuova definizione.
    • - Ricucitura tra il fondovalle urbanizzato e i piani coltivati e il sistema collinare anche attraverso:
      • - il ripristino e la valorizzazione della struttura di impianto agricolo presente nei margini urbani;
      • - valorizzazione del sistema fluviale e delle relative opere;
      • - riconnessione delle direttrici urbane minori con il con le viabilità poderali di valore panoramico;
      • - riqualificazione delle aree agricole intercluse nell'abitato e mantenimento delle coltivazioni agricole;
      • - creazione di percorsi pedonali e ciclabili con il sistema del verde di fondovalle e di collina;
      • - potenziamento del sistema del verde attraverso il ripristino e il recupero del verde agrario di vecchio impianto.
      • - Riutilizzazione delle aree industriali dismesse o collocate in maniera impropria nei tessuti residenziali attraverso una progettazione che permetta la ricollocazione delle attività riconosciute incompatibili e l'inserimento nei tessuti insediativi delle altre funzioni.

Nei rinnovi di vigneti meccanizzati:

  • - non devono essere riproposte l'estensione e la continuità del vigneto introducendo cesure sia tramite altre colture, sia tramite vegetazione non colturale, con un orientamento dei filari capace di tutelare l'assetto idrogeologico e la qualità dei suoli,
  • - il rimodellamento del suolo valuterà la possibilità di introduzione delle forme tradizionali dei terrazzi e dei muri a retta

5. Per le aree che, pur essendo comprese entro la zona del vincolo paesaggistico, sono state riconosciute come interessate da fenomeni di degrado nel PIT/PPR, si assumono i seguenti obiettivi per il recupero e la riqualificazione:

  • - Riqualificazione complessiva degli edifici industriali, produttivi e commerciali che risultano incongrui con il contesto, sia da un punto di vista edilizio che urbanistico allo scopo di una ricostituzione di un ambiente urbano che garantisca una migliore qualità ambientale, di vita per i cittadini e di sviluppo per le altre attività.
  • - Recupero delle aree dimesse e degradate, anche a fini residenziali, al fine di operare una ridisclocazione di attività incongrue e di ricucitura del tessuto urbano.
  • - Assicurare qualità architettonica e paesaggistica ai nuovi insediamenti ed alle sostituzioni edilizie ponendo particolare attenzione: alla individuazione di caratteri architettonici e insediativi coerenti e identitari, alla dimensione dell'intervento in rapporto alle visibilità dello stesso (dalla viabilità di valore panoramico, dai beni di interesse storico,..), alla "dimensione complessiva" degli interventi di rinnovo urbano in incremento volumetrico in rapporto alla percezione degli elementi insediativi storici identitari di Poggibonsi.
  • - I piani di riqualificazione dovranno essere promotori di una ricerca progettuale che abbia come elementi fondanti gli aspetti energetici e la qualità architettonica.
  • - Gli interventi di trasformazione degli edifici esistenti dovranno essere attuati in modo da rispettare le caratteristiche degli immobili, in relazione al loro valore, quale risulta dalla catalogazione effettuata ai fini urbanistici e in modo da non alterare significativamente il rapporto con l'intorno percettivo.
  • - Per edifici dichiarati di interesse storico artistico e quindi sottoposti a vincolo monumentale, si dovrà considerare sempre e comunque l'aspetto storico e architettonico che dovrà essere mantenuto e salvaguardato; pertanto l'ambiente esterno immediatamente circostante, che si relaziona all'emergenza architettonica, dovrà essere conservato e anch'esso tutelato.
  • - I materiali e le coloriture utilizzabili devono comunque garantire un armonico inserimento nel contesto urbano, in particolare preservando l'immagine consolidata dei centri della Toscana centrale percepibile dai rilievi collinari contermini.
  • - Riqualificazione del fondovalle attraverso interventi di ricucitura tra l'urbanizzato, i piani coltivati e il sistema collinare.
  • - il ripristino e la valorizzazione della struttura di impianto agricolo presente nei margini urbani.
  • - riqualificazione delle "aree agricole" intercluse nell'abitato.
  • - valorizzazione del sistema fluviale e delle relative opere.
  • - riconnessione delle direttrici urbane minori con il con le viabilità poderali di valore panoramico.
  • - creazione di percorsi pedonali e ciclabili con il sistema del verde di fondovalle e di collina.
  • - potenziamento e ripristino del sistema del verde: ripariale, agrario di vecchio impianto, non colturale ecc.

6. In conformità alle prescrizioni d’uso di cui alla Scheda dell’Elaborato 3B del vigente PIT, tutti gli interventi sono subordinati al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • a. Sono ammessi interventi di trasformazione sul sistema idrografico a condizione che la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, garantisca, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, la qualità estetico percettiva dell’inserimento delle opere, il mantenimento dei valori di paesaggio identificati.
  • b. Gli eventuali interventi in ambito agricolo sono vincolati alla realizzazione di interventi di ricostituzione degli elementi lineari e puntuali del paesaggio agricolo (siepi, siepi alberate, boschetti, filari alberati).
  • c. Sono da escludere eventuali nuovi interventi di riforestazione su aree agricole e incolti.
  • d. Non sono ammessi interventi che compromettano l’efficienza dell’infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze).
  • e. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco-sistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali interventi in tale contesto dovranno porsi l’obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.
  • f. Per gli interventi che interessano i complessi architettonici e i manufatti di valore storico-architettonico e testimoniale quali il Convento San Lucchese, il Castello di Badia e il Castello di Montelonti, sono prescritti:
    • il mantenimento dell’impianto tipologico/architettonico e l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con i caratteri storici, con i valori espressi dall'edilizia locale e con quelle originali del medesimo;
    • in presenza di sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque storicizzate, il mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento delle finiture, dei manufatti presenti e del sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini);
    • in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee conservare i manufatti accessori di valore storico-architettonico.
  • g. Sul manufatto della Fortezza Medicea di Poggio Imperiale sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo che mantengano l’impianto tipologico/architettonico e utilizzino soluzioni formali, tecniche e materiali, finiture esterne e cromie coerenti con quelle originarie. Sono da escludere gli interventi suscettibili di alterarne o comprometterne l’intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, i tracciati di collegamento nella loro configurazione attuale e le reciproche relazioni, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica.
  • h. Per gli interventi che interessano le Ville e relativi parchi, orti e giardini di valore storico-architettonico sono prescritti:
    • il mantenimento dell’impianto tipologico/architettonico l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia storica di riferimento;
    • la compatibilità tra destinazioni d’uso, anche rispetto alla realizzazione di cantine interrate e aree di servizio ad esse funzionali;
    • Il mantenimento dell’unitarietà delle aree libere e degli spazi pertinenziali;
    • in presenza di parchi, di giardini storici o di sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque storicizzate, il mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento delle finiture, dei manufatti presenti (serre storiche, limonaie, grotti, fontane, annessi per usi agricoli, opifici, muri di perimetrazione) e del sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini), il mantenimento dei viali di accesso, e degli assi visivi.
  • i. Gli interventi garantiscono:
    • il recupero degli edifici esistenti e la conservazione dell’impianto tipologico, l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia storica di riferimento;
    • in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, il mantenimento dell’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee, e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;
  • j. Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale e delle relative aree pertinenziali sono ammessi a condizione che:
    • venga mantenuto il carattere distintivo del rapporto di gerarchia rispetto al sistema funzionale della villa-fattoria storicamente consolidato, nonché la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento (piccolo nucleo di crinale o di poggio, villa-fattoria) e paesaggio agrario circostante;
    • sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee;
    • nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, viabilità di servizio, corredi vegetazionali, elementi di arredo nelle aree pertinenziali, sia garantito il mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l’edificato e con il contesto.
  • k. Non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi demoliti che comportino la destrutturazione del sistema insediativo storico-funzionale costituito.
  • l. I nuovi edifici rurali a carattere residenziale siano realizzati:
    • in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei luoghi;
    • privilegiando la semplicità delle soluzioni d’impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento.
  • m. I nuovi annessi agricoli siano realizzati:
    • assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento;
    • non interferendo negativamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro aree di pertinenza;
    • con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco-compatibile e favorendo la reversibilità dell’installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all’intero ciclo di vita.
    • Sia evitata l’installazione di impianti solari termici in posizioni tali da alterare le qualità paesaggistiche della villa, compresi gli edifici storici di pertinenza, quali fattorie e case coloniche e dei coni visuali che si offrono da tali edifici.
  • n. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che:
    • siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
    • siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
    • sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità.
  • o. Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione.
  • p. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato.
  • q. Gli interventi incidenti sull’assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che:
    • garantiscano l’assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento;
    • sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi percorsi dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie non coerenti con il contesto rurale;
    • sia garantita la continuità della rete di infrastrutturazione ecologica a valenza paesaggistica (anche attraverso l’inserimento di nuove siepi, fasce boscate e fasce di vegetazione riparia come compensazione rispetto a quelle rimosse);
    • siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente (livellamenti) che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione e regimentazione dei suoli.
  • r. Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti temporanei in volumetrie edificate.
  • s. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio.
  • t. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
  • u. Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico.

Art. 64 Aree vincolate con DM 29/8/1970

1. Sono le aree identificate dal DM 29/8/1970 come "Zona circostante la superstrada Siena-Firenze nel territorio nel comune di Poggibonsi" e vincolate in quanto " la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché ricca di vegetazione tipica delle colline toscane, con uliveti, vigneti e cipressi che incorniciano i complessi monumentali di Strozzavolpe, di Luco e Linari, e qualificati insediamenti come Megognano. La zona inoltre è adiacente a quella già precedentemente vincolata comprendente l'ex fortezza ed il convento di San Lucchese ed il castello di Montelonti. In tal modo si realizza organicamente una tutela paesistica su un insieme di territori che si qualifica, in maniera omogenea, interessante e paesisticamente caratteristica.".

2. Trattasi di zona caratterizzata dalla tipica vegetazione collinare toscana e da complessi monumentali come quelli di Luco e Strozzavolpe. Aggiungendosi all'area già vincolata con DM 6/4/65 porta alla definizione di un organico comprensorio fortemente caratterizzato sotto il profilo paesistico. Permane tutt'oggi il valore estetico percettivo delle parti più significative della zona nonostante l'incidenza sul paesaggio dello sviluppo urbano e industriale di Poggibonsi, l'allargamento della maglia agraria con rarefazione della coltura promiscua a vantaggio di monocolture, l'installazione di barriere acustiche/visive ai bordi della Siena-Firenze o i tralicci, pali e antenne che segnalano una spinta deruralizzazione dell'area.

3. Per le aree di cui al comma 1 valgono i criteri e le procedure autorizzative stabilite dal D.Lgs 42/2004 e dal Titolo VI Capo IV della L.R. 1/2005

4. Nella definizione delle scelte insediative e delle categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente, da inserire nella parte strategica e operativa della pianificazione, dovranno essere tenute in considerazione le ragioni del vincolo come descritte nel D.M. in questione e nella specifica disciplina del PIT/PPR. In particolare, con la disciplina del PO dovranno essere perseguiti i seguenti obiettivi:

  • - Tutela integrale dei pochi brani di coltura promiscua esistente anche attraverso il recupero degli oliveti abbandonati e l'eliminazione delle forme invasive del bosco;
  • - Conservazione della configurazione esterna delle aree pertinenziali, dei tipi edilizi e dei caratteri architettonici più significativi dei complessi colonici presenti nel territorio aperto;
  • - Conservazione del rapporto diretto tra aree pertinenziali dei complessi colonici e territorio agricolo;
  • - Tutela dell'ampia percezione visiva goduta dai tracciati di interesse paesistico, storico e di crinale;
  • - Tutela dei punti di sosta di interesse panoramico accessibili al pubblico, impedendo la realizzazione di barriere visive di qualunque tipo e la privatizzazione delle viste nei luoghi a maggiore panoramicità;
  • - Incremento della qualità architettonica e paesaggistica nelle aree residenziali esistenti attualmente interessate da elementi di criticità, quali la disomogeneità e la frammentazione insediativa e tipologica;
  • - Tutela e valorizzazione dei muri a secco che delimitano la viabilità, con relative regole per il recupero e la manutenzione;
  • - Tutela e valorizzazione dei punti di sosta di interesse panoramico accessibili al pubblico dislocati lungo tutto il sistema viario, oltre alla possibilità di realizzarne di nuovi in coerenza con i valori formali dei luoghi;
  • - Riqualificazione dello spazio urbano anche attraverso interventi di rigenerazione urbana nelle aree industriali dismesse o collocate in maniera impropria nei tessuti residenziali;
  • - Riqualificazione del disegno organizzativo degli insediamenti produttivi nella zona Pian dei Peschi con la creazione di margini ben identificati, il massimo riutilizzo degli edifici esistenti e opportune schermature arboree.
  • - Contenimento degli insediamenti entro l'attuale limite del territorio urbanizzato;
  • - Riqualificazione delle aree verdi, interposte tra aree agricole, nuove espansioni residenziali e centro storico, quali elementi di definizione del margine urbano.
  • - Definizione di modalità di riuso del patrimonio insediativo del territorio rurale compatibili con i tipi edilizi che lo caratterizzano;
  • - Divieto di realizzare nuovi locali destinati ad autorimessa nelle aree di pertinenza paesaggistica dei complessi colonici;
  • - Definizione di regole che dettino criteri e modi per la realizzazione di tettoie, recinzioni, schermature, sistemazione della viabilità di servizio e impianti di vegetazione arborea;

5. Nella valutazione di piani e progetti preordinati alla approvazione di PAPMAA, al rilascio di atti abilitativi edilizi o di autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico, si dovranno promuovere soluzioni che limitino l'impatto visivo dei vigneti mediante il loro frazionamento, la interposizione, tra le varie parti, di altre colture o vegetazione non colturale e orientando i filari in maniera da tutelare l'assetto idrogeologico e la qualità dei suoli, con preferenza per le forme tradizionali dei terrazzi e dei muri a retta.

6. Nelle aree interessate da criticità legate alla presenza di orti periurbani dovranno essere eliminate le baracche precarie, regolamentati i caratteri degli annessi agricoli, definti i margini urbani rispetto alla campagna tramite sistemazioni arboree o la formazione di aree verdi con funzioni ricreazionali ed ecologiche;

7. L'installazione degli impianti per pannelli fotovoltaici è da valutarsi in maniera specifica, in funzione dei relativi dimensionamenti e del valore formale dell'area di vincolo.

8. Il PO dovrà stabilire regole e criteri per la localizzazione e dislocazione delle linee elettriche e telefoniche al fine di minimizzare l'impatto visivo delle reti aeree in conformità con il valore formale dell'area di vincolo.

9. Per le aree che, pur essendo comprese entro la zona del vincolo paesaggistico, sono state riconosciute come interessate da fenomeni di degrado nel PIT/PPR, si assumono i seguenti obiettivi per il recupero e la riqualificazione:

  • - Riqualificazione complessiva degli edifici industriali, produttivi e commerciali che risultano incongrui con il contesto, sia da un punto di vista edilizio che urbanistico allo scopo costituire un ambiente urbano che garantisca una migliore qualità ambientale, di vita per i cittadini e di sviluppo per le altre attività.
  • - Recupero delle aree dimesse e degradate, anche a fini residenziali, al fine di operare una ridisclocazione di attività incongrue e di ricucitura del tessuto urbano;
  • - Promozione della qualità architettonica e paesaggistica nella progettazione delle trasformazioni urbanistiche, con particolare attenzione alla individuazione di caratteri architettonici e insediativi coerenti con lo spirito del luogo, alla dimensione dell'intervento in rapporto alle visibilità dello stesso (dalla viabilità di valore panoramico, dai beni di interesse storico,..), al rapporto tra la "dimensione complessiva" degli interventi di rinnovo urbano e la percezione degli elementi insediativi storici che costituiscono l'identità del centro urbano di Poggibonsi.

10. I piani di riqualificazione urbana dovranno orientarsi verso una ricerca progettuale che abbia come elementi fondanti gli aspetti energetici e la qualità architettonica.

11. Gli interventi di trasformazione degli edifici esistenti dovranno essere attuati in modo da rispettare le caratteristiche degli immobili, in relazione al loro valore, quale risulta dalla catalogazione effettuata ai fini urbanistici e in modo da non alterare significativamente il rapporto con l'intorno percettivo.

12. Per edifici dichiarati di interesse storico artistico, e quindi sottoposti a vincolo monumentale, dovrà essere sempre mantenuto e salvaguardato l'aspetto storico e architettonico dell'edificio stesso, compresa la conservazione e tutela dell'ambiente esterno immediatamente circostante che si relaziona all'emergenza architettonica;

14. I materiali e le coloriture utilizzabili devono garantire un armonico inserimento nel contesto urbano, in particolare preservando l'immagine consolidata dei centri della Toscana centrale percepibile dai rilievi collinari che li circondano;

15. Costituiscono, inoltre, obiettivi di valorizzazione paesaggistica:

  • - la riqualificazione del fondovalle attraverso interventi di riconnessione tra l'urbanizzato, i piani coltivati e il sistema collinare;
  • - il ripristino e la valorizzazione della struttura di impianto agricolo presente nei margini urbani;
  • - la riqualificazione delle "aree agricole" intercluse nell'abitato;
  • - la valorizzazione del sistema fluviale e delle relative opere;
  • - la connessione delle direttrici urbane minori con il con le viabilità poderali di valore panoramico;
  • - la creazione di percorsi pedonali e ciclabili con il sistema del verde di fondovalle e di collina;
  • - il potenziamento e ripristino del sistema del verde: ripariale, agrario di vecchio impianto, non colturale, ecc. .

6. In conformità alle prescrizioni d’uso di cui alla Scheda dell’Elaborato 3B del vigente PIT, tutti gli interventi sono subordinati al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • a. Sono ammessi interventi di trasformazione sul sistema idrografico a condizione che la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, garantisca, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, la qualità estetico percettiva dell’inserimento delle opere, il mantenimento dei valori di paesaggio identificati.
  • b. Divieto di edificazione e di alterazione morfologica delle doline o delle componenti del carsismo superficiale (campi carreggiati, etc.).
  • c. Esclusione delle previsioni che possano determinare inquinamenti superficiali e/o atmosferici in presenza di acquiferi di natura carsica ad alta vulnerabilità e strategici per l'approvvigionamento idropotabile.
  • d. Individuazione, in riferimento alla tutela di cui al comma precedente, di un'adeguata area di rispetto relativa agli acquiferi strategici.
  • e. Non sono ammessi interventi che compromettano l’efficienza dell’infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze).
  • f. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco-sistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali interventi in tale contesto dovranno porsi l’obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.
  • g. Sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio edilizio del centro storico di Poggibonsi e sugli edifici e manufatti di valore storico-architettonico e testimoniale a condizione che:
    • - siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico urbano di impianto storico, il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e con i valori espressi dall'edilizia locale;
    • - sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico
    • - siano mantenuti i percorsi, i camminamenti, i passaggi, gli accessi di interesse storico e le relative opere di arredo;
    • - sia evitata l’installazione di impianti solari termici in posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà delle coperture del centro storico di Poggibonsi e sui manufatti di valore storico-architettonico e testimoniale;
    • - in presenza di sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque storicizzate, il mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento delle finiture, dei manufatti presenti e del sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini);
    • - in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee conservare i manufatti accessori di valore storico-architettonico;
    • - sia prescritta la compatibilità tra destinazioni d’uso, anche rispetto alla realizzazione di cantine interrate e aree di servizio ad esse funzionali.
  • h. Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema;
  • i. non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione
  • j. Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione che:
    • - non alterino o compromettano l’intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica;
    • - siano conservate le opere d’arte e i manufatti di corredo di valore storico-tradizionale;
    • - sia conservato l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale;
    • - per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con il carattere del contesto;
    • - la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri di ruralità dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile;
    • - la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri di ruralità dei luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l’intervisibilità e l’integrità percettiva delle visuali panoramiche;
    • - il trattamento degli spazi interclusi nelle rotatorie sia coerente con il valore paesaggistico del contesto e non enfatizzato con installazioni di natura varia.
  • k. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che:
    • - siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
    • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
    • - sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità;
    • - siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, sul paesaggio;
    • - siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
    • - sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva.
  • l. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato.
  • m. Gli interventi incidenti sull’assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che:
    • - garantiscano l’assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento;
    • - sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale.
    • - Gli eventuali nuovi percorsi dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie non ceorenti con il contesto rurale
    • - sia garantita la continuità della rete di infrastrutturazione ecologica a valenza paesaggistica (anche attraverso l’inserimento di nuove siepi, fasce boscate e fasce di vegetazione riparia come compensazione rispetto a quelle rimosse).
  • n. I nuovi edifici rurali a carattere residenziale siano realizzati:
    • - in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei luoghi;
    • - privilegiando la semplicità delle soluzioni d’impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento.
  • o. I nuovi annessi agricoli siano realizzati:
    • - assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento;
    • - non interferendo negativamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro aree di pertinenza;
    • - con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco-compatibile e favorendo la reversibilità dell’installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all’intero ciclo di vita.
  • p. Nella progettazione delle cantine siano evitate soluzioni monumentali e fuori scala dei fronti, e i piazzali di pertinenza siano strettamente dimensionati in rapporto alle necessità di servizio, valutando, sui crinali e nelle aree ad elevata intervisibilità, la compatibilità con la morfologia dei luoghi, privilegiando una localizzazione prossima ad una idonea rete viaria esistente.
  • q. Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti temporanei in volumetrie edificate.
  • r. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che:
    • - non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio;
    • - recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore paesaggistico;
    • - non incrementino l’attuale ingombro visivo nell’ambito degli interventi edilizi con particolare riferimento alle demolizioni e ricostruzioni.
  • s. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
  • t. Le barriere antirumore di nuova previsione devono essere realizzate con soluzioni tecnologiche innovative, che consentano di minimizzare l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo, garantendo altresì l’ottimizzazione delle prestazioni antirumore.
  • u. Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico.

Art. 65 Vincolo relativo ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua

1. I fiumi, torrenti e corsi d'acqua sono soggetti a vincolo con le modalità di cui al D.Lgs 42/2004. Fanno eccezione quelli eventualmente esclusi dal vincolo in base ad apposite disposizioni dei competenti organi.

2. Nella definizione delle scelte insediative e delle categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente da inserire nella parte strategica del PS e nei successivi atti di governo del territorio dovranno essere tenute in considerazione le ragioni del vincolo imposto per legge sui beni di cui trattasi.

3. Per il fiume Elsa, in applicazione del PIT/PPR, si prevedono i seguenti obiettivi:

  • - Conservazione, valorizzazione e riqualificazione del fondovalle sia come sistema ambientale che paesistico;
  • - Recupero ambientale della qualità delle acque;
  • - Conservazione e riqualificazione dei terrazzi travertinosi e dei piani fluviali dell'alta valle.

4. Ai fini degli obiettivi di cui sopra, il PS perimetra le aree di pertinenza dell'Elsa, ne individua gli ambiti di valore e, più in generale, quelli appartenenti alla rete ecologica che, come specificato al precedente art. 32, costituisce elemento fondamentale al fine di conservare le specie ed il loro ecosistema e che, pertanto, dovrà essere tenuta in considerazione nelle scelte territoriali e insediative perseguendo un incremento della disponibilità di spazi naturali o seminaturali, anche mediante rinaturalizzazione di alcune aree del tratto urbano di Poggibonsi che presentano evidenti elementi di degrado. Allo stesso modo sono perimetrati, anche in conformità con il PTCP, i terrazzi travertinosi ed i piani fluviali a sud dell'abitato di Poggibonsi per i quali, come per tutte le aree classificate dal PS come pertinenze fluviali, è da escludersi qualsiasi impegno di nuovo suolo o attività estrattive.

5. Per la valorizzazione del sistema fluviale, una importanza particolare è da attribuirsi all'area individuata con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del08.04.1999. per la istiutuzione di una ANPIL finalizzata a favorire la vita e la riproduzione di specie vegetali e animali di rilevante valore mediante la salvaguardia del loro habitat. Considerato che l'area in questione si colloca in continuità con l'Anpil situata nel territorio del Comune di Colle di val d'Elsa, essa costituirà, mediante adeguata promozione da parte dei comuni interessati, un primo nucleo del "Parco fluviale dell'Elsa e dei ripiani dell'alta valle", come previsto dal PIT/PPR.

6. La rete ecologica comprende anche il reticolo minore delle acque e la relativa vegetazione riparia che dovranno essere oggetto di manutenzione e valorizzazione sia al momento di eventuali scelte insediative come nella definizione di PAPMAA o di pratiche autorizzative per il vincolo idrogeologico che riguardino tali aree.

7. Gli interventi di gestione idraulica dovranno limitarsi a quelli strettamente necessari per la messa in sicurezza delle zone urbanizzate, evitando la modifica delle caratteristiche naturali delle ripe e prevedendo il recupero ambientale del fondovalle allo scopo di ricostituire il corridoio ecologico per flora e fauna attraverso il ripristino della vegetazione autoctona.

8. Il Comune promuove l'adesione dei soggetti interessati a politiche di sviluppo, attivate dai competenti livelli istituzionali, che incentivano all'interno di fasce di rispetto in prossimità dei due lati del corso d'acqua l'adozione di pratiche colturali a tutela della vegetazione ripariale in particolare per limitare l'uso di prodotti chimici.

9. In conformità alle disposizioni di cui all’art. 8.3 dell’elaborato 8B “Disciplina dei Beni Paesaggistici” del vigente PIT_PPR, tutti gli interventi sono subordinati al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • a. Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che:
    • non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
    • non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
    • non impediscano la possibilità di divagazione dell’alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
    • non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico - identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.
  • b. Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.
  • c. Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:
    • mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;
    • siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;
    • non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
    • non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
    • non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d’acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.
  • d. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all’attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile.
  • e. Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell’impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l’utilizzo di nuove strutture in muratura.
  • f. La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.
  • g. Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:
    • edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;
    • depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;
    • discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06).
  • h. Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c):
    • gli impianti per la depurazione delle acque reflue;
    • impianti per la produzione di energia;
    • gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di pianificazione.
  • i. Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

Art. 66 Aree boscate

1. Il PS riconosce al bosco le funzioni, ecologico-protettiva, paesaggistica, produttiva e socioeconomica. Le superfici boscate, indipendentemente dalla composizione floristica, lo stato vegetazionale in cui si trovano, dalla forma di governo e dall’età del soprassuolo, sono da tutelare e non è possibile prevederne l’eliminazione o la riduzione se non per motivi di eccezionale interesse pubblico concordemente riconosciuto dagli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e ai sensi della normativa vigente. Per tutte le tipologie di bosco è comunque ammessa e incentivata una gestione sostenibile sia per scopi protettivi (tutela acquiferi e stabilità dei versanti), sia per scopi paesaggistici e sociali ricreativi, sia per finalità produttive.

2. Sono le aree individuate come tali, a titolo ricognitivo, nella cartografia del piano strutturale o, in ogni modo, quelle riconducibili alla definizione di bosco contenuta nella normativa nazionale, nella L.R. 39/2000 e sue modifiche ed integrazioni nonché dai suoi regolamenti attuativi. Tali aree sono soggette a vincolo con le modalità di cui al D. Lgs 42/2004.

3. Le aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco rappresentate nella cartografia del PS non rappresentano “boschi o aree assimilate a bosco” richiamati dalla normativa nazionale e dall’art. 3 della Legge Forestale 39/2000. Fermo restando quanto previsto dall’art. 32, la trasformabilità delle aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco è possibile nei casi ammessi dalla normativa nazionale, dalla Legge Forestale e dal suo regolamento di attuazione ed è autorizzata dagli Enti preposti.

4. Nella definizione delle scelte insediative e delle categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente da inserire nella parte strategica del PS e nei successivi atti di governo del territorio dovranno essere rispettate le limitazioni previste dalla L.R.39/2000, dal Regolamento 48/R/2003 e tenute in considerazione le ragioni specifiche del vincolo.

5. In conformità alle disposizioni di cui all’art. 8.3 dell’elaborato 8B “Disciplina dei Beni Paesaggistici” del vigente PIT_PPR, tutti gli interventi sono subordinati al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • a. Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:
    • non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;
    • non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);
    • garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.
  • b - Non sono ammessi:
    • nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all’interno delle formazioni boschive, ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;
    • l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.
Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 16:28