Disciplina del Piano Strutturale


Art. 30 Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti deve garantire la protezione dell'ambiente,tramite corrette scelte localizzative, idonee soluzioni tecnologiche, pratiche di sensibilizzazione della cultura generale e controlli efficaci.

2. Il PS condivide con il piano provinciale di specifico settore gli obiettivi generali della riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti; del riutilizzo e valorizzazione dei rifiuti sotto forma di materia; della individuazione e realizzazione di un sistema di gestione che dia priorità al reimpiego, al riciclaggio e ad altre forme di recupero di materia, rispetto alla utilizzazione per produzione energetica; dello smaltimento in condizioni di sicurezza dei soli rifiuti che non hanno altra possibilità di recupero o trattamento.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 16:28