Disciplina del Piano Strutturale
Art. 23 Attività estrattive
1. L'attività estrattiva è consentita nei siti previsti nel PAERP, compatibilmente con la normativa in esso contenuta e con la relativa disciplina del PTCP.
2. Per le aree estrattive si dovranno perseguire, per quanto di competenza, i seguenti obiettivi:
- - disciplinare le modalità di estrazione dei materiali e lo svolgimento dell'intero ciclo produttivo;
- - minimizzare l'impatto sulle risorse essenziali con particolare attenzione al paesaggio, agli ecosistemi e agli acquiferi sotterranei sia delle cave in attività che dismesse, associando interventi di naturalizzazione alla rimessa in pristino dei siti utilizzati;
- - monitorare costantemente il quadro delle attività e dei progetti in corso al fine di rappresentare in modo completo ed affidabile lo stato delle grandezze significative per il comparto;
- - implementare lo sviluppo e l'applicazione di tecniche di escavazione, di recupero e di riutilizzo dei siti di cava che riducano gli impatti delle varie attività ed ottimizzino le potenzialità naturali ed operative dei siti;
- - implementare il riutilizzo delle terre e rocce da scavo e dei materiali derivanti dal recupero di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da costruzione e demolizione.