Disciplina del Piano Strutturale


Art. 25 Inquinamento acustico

1. Il PS assume come obiettivo prestazionale in materia di inquinamento acustico il mantenimento delle soglie di attenzione all'interno dei limiti fissati dalla normativa nazionale e regionale.

2. Tale obiettivo viene perseguito con riferimento alla Classificazione acustica del territorio comunale approvata con delibera del Consiglio comunale n.73 del 28 Settembre 2004, modificato con Delibera di Consiglio Comunale 33 del 5 Giugno 2006, e con le conseguenti misure relative a:

  1. a) la regolamentazione delle attività in deroga ai limiti;
  2. b) la previsione di specifici requisiti nel Regolamento Edilizio e nel Regolamento di Polizia urbana;
  3. c) la definizione delle attività soggette a presentazione di valutazione di impatto acustico;
  4. d) gli interventi di bonifica acustica da prevedere nell'ambito del Piano comunale di risanamento acustico.

3. Le aree interessate da nuove edificazioni in attuazione dei RU sono verificate sotto il profilo del comfort acustico mediante la presentazione obbligatoria di una valutazione di clima acustico.

4. La realizzazione di nuove infrastrutture viarie è subordinata alla presentazione obbligatoria di una valutazione di impatto acustico e, se necessario, alla realizzazione di modellazioni del suolo e schermi vegetali in grado di assicurare agli insediamenti limitrofi, anche di progetto, un comfort acustico coerente con la Classificazione acustica del territorio comunale.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 16:28