Disciplina del Piano Strutturale


Art. 59 Beni culturali e paesaggistici

1. Il concetto di paesaggio può estendersi, come stabilisce la apposita Convenzione Europea ed in coerenza con i principi del vigente PIT-PPR, sia agli spazi naturali e rurali che a quelli urbani o periurbani, concernendo paesaggi eccezionali, paesaggi della vita quotidiana o paesaggi degradati.

2. Nel territorio di Poggibonsi si individuano, come sintesi delle interrelazioni tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale e la diffusa percezione degli stessi, due principali morfotipi costituiti dal paesaggio dei crinali e da quello del fondovalle e dei ripiani travertinosi:

  • - Il paesaggio dei crinali, rappresentato dal susseguirsi di colline e percepito con particolare riferimento alle aree di contesto dei crinali, alle aree di massima intervisibilità, alla costellazione dei nuclei rurali, ai filamenti della viabilità storica, ai boschi, alla tessitura agraria a maglia fitta;
  • - Il contesto definito dalle aree dei depositi alluvionali, dai ripiani travertinosi e dal reticolo idrografico che, con le sue aree di pertinenza, ne connota in maniera significativa il paesaggio ed accompagna lo svilupparsi dei corridoi ecologici, oltre a rappresentare il basamento su cui trovano forma i centri del sistema urbano costituitosi sui poli di Poggibonsi, di Bellavista e di Staggia

3. Nell'ambito dei due tipi di paesaggio, e collocati talvolta in maniera trasversale rispetto ad essi, rivestono un particolare valore le seguenti aree e beni tutelati per legge o sulla base di appositi Decreti ministeriali:

  • - I beni culturali tutelati ex lege o mediante apposita dichiarazione di interesse culturale;
  • - Le aree di cui al DM 6/4/1965, vincolate ai sensi della parte terza del D Lgs 42/2004;
  • - Le aree di cui al DM 29/08/70, vincolate ai sensi della parte terza del D Lgs 42/2004;
  • - le aree boscate;
  • - I fiumi, torrenti e corsi d'acqua.

Art. 60 Invarianti strutturali del paesaggio

I caratteri identitari del paesaggio nel Comune di Poggibonsi sono rappresentati in linea generale dai morfotipi e dai beni culturali e paesaggistici sopra elencati. Gli articoli del presente capo contengono la individuazione dei principi generativi e la definizione delle regole per la riproduzione di tali beni costitutivi del patrimonio territoriale.

Art. 61 Paesaggio dei crinali

1. I crinali insediati costituiscono un importante elemento identitario del territorio di Poggibonsi. I rilievi sono costituiti in prevalenza, sotto il profilo geologico, da formazioni marine plioceniche (sabbie e argille), e, verso nord, da formazioni del dominio ligure. Essi presentano la tipica morfologia del paesaggio toscano, percepito come susseguirsi di colline, attraversato dalla viabilità matrice e costellato da quel sistema di nuclei rurali che il PS individua come capisaldi del sistema insediativo nel territorio rurale. Le linee di crinale sono quasi sempre affiancate da aree che ne definiscono lo "spessore" storico e antropico". Entro tale spessore sono compresi i tracciati della viabilità matrice, le sistemazioni agrarie tradizionali (maglia fitta con prevalenza di oliveti, ciglioni, terrazzamenti, muri di sostegno, ecc ...) fino ad un limite significativo (limite dei coltivi, cambio di pendenza, ecc ...), le strade secondarie innestate sulla viabilità matrice ed i relativi insediamenti.

2. Nelle aree di contesto dei crinali e in quelle di massima intervisibilità che ne definiscono l'orizzonte paesaggistico dovrà essere vietato qualsiasi intervento che possa comprometterne la visibilità e la panoramicità, come la costruzione in sommità di tralicci per il trasporto di energia elettrica, ripetitori televisivi, serbatoi ecc. . Qualsiasi intervento di trasformazione sul territorio dovrà pertanto tenere nella massima considerazione i varchi, i punti di vista e i tracciati, i belvedere, le visuali e le percezioni dalla viabilità quali componenti del progetto dei luoghi e del paesaggio.

3. Entro le aree di contesto dei crinali ricadono in maniera significativa gli elementi formatisi in ragione delle particolari strutture sociali, come quella mezzadrile, che hanno messo in atto modalità tendenti a bilanciare la quantità di suolo agrario eroso per dilavamento con quello che si rigenera per processi di pedogenesi, come le sistemazioni a "terrazzi" e la copertura boschiva dei terreni che superano una certa soglia di acclività o che sono poco vocati per le coltivazioni agrarie; la disposizione lungo le curve di livello dei muri a secco che sostengono i terrazzamenti; la creazione di acquidocci e fossi che permettono un funzionamento unitario del sistema di drenaggio; le forme della viabilità poderale. Tali elementi dovranno essere conservati e tutelati anche quando le aree su cui insistono dovessero essere interessate da mutamenti di destinazione d'uso o da processi di trasformazione, anche nell'ambito della funzione agricola.

4. La configurazione paesaggistica legata alle tecniche agrarie e alle modalità di coltivazione è rappresentata nelle aree di crinale dalla cospicua presenza di coltivazioni a maglia fitta con prevalenza di oliveti. Tale configurazione è quella che offre minore resistenza ai processi di modificazione. Entro tale ambito possono essere consentite trasformazioni a condizione che queste si accordino alla struttura complessiva e siano fatte derivare dalla rielaborazione della precedente configurazione, rispettandone il senso e marcando una continuità con la storia di quel paesaggio.

5. I criteri di tutela, da precisare ulteriormente nelle parti strategiche ed operative della pianificazione, devono valere al momento della valutazione dei progetti urbanistico edilizi e del rilascio di atti abilitativi edilizi. Per gli elementi la cui trasformazione non è assoggettata al rilascio di atti abilitativi da parte del comune o di altri enti pubblici si potrà procedere mediante una concertazione con gli operatori del settore o facendo valere i principi del miglioramento ambientale in occasione della presentazione di PAPMAA o di autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico

Art. 62 Paesaggio di fondovalle e dei ripiani travertinosi.

1. I paesaggi di fondovalle che attraversano il territorio di Poggibonsi si sviluppano su formazioni geologiche costituite da depositi alluvionali e ripiani travertinosi. Questi ultimi si estendono anche all'area che circonda il lago di S.Antonio per svilupparsi su tutto l'altipiano che, interrotto dal taglio della strada Siene-Firenze in prossimità di Maltraverso, arriva fino a San Lucchese, alla fortezza di Poggio Imperiale e, intersecato dalla valle dell'Elsa, fino a Montemorli.

2. La morfologia pianeggiante dei suoli, la significativa presenza dei corsi fluviali, la vegetazione di ripa ed una coltivazione orientata in maniera assolutamente prevalente verso il seminativo, producono nel fondovalle extraurbano il basamento figurativo su cui poggiano, come entità compatte, nettamente distinte e separate l'una dall'altra, i tre centri del l sistema insediativo principale, dando luogo ad un contesto paesaggistico fortemente percepito come elemento caratteristico della identita' territoriale di Poggibonsi.

3. I ripiani travertinosi, pur costituendo uno dei terreni privilegiati per la allocazione dei centri urbani, intercettano le più consistenti riserve acquifere del comune e sono destinati, di conseguenza, ad incidere in maniera particolare nella definizione dei criteri di sostenibilità nelle scelte di utilizzazione del patrimonio territoriale.

4. Nel rapporto tra la formazione geologica, la morfologia, l'idrologia e le forme di utilizzazione del suolo si costituisce, quindi, una invariante strutturale di particolare rilevanza in base alla quale le scelte strategiche ed operative della pianificazione dovranno tenere in considerazione la necessità di garantire la tutela delle risorse acquifere, la netta separazione tra i centri del sistema insediativo e la percepibilità paesaggistica dei ripiani alluvionali e di quelli travertinosi come basamento degli insediamenti urbani e dei rilievi collinari. Tale criterio vale anche per quei ripiani che si caratterizzano per la funzione di basamento figurativo di insediamenti e rilievi orografici che, come il castello di Monteriggioni o il Montemaggio, si trovano al di fuori dei confini comunali.

Art. 63 Aree vincolate con Decreto Ministeriale 6/4/1965

1. Sono le aree identificate dal D.M. 6/4/1965 come "Zona delle colline a ovest del centro abitato di Poggibonsi " e vincolate in quanto: "Le colline predette hanno notevole interesse pubblico perché formano una serie di quadri naturali d'incomparabile bellezza, offrendo inoltre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali sono godibili tali bellezze nonché le visioni panoramiche dei nuclei monumentali circostanti l'abitato del comune di Poggibonsi"

2. Si tratta di un sistema collinare con la tipica vegetazione di oliveti, vigneti e cipressi ed un sistema insediativo imperniato sulla fortezza di Poggio Imperiale, il convento di San Lucchese, il castello di Badia e la villa di Montelonti.

3. Permane tutt'oggi il valore estetico percettivo del vasto comprensorio collinare, nonostante l'aggressione" dello sviluppo urbano di Poggibonsi e nonostante che il processo di rinnovamento dell'agricoltura abbia portato ad una sostituzione della coltura promiscua con vigneti e oliveti specializzati e conseguente semplificazione particellare e rimodellamento dei suoli.

4. Nella definizione delle scelte insediative e delle categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente, da inserire nella parte strategica e operativa della pianificazione, dovranno essere tenute in considerazione le ragioni del vincolo come descritte nel D.M. in questione e nella specifica disciplina del PIT/PPR. In particolare, con la presente disciplina vengono perseguiti i seguenti obiettivi e strategie:

  1. a) obiettivi:
    • - Tutela integrale dei pochi brani di coltura promiscua esistente anche attraverso il recupero degli oliveti abbandonati e l'eliminazione delle forme invasive del bosco;
    • - Conservazione della configurazione esterna delle aree pertinenziali, dei tipi edilizi e dei caratteri architettonici più significativi dei complessi colonici presenti nel territorio aperto;
    • - Conservazione del rapporto diretto tra aree pertinenziali dei complessi colonici e territorio agricolo;
    • - Tutela dell'ampia percezione visiva goduta dai tracciati di interesse paesistico, storico e di crinale;
    • - Tutela dei punti di sosta di interesse panoramico accessibili al pubblico, impedendo la realizzazione di barriere visive di qualunque tipo e la privatizzazione delle viste nei luoghi a maggiore panoramicità;
  2. b) strategie:
    • - Incremento della qualità architettonica e paesaggistica mediante la ricerca di una articolazione equilibrata di tipi edilizi e spazi pubblici che concorra alla formazione di ambienti urbani armonici sia sul piano delle forme architettoniche che della qualità insediativa, evitando la privatizzazione delle viste nei luoghi a maggiore panoramicità sia una maggiore attenzione alla progettazione delle aree verdi, interposte tra aree agricole, espansioni residenziali e centro storico, quali elementi di definizione del margine urbano.
    • - Contenimento degli insediamenti entro l'attuale limite del territorio urbanizzato;
    • - Definizione di modalità di riuso del patrimonio insediativo del territorio rurale compatibili con i tipi edilizi che lo caratterizzano;
    • - Divieto di realizzare nuovi locali destinati ad autorimessa nelle aree di pertinenza paesaggistica dei complessi colonici
    • - Definizione di regole che dettino criteri e modi per la realizzazione di tettoie, recinzioni, schermature, sistemazione della viabilità di servizio e impianti di vegetazione arborea;
    • - Gli interventi di riqualificazione che intervengono sulla sagoma e sui prospetti o che comportano aumento di volume o di SUL dovranno studiare con particolare attenzione il rapporto tra vuoti e pieni, attraverso uno studio dei vuoti e dei pieni e degli elementi in aggetto e che comportano aumento di volume o di SUL, devono porsi in coerenza con gli elementi costitutivi dei luoghi.
    • - Riprogettazione delle aree verdi poste a sutura tra aree agricole e nuove espansioni residenziali, quali elementi di definizione del margine urbano,ponendo una particolare attenzione alla qualità di quelle nuova definizione.
    • - Ricucitura tra il fondovalle urbanizzato e i piani coltivati e il sistema collinare anche attraverso:
      • - il ripristino e la valorizzazione della struttura di impianto agricolo presente nei margini urbani;
      • - valorizzazione del sistema fluviale e delle relative opere;
      • - riconnessione delle direttrici urbane minori con il con le viabilità poderali di valore panoramico;
      • - riqualificazione delle aree agricole intercluse nell'abitato e mantenimento delle coltivazioni agricole;
      • - creazione di percorsi pedonali e ciclabili con il sistema del verde di fondovalle e di collina;
      • - potenziamento del sistema del verde attraverso il ripristino e il recupero del verde agrario di vecchio impianto.
      • - Riutilizzazione delle aree industriali dismesse o collocate in maniera impropria nei tessuti residenziali attraverso una progettazione che permetta la ricollocazione delle attività riconosciute incompatibili e l'inserimento nei tessuti insediativi delle altre funzioni.

Nei rinnovi di vigneti meccanizzati:

  • - non devono essere riproposte l'estensione e la continuità del vigneto introducendo cesure sia tramite altre colture, sia tramite vegetazione non colturale, con un orientamento dei filari capace di tutelare l'assetto idrogeologico e la qualità dei suoli,
  • - il rimodellamento del suolo valuterà la possibilità di introduzione delle forme tradizionali dei terrazzi e dei muri a retta

5. Per le aree che, pur essendo comprese entro la zona del vincolo paesaggistico, sono state riconosciute come interessate da fenomeni di degrado nel PIT/PPR, si assumono i seguenti obiettivi per il recupero e la riqualificazione:

  • - Riqualificazione complessiva degli edifici industriali, produttivi e commerciali che risultano incongrui con il contesto, sia da un punto di vista edilizio che urbanistico allo scopo di una ricostituzione di un ambiente urbano che garantisca una migliore qualità ambientale, di vita per i cittadini e di sviluppo per le altre attività.
  • - Recupero delle aree dimesse e degradate, anche a fini residenziali, al fine di operare una ridisclocazione di attività incongrue e di ricucitura del tessuto urbano.
  • - Assicurare qualità architettonica e paesaggistica ai nuovi insediamenti ed alle sostituzioni edilizie ponendo particolare attenzione: alla individuazione di caratteri architettonici e insediativi coerenti e identitari, alla dimensione dell'intervento in rapporto alle visibilità dello stesso (dalla viabilità di valore panoramico, dai beni di interesse storico,..), alla "dimensione complessiva" degli interventi di rinnovo urbano in incremento volumetrico in rapporto alla percezione degli elementi insediativi storici identitari di Poggibonsi.
  • - I piani di riqualificazione dovranno essere promotori di una ricerca progettuale che abbia come elementi fondanti gli aspetti energetici e la qualità architettonica.
  • - Gli interventi di trasformazione degli edifici esistenti dovranno essere attuati in modo da rispettare le caratteristiche degli immobili, in relazione al loro valore, quale risulta dalla catalogazione effettuata ai fini urbanistici e in modo da non alterare significativamente il rapporto con l'intorno percettivo.
  • - Per edifici dichiarati di interesse storico artistico e quindi sottoposti a vincolo monumentale, si dovrà considerare sempre e comunque l'aspetto storico e architettonico che dovrà essere mantenuto e salvaguardato; pertanto l'ambiente esterno immediatamente circostante, che si relaziona all'emergenza architettonica, dovrà essere conservato e anch'esso tutelato.
  • - I materiali e le coloriture utilizzabili devono comunque garantire un armonico inserimento nel contesto urbano, in particolare preservando l'immagine consolidata dei centri della Toscana centrale percepibile dai rilievi collinari contermini.
  • - Riqualificazione del fondovalle attraverso interventi di ricucitura tra l'urbanizzato, i piani coltivati e il sistema collinare.
  • - il ripristino e la valorizzazione della struttura di impianto agricolo presente nei margini urbani.
  • - riqualificazione delle "aree agricole" intercluse nell'abitato.
  • - valorizzazione del sistema fluviale e delle relative opere.
  • - riconnessione delle direttrici urbane minori con il con le viabilità poderali di valore panoramico.
  • - creazione di percorsi pedonali e ciclabili con il sistema del verde di fondovalle e di collina.
  • - potenziamento e ripristino del sistema del verde: ripariale, agrario di vecchio impianto, non colturale ecc.

6. In conformità alle prescrizioni d’uso di cui alla Scheda dell’Elaborato 3B del vigente PIT, tutti gli interventi sono subordinati al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • a. Sono ammessi interventi di trasformazione sul sistema idrografico a condizione che la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, garantisca, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, la qualità estetico percettiva dell’inserimento delle opere, il mantenimento dei valori di paesaggio identificati.
  • b. Gli eventuali interventi in ambito agricolo sono vincolati alla realizzazione di interventi di ricostituzione degli elementi lineari e puntuali del paesaggio agricolo (siepi, siepi alberate, boschetti, filari alberati).
  • c. Sono da escludere eventuali nuovi interventi di riforestazione su aree agricole e incolti.
  • d. Non sono ammessi interventi che compromettano l’efficienza dell’infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze).
  • e. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco-sistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali interventi in tale contesto dovranno porsi l’obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.
  • f. Per gli interventi che interessano i complessi architettonici e i manufatti di valore storico-architettonico e testimoniale quali il Convento San Lucchese, il Castello di Badia e il Castello di Montelonti, sono prescritti:
    • il mantenimento dell’impianto tipologico/architettonico e l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con i caratteri storici, con i valori espressi dall'edilizia locale e con quelle originali del medesimo;
    • in presenza di sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque storicizzate, il mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento delle finiture, dei manufatti presenti e del sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini);
    • in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee conservare i manufatti accessori di valore storico-architettonico.
  • g. Sul manufatto della Fortezza Medicea di Poggio Imperiale sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo che mantengano l’impianto tipologico/architettonico e utilizzino soluzioni formali, tecniche e materiali, finiture esterne e cromie coerenti con quelle originarie. Sono da escludere gli interventi suscettibili di alterarne o comprometterne l’intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, i tracciati di collegamento nella loro configurazione attuale e le reciproche relazioni, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica.
  • h. Per gli interventi che interessano le Ville e relativi parchi, orti e giardini di valore storico-architettonico sono prescritti:
    • il mantenimento dell’impianto tipologico/architettonico l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia storica di riferimento;
    • la compatibilità tra destinazioni d’uso, anche rispetto alla realizzazione di cantine interrate e aree di servizio ad esse funzionali;
    • Il mantenimento dell’unitarietà delle aree libere e degli spazi pertinenziali;
    • in presenza di parchi, di giardini storici o di sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque storicizzate, il mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento delle finiture, dei manufatti presenti (serre storiche, limonaie, grotti, fontane, annessi per usi agricoli, opifici, muri di perimetrazione) e del sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini), il mantenimento dei viali di accesso, e degli assi visivi.
  • i. Gli interventi garantiscono:
    • il recupero degli edifici esistenti e la conservazione dell’impianto tipologico, l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia storica di riferimento;
    • in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, il mantenimento dell’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee, e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;
  • j. Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale e delle relative aree pertinenziali sono ammessi a condizione che:
    • venga mantenuto il carattere distintivo del rapporto di gerarchia rispetto al sistema funzionale della villa-fattoria storicamente consolidato, nonché la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento (piccolo nucleo di crinale o di poggio, villa-fattoria) e paesaggio agrario circostante;
    • sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee;
    • nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, viabilità di servizio, corredi vegetazionali, elementi di arredo nelle aree pertinenziali, sia garantito il mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l’edificato e con il contesto.
  • k. Non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi demoliti che comportino la destrutturazione del sistema insediativo storico-funzionale costituito.
  • l. I nuovi edifici rurali a carattere residenziale siano realizzati:
    • in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei luoghi;
    • privilegiando la semplicità delle soluzioni d’impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento.
  • m. I nuovi annessi agricoli siano realizzati:
    • assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento;
    • non interferendo negativamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro aree di pertinenza;
    • con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco-compatibile e favorendo la reversibilità dell’installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all’intero ciclo di vita.
    • Sia evitata l’installazione di impianti solari termici in posizioni tali da alterare le qualità paesaggistiche della villa, compresi gli edifici storici di pertinenza, quali fattorie e case coloniche e dei coni visuali che si offrono da tali edifici.
  • n. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che:
    • siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
    • siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
    • sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità.
  • o. Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione.
  • p. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato.
  • q. Gli interventi incidenti sull’assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che:
    • garantiscano l’assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento;
    • sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi percorsi dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie non coerenti con il contesto rurale;
    • sia garantita la continuità della rete di infrastrutturazione ecologica a valenza paesaggistica (anche attraverso l’inserimento di nuove siepi, fasce boscate e fasce di vegetazione riparia come compensazione rispetto a quelle rimosse);
    • siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente (livellamenti) che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione e regimentazione dei suoli.
  • r. Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti temporanei in volumetrie edificate.
  • s. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio.
  • t. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
  • u. Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico.

Art. 64 Aree vincolate con DM 29/8/1970

1. Sono le aree identificate dal DM 29/8/1970 come "Zona circostante la superstrada Siena-Firenze nel territorio nel comune di Poggibonsi" e vincolate in quanto " la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché ricca di vegetazione tipica delle colline toscane, con uliveti, vigneti e cipressi che incorniciano i complessi monumentali di Strozzavolpe, di Luco e Linari, e qualificati insediamenti come Megognano. La zona inoltre è adiacente a quella già precedentemente vincolata comprendente l'ex fortezza ed il convento di San Lucchese ed il castello di Montelonti. In tal modo si realizza organicamente una tutela paesistica su un insieme di territori che si qualifica, in maniera omogenea, interessante e paesisticamente caratteristica.".

2. Trattasi di zona caratterizzata dalla tipica vegetazione collinare toscana e da complessi monumentali come quelli di Luco e Strozzavolpe. Aggiungendosi all'area già vincolata con DM 6/4/65 porta alla definizione di un organico comprensorio fortemente caratterizzato sotto il profilo paesistico. Permane tutt'oggi il valore estetico percettivo delle parti più significative della zona nonostante l'incidenza sul paesaggio dello sviluppo urbano e industriale di Poggibonsi, l'allargamento della maglia agraria con rarefazione della coltura promiscua a vantaggio di monocolture, l'installazione di barriere acustiche/visive ai bordi della Siena-Firenze o i tralicci, pali e antenne che segnalano una spinta deruralizzazione dell'area.

3. Per le aree di cui al comma 1 valgono i criteri e le procedure autorizzative stabilite dal D.Lgs 42/2004 e dal Titolo VI Capo IV della L.R. 1/2005

4. Nella definizione delle scelte insediative e delle categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente, da inserire nella parte strategica e operativa della pianificazione, dovranno essere tenute in considerazione le ragioni del vincolo come descritte nel D.M. in questione e nella specifica disciplina del PIT/PPR. In particolare, con la disciplina del PO dovranno essere perseguiti i seguenti obiettivi:

  • - Tutela integrale dei pochi brani di coltura promiscua esistente anche attraverso il recupero degli oliveti abbandonati e l'eliminazione delle forme invasive del bosco;
  • - Conservazione della configurazione esterna delle aree pertinenziali, dei tipi edilizi e dei caratteri architettonici più significativi dei complessi colonici presenti nel territorio aperto;
  • - Conservazione del rapporto diretto tra aree pertinenziali dei complessi colonici e territorio agricolo;
  • - Tutela dell'ampia percezione visiva goduta dai tracciati di interesse paesistico, storico e di crinale;
  • - Tutela dei punti di sosta di interesse panoramico accessibili al pubblico, impedendo la realizzazione di barriere visive di qualunque tipo e la privatizzazione delle viste nei luoghi a maggiore panoramicità;
  • - Incremento della qualità architettonica e paesaggistica nelle aree residenziali esistenti attualmente interessate da elementi di criticità, quali la disomogeneità e la frammentazione insediativa e tipologica;
  • - Tutela e valorizzazione dei muri a secco che delimitano la viabilità, con relative regole per il recupero e la manutenzione;
  • - Tutela e valorizzazione dei punti di sosta di interesse panoramico accessibili al pubblico dislocati lungo tutto il sistema viario, oltre alla possibilità di realizzarne di nuovi in coerenza con i valori formali dei luoghi;
  • - Riqualificazione dello spazio urbano anche attraverso interventi di rigenerazione urbana nelle aree industriali dismesse o collocate in maniera impropria nei tessuti residenziali;
  • - Riqualificazione del disegno organizzativo degli insediamenti produttivi nella zona Pian dei Peschi con la creazione di margini ben identificati, il massimo riutilizzo degli edifici esistenti e opportune schermature arboree.
  • - Contenimento degli insediamenti entro l'attuale limite del territorio urbanizzato;
  • - Riqualificazione delle aree verdi, interposte tra aree agricole, nuove espansioni residenziali e centro storico, quali elementi di definizione del margine urbano.
  • - Definizione di modalità di riuso del patrimonio insediativo del territorio rurale compatibili con i tipi edilizi che lo caratterizzano;
  • - Divieto di realizzare nuovi locali destinati ad autorimessa nelle aree di pertinenza paesaggistica dei complessi colonici;
  • - Definizione di regole che dettino criteri e modi per la realizzazione di tettoie, recinzioni, schermature, sistemazione della viabilità di servizio e impianti di vegetazione arborea;

5. Nella valutazione di piani e progetti preordinati alla approvazione di PAPMAA, al rilascio di atti abilitativi edilizi o di autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico, si dovranno promuovere soluzioni che limitino l'impatto visivo dei vigneti mediante il loro frazionamento, la interposizione, tra le varie parti, di altre colture o vegetazione non colturale e orientando i filari in maniera da tutelare l'assetto idrogeologico e la qualità dei suoli, con preferenza per le forme tradizionali dei terrazzi e dei muri a retta.

6. Nelle aree interessate da criticità legate alla presenza di orti periurbani dovranno essere eliminate le baracche precarie, regolamentati i caratteri degli annessi agricoli, definti i margini urbani rispetto alla campagna tramite sistemazioni arboree o la formazione di aree verdi con funzioni ricreazionali ed ecologiche;

7. L'installazione degli impianti per pannelli fotovoltaici è da valutarsi in maniera specifica, in funzione dei relativi dimensionamenti e del valore formale dell'area di vincolo.

8. Il PO dovrà stabilire regole e criteri per la localizzazione e dislocazione delle linee elettriche e telefoniche al fine di minimizzare l'impatto visivo delle reti aeree in conformità con il valore formale dell'area di vincolo.

9. Per le aree che, pur essendo comprese entro la zona del vincolo paesaggistico, sono state riconosciute come interessate da fenomeni di degrado nel PIT/PPR, si assumono i seguenti obiettivi per il recupero e la riqualificazione:

  • - Riqualificazione complessiva degli edifici industriali, produttivi e commerciali che risultano incongrui con il contesto, sia da un punto di vista edilizio che urbanistico allo scopo costituire un ambiente urbano che garantisca una migliore qualità ambientale, di vita per i cittadini e di sviluppo per le altre attività.
  • - Recupero delle aree dimesse e degradate, anche a fini residenziali, al fine di operare una ridisclocazione di attività incongrue e di ricucitura del tessuto urbano;
  • - Promozione della qualità architettonica e paesaggistica nella progettazione delle trasformazioni urbanistiche, con particolare attenzione alla individuazione di caratteri architettonici e insediativi coerenti con lo spirito del luogo, alla dimensione dell'intervento in rapporto alle visibilità dello stesso (dalla viabilità di valore panoramico, dai beni di interesse storico,..), al rapporto tra la "dimensione complessiva" degli interventi di rinnovo urbano e la percezione degli elementi insediativi storici che costituiscono l'identità del centro urbano di Poggibonsi.

10. I piani di riqualificazione urbana dovranno orientarsi verso una ricerca progettuale che abbia come elementi fondanti gli aspetti energetici e la qualità architettonica.

11. Gli interventi di trasformazione degli edifici esistenti dovranno essere attuati in modo da rispettare le caratteristiche degli immobili, in relazione al loro valore, quale risulta dalla catalogazione effettuata ai fini urbanistici e in modo da non alterare significativamente il rapporto con l'intorno percettivo.

12. Per edifici dichiarati di interesse storico artistico, e quindi sottoposti a vincolo monumentale, dovrà essere sempre mantenuto e salvaguardato l'aspetto storico e architettonico dell'edificio stesso, compresa la conservazione e tutela dell'ambiente esterno immediatamente circostante che si relaziona all'emergenza architettonica;

14. I materiali e le coloriture utilizzabili devono garantire un armonico inserimento nel contesto urbano, in particolare preservando l'immagine consolidata dei centri della Toscana centrale percepibile dai rilievi collinari che li circondano;

15. Costituiscono, inoltre, obiettivi di valorizzazione paesaggistica:

  • - la riqualificazione del fondovalle attraverso interventi di riconnessione tra l'urbanizzato, i piani coltivati e il sistema collinare;
  • - il ripristino e la valorizzazione della struttura di impianto agricolo presente nei margini urbani;
  • - la riqualificazione delle "aree agricole" intercluse nell'abitato;
  • - la valorizzazione del sistema fluviale e delle relative opere;
  • - la connessione delle direttrici urbane minori con il con le viabilità poderali di valore panoramico;
  • - la creazione di percorsi pedonali e ciclabili con il sistema del verde di fondovalle e di collina;
  • - il potenziamento e ripristino del sistema del verde: ripariale, agrario di vecchio impianto, non colturale, ecc. .

6. In conformità alle prescrizioni d’uso di cui alla Scheda dell’Elaborato 3B del vigente PIT, tutti gli interventi sono subordinati al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • a. Sono ammessi interventi di trasformazione sul sistema idrografico a condizione che la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, garantisca, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, la qualità estetico percettiva dell’inserimento delle opere, il mantenimento dei valori di paesaggio identificati.
  • b. Divieto di edificazione e di alterazione morfologica delle doline o delle componenti del carsismo superficiale (campi carreggiati, etc.).
  • c. Esclusione delle previsioni che possano determinare inquinamenti superficiali e/o atmosferici in presenza di acquiferi di natura carsica ad alta vulnerabilità e strategici per l'approvvigionamento idropotabile.
  • d. Individuazione, in riferimento alla tutela di cui al comma precedente, di un'adeguata area di rispetto relativa agli acquiferi strategici.
  • e. Non sono ammessi interventi che compromettano l’efficienza dell’infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze).
  • f. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco-sistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali interventi in tale contesto dovranno porsi l’obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.
  • g. Sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio edilizio del centro storico di Poggibonsi e sugli edifici e manufatti di valore storico-architettonico e testimoniale a condizione che:
    • - siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico urbano di impianto storico, il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e con i valori espressi dall'edilizia locale;
    • - sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico
    • - siano mantenuti i percorsi, i camminamenti, i passaggi, gli accessi di interesse storico e le relative opere di arredo;
    • - sia evitata l’installazione di impianti solari termici in posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà delle coperture del centro storico di Poggibonsi e sui manufatti di valore storico-architettonico e testimoniale;
    • - in presenza di sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque storicizzate, il mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento delle finiture, dei manufatti presenti e del sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini);
    • - in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee conservare i manufatti accessori di valore storico-architettonico;
    • - sia prescritta la compatibilità tra destinazioni d’uso, anche rispetto alla realizzazione di cantine interrate e aree di servizio ad esse funzionali.
  • h. Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema;
  • i. non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione
  • j. Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione che:
    • - non alterino o compromettano l’intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica;
    • - siano conservate le opere d’arte e i manufatti di corredo di valore storico-tradizionale;
    • - sia conservato l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale;
    • - per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con il carattere del contesto;
    • - la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri di ruralità dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile;
    • - la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri di ruralità dei luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l’intervisibilità e l’integrità percettiva delle visuali panoramiche;
    • - il trattamento degli spazi interclusi nelle rotatorie sia coerente con il valore paesaggistico del contesto e non enfatizzato con installazioni di natura varia.
  • k. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che:
    • - siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
    • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
    • - sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità;
    • - siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, sul paesaggio;
    • - siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
    • - sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva.
  • l. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato.
  • m. Gli interventi incidenti sull’assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che:
    • - garantiscano l’assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento;
    • - sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale.
    • - Gli eventuali nuovi percorsi dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie non ceorenti con il contesto rurale
    • - sia garantita la continuità della rete di infrastrutturazione ecologica a valenza paesaggistica (anche attraverso l’inserimento di nuove siepi, fasce boscate e fasce di vegetazione riparia come compensazione rispetto a quelle rimosse).
  • n. I nuovi edifici rurali a carattere residenziale siano realizzati:
    • - in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei luoghi;
    • - privilegiando la semplicità delle soluzioni d’impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento.
  • o. I nuovi annessi agricoli siano realizzati:
    • - assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento;
    • - non interferendo negativamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro aree di pertinenza;
    • - con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco-compatibile e favorendo la reversibilità dell’installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all’intero ciclo di vita.
  • p. Nella progettazione delle cantine siano evitate soluzioni monumentali e fuori scala dei fronti, e i piazzali di pertinenza siano strettamente dimensionati in rapporto alle necessità di servizio, valutando, sui crinali e nelle aree ad elevata intervisibilità, la compatibilità con la morfologia dei luoghi, privilegiando una localizzazione prossima ad una idonea rete viaria esistente.
  • q. Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti temporanei in volumetrie edificate.
  • r. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che:
    • - non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio;
    • - recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore paesaggistico;
    • - non incrementino l’attuale ingombro visivo nell’ambito degli interventi edilizi con particolare riferimento alle demolizioni e ricostruzioni.
  • s. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
  • t. Le barriere antirumore di nuova previsione devono essere realizzate con soluzioni tecnologiche innovative, che consentano di minimizzare l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo, garantendo altresì l’ottimizzazione delle prestazioni antirumore.
  • u. Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico.

Art. 65 Vincolo relativo ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua

1. I fiumi, torrenti e corsi d'acqua sono soggetti a vincolo con le modalità di cui al D.Lgs 42/2004. Fanno eccezione quelli eventualmente esclusi dal vincolo in base ad apposite disposizioni dei competenti organi.

2. Nella definizione delle scelte insediative e delle categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente da inserire nella parte strategica del PS e nei successivi atti di governo del territorio dovranno essere tenute in considerazione le ragioni del vincolo imposto per legge sui beni di cui trattasi.

3. Per il fiume Elsa, in applicazione del PIT/PPR, si prevedono i seguenti obiettivi:

  • - Conservazione, valorizzazione e riqualificazione del fondovalle sia come sistema ambientale che paesistico;
  • - Recupero ambientale della qualità delle acque;
  • - Conservazione e riqualificazione dei terrazzi travertinosi e dei piani fluviali dell'alta valle.

4. Ai fini degli obiettivi di cui sopra, il PS perimetra le aree di pertinenza dell'Elsa, ne individua gli ambiti di valore e, più in generale, quelli appartenenti alla rete ecologica che, come specificato al precedente art. 32, costituisce elemento fondamentale al fine di conservare le specie ed il loro ecosistema e che, pertanto, dovrà essere tenuta in considerazione nelle scelte territoriali e insediative perseguendo un incremento della disponibilità di spazi naturali o seminaturali, anche mediante rinaturalizzazione di alcune aree del tratto urbano di Poggibonsi che presentano evidenti elementi di degrado. Allo stesso modo sono perimetrati, anche in conformità con il PTCP, i terrazzi travertinosi ed i piani fluviali a sud dell'abitato di Poggibonsi per i quali, come per tutte le aree classificate dal PS come pertinenze fluviali, è da escludersi qualsiasi impegno di nuovo suolo o attività estrattive.

5. Per la valorizzazione del sistema fluviale, una importanza particolare è da attribuirsi all'area individuata con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del08.04.1999. per la istiutuzione di una ANPIL finalizzata a favorire la vita e la riproduzione di specie vegetali e animali di rilevante valore mediante la salvaguardia del loro habitat. Considerato che l'area in questione si colloca in continuità con l'Anpil situata nel territorio del Comune di Colle di val d'Elsa, essa costituirà, mediante adeguata promozione da parte dei comuni interessati, un primo nucleo del "Parco fluviale dell'Elsa e dei ripiani dell'alta valle", come previsto dal PIT/PPR.

6. La rete ecologica comprende anche il reticolo minore delle acque e la relativa vegetazione riparia che dovranno essere oggetto di manutenzione e valorizzazione sia al momento di eventuali scelte insediative come nella definizione di PAPMAA o di pratiche autorizzative per il vincolo idrogeologico che riguardino tali aree.

7. Gli interventi di gestione idraulica dovranno limitarsi a quelli strettamente necessari per la messa in sicurezza delle zone urbanizzate, evitando la modifica delle caratteristiche naturali delle ripe e prevedendo il recupero ambientale del fondovalle allo scopo di ricostituire il corridoio ecologico per flora e fauna attraverso il ripristino della vegetazione autoctona.

8. Il Comune promuove l'adesione dei soggetti interessati a politiche di sviluppo, attivate dai competenti livelli istituzionali, che incentivano all'interno di fasce di rispetto in prossimità dei due lati del corso d'acqua l'adozione di pratiche colturali a tutela della vegetazione ripariale in particolare per limitare l'uso di prodotti chimici.

9. In conformità alle disposizioni di cui all’art. 8.3 dell’elaborato 8B “Disciplina dei Beni Paesaggistici” del vigente PIT_PPR, tutti gli interventi sono subordinati al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • a. Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che:
    • non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
    • non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
    • non impediscano la possibilità di divagazione dell’alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
    • non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico - identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.
  • b. Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.
  • c. Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:
    • mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;
    • siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;
    • non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
    • non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
    • non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d’acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.
  • d. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all’attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile.
  • e. Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell’impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l’utilizzo di nuove strutture in muratura.
  • f. La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.
  • g. Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:
    • edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;
    • depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;
    • discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06).
  • h. Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c):
    • gli impianti per la depurazione delle acque reflue;
    • impianti per la produzione di energia;
    • gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di pianificazione.
  • i. Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

Art. 66 Aree boscate

1. Il PS riconosce al bosco le funzioni, ecologico-protettiva, paesaggistica, produttiva e socioeconomica. Le superfici boscate, indipendentemente dalla composizione floristica, lo stato vegetazionale in cui si trovano, dalla forma di governo e dall’età del soprassuolo, sono da tutelare e non è possibile prevederne l’eliminazione o la riduzione se non per motivi di eccezionale interesse pubblico concordemente riconosciuto dagli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e ai sensi della normativa vigente. Per tutte le tipologie di bosco è comunque ammessa e incentivata una gestione sostenibile sia per scopi protettivi (tutela acquiferi e stabilità dei versanti), sia per scopi paesaggistici e sociali ricreativi, sia per finalità produttive.

2. Sono le aree individuate come tali, a titolo ricognitivo, nella cartografia del piano strutturale o, in ogni modo, quelle riconducibili alla definizione di bosco contenuta nella normativa nazionale, nella L.R. 39/2000 e sue modifiche ed integrazioni nonché dai suoi regolamenti attuativi. Tali aree sono soggette a vincolo con le modalità di cui al D. Lgs 42/2004.

3. Le aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco rappresentate nella cartografia del PS non rappresentano “boschi o aree assimilate a bosco” richiamati dalla normativa nazionale e dall’art. 3 della Legge Forestale 39/2000. Fermo restando quanto previsto dall’art. 32, la trasformabilità delle aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco è possibile nei casi ammessi dalla normativa nazionale, dalla Legge Forestale e dal suo regolamento di attuazione ed è autorizzata dagli Enti preposti.

4. Nella definizione delle scelte insediative e delle categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente da inserire nella parte strategica del PS e nei successivi atti di governo del territorio dovranno essere rispettate le limitazioni previste dalla L.R.39/2000, dal Regolamento 48/R/2003 e tenute in considerazione le ragioni specifiche del vincolo.

5. In conformità alle disposizioni di cui all’art. 8.3 dell’elaborato 8B “Disciplina dei Beni Paesaggistici” del vigente PIT_PPR, tutti gli interventi sono subordinati al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • a. Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:
    • non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;
    • non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);
    • garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.
  • b - Non sono ammessi:
    • nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all’interno delle formazioni boschive, ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;
    • l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.
Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 16:28